SENTENZA DELLA CORTE
21 settembre 1999 (1)
«Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria Compatibilità con
le regole di concorrenza Qualificazione di un fondo pensione di categoria
come impresa»
Nel procedimento C-67/96,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Kantongerecht di
Arnhem (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Albany International BV
e
Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE
(divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE)
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet,
G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore),
C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón e
M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per Albany International BV, dagli avv.ti T. R. Ottervanger, del foro di
Rotterdam, e M.H. van Coeverden, del foro dell'Aia,
per la Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, dagli avv.ti
E. Lutjens, del foro di Amsterdam, e M.O. Meulenbelt, del foro di Utrecht,
per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il
ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il
ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor
presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
per il governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore della
sezione «Diritto internazionale dell'economia e diritto comunitario» presso
la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor
C. Chavance, segretario degli Affari esteri presso la medesima direzione, in
qualità di agenti,
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor W. Wils, membro
del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali di Albany International BV, rappresentata dall'avv.
T. R. Ottervanger, della Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie,
rappresentata dagli avv.ti E. Lutjens e signor O. Meulenbelt, del governo olandese,
rappresentato dal signor M. Fierstra, capo del servizio «Diritto comunitario» presso
il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese,
rappresentato dal signor C. Chavance, del governo svedese, rappresentato dal
signor A. Kruse, departementsråd presso il segretariato giuridico (UE) del
ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, nonché della Commissione,
rappresentata dal signor W. Wils, all'udienza del 17 novembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 gennaio
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con sentenza 4 marzo 1996, pervenuta alla Corte l'11 marzo successivo, il
Kantongerecht di Arnhem ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto
art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 85, 86
e 90 del Trattato (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE).
- 2.
- Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Albany
International BV (in prosieguo: l'«Albany») e la Stichting Bedrijfspensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen (Fondo pensione di categoria del settore del
commercio di materiali da costruzione; in prosieguo: il «Fondo») in merito al
rifiuto della Albany di versare al Fondo i contributi per l'anno 1989, in quanto
l'iscrizione obbligatoria al Fondo, in base alla quale le vengono richiesti i suddetti
contributi, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, lett. g), 5, 85, 86 e 90 del Trattato.
La normativa nazionale
- 3.
- Il sistema pensionistico olandese poggia su tre pilastri.
- 4.
- Il primo è costituito da una pensione base prevista per legge, concessa dallo Stato
ai sensi dell'Algemene Ouderdomswet (legge istitutiva di un regime generale sulle
pensioni di vecchiaia; in prosieguo: l'«AOW») e dell'Algemene Nabestaandenwet
(legge sull'assicurazione generale superstiti). Questo regime legale obbligatorio
garantisce all'intera popolazione il diritto ad una pensione di importo ridotto, a
prescindere dalla retribuzione effettivamente percepita in precedenza, calcolato in
base al salario minimo legale.
- 5.
- Il secondo pilastro comprende le pensioni complementari, erogate in relazione ad
un'attività lavorativa subordinata o autonoma, le quali integrano, nella maggioranza
dei casi, la pensione base. Dette pensioni complementari sono generalmente gestite
nell'ambito di regimi collettivi applicabili ad un settore dell'economia, ad una
professione o ai lavoratori di un'impresa attraverso fondi pensione l'iscrizione ai
quali sia stata resa obbligatoria, in particolare, come nelle cause a quibus, in forza
della Wet van 17 maart 1949 houdende vaststelling van en regeling betreffende
verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (legge 17 marzo 1949 che
stabilisce le regole relative all'iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di
categoria; in prosieguo: la «BPW»).
- 6.
- Il terzo pilastro è costituito dai contratti individuali di assicurazione pensione o
sulla vita che si possono stipulare su base volontaria.
- 7.
- La Wet op de loonbelasting (legge relativa all'imposta sulle retribuzioni) stabilisce
che i premi che servono a costituire una pensione sono deducibili solo qualora
detta pensione non ecceda un livello «ragionevole». I premi non sono deducibili
in caso di costituzione di una pensione che superi tale livello. Detto livello, per 40
anni di attività, è pari al 70% del trattamento individuale di fine carriera. A seguito
di questa disciplina fiscale, la regola vigente nei Paesi Bassi in materia di
costituzione di pensioni è nel senso che una pensione, ivi compresa quella erogata
in base all'AOW, è pari al 70% dell'ultima retribuzione.
- 8.
- L'art. 1, n. 1, della BPW, nella versione risultante dalla legge 11 febbraio 1988,
stabilisce:
«1. Ai sensi della presente legge e delle disposizioni che su di essa si basano, deve
intendersi:
(...)
b. per fondo pensione di categoria: un fondo operante in un settore di attività,
nel cui ambito vengono raccolti fondi, vuoi esclusivamente a favore di
persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata nel settore
considerato, vuoi anche a favore di persone che svolgono un'attività
lavorativa a titolo diverso nel medesimo settore.
(...)
f. per il ministro: il ministro degli Affari sociali e del Lavoro».
- 9.
- L'art. 3 della BPW, modificata, dispone:
«1. Il ministro, su domanda di un'organizzazione professionale di categoria da
lui ritenuta sufficientemente rappresentativa della struttura della vita economica di
un settore di attività, di concerto con il capo del comparto amministrativo generale
interessato, nel cui ambito di competenza rientri il settore di attività considerato,
e previa consultazione del Sociaal-Economische Raad (Consiglio economico e
sociale) e della Verzekeringskamer (camera delle assicurazioni), può rendere
obbligatoria l'iscrizione al fondo pensione di categoria per tutti i lavoratori o per
talune categorie di lavoratori del settore di attività interessato.
2. Nel caso di cui al precedente paragrafo, tutte le persone che appartengono
alle categorie interessate in base alle disposizioni del suddetto paragrafo, così come
i loro datori di lavoro, ove si tratti di lavoratori dipendenti, sono tenute a rispettare
le disposizioni che le riguardano previste dallo statuto e dai regolamenti del fondo
pensione di categoria o in forza di essi. Il rispetto di tali disposizioni può formare
oggetto di azioni esecutive per quanto riguarda, in particolare, il versamento dei
contributi».
- 10.
- L'art. 5, n. 2, della BPW, modificata, elenca una serie di condizioni perché il
ministro degli Affari sociali e del Lavoro possa approvare una domanda di
iscrizione obbligatoria come quella prevista dall'art. 3, n. 1. Così, ai sensi dell'art.
5, n. 2, punti III e IV, della BPW, modificata, lo statuto e i regolamenti del fondo
pensione di categoria devono garantire sufficientemente gli interessi degli iscritti e
le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori del settore interessato debbono
avere un eguale numero di rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione
del fondo.
- 11.
- L'art. 5, n. 2, punto II, lett. l), della BPW, emendata, stabilisce altresì che lo statuto
e i regolamenti del fondo pensione di categoria devono contenere disposizioni
riguardanti i casi in cui e le condizioni in base alle quali i lavoratori del settore
interessato non sono obbligati ad iscriversi al suddetto fondo o possono essere
esonerati da taluni obblighi verso di esso.
- 12.
- L'art. 5, n. 3, della BPW, emendata, precisa:
«Il ministro degli Affari sociali e del Lavoro, sentita la Verzekeringskamer e il
Sociaal-Economische Raad, emana direttive sulle questioni indicate al n. 2, punto
II, lett. l). Ai fini dell'adozione di tali direttive, bisognerà partire dal principio per
cui i lavoratori interessati che fossero già iscritti ad un fondo pensione aziendale
o avessero stipulato una polizza sulla vita presso una società di assicurazioni
almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di cui all'art. 3, n. 1, non
sono obbligati ad iscriversi al suddetto fondo pensione di categoria o sono esentati,
in tutto o in misura ragionevole, dall'obbligo di versarvi i contributi, a condizione
che possano dimostrare che, per tutto il periodo in cui non debbono iscriversi o
sono esentati, in tutto o in misura ragionevole, dall'obbligo di versare i contributi,
essi acquisiscono diritti pensionistici almeno equivalenti a quelli che acquisirebbero
in caso di iscrizione al fondo pensione di categoria e finché possono fornire tale
dimostrazione. Il ministro può altresì emanare direttive in ordine ad altre parti del
n. 2».
