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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Galileo International Technology LLC e 13 altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 agosto 2003.

    (Causa T-279/03)

    Lingua processuale: il francese

Il 5 agosto 2003, la società Galileo International Technology LLC e altre 13 società, rappresentate dagli avv.ti Claude Delcorde, Jean-Noël Louis, Julie-Anne Delcorde e Spyros Maniatopoulos, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-vietare alla Commissione di fare qualsiasi uso del termine Galileo in relazione al progetto di sistema di radionavigazione via satellite e ordinarle di cessare di indurre, direttamente o indirettamente, qualsiasi terzo a utilizzare tale termine nell'ambito dello stesso progetto e vietarle di partecipare in qualunque modo all'uso, da parte di un terzo, di tale termine;

-condannare la Commissione a pagare alle ricorrenti, che agiscono congiuntamente e solidalmente, la somma di EUR 50 milioni a titolo di risarcimento del danno materiale subito;

In subordine,

-qualora la Commissione persistesse nel suo utilizzo del termine Galileo, condannarla a pagare alle ricorrenti la somma di EUR 240 milioni;

-condannare la Commissione a pagare alle ricorrenti, a decorrere dalla data di presentazione di questo ricorso, interessi di mora calcolati in base al tasso di riferimento dell'ABCE, aumentati di due punti;

-condannare la ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti, titolari di vari marchi e ragioni sociali contenenti come elemento essenziale il termine "Galileo", affermano che l'adozione da parte della Commissione dello stesso termine come denominazione del progetto comunitario relativo al sistema europeo di navigazione via satellite lede i loro diritti sui loro marchi.

Il ricorso si fonda sull'art. 288 del trattato CE. Le ricorrenti adducono il rischio di confusione dovuto alla pretesa somiglianza tra i segni in questione, nonché tra i prodotti e i servizi offerti dalle ricorrenti, in relazione all'oggetto del progetto comunitario. Esse fanno inoltre valere il comportamento asseritamente ingiusto e negligente della Commissione nei confronti dei loro diritti, nonché una pretesa violazione del principio di proporzionalità.

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