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Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 - Al Saadi / Commissione

(Causa T-4/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Faraj Faraj Hassan Al Saadi (Leicester, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, Barrister, Mudassar Arani, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare il regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, nei limiti in cui riguarda il ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954 1, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/20022 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, ai sensi del quale il ricorrente è stato inserito nell'elenco delle persone e delle entità i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati.

Il nome del ricorrente era stato inizialmente inserito nell'allegato I del regolamento n. 881/2002 ad opera del regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049 3, successivamente sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 2008, n. 46 4. Con la sua sentenza 3 dicembre 2009, cause riunite C-399/06 P e C-403/06 P, Faraj Hassan/Consiglio e Commissione e Chafiq Ayadi/ Consiglio 5, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato il regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 46/2008, nei limiti in cui riguardava il ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce i seguenti motivi:

Anzitutto, il ricorrente sostiene che il regolamento controverso viola i suoi diritti di difesa, ivi incluso il diritto al contraddittorio e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, e nel contempo non pone rimedio a tali violazioni. Inoltre, esso sostiene che la Commissione non ha fornito alcuna prova tale da giustificare il congelamento dei beni del ricorrente, ovvero non ha consentito al ricorrente di difendersi con riferimento a simile prova.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione non ha fornito ragioni convincenti per il mantenimento del congelamento dei capitali nei confronti del ricorrente, in violazione dell'articolo 296 TFUE.

In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la Commissione abbia omesso di svolgere una valutazione di tutti gli elementi e le prove rilevanti nel decidere se adottare il regolamento controverso e abbia pertanto commesso un manifesto errore di valutazione. Il ricorrente sostiene inoltre di non essere mai stato coinvolto in attività legate al terrorismo, e che di conseguenza non è necessario applicargli alcuna forma di sanzione finanziaria o misura preventiva.

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che le limitazioni a tempo indefinito del suo diritto di proprietà, imposte dal regolamento controverso, comportano un'interferenza sproporzionata e intollerabile quanto al suo diritto al rispetto della proprietà, interferenza non giustificata da prove certe.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU 2009, L 269, pag. 20).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU 2002, L 139, pag. 9).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU 2003, L 303. pag. 20).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 2008, n. 46, recante novantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU 2008, L 16, pag. 11).

5 - Sentenza della Corte 3 dicembre 2009, cause riunite C-399/06 P e C-403/06 P, Faraj Hassan/Consiglio e Commissione e Chafiq Ayadi/ Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.