- 13.
- Il ministro degli Affari sociali e del Lavoro ha emanato le direttive di cui all'art. 5,
n. 3, della BPW, emendata, con la Beschikking van 29 december 1952 betreffende
de vaststelling van de richtlijnen voor de vrijstelling van deelneming in een
bedrijfspensioenfonds wegens een bijzondere pensioenvoorziening (decisione 29
dicembre 1952 che fissa le direttive sull'esenzione dall'iscrizione ad un fondo
pensione di categoria, a seguito dell'iscrizione ad un regime pensionistico speciale,
nella versione emendata dalla decisione 15 agosto 1988; in prosieguo: le «direttive
sull'esenzione dall'iscrizione»).
- 14.
- L'art. 1 delle direttive sull'esenzione dall'iscrizione, emendate, stabilisce:
«Un'esenzione dall'obbligo di iscrizione ad un fondo pensione di categoria o
dall'obbligo di versare contributi a tale fondo può essere concessa dal fondo stesso,
su richiesta di qualunque interessato, purché il lavoratore del settore considerato
benefici di un regime pensionistico speciale, che risponda alle seguenti condizioni:
a. detto regime deve dipendere da un fondo pensione aziendale, da un altro
fondo pensione di categoria o da un assicuratore titolare di un'autorizzazione ai
sensi dell'art. 10 della Wet toezicht verzekeringsbedrijf (legge sul controllo delle
compagnie di assicurazione, Stb. 1986, pag. 638) ovvero si deve basare
sull'Algemene burgerlijke pensioenwet (legge generale sulle pensioni civili del
pubblico impiego, Stb 1986, pag. 540), sulla Spoorwegenpensioenwet (legge sulle
pensioni degli impiegati delle ferrovie olandesi e dei loro parenti, Stb. 1986, pag.
541), o sull'Algemene Militaire pensioenwet (legge generale sulle pensioni militari,
Stb. 1979, pag. 305);
b. i diritti che possono derivare dal suddetto regime debbono essere, nel loro
complesso, almeno equivalenti a quelli derivanti dal fondo pensione di categoria;
c. i diritti del lavoratore interessato e il rispetto dei suoi obblighi debbono
essere sufficientemente garantiti;
d. qualora l'esenzione comporti l'uscita dal fondo, dev'essere proposta una
compensazione, giudicata ragionevole dalla Verzekeringskamer, per l'eventuale
pregiudizio subito dal fondo stesso, a seguito di tale uscita, sotto il profilo tecnico-assicurativo».
- 15.
- L'art. 5 delle suddette direttive, emendate, aggiunge:
«1. L'esenzione va accordata qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 1,
lett. a), b) e c), il regime pensionistico speciale fosse applicabile almeno sei mesi
prima della presentazione della domanda in base alla quale l'iscrizione al fondo
pensione di categoria è stata resa obbligatoria e sia stato dimostrato che, durante
il periodo in cui il lavoratore del settore interessato non è tenuto ad iscriversi o è
esentato, in tutto o in misura ragionevole, dall'obbligo di versare i contributi, egli
acquisisce diritti pensionistici almeno equivalenti a quelli che acquisirebbe in caso
di iscrizione al fondo pensione di categoria.
2. Se, al momento indicato al n. 1, il regime pensionistico speciale non
rispondeva alla condizione prescritta dall'art. 1, lett. b), dev'essere concesso un
termine sufficiente per consentire un adeguamento alla suddetta condizione prima
che venga presa una decisione in merito alla domanda.
3. Un'esenzione in base al presente articolo deve entrare in vigore nel
momento in cui viene resa obbligatoria l'iscrizione al fondo pensione di categoria».
- 16.
- L'art. 9 delle suddette direttive, emendate, precisa:
«1. Le decisioni di cui all'art. 8 possono costituire oggetto di reclami dinanzi alla
Verzekeringskamer entro un termine di 30 giorni da quando l'interessato ha
ricevuto la decisione. Il fondo pensione di categoria deve comunicare per iscritto
tale possibilità all'interessato contemporaneamente alla decisione.
2. La Verzekeringskamer notifica la propria decisione sui reclami al fondo
pensione di categoria e alle persone che hanno proposto i reclami stessi».
- 17.
- La valutazione operata dalla Verzekeringskamer costituisce un tentativo di
conciliazione. Non si tratta di una decisione avente efficacia vincolante nell'ambito
di una controversia. La valutazione della Verzekeringskamer non è soggetta a
reclamo né a ricorso.
- 18.
- Oltre alle disposizioni della BPW, i fondi pensione di categoria la cui iscrizione è
stata resa obbligatoria sono soggetti all'applicazione della Wet van 15 mei 1962
houdende regelen betreffende pensioen-en spaarvoorzieningen (legge 15 maggio
1962 sui fondi pensione e sui fondi di risparmio, successivamente modificata a più
riprese; in prosieguo: la «PSW»).
- 19.
- Lo scopo della PSW è di garantire per quanto possibile che gli impegni in materia
di pensioni assunti nei confronti dei lavoratori vengano effettivamente rispettati.
- 20.
- A tale scopo, l'art. 2, n. 1, della PSW impone ai datori di lavoro di scegliere uno
dei tre regimi destinati a separare i fondi raccolti a fini pensionistici dal resto del
patrimonio dell'impresa. Il datore di lavoro può aderire ad un fondo pensione di
categoria, costituire un fondo pensione aziendale o sottoscrivere polizze assicurative
collettive o individuali presso una compagnia di assicurazioni.
- 21.
- L'art. 1, n. 6, della PSW precisa che essa è applicabile anche ai fondi pensione di
categoria l'iscrizione ai quali sia stata resa obbligatoria in forza della BPW.
- 22.
- La PSW prevede inoltre una serie di condizioni cui debbono rispondere lo statuto
e i regolamenti di un fondo pensione di categoria. L'art. 4 della PSW stabilisce
infatti che la costituzione di tale fondo dev'essere notificata al ministro degli Affari
sociali e del Lavoro nonché alla Verzekeringskamer. L'art. 6, n. 1, della PSW
conferma che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore
interessato hanno un eguale numero di rappresentanti in seno al consiglio di
amministrazione di un fondo pensione di categoria.
- 23.
- Inoltre, gli artt. 9 e 10 della PSW definiscono le modalità di gestione dei fondi
raccolti. La regola generale in materia è sancita all'art. 9, il quale impone ai fondi
pensione il trasferimento o la riassicurazione del rischio relativo agli impegni
connessi alle pensioni. In deroga a detta regola, l'art. 10 permette ai fondi pensione
di amministrare e di investire essi stessi, a proprio rischio, i capitali raccolti. Per
essere autorizzati a procedere in tal senso, i fondi pensione debbono presentare
alle autorità responsabili un piano di gestione che indichi dettagliatamente il modo
in cui essi intendono affrontare il rischio attuariale e quello finanziario. Il piano
dev'essere approvato dalla Verzekeringskamer. Inoltre, i fondi pensione sono
soggetti ad un controllo permanente. I conti «attuariali profitti e perdite» del
regime debbono essere regolarmente sottoposti all'approvazione della
Verzekeringskamer.
- 24.
- Infine, gli artt. 13-16 della PSW dettano le regole relative all'investimento delle
somme raccolte. In forza dell'art. 13, i beni del fondo, insieme alle entrate previste,
debbono essere sufficienti a coprire gli impegni in materia di pensioni. L'art. 14
precisa che gli investimenti debbono essere effettuati in modo prudente.
La controversia nella causa a qua
- 25.
- Il Fondo è stato istituito nel 1958 in forza della BPW. L'iscrizione ad esso è stata
resa obbligatoria con un decreto del ministro degli Affari sociali e del Lavoro in
data 4 dicembre 1975 (in prosieguo: il «decreto di iscrizione obbligatoria»).
