Sentenza del Tribunale 16 giugno 2010 - Kureha / UAMI - Sanofi-Aventis (KREMEZIN)
["Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo KREMEZIN - Marchio internazionale denominativo precedente KRENOSIN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Prova dell'esistenza del marchio anteriore - Termini - Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Prova della seria utilizzazione del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kureha Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: avv.ti W. von der Osten-Sacken e O. Sude)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sanofi-Aventis (Parigi, Francia) (rappresentante: avv.to R. Gilbey)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1631/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sanofi-Aventis e la Kureha Corp.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Kureha Corp. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
La Sanofi-Aventis SA sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 19 del 24.1.2009.