Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

15 dicembre 2009

Causa F‑8/09

Svetoslav Apostolov

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso irricevibile – Tardività»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Apostolov chiede in particolare l’annullamento della decisione dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) del 21 ottobre 2008, recante rigetto del suo reclamo diretto contro la decisione dell’EPSO del 25 aprile 2008, con cui gli veniva comunicato che il punteggio da lui ottenuto nei test di selezione nell’ambito dell’invito a manifestare interesse EPSO/CAST27/4/7 era insufficiente per consentire la sua iscrizione nella base dati dei candidati selezionati.

Decisione: Il ricorso è irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 97, n. 4, e 100, n. 3; Statuto dei funzionari, art. 91, n. 3)

Nell’ambito della normativa comunitaria relativa ai termini di ricorso, la nozione di errore scusabile, che permette di derogare a questi ultimi, riguarda solo circostanze eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione interessata ha adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.

(v. punto 21)

Riferimento:

Corte: 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I‑5619, punto 26), e 15 maggio 2003, causa C‑193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE (Racc. pag. I‑4837, punto 24)