- 26.
- La Albany gestisce un'impresa tessile iscritta al fondo dal 1975.
- 27.
- Sino al 1989 il regime pensionistico del Fondo era ad importo forfettario. La
pensione erogata ai lavoratori non era commisurata alla retribuzione, bensì
corrispondeva ad un importo fisso per ciascun lavoratore. Ritenendo tale regime
pensionistico troppo poco generoso, nel 1981 la Albany stipulava, presso una
compagnia di assicurazioni, un regime pensionistico integrativo per i propri
lavoratori in modo che la pensione complessiva cui essi avrebbero avuto diritto
dopo 40 anni di attività fosse pari al 70% della loro ultima retribuzione.
- 28.
- A partire dal 1° gennaio 1989 il Fondo ha modificato il suo regime pensionistico,
che ora attribuisce ai lavoratori una somma pari anch'essa al 70% dell'ultima
retribuzione.
- 29.
- In seguito alla modifica del regime pensionistico del Fondo, l'Albany domandava,
il 22 luglio 1989, un'esenzione dall'iscrizione. Il 28 dicembre 1990 il Fondo
respingeva la domanda, considerando che, in forza delle direttive sull'esenzione
dall'iscrizione, detta esenzione si dovesse concedere unicamente allorché fossero
soddisfatte le condizioni fissate dalle suddette direttive e le disposizioni speciali in
materia di pensione fossero già applicabili sei mesi prima della presentazione della
domanda delle parti sociali in occasione della quale l'iscrizione al fondo pensione
di categoria era stata dichiarata obbligatoria.
- 30.
- Contro la decisione del Fondo l'Albany presentava reclamo presso la
Verzekeringskamer. Con decisione 18 marzo 1992, quest'ultima sosteneva che,
sebbene il Fondo non fosse obbligato, nella fattispecie, a concedere l'esenzione
richiesta, si poteva domandare ad esso di avvalersi della sua competenza a
concedere un'esenzione o, quanto meno, un termine di preavviso, in quanto già da
diversi anni l'Albany aveva negoziato un regime pensionistico complementare per
il suo personale e tale regime, dal 1° gennaio 1989, era analogo a quello istituito
dal Fondo.
- 31.
- Il fondo non si uniformava al parere della Verzekeringskamer e, l'11 novembre
1992, faceva notificare all'Albany un'ingiunzione di pagamento di 36 700, 29 HFL,
corrispondente all'importo dei contributi regolamentari del 1989 maggiorati degli
interessi, delle spese per l'incasso, delle spese straordinarie e delle spese per
l'assistenza legale.
- 32.
- Contro detta ingiunzione l'Albany proponeva opposizione dinanzi al Kantongerecht
di Arnhem. Essa sosteneva, in particolare, il contrasto tra il sistema di iscrizione
obbligatoria al Fondo rispetto agli artt. 3, lett. g), del Trattato, 52 e 59 del Trattato
CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), 85, 86 e 90 del Trattato.
- 33.
- Secondo l'Albany, il rifiuto del Fondo di concederle un'esenzione produrrebbe
conseguenze per essa dannose. La sua compagnia di assicurazioni le concederebbe
infatti condizioni meno favorevoli, dovendo essa negoziare il regime pensionistico
integrativo istituito dal Fondo. Inoltre, contrariamente a quanto lo stesso Fondo
sostiene, altri fondi pensione di categoria, come il Bedrijfspensioenfonds voor de
Bouwnijverheid e il Bedrijfspensioenfonds voor het Schildersbedrijf, avrebbero
concesso un'esenzione alle imprese che avevano sottoscritto precedentemente un
regime pensionistico complementare.
- 34.
- Il Fondo ha sostenuto che nel caso di specie non esisteva alcun obbligo giuridico
di concedere l'esenzione richiesta. Pertanto, il giudice potrebbe esercitare al
riguardo solo un controllo marginale. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, della BPW,
l'esenzione dovrebbe essere concessa obbligatoriamente solo allorché un'impresa
abbia attuato un regime pensionistico equivalente almeno sei mesi prima che
l'iscrizione sia stata resa obbligatoria. Tale obbligo di esenzione esisterebbe solo al
momento della prima iscrizione al Fondo e non scatterebbe in caso di modifica del
regolamento pensionistico. Il fondo ha insistito inoltre sull'importanza della
conservazione di un regime pensionistico corretto basato sulla solidarietà a favore
di tutti i lavoratori e di tutte le imprese del settore tessile, sottolineando al riguardo
che la concessione di un'esenzione all'Albany comporterebbe la fuoriuscita dal
Fondo stesso di 110 fra i circa 8 800 suoi iscritti.
- 35.
- Il Kantongerecht si è uniformato al parere della Verzekeringskamer, secondo il
quale il regime integrativo dell'Albany era analogo, sin dal 1° gennaio 1989, al
regime pensionistico introdotto dal Fondo. Esso ha sottolineato che i rapporti tra
un fondo pensione di categoria e un iscritto si informano a esigenze di
ragionevolezza e di equità, nonché ai principi generali di una sana amministrazione.
Di conseguenza, allorché debba decidere circa la concessione di un'esenzione, un
fondo pensione di categoria dovrebbe tener conto in ampia misura del parere di
un organo esperto indipendente designato dalla legge come la Verzekeringskamer.
- 36.
- Il Kantongerecht ha osservato che nella sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite
C-430/93, C-431/93, Van Schijndel e Van Veen, Racc. pag. I-4705) la Corte non
aveva preso in esame le ultime tre questioni relative alla compatibilità del sistema
olandese di iscrizione obbligatoria ad un regime pensionistico professionale con le
norme comunitarie sulla concorrenza.
- 37.
- Pertanto, il Kantongerecht di Arnhem, rinviando alle proprie sentenze
interlocutorie datate 19 aprile 1993, 17 gennaio 1994 e 9 gennaio 1995, ha deciso
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
« 1) Se un fondo pensionistico di categoria ai sensi dell'art. 1, n. 1, sub b),
della BPW costituisca un'impresa ai sensi degli artt. 85, 86 o 90 del
Trattato CE.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub a), se
l'imposizione dell'obbligo d'iscrizione per le imprese industriali sia una
misura adottata da uno Stato membro che annulla l'effetto utile delle
regole di concorrenza che si applicano alle imprese.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub b), se altre
circostanze possano rendere l'obbligo d'iscrizione incompatibile con
quanto disposto dall'art. 90 del Trattato e, in caso affermativo, quali».
Sulla ricevibilità
- 38.
- I governi olandese e francese e la Commissione mettono in dubbio la ricevibilità
delle questioni sollevate per l'assenza, nelle sentenze di rinvio, di una definizione
sufficientemente precisa dell'ambito di fatto e di diritto delle controversie nelle
cause principali. In assenza di un'esposizione dettagliata, da parte del giudice a
quo, della normativa applicabile alle controversie nelle cause principali, delle
circostanze in cui il Fondo è stato istituito e delle norme che ne regolano la
gestione, la Corte non potrebbe fornire un'interpretazione utile del diritto
comunitario e gli Stati membri e le altre parti interessate non sarebbero in grado
di presentare osservazioni scritte proponendo una soluzione delle questioni
pregiudiziali.
- 39.
- Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esigenza di giungere ad
un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale
impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono
le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali
questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori,
quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di
diritto (v., segnatamente, sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punti 6 e 7; 14 luglio 1998, causa
C-284/95, Safety Hi-Tech, Racc. pag I-4301, punti 69 e 70, e causa C-341/95,
Bettati, Racc. pag. I-4355, punti 67 e 68).
- 40.
- Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo
consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati
membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni
ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. E' compito della Corte
vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a
norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le
decisioni di rinvio (v., segnatamente, ordinanze 30 aprile 1998, cause riunite C-128/97 e C-137/97, Testa e Modesti, Racc. pag. I-2181, punto 6, e 11 maggio 1999,
causa C-325/98, Anssens, Racc. pag. I-0000, punto 8).
