Language of document : ECLI:EU:F:2013:171

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

5 novembre 2013

Causa F‑104/12

Ingo Hanschmann

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale di Europol – Mancato rinnovo di un contratto – Diniego di concedere un contratto a tempo indeterminato – Annullamento da parte del Tribunale – Esecuzione della sentenza del Tribunale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Hanschmann chiede, in particolare, l’annullamento della decisione, del 28 novembre 2011, con cui l’Ufficio europeo di polizia (Europol) gli ha assegnato la somma di EUR 13 000 al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 29 giugno 2010, Hanschmann /Europol (F‑27/09; in prosieguo: la «sentenza del 29 giugno 2010»).

Decisione:      La decisione del 28 novembre 2011 con cui l’Ufficio europeo di polizia ha assegnato al sig. Hanschmann la somma di EUR 13 000 al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 29 giugno 2010, Hanschmann/Europol (F‑27/09), è annullata. L’Ufficio europeo di polizia sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Hanschmann.

Massime

Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Principio di buona amministrazione – Difficoltà particolari – Compensazione equa dello svantaggio causato al ricorrente dall’atto annullato – Presupposti

(Art. 266 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

Le norme relative all’esecuzione delle sentenze di annullamento devono essere altresì interpretate, trattandosi in particolare di una sentenza in materia di funzione pubblica, alla luce dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il principio di buona amministrazione, segnatamente del paragrafo 1 di detto articolo, relativo al diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione.

Solo quando l’esecuzione della sentenza di annullamento presenta particolari difficoltà, l’istituzione di cui trattasi può adottare qualsiasi decisione atta a compensare equitativamente gli svantaggi causati agli interessati dalla decisione annullata e può, in tale contesto, instaurare un dialogo con questi ultimi per cercare di pervenire a un accordo che offra loro un’equa compensazione per l’illegittimità di cui sono stati vittime.

Quando una sentenza del giudice dell’Unione annulla una decisione dell’amministrazione per violazione dei diritti della difesa, l’amministrazione interessata è tenuta a dimostrare di aver adottato tutti i possibili provvedimenti idonei a neutralizzare gli effetti di tale illegittimità constatata dal giudice. L’amministrazione non può quindi limitarsi ad affermare che non è più possibile rimettere la vittima di tale violazione di un diritto fondamentale nella condizione di far valere i suoi diritti della difesa, per di più a causa di decisioni adottate successivamente dalla stessa amministrazione nel medesimo settore. Accettare un tale modo di agire equivarrebbe a privare di qualsiasi contenuto l’obbligo di garantire anzitutto il rispetto dei diritti della difesa e di eseguire la sentenza che constata la loro violazione. Solo quando, per ragioni non imputabili all’amministrazione interessata, è obiettivamente difficile, se non addirittura impossibile, neutralizzare gli effetti della violazione dei diritti della difesa sanzionata dalla sentenza di annullamento, quest’ultima potrebbe dar luogo al versamento di un’indennità compensativa.

(v. punti 38, 39 e 50)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 24 giugno 2008, Andres e a./BCE, F‑15/05, punto 132, e la giurisprudenza citata