Language of document : ECLI:EU:T:2014:991

Causa T‑402/13

Orange

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Proporzionalità – Congruità – Necessità – Assenza di arbitrarietà – Motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 novembre 2014

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Ricorso a una decisione di accertamento – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

2.      Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza di accettare taluni impegni o di constatare la non necessità di intervenire – Irrilevanza ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 5)

3.      Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Notificazione di un progetto di decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Obbligo per la Commissione di privare di competenza la suddetta autorità – Insussistenza – Irrilevanza ai fini della possibilità per la Commissione di avviare successivamente la propria indagine

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 11, §§ 4 e 6)

4.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Possibilità per l’impresa interessata di avvalersi pienamente di tali diritti solo dopo l’invio della comunicazione degli addebiti – Obbligo della Commissione di informare l’impresa dell’oggetto e dello scopo dell’istruttoria fin dal momento della prima misura adottata nei suoi confronti

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003)

6.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Chiara indicazione di seri indizi idonei a legittimare il sospetto dell’esistenza di un’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Obbligo del Tribunale di verificare materialmente il tenore di tali indizi – Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22‑24, 53, 68, 72)

2.      Certamente, il principio del ne bis in idem deve essere rispettato nei procedimenti volti a infliggere ammende a norma del diritto della concorrenza. Tale principio vieta, in materia di concorrenza, che un’impresa venga condannata o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile.

Tuttavia, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri non sono autorizzate ad adottare decisioni che dichiarino che un’impresa non ha violato l’articolo 101 TFUE o 102 TFUE, ossia che accertino l’assenza di violazione del predetto articolo, in quanto risulta sia dalla lettera sia dall’impianto sistematico del regolamento n. 1/2003 che dall’obiettivo perseguito da quest’ultimo che le constatazioni dell’assenza di violazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE sono riservate alla Commissione, anche se tale articolo è applicato in un procedimento condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza. A tal riguardo, l’adozione di una simile decisione «negativa» sul merito da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza rischierebbe di ledere l’applicazione uniforme dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 102 TFUE, che è uno degli obiettivi del regolamento n. 1/2003, messo in risalto dal suo primo considerando, dal momento che essa potrebbe impedire alla Commissione di constatare successivamente che la prassi di cui trattasi costituisce un’infrazione alle disposizioni in parola del diritto dell’Unione. Pertanto, qualora un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1/2003, accetti taluni impegni o constati che non vi è motivo di intervenire, non si può ritenere che essa abbia adottato una decisione sull’assenza di violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. Un’impresa non può pertanto far valere utilmente la decisione adottata da un’autorità nazionale garante della concorrenza nei suoi confronti ai fini dell’applicazione del principio di ne bis in idem.

(v. punti 29‑31)

3.      In materia di concorrenza, se è vero che la ricezione da parte della Commissione dei progetti di decisioni di un’autorità nazionale garante della concorrenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, può essere l’occasione per la Commissione per esercitare la prerogativa e il potere discrezionale ad essa conferito dall’articolo 11, paragrafo 6, del medesimo regolamento di privare un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro della sua competenza ad applicare gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE in un caso specifico, da ciò non discende tuttavia che, nel caso in cui la Commissione non condivida la valutazione sull’applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE esposta nel progetto di decisione notificato dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, o nel caso in cui essa nutra dubbi a tal proposito, essa sia necessariamente tenuta ad avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, né che il mancato avvio di un procedimento impedisca che essa possa successivamente procedere con la propria indagine per poi conseguire un risultato diverso da quello cui è pervenuta la predetta autorità garante della concorrenza.

Pertanto, il mancato intervento della Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non può essere considerato un’accettazione della fondatezza della decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza con riferimento all’articolo 102 TFUE.

(v. punti 35, 36, 39)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45‑47, 85, 86)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 77‑81, 90)

6.      L’esigenza di una tutela nei confronti di interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di una persona, sia fisica che giuridica, che siano arbitrari o sproporzionati rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione.

Orbene, al fine di rispettare tale principio generale, una decisione della Commissione che dispone un accertamento, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, deve mirare a raccogliere la documentazione necessaria per accertare la verità e la portata di determinate situazioni di fatto e di diritto in merito alle quali la Commissione dispone già di informazioni, che costituiscono indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un’infrazione alle regole di concorrenza.

In tale contesto, l’esame della sussistenza di indizi sufficientemente seri, in possesso della Commissione, che consentano di sospettare di una violazione delle regole sulla concorrenza prima dell’adozione di una decisione di accertamento non costituisce tuttavia l’unico motivo che consente al Tribunale di garantire l’assenza di arbitrarietà della predetta decisione. Infatti, il controllo della motivazione di una decisione consente altresì al giudice di garantire il rispetto del principio di tutela contro le azioni arbitrarie e sproporzionate, in quanto la predetta motivazione consente di evidenziare il carattere motivato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate.

Pertanto, qualora il Tribunale ritenga che le presunzioni che la Commissione intende verificare e gli elementi in relazione ai quali deve essere svolto l’accertamento siano definiti con sufficiente precisione nella sua decisione che dispone un accertamento, esso può concludere che detta decisione non è arbitraria, senza che sia necessario verificare materialmente il tenore degli indizi in possesso della Commissione alla data di adozione della stessa.

(v. punti 83, 84, 87, 89, 91)