- 41.
- Nella fattispecie, dalle osservazioni presentate dai governi degli Stati membri e
dalle altre parti interessate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di
giustizia, risulta che le informazioni contenute nelle sentenze di rinvio hanno
permesso loro di prendere utilmente posizione sulle questioni sottoposte alla Corte.
- 42.
- Inoltre, nelle sue osservazioni, il governo francese fa riferimento esplicito alle
osservazioni da esso presentate nelle cause Brentjens (sentenza pronunciata in data
odierna, cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Racc. pag. I-0000), le quali fanno
riferimento espresso alla causa Drijvende Bokken (sentenza pronunciata in data
odierna, causa C-219/97, Racc. pag. I-0000) mentre la Commissione, nelle proprie
osservazioni, richiama direttamente quest'ultima causa. Ora, l'ordinanza di rinvionella citata causa Drijvende Bokken, anch'essa relativa alla compatibilità
dell'iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria con le regole di
concorrenza comunitarie, contiene un'esposizione dettagliata della normativa
applicabile alle controversie nelle cause principali.
- 43.
- Inoltre, pur se nel caso di specie i governi olandese francese hanno potuto ritenere
che le informazioni fornite dal giudice a quo non consentissero loro di prendere
posizione su taluni aspetti delle questioni sottoposte alla Corte, è importante
sottolineare che dette informazioni sono state completate dagli elementi risultanti
dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale, dalle osservazioni scritte e dalle
risposte ai quesiti posti dalla Corte. L'insieme di tali elementi, riportati nella
relazione d'udienza, è stato reso noto agli Stati membri e alle altre parti interessate
ai fini dell'udienza nel corso della quale essi hanno potuto, all'occorrenza, integrare
le loro osservazioni.
- 44.
- Va osservato, infine, che l'insieme delle informazioni provenienti dal giudice a quo,
completate per quanto necessario dagli elementi sopra citati, fornisce alla Corte
una conoscenza sufficiente dell'ambito di fatto e di diritto della controversia nella
causa principale per poter interpretare le regole di concorrenza comunitarie con
riguardo alla situazione che forma oggetto della suddetta controversia.
- 45.
- Di conseguenza, le questioni sollevate sono ricevibili.
Sulla seconda questione
- 46.
- Con la seconda questione, che va esaminata in primo luogo, il giudice a quo chiede,
in sostanza, se gli artt. 3, lett. g), del Trattato, 5 del Trattato CE (divenuto art. 10
CE e 85 del Trattato ostino alla decisione delle autorità pubbliche di rendere
obbligatoria, su domanda delle organizzazioni dei rappresentanti dei datori di
lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione ad un fondo pensione
di categoria.
- 47.
- L'Albany sostiene che la richiesta delle parti sociali di rendere obbligatoria
l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria costituisce un accordo tra le imprese
operanti nel settore considerato, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 48.
- Tale accordo restringerebbe la concorrenza sotto un duplice profilo. Da un lato,
affidando l'esecuzione di un regime obbligatorio ad un unico gestore, esso
priverebbe le imprese operanti nel settore interessato della possibilità di iscriversi
ad un regime pensionistico derogatorio gestito da altri assicuratori. Dall'altro lato,
tale accordo escluderebbe tali assicuratori da una quota rilevante del mercato
dell'assicurazione pensione.
- 49.
- Le conseguenze di un accordo di questo tipo per la concorrenza sarebbero
«sensibili» in quanto esso riguarda l'intero settore tessile olandese. Tali
conseguenze sarebbero rafforzate dall'effetto cumulativo connesso al fatto che
l'iscrizione a regimi pensionistici sarebbe stata resa obbligatoria in numerosi settori
economici e per tutte le imprese operanti in tali settori.
- 50.
- Inoltre, un simile accordo pregiudicherebbe il commercio tra Stati membri nei limiti
in cui riguarda imprese che svolgono un'attività transfrontaliera e priva gli
assicuratori stabiliti in altri Stati membri della possibilità di offrire ai Paesi Bassi un
regime pensionistico completo, sia mediante la prestazione di servizi
transfrontalieri, sia mediante società controllate o succursali.
- 51.
- Pertanto, secondo l'Albany, creando un contesto normativo e dando seguito alla
domanda delle parti sociali di rendere obbligatoria l'iscrizione al fondo pensione
di categoria, le autorità pubbliche hanno favorito o rafforzato l'attuazione e il
funzionamento di accordi contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato tra le imprese attive
nel settore considerato, violando in tal modo gli artt. 3, lett. g), 5 e 85 del Trattato.
- 52.
- Per rispondere alla seconda questione bisogna innanzitutto esaminare se la
decisione, adottata dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori di un determinato settore, nell'ambito di un accordo collettivo, di
costituire, in tale settore, un unico fondo pensione incaricato della gestione di un
regime pensionistico integrativo e di domandare alle autorità pubbliche di rendere
obbligatoria l'iscrizione a tale fondo per tutti i lavoratori del suddetto settore non
rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato.
- 53.
- Bisogna ricordare innanzi tutto che l'art. 85, n. 1, del Trattato vieta qualunque
accordo tra imprese, decisione di associazioni d'imprese o pratica concordata che
possa pregiudicare il commercio tra Stati membri e abbia per oggetto o per effetto
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato
comune. L'importanza di tale disposizione ha indotto gli autori del Trattato a
prevedere espressamente, all'art. 85, n. 2, del Trattato, che gli accordi e le decisioni
vietati in forza di tale articolo sono nulli di pieno diritto.
- 54.
- E' importante ricordare poi che, ai sensi dell'art. 3, lett. g) e i), del Trattato CE
[divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) e j), CE], l'azione della
Comunità comporta non solo «un regime inteso a garantire che la concorrenza non
sia falsata nel mercato interno», ma anche «una politica nel settore sociale». L'art.
2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), stabilisce infatti che
la Comunità ha il compito di promuovere, in particolare, «uno sviluppo armonioso
ed equilibrato (...) delle attività economiche», nonché «un elevato livello di
occupazione e di protezione sociale».
- 55.
- Al riguardo, l'art. 118 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati
sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) stabilisce che la Commissione ha il compito di
promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in
particolare per le materie riguardanti il diritto sindacale e le trattative collettive tra
datori di lavoro e lavoratori.
- 56.
- L'art. 118 B del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti
dagli artt. 136-143 CE) aggiunge che la Commissione si sforza di sviluppare a livello
europeo un dialogo tra le parti sociali, il quale possa sfociare, se esse lo ritengono
opportuno, in relazioni convenzionali.
- 57.
- Inoltre, l'art. 1 dell'accordo sulla politica sociale (GU 1992, C 191, pag. 91; in
prosieguo: l'«accordo sulla politica sociale») stabilisce che la Comunità e gli Stati
membri hanno come obiettivi, in particolare, il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle
risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo, nonché
la lotta contro le esclusioni.
- 58.
- Ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, dell'accordo sulla politica sociale, il dialogo fra le parti
sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni
contrattuali, ivi compresi accordi, attuati secondo le procedure e la prassi proprie
delle parti sociali e degli Stati membri o, a richiesta congiunta delle parti firmatarie,
in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
- 59.
- Vero è che taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli accordi
collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Tuttavia, gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi
sarebbero gravemente compromessi se le parti sociali fossero soggette all'art. 85,
n. 1, del Trattato nella ricerca comune di misure volte a migliorare le condizioni
di occupazione e di lavoro.
- 60.
- Da un'interpretazione utile e coerente dell'insieme delle disposizioni del Trattato
risulta quindi che gli accordi conclusi nell'ambito di trattative collettive tra parti
sociali al fine di conseguire tali obiettivi debbono essere considerati, per la loro
natura ed il loro oggetto, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1,
del Trattato.
- 61.
- Occorre pertanto esaminare se la natura e l'oggetto dell'accordo di cui trattasi nella
causa principale giustifichino il fatto che esso sia sottratto alla sfera di applicazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 62.
- Nella fattispecie bisogna osservare, da un lato, che, come la categoria degli accordi
sopra considerati, prodotti dal dialogo sociale, l'accordo controverso nella causa
principale è stato stipulato sotto forma di accordo collettivo e costituisce il risultato
di una trattativa collettiva tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
- 63.
- Dall'altro lato, per quanto riguarda il suo oggetto, il suddetto accordo istituisce, in
un determinato settore, un regime pensionistico integrativo gestito da un fondo
pensione l'iscrizione al quale può essere resa obbligatoria. Un tale regime, nel suo
complesso, mira a garantire un determinato livello pensionistico a tutti i lavoratori
di tale settore e contribuisce quindi direttamente al miglioramento di una delle
condizioni di lavoro dei lavoratori, ossia la loro retribuzione.
- 64.
- Si deve quindi concludere che l'accordo controverso nella causa principale, in base
alla sua natura e al suo oggetto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85,
n. 1, del Trattato.
- 65.
- Occorre poi ricordare, come la Corte ha affermato, in particolare, nella sentenza
21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke (Racc. pag. 4769, punto 16), che l'art.
85 del Trattato, di per sé, riguarda soltanto la condotta delle imprese e non
disposizioni di legge o di regolamento emanate dagli Stati membri. Tuttavia, da una
costante giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 85 del Trattato, letto
congiuntamente con l'art. 5, fa obbligo agli Stati membri di non adottare o
mantenere in vigore provvedimenti, aventi il carattere di legge o di regolamento,
idonei a rendere praticamente inefficaci le norme di concorrenza da applicare alle
imprese. Tale caso ricorre, secondo la medesima giurisprudenza, quando uno Stato
membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85 del
Trattato o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa
il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di
adottare decisioni d'intervento in materia economica (v. altresì sentenze 17
novembre 1993, causa C-2/91, Meng, Racc. pag. I-5751, punto 14; causa C-185/91,
Reiff, Racc. pag. I-5801, punto 14; causa C-245/91, Ohra Schadeverzekeringen,
Racc. pag. I-5851, punto 10; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia,
Racc. pag. I-3851, punti 53 e 54, e causa C-266/96, Corsica Ferries France, Racc.
pag. I-3949, punti 35, 36 e 49).
- 66.
- Va osservato al riguardo che la domanda, presentata alle autorità pubbliche dalle
organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, di rendere
obbligatoria l'iscrizione al fondo pensione di categoria da esse istituito si inserisce
in un regime, previsto in vari diritti nazionali, che prevede l'esercizio del potere
regolamentare nel campo sociale. Nei limiti in cui, come risulta dalla soluzione data
alla prima questione, l'accordo controverso nella causa principale non rientra
nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, gli Stati membri sono
liberi di renderlo obbligatorio per persone da esso non vincolate.
- 67.
- Del resto, l'art. 4, n. 2, dell'accordo sulla politica sociale sancisce esplicitamente, sul
piano comunitario, la possibilità, per le parti sociali, di richiedere congiuntamente
al Consiglio l'attuazione di accordi sociali.
- 68.
- Pertanto, non si può ritenere che la decisione delle autorità pubbliche di rendere
obbligatoria l'iscrizione ad un fondo di questo tipo imponga o agevoli la
conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85 del Trattato o rafforzi gli effetti di
siffatti accordi.
- 69.
- Dalle considerazioni che precedono risulta che la decisione delle autorità pubbliche
di rendere obbligatoria l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria non rientra
nel novero delle disposizioni regolamentari che, secondo la giurisprudenza della
Corte, pregiudicano l'efficacia pratica degli artt. 3, lett. g), 5 e 85 del Trattato.
- 70.
- Bisogna pertanto risolvere la seconda questione nel senso che gli artt. 3, lett. g), 5
e 85 del Trattato non ostano alla decisione delle autorità pubbliche di rendere
obbligatoria, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione ad un fondo pensione di
categoria.
Sulla prima questione
- 71.
- Con la prima questione, che va esaminata in secondo luogo, il giudice a quo chiede,
in sostanza, se un fondo pensione incaricato della gestione di un regime
pensionistico integrativo, istituito da un accordo collettivo stipulato tra le
organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un
determinato settore e l'iscrizione al quale sia stata resa obbligatoria dalle autorità
pubbliche per tutti i lavoratori del suddetto settore, costituisca un'impresa ai sensi
degli artt. 85 e seguenti del Trattato.
- 72.
- Secondo il Fondo e i governi intervenuti, un fondo di questo tipo non costituisce
un'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato. Al riguardo, essi ricordano
le differenti caratteristiche del fondo pensione di categoria e del regime
pensionistico integrativo da esso amministrato.
- 73.
- In primo luogo, l'iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori di un determinato
settore ad un regime pensionistico integrativo avrebbe una funzione sociale
fondamentale nel sistema pensionistico in vigore nei Paesi Bassi, a causa
dell'importo estremamente ridotto della pensione legale, calcolato in base al salario
minimo legale. Qualora un regime pensionistico integrativo sia stato istituito con
accordo collettivo entro un ambito determinato per legge e l'iscrizione a tale
regime sia stata resa obbligatoria dalle autorità pubbliche, esso costituirebbe un
elemento del sistema olandese di protezione sociale e il fondo pensione di
categoria incaricato della sua gestione dovrebbe essere considerato come
concorrente alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale.
- 74.
- In secondo luogo, il fondo pensione di categoria non perseguirebbe fini di lucro.
Esso sarebbe cogestito dalle parti sociali pariteticamente rappresentate in seno al
consiglio di amministrazione. Il fondo pensione di categoria percepirebbe una
contribuzione media fissata dal suddetto consiglio in funzione di un equilibrio sul
piano collettivo tra l'importo dei premi, l'entità delle prestazioni e l'ampiezza dei
rischi. Inoltre, i contributi non potrebbero essere inferiori ad un certo livello, così
da costituire riserve adeguate e non potrebbero eccedere, in modo da preservare
l'assenza di fini di lucro, un limite superiore il cui rispetto è garantito dalle parti
sociali e dalla Verzekeringskamer. Anche se i contributi riscossi vengono investiti
in base al principio di capitalizzazione, tali investimenti sarebbero effettuati sotto
il controllo della Verzekeringskamer e secondo le disposizioni della PSW e lo
statuto del fondo pensione di categoria.
- 75.
- In terzo luogo, il funzionamento del fondo pensione di categoria sarebbe fondato
sul principio di solidarietà. Detta solidarietà si manifesterebbe attraverso l'obbligo
di accettare tutti i lavoratori senza esame medico preliminare, attraverso la
continuazione della costituzione della pensione con esonero dal versamento dei
contributi in caso di incapacità lavorativa, attraverso l'accollo, da parte del fondo,
dei contributi arretrati dovuti dal datore di lavoro in caso di fallimento di
quest'ultimo e attraverso l'indicizzazione dell'importo delle pensioni allo scopo di
preservarne il valore. Il principio di solidarietà risulterebbe altresì dalla mancanza
di equivalenza a titolo individuale tra i contributi versati, che sono contributi medi
e indipendenti dai rischi, e le spettanze pensionistiche, che sarebbero determinate
tenendo conto di un salario medio. Tale solidarietà renderebbe indispensabile
l'iscrizione obbligatoria al regime pensionistico integrativo. In caso contrario, l'uscita
dal fondo dei rischi «buoni» produrrebbe un effetto a spirale negativo che
porrebbe a repentaglio l'equilibrio finanziario del regime.
- 76.
- Tenuto conto di quanto precede, il Fondo e i governi intervenuti ritengono che il
fondo pensione di categoria costituisca un ente incaricato della gestione di un
regime previdenziale così come gli enti presi in esame nella sentenza 17 febbraio
1993, cause riunite C-159/91, C-160/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I-637), e al
contrario dell'ente trattato nella sentenza 16 novembre 1995, causa C-244/94,
Fédération française des sociétés d'assurances e a. (Racc. pag. I-4013), che era
stato considerato come un'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato.
- 77.
- Occorre ricordare che, nel contesto del diritto della concorrenza, la Corte ha
dichiarato che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita
un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue
modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21; Poucet e Pistre, citata, punto
17, e Fédération française des sociétés d'assurances e a., citata, punto 14).
- 78.
- Inoltre, nella citata sentenza Poucet e Pistre la Corte ha escluso dall'ambito della
detta nozione gli enti incaricati della gestione di alcuni regimi previdenziali
obbligatori, fondati su un principio di solidarietà. Nel regime di assicurazione
malattia e maternità del sistema sottoposto all'esame della Corte, le prestazioni
erano infatti identiche per tutti i beneficiari, anche se i contributi erano
proporzionali ai redditi; nel regime di assicurazione per la vecchiaia, il
finanziamento delle pensioni di vecchiaia proveniva dai lavoratori attivi; inoltre, le
spettanze di pensione, fissate per legge, non erano commisurate ai contributi versati
al regime di assicurazione per la vecchiaia; infine, i regimi eccedentari
contribuivano al finanziamento dei regimi con difficoltà finanziarie strutturali. Tale
solidarietà implicava necessariamente che i diversi regimi venissero gestiti da un
unico ente e che l'iscrizione agli stessi fosse obbligatoria.
- 79.
- Per contro, nella citata sentenza Fédération française des sociétés d'assurances e
a., la Corte ha dichiarato che un ente il quale, senza perseguire scopo di lucro,
gestisce un regime di assicurazione per la vecchiaia destinato ad integrare un
regime di base obbligatorio, istituito per legge a titolo facoltativo, e il quale opera
secondo il principio della capitalizzazione costituiva un'impresa ai sensi degli artt.
85 e seguenti del Trattato. L'iscrizione facoltativa, l'applicazione del principio di
capitalizzazione e il fatto che le prestazioni dipendevano unicamente
dall'ammontare dei contributi versati dai beneficiari nonché dai risultati finanziari
degli investimenti effettuati dall'ente incaricato della gestione implicavano che tale
ente svolgesse un'attività economica in concorrenza con le società di assicurazione
sulla vita. Né il perseguimento di una finalità sociale, né l'assenza di fini di lucro,
né le esigenze della solidarietà, né le altre regole relative, in particolare, alle
restrizioni che l'ente incaricato della gestione subisce nella realizzazione degli
investimenti privavano l'attività svolta dall'ente incaricato della gestione della sua
natura economica.
- 80.
- E' alla luce di quanto precede che si deve valutare se la nozione di impresa, ai
sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato, comprenda anche un ente come il fondo
pensione di categoria di cui trattasi nella causa principale.
- 81.
- Al riguardo va rilevato che è lo stesso fondo pensione di categoria a stabilire
l'ammontare dei contributi e delle prestazioni e che esso funziona in base al
principio della capitalizzazione.
- 82.
- Pertanto, contrariamente alle prestazioni erogate dagli enti incaricati della gestione
di regimi previdenziali obbligatori cui si riferisce la citata sentenza Poucet e Pistre,
l'importo delle prestazioni erogate dal fondo dipende dai risultati finanziari degli
investimenti da esso effettuati e per i quali esso è soggetto, alla pari di una società
di assicurazioni, al controllo della Verzekeringskamer.
- 83.
- Inoltre, come risulta dall'art. 5 della BPW e dagli artt. 1 e 5 delle direttive
sull'esonero dall'iscrizione, un fondo pensione di categoria ha l'obbligo di concedere
un'esenzione ad un'impresa qualora quest'ultima garantisse già ai propri lavoratori,
almeno sei mesi prima della presentazione della domanda in base alla quale è stata
resa obbligatoria l'iscrizione al fondo, un regime pensionistico che attribuisse loro
diritti almeno equivalenti a quelli che essi avrebbero acquisito iscrivendosi al fondo.
Inoltre, in forza dell'art. 1 delle suddette direttive, tale fondo può anche accordare
un'esenzione ad un'impresa ove quest'ultima garantisca ai propri lavoratori un
regime pensionistico che attribuisca loro diritti almeno equivalenti a quelli che
derivano dal fondo, purché, in caso di uscita dal fondo stesso, venga proposta una
compensazione giudicata ragionevole dalla Verzekeringskamer per l'eventuale
pregiudizio subito dal fondo, sotto il profilo tecnico-assicurativo, a seguito di tale
uscita.
- 84.
- Di conseguenza, un fondo pensione di categoria come quello controverso nella
causa principale, svolge un'attività economica in concorrenza con le società
assicurative.
- 85.
- Pertanto, la mancanza di fini di lucro e gli elementi di solidarietà addotti dal Fondo
e dai governi intervenuti non bastano a privare il fondo pensione di categoria della
sua qualità di impresa ai sensi delle regole di concorrenza del Trattato.
- 86.
- Certo, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà citati e le
restrizioni o i controlli sugli investimenti realizzati dal fondo pensione di categoria
potrebbero rendere il servizio fornito dal fondo stesso meno competitivo rispetto
al servizio analogo fornito dalle società assicurative. Tali vincoli, pur non
impedendo di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica,
potrebbero giustificare il diritto esclusivo di tale ente di gestire un regime
pensionistico integrativo.
- 87.
- Bisogna quindi risolvere la prima questione nel senso che un fondo pensione
incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo, istituito da un
accordo collettivo stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori di un determinato settore, e l'iscrizione al quale sia stata resa
obbligatoria dalle autorità pubbliche per tutti i lavoratori del suddetto settore,
costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato.
Sulla terza questione
- 88.
- Con la terza questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se gli artt. 86 e 90 del
Trattato ostino a che le autorità pubbliche attribuiscano ad un fondo pensione il
diritto esclusivo di gestire, in un settore determinato, un regime pensionistico
integrativo.
- 89.
- Il governo olandese fa valere che il decreto di iscrizione obbligatoria ha il solo
effetto di obbligare i lavoratori del settore considerato ad iscriversi al Fondo. Tale
decreto non attribuirebbe al Fondo stesso un diritto esclusivo nel campo delle
pensioni complementari. Il Fondo non disporrebbe neppure di una posizione
dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
- 90.
- Va rilevato innanzitutto che la decisione delle autorità pubbliche di rendere
obbligatoria, come nella fattispecie, l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria
implica necessariamente che a tale fondo venga concesso il diritto esclusivo di
raccogliere e amministrare i contributi versati per la costituzione dei diritti a
pensione. Un fondo di questo tipo va quindi considerato come un'impresa cui la
autorità pubbliche hanno riconosciuto diritti esclusivi, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del
Trattato.
- 91.
- Si deve poi ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, un'impresa che
fruisce di un monopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune può
essere considerata un'impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell'art.
86 del Trattato (v. sentenze 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali
porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 14, e 13 dicembre 1991, causa C-18/88,
GB-Inno-BM, Racc. pag. I-5941, punto 17).
- 92.
- Si può quindi ritenere che un fondo pensione di categoria, come quello controverso
nella causa principale, il quale abbia il diritto esclusivo di gestire un regime
pensionistico integrativo in un settore industriale di uno Stato membro e, pertanto,
in una parte sostanziale del mercato comune, occupi una posizione dominante ai
sensi dell'art. 86 del Trattato.
- 93.
- E' tuttavia importante aggiungere che il semplice fatto di creare una posizione
dominante mediante la concessione di diritti esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del
Trattato, non è di per sé incompatibile con l'art. 86 del Trattato. Uno Stato
membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni solo quando
l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti esclusivi che le
sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando
questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l'impresa è indotta a
commettere abusi del genere (sentenze Höfner e Elser, citata, punto 29; 18 giugno
1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 37; Merci convenzionali porto
di Genova, citata, punti 16 e 17; 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre
d'insémination de la Crespelle, Racc. pag. I-5077, punto 18, e 12 febbraio 1998,
causa C-163/96, Raso e a., Racc. pag. I-533, punto 27).
- 94.
- Al riguardo l'Albany sostiene che il sistema di iscrizione obbligatoria al regime
pensionistico integrativo gestito dal Fondo è in contrasto con il combinato disposto
degli artt. 86 e 90 del Trattato. Le prestazioni pensionistiche offerte dal Fondo non
sarebbero corrispondenti, o non lo sarebbero più, alle esigenze delle imprese. Dette
prestazioni sarebbero troppo basse, non collegate alle retribuzioni e, di
conseguenza, sistematicamente inadeguate. I datori di lavoro dovrebbero quindi
prevedere altre disposizioni in materia pensionistica. Ora, il sistema di iscrizione
obbligatoria priverebbe tali datori di lavoro della possibilità di sottoscrivere una
copertura globale in materia pensionistica presso una società di assicurazioni. La
sottoscrizione di più regimi pensionistici presso assicuratori diversi aumenterebbe
le spese amministrative e diminuirebbe il rendimento.
- 95.
- Bisogna ricordare che, nella sentenza Höfner e Elsner, citata, punto 34, la Corte
ha dichiarato che uno Stato membro che abbia affidato ad un ufficio pubblico per
l'occupazione il diritto esclusivo di collocamento, viola l'art. 90, n. 1, del Trattato,
qualora crei una situazione in cui il suddetto ufficio sarà necessariamente indotto
a contravvenire all'art. 86 del Trattato, in particolare perché non è manifestamente
in grado di soddisfare la domanda esistente sul mercato per quanto riguarda questo
tipo di attività.
- 96.
- Nel caso di specie, va sottolineato che il regime pensionistico integrativo proposto
dal Fondo è basato sulla regola, attualmente in vigore nei Paesi Bassi, per cui tutti
i lavoratori che abbiano versato contributi per la durata massima di iscrizione al
suddetto regime ottengono una pensione, ivi compresa quella erogata in base alla
AOW, pari al 70% dell'ultima retribuzione.
- 97.
- Talune imprese del settore potrebbero certo voler garantire ai propri dipendenti un
regime pensionistico più ampio rispetto a quello proposto dal Fondo.
L'impossibilità per tali imprese di affidare la gestione di un simile regime
pensionistico ad un unico assicuratore e la restrizione della concorrenza che ne
risulta derivano tuttavia direttamente dal diritto esclusivo conferito al fondo
pensione di categoria.
- 98.
- Bisogna quindi esaminare se, come sostengono il Fondo, il governo olandese e la
Commissione, il diritto esclusivo del fondo pensione di categoria di gestire le
pensioni complementari in un settore determinato e la conseguente restrizione
della concorrenza possano essere giustificati ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato,
configurando una misura necessaria all'adempimento di una specifica missione
sociale di interesse generale della quale tale fondo sia incaricato.
- 99.
- L'Albany sostiene che l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione di categoria non
è necessaria per garantire un adeguato livello pensionistico ai lavoratori. Tale
obiettivo potrebbe essere raggiunto con la fissazione di requisiti minimi a cui le
pensioni debbano soddisfare vuoi ad opera delle parti sociali su impulso delle
autorità pubbliche, vuoi direttamente ad opera di queste ultime. Gli accordi
collettivi di lavoro prevederebbero regolarmente l'obbligo per i datori di lavoro di
garantire un regime pensionistico minimo, lasciando loro la libertà di costituire un
fondo pensione specifico per la loro impresa, di iscriversi ad un fondo pensione di
categoria o di rivolgersi ad una società di assicurazioni.
- 100.
- Secondo l'Albany, neppure il versamento di un «premio medio» giustificherebbe
l'iscrizione obbligatoria. Da un lato, né la BPW né il decreto d iscrizione
obbligatoria esigerebbero un sistema basato su un premio del genere. Dall'altro
lato, diversi fondi pensione di categoria l'iscrizione ai quali non è obbligatoria
funzionano perfettamente in base ad un sistema di «premi medi».
- 101.
- Quanto all'accettazione di tutti i lavoratori di uno stesso ramo d'attività senza
esame medico preliminare, in modo che non si possano rifiutare i rischi «cattivi»,
l'Albany osserva che, nella pratica, i contratti di assicurazione pensione stipulati con
gli assicuratori prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di dichiarare tutti i propri
dipendenti e per l'assicuratore di accettare senza esame medico preliminare tutti
i lavoratori dichiarati.
- 102.
- E' importante ricordare innanzi tutto che, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, le
imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono
sottoposte alle regole sulla concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme
non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro
affidata.
- 103.
- L'art. 90, n. 2, del Trattato, nel consentire, a talune condizioni, deroghe alle norme
generali del Trattato, mira a contemperare l'interesse degli Stati membri ad
utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, come strumento
di politica economica o sociale, con l'interesse della Comunità all'osservanza delle
regole di concorrenza e al mantenimento dell'unità del mercato comune (sentenze
19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione, Racc. pag. I-1223, punto 12,
e 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-5699,
punto 39).
- 104.
- Tenuto conto dell'interesse degli Stati membri così definito, non si potrebbe vietar
loro di prendere in considerazione allorché determinano i servizi di interesse
economico generale di cui incaricano talune imprese obiettivi propri della loro
politica nazionale e di tentare di conseguirli imponendo obblighi e vincoli alle dette
imprese (sentenza Commissione /Paesi Bassi, citata, punto 40).
- 105.
- Ora, il regime pensionistico controverso di cui trattasi nella causa principale
adempie ad una funzione sociale fondamentale nel sistema pensionistico dei Paesi
Bassi a causa dell'importo ridotto della pensione legale, calcolato sulla base del
salario minimo legale.
- 106.
- Inoltre, l'importanza della funzione sociale attribuita alle pensioni complementari
è stata di recente riconosciuta con l'adozione, da parte del legislatore comunitario,
della direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei
diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori
autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46).
- 107.
- Occorre ricordare poi che non è necessario, ai fini dell'applicazione dell'art. 90,
n. 2, del Trattato, che risultino minacciati l'equilibrio finanziario o la redditività
economica dell'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse
economico generale. E' sufficiente che, in mancanza dei diritti controversi, possa
risultare compromesso l'adempimento delle specifiche funzioni assegnate
all'impresa, quali precisate dagli obblighi e dai vincoli impostile (sentenza
Commissione/Paesi Bassi, citata, punto 52), o che il mantenimento dei diritti di cui
trattasi sia necessario per consentire al loro titolare di adempiere le funzioni di
interesse economico generale affidategli in condizioni economicamente accettabili
(sentenze 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, Racc. pag. I-2533, punti 14-16,
e Commissione/Paesi Bassi, citata, punto 53).
- 108.
- Ora, nel caso in cui venga eliminato il diritto esclusivo del fondo di gestire il regime
pensionistico integrativo per tutti i lavoratori di un determinato settore, le imprese
aventi alle loro dipendenze personale giovane e in buona salute che svolge attività
non pericolose cercherebbero condizioni di assicurazione più vantaggiose presso
assicuratori privati. L'uscita progressiva dei rischi «buoni» lascerebbe al fondo
pensione di categoria la gestione di una parte crescente di rischi «cattivi»,
provocando così un aumento del costo delle pensioni dei lavoratori, ed in
particolare di quelli delle piccole e medie imprese con personale anziano che svolge
attività pericolose, alle quali il fondo non potrebbe più proporre pensioni a costi
accettabili.
- 109.
- Ciò avverrebbe tanto più quando, come nelle cause a quibus, il regime
pensionistico integrativo gestito esclusivamente dal Fondo è caratterizzato da un
elevato grado di solidarietà a causa, soprattutto, dell'indipendenza dei contributi
rispetto ai rischi, dell'obbligo di accettare tutti i lavoratori senza esame medico
preliminare, della continuazione della costituzione della pensione con esonero dal
versamento dei contributi in caso di incapacità lavorativa, dell'accollo, da parte del
Fondo, dei contributi arretrati dovuti dal datore di lavoro in caso di fallimento di
quest'ultimo e dell'indicizzazione dell'importo delle pensioni allo scopo di
preservarne il valore.
- 110.
- Infatti, questi vincoli, che rendono il servizio fornito dal Fondo meno competitivo
rispetto ad un servizio analogo fornito dalle società di assicurazione, contribuiscono
a giustificare il diritto esclusivo di tale Fondo di gestire il regime pensionistico
integrativo.
- 111.
- Da quanto precede risulta che l'eliminazione del diritto esclusivo conferito al Fondo
potrebbe comportare l'impossibilità per il Fondo stesso di adempiere alle funzioni
di interesse economico generale ad esso affidate in condizioni economicamente
accettabili, mettendone in pericolo l'equilibrio finanziario.
- 112.
- Richiamandosi alla citata sentenza GB-Inno-BM, l'Albany ritiene tuttavia che il
fatto che il Fondo possegga la duplice qualità di gestore del regime pensionistico
e di autorità incaricata del potere di concedere esenzioni potrebbe dar luogo ad un
esercizio iniquo del potere di esenzione.
- 113.
- Occorre rilevare che nella citata sentenza GB-Inno-BM, al punto 28, la Corte ha
affermato che gli artt. 3, lett. g), 86 e 90 del Trattato ostano a che uno Stato
membro attribuisca alla società che gestisce la rete pubblica di telecomunicazioni
il potere di emanare norme relative agli apparecchi telefonici e di verificarne
l'osservanza da parte degli operatori economici qualora essa sia concorrente di
questi ultimi sul mercato di detti apparecchi.
- 114.
- Infatti, secondo la Corte, come considerato al punto 25 di quest'ultima sentenza,
il fatto che la suddetta società cumulasse, da un lato, il potere di autorizzare o di
negare l'allacciamento degli apparecchi telefonici alla rete e, dall'altro, il potere di
precisare le norme tecniche che dovevano essere soddisfatte da dette
apparecchiature e di verificare se gli apparecchi da essa non prodotti fossero
conformi alle specifiche dalla stessa adottate, equivaleva a conferire alla medesima
il potere di determinare, a suo piacimento, quali apparecchi terminali potessero
essere allacciati alla rete pubblica, concedendole in tal modo un evidente vantaggio
sui suoi concorrenti.
- 115.
- Ora, la situazione della controversia nella causa principale presenta differenze
rispetto a quella che ha costituito oggetto della citata sentenza GB-Inno-BM.
- 116.
- Occorre infatti rilevare, innanzitutto, che in forza dell'art. 5, n. 1, delle direttive
sull'esonero dall'iscrizione, un fondo pensione di categoria ha l'obbligo di concedere
un'esenzione ad un'impresa qualora quest'ultima garantisse già ai propri lavoratori,
almeno sei mesi prima della presentazione della domanda in base alla quale è stata
resa obbligatoria l'iscrizione al fondo, un regime pensionistico che attribuisse loro
diritti almeno equivalenti a quelli che essi avrebbero acquisito iscrivendosi al fondo.
- 117.
- Poiché la citata disposizione vincola il fondo pensione di categoria quanto
all'esercizio del suo potere di esenzione, non si può ritenere che essa possa portare
il fondo stesso ad abusare di questo potere. In un caso del genere, infatti, il fondo
si limita a verificare che ricorrano le condizioni fissate dal ministro competente (v.,
in tal senso, sentenza 27 ottobre 1993, cause riunite C-46/90, C-93/91, Lagauche e
a., Racc. pag. I-5267, punto 49).
- 118.
- Va osservato inoltre che, in forza dell'art. 1 delle direttive sull'esenzione
dall'iscrizione, un fondo pensione di categoria può accordare un'esenzione ad
un'impresa ove quest'ultima garantisca ai propri lavoratori un regime pensionistico
che attribuisca loro diritti almeno equivalenti a quelli che derivano dal fondo,
purché, in caso di uscita dal fondo stesso, venga proposta una compensazione
giudicata ragionevole dalla Verzekeringskamer per l'eventuale pregiudizio subito
dal fondo, sotto il profilo tecnico-assicurativo, a seguito di tale uscita.
- 119.
- La citata disposizione consente così ad un fondo pensione di categoria di esentare
dall'obbligo di iscrizione un'impresa che assicuri ai propri lavoratori un regime
pensionistico equivalente a quello da esso gestito, qualora tale esenzione non metta
a repentaglio il suo equilibrio finanziario. L'esercizio di questo potere di esenzione
implica una valutazione complessa di dati relativi ai regimi pensionistici di cui
trattasi e all'equilibrio finanziario del fondo, valutazione che comporta
necessariamente un ampio margine di discrezionalità.
- 120.
- Tenuto conto della complessità di una simile valutazione e dei rischi che la
concessione di esenzioni comporta per l'equilibrio finanziario del fondo pensione
di categoria e, di conseguenza, per l'adempimento della missione sociale ad esso
affidata, uno Stato membro può ritenere che il potere di esenzione non debba
essere attribuito ad un'entità distinta.
- 121.
- Bisogna rilevare, tuttavia, che i giudici nazionali dinanzi ai quali, come nella
fattispecie, venga proposta un'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento dei
contributi debbono esercitare, sulla decisione del fondo con cui viene negata una
esenzione dall'iscrizione, un controllo che consenta loro almeno di verificare che
il suddetto fondo non abbia fatto uso usato arbitrario della sua facoltà di concedere
un'esenzione e che siano stati rispettati il principio di non discriminazione e le altre
condizioni relative alla legittimità della decisione stessa.
- 122.
- Per quanto riguarda infine l'argomento della Albany secondo il quale un livello
pensionistico adeguato per i lavoratori può essere garantito con la fissazione di
requisiti minimi cui le pensioni offerte dalle società di assicurazione debbono
soddisfare, occorre sottolineare che, considerata la funzione sociale dei regimi
pensionistici integrativi e il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati
membri, secondo una costante giurisprudenza, per determinare l'assetto dei loro
sistemi previdenziali (sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., Racc.
pag. 523, punto 16; Poucet e Pistre, citata, punto 6, e 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare e a., Racc. pag. I-3395, punto 27), spetta a ciascuno Stato membro
valutare se, tenuto conto delle particolarità del proprio sistema pensionistico
interno, la fissazione di requisiti minimi gli consentirebbe ancora di garantire il
livello pensionistico che esso mira ad assicurare in un settore rendendo obbligatoria
l'iscrizione ad un fondo pensione.
- 123.
- Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che gli artt. 86 e 90 delTrattato non ostano a che le autorità pubbliche attribuiscano ad un fondo pensione
il diritto esclusivo di gestire, in un settore determinato, un regime pensionistico
integrativo.
Sulle spese
- 124.
- Le spese sostenute dai governi olandese, tedesco, francese e svedese, nonché dalla
Commissione, i quali hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Kantongerecht di Arnhem, con
sentenza 4 marzo 1996, dichiara:
1) Gli artt. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3,
n. 1, lett. g) CE], 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non
ostano alla decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria, su
domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione ad un fondo pensione di
categoria.
2) Un fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico
integrativo, istituito da un accordo collettivo stipulato tra le organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato
settore, e l'iscrizione al quale sia stata resa obbligatoria dalle autorità
pubbliche per tutti i lavoratori del suddetto settore, costituisce un'impresa
ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato.
3) Gli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) non ostano
a che le autorità pubbliche attribuiscano ad un fondo pensione il diritto
esclusivo di gestire, in un determinato settore, un regime pensionistico
integrativo.
Rodríguez Iglesias Puissochet Hirsch
Jann Moitinho de Almeida Gulmann
Murray Edward Ragnemalm
Sevón Wathelet
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 1999.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias