Language of document : ECLI:EU:T:2021:598

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

14 settembre 2021 (*)

«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Assenza di incidenza diretta – Assenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

Nella causa T‑722/20,

Far Polymers Srl, con sede in Filago (Italia),

Gamma Chimica SpA, con sede in Milano (Italia),

Carbochem Srl, con sede in Castiglione Olona (Italia),

Jeniuschem Srl, con sede in Gallarate (Italia),

rappresentate da G. Abbatescianni ed E. Patti, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Blanck, F. Tomat, M. Gustafsson e G. Luengo, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        La Far Polymers Srl, la Gamma Chimica SpA, la Carbochem Srl e la Jeniuschem Srl, odierne ricorrenti, sono società di diritto italiano. La Gamma Chimica, la Carbochem e la Jeniuschem sono importatrici indipendenti di alcuni alcoli polivinilici (in prosieguo: il «PVAL»), e l’ultima società citata è anche utilizzatrice finale di PVAL. La Far Polymers è, dal canto suo, una utilizzatrice di questi prodotti.

2        Sul fondamento segnatamente del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»), la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato, i dazi antidumping definitivi istituiti variano dal 17,3% al 72,9%.

3        Il regolamento impugnato è stato adottato dopo un’inchiesta, avviata a seguito di una denuncia depositata il 19 giugno 2019 dalla Kuraray Europe GmbH, società operante in nome di produttori che rappresentano più del 60% della produzione totale di PVAL dell’Unione, vertente sul periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.

4        Risulta dal considerando 55 del regolamento impugnato che il PVAL viene essenzialmente utilizzato da quattro grandi industrie quale additivo, precursore o agente, nella produzione:

–        di carta e cartone,

–        di resine PVB (polivinilbutirrale) utilizzate nella produzione di pellicole PVB,

–        di additivi di polimerizzazione per materie plastiche,

–        di emulsioni e adesivi.

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2020, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

6        Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 1°, il 19 e il 25 marzo 2021, da un lato, la Kuraray Europe e la Sekisui Specialty Chemicals Europe SL hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione e, dall’altro, la Wegochem Europe BV ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

7        Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2021, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale.

8        Il 14 aprile 2021, le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità.

9        Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare il regolamento impugnato;

–        adottare una decisione per quanto riguarda la traduzione degli allegati redatti in lingua inglese, e prodotti con il ricorso introduttivo, verso la lingua italiana;

–        condannare la Commissione alle spese.

10      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

11      A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se la parte convenuta ne fa richiesta, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente informato sulla base degli atti di causa, decide di statuire su tale richiesta senza proseguire il procedimento.

12      A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere che il ricorso sarebbe irricevibile per il fatto che, a norma dell’articolo 263 TFUE, nessuna delle ricorrenti ha la legittimazione per proporre un ricorso di annullamento contro il regolamento impugnato.

13      La Commissione sostiene, in primo luogo, che il regolamento impugnato non riguarda individualmente la Carbochem e la Gamma Chimica, che hanno la qualità di importatrici, in secondo luogo, che, per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di queste stesse ricorrenti, il suddetto regolamento comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, e, in terzo luogo, che la Jeniuschem e la Far Polymers, che avrebbero la qualità di utilizzatrici, non sono direttamente interessate dal regolamento in parola.

14      Le ricorrenti replicano che il loro ricorso è ricevibile. Anzitutto, esse precisano che la Jeniuschem è non soltanto un’utilizzatrice di PVAL, ma anche un’importatrice indipendente di tale prodotto.

15      Poi, esse evidenziano che sono direttamente interessate dal regolamento impugnato. La Carbochem e la Far Polymers sarebbero altresì individualmente interessate dal suddetto regolamento.

16      Infine, le ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

17      A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste nel primo e nel secondo comma del medesimo articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti, o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione.

18      Nel caso di specie, le ricorrenti non sono destinatarie del regolamento impugnato. Pertanto, occorre stabilire se esse possano presentare un ricorso di annullamento contro il regolamento impugnato in virtù dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE o dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

19      Occorre esaminare se, in primo luogo, la Carbochem e la Gamma Chimica e, in secondo luogo, la Jeniuschem e la Far Polymers abbiano la legittimazione ad agire.

 Sulla legittimazione ad agire della Carbochem e della Gamma Chimica

20      Occorre stabilire, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 263, quarto comma, richiamate al punto 18 supra, se la Carbochem e la Gamma Chimica siano direttamente e individualmente interessate dal regolamento impugnato, e poi, eventualmente, se il regolamento impugnato sia un atto regolamentare che riguarda direttamente la Carbochem e la Gamma Chimica, e, in caso di risposta affermativa, se esso non comporti alcuna misura di esecuzione.

–       Sull’incidenza diretta nei confronti della Carbochem e della Gamma Chimica

21      Le ricorrenti fanno valere che la Carbochem e la Gamma Chimica sono direttamente interessate dal regolamento impugnato, circostanza questa che non viene contestata dalla Commissione.

22      Occorre ricordare che la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata dalla decisione costituente l’oggetto del ricorso, quale prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, esige il soddisfacimento di due criteri cumulativi, ossia occorre che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun margine di discrezionalità ai suoi destinatari incaricati della sua attuazione, per il fatto che quest’ultima ha carattere puramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza applicazione di ulteriori norme intermedie (v. ordinanza del 10 marzo 2016, SolarWorld/Commissione, C‑142/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:163, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche sentenza del 9 giugno 2021, Roland/Commissione, T‑132/18, non pubblicata, EU:T:2021:329, punto 45).

23      Secondo una consolidata giurisprudenza, gli importatori sono direttamente interessati dai regolamenti antidumping [v. ordinanza del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, T‑643/11, EU:T:2014:1076, punto 28]. Nel caso di specie, il regolamento impugnato produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della Carbochem e della Gamma Chimica in quanto fissa il dazio antidumping che tali imprese, nella loro qualità di importatrici, dovranno pagare. Inoltre, il regolamento di cui sopra istituisce un dazio antidumping sul PVAL, che obbliga le autorità doganali degli Stati membri a riscuotere il dazio medesimo senza lasciar loro alcun margine di discrezionalità [v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, T‑643/11, EU:T:2014:1076, punto 28, e del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 24].

24      Pertanto, occorre concludere che la Carbochem e la Gamma Chimica soddisfano la condizione attinente all’incidenza diretta contemplata dall’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE.

–       Sull’incidenza individuale nei confronti della Carbochem e della Gamma Chimica

25      La Commissione fa valere che la Carbochem e la Gamma Chimica non soddisfano la condizione attinente all’incidenza individuale così come precisata dalla giurisprudenza.

26      I prezzi di rivendita della Gamma Chimica non sarebbero stati presi in considerazione per la costruzione del prezzo all’esportazione. Lo stesso varrebbe per quelli della Carbochem nella misura in cui, malgrado che tale importatrice sia stata inclusa nel campione previsto dall’articolo 17 del regolamento di base, soltanto il suo margine di profitto, consolidato insieme a quello di altri due operatori, sarebbe stato utilizzato per adeguare il prezzo all’esportazione. Orbene, una siffatta utilizzazione limitata dei suoi dati non potrebbe permettere di ritenere che essa sia individualmente interessata dal regolamento impugnato.

27      Infine, la Commissione sottolinea che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Carbochem e la Gamma Chimica fossero individualmente interessate dal regolamento impugnato per il fatto che esse soddisfacevano i criteri elencati nella sentenza del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio (C‑358/89, EU:C:1991:214, punto 17), ossia quelli secondo cui un importatore indipendente deve dimostrare, in primo luogo, che esso era il principale importatore del prodotto costituente l’oggetto della misura antidumping e, al tempo stesso, l’utilizzatore finale di tale prodotto, in secondo luogo, che le sue attività economiche dipendevano, in larghissima misura, da tali importazioni e, in terzo luogo, che tali attività erano seriamente pregiudicate dal regolamento impugnato, tenuto conto del numero ristretto di produttori del prodotto in questione e del fatto che detto importatore incontrava difficoltà ad approvvigionarsi presso l’unico produttore dell’Unione, che era, per giunta, il suo principale concorrente per il prodotto trasformato. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, neppure la cooperazione di dette imprese nel corso dell’inchiesta sarebbe sufficiente per soddisfare la condizione qui in discussione.

28      Le ricorrenti sostengono che, nel corso dell’inchiesta, la Carbochem ha fornito alla Commissione i propri prezzi di acquisto presso gli esportatori, nonché dei dati relativi al prezzo di rivendita nell’Unione e ed ai relativi profitti. La Commissione avrebbe utilizzato questi ultimi dati per la costruzione del prezzo all’esportazione allorché i produttori esportatori esportavano il PVAL verso l’Unione tramite società collegate operanti come importatrici. Tale circostanza risulterebbe dal considerando 352 del regolamento impugnato. Orbene, conformemente alla giurisprudenza, un importatore indipendente che fornisce alla Commissione i prezzi di rivendita utilizzati per la determinazione del dumping è legittimato ad agire contro il regolamento che impone dei dazi. Le ricorrenti contestano anche la posizione della Commissione secondo cui, tenuto conto, da un lato, della quantità limitata dei dati forniti dalla Carbochem e, dall’altro, del fatto che anche i dati di altri due importatori sono stati presi in considerazione, la sua partecipazione all’inchiesta non raggiungerebbe il livello minimo necessario per giustificare un interesse individuale. Infatti, i dati trasmessi da ciascuno dei tre importatori indipendenti sarebbero certamente decisivi ai fini del regolamento impugnato e non potrebbero essere equiparati ad una semplice partecipazione all’inchiesta.

29      Risulta dalla giurisprudenza che i soggetti diversi dai destinatari di un atto possono pretendere di essere individualmente interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE soltanto qualora tale atto li colpisca in ragione di determinate qualità loro proprie oppure di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e che pertanto li individualizza in modo analogo a quello del destinatario (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220, e del 18 ottobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione, T‑364/16, EU:T:2018:696, punto 46).

30      Più in particolare, in materia di politica commerciale comune, se è pur vero che, alla luce dei criteri enunciati all’articolo 263, quarto comma, TFUE, i regolamenti che istituiscono dazi antidumping hanno, per la loro natura e la loro portata, carattere normativo, in quanto essi si applicano alla generalità degli operatori economici interessati, non è escluso per questo che talune disposizioni di questi regolamenti possano riguardare individualmente determinati operatori economici [sentenza del 19 aprile 2012, Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio, T‑162/09, non pubblicata, EU:T:2012:187, punto 21].

31      Ne consegue che, in determinate circostanze, gli atti recanti istituzione di dazi antidumping possono, senza perdere il loro carattere regolamentare, riguardare individualmente taluni operatori economici, i quali hanno di conseguenza la legittimazione a presentare un ricorso per l’annullamento di tali atti [sentenza del 19 aprile 2012, Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio, T‑162/09, non pubblicata, EU:T:2012:187, punto 22; v., del pari, ordinanza del 5 febbraio 2013, BSI/Consiglio, T‑551/11, non pubblicata, EU:T:2013:60, punto 24].

32      Secondo la giurisprudenza, possono essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, in primo luogo, quelli tra i produttori e gli esportatori del prodotto in questione ai quali siano state imputate le pratiche di dumping, utilizzando dati relativi alla loro attività commerciale, in secondo luogo, gli importatori di detto prodotto i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione e che, pertanto, sono interessati dalle constatazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping, nonché, in terzo luogo, gli importatori associati con esportatori del prodotto in questione, in particolare nell’ipotesi in cui il prezzo all’esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione praticati da tali importatori e nell’ipotesi in cui il dazio antidumping stesso sia stato calcolato in funzione di tali prezzi di rivendita (sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 36).

33      Risulta da tale giurisprudenza che la qualità di importatore, anche associato agli esportatori del prodotto in questione, non può essere sufficiente, di per sé sola, per considerare che un importatore sia individualmente interessato da un regolamento che istituisce un dazio antidumping. Al contrario, l’individualizzazione di un importatore, anche associato a detti esportatori, esige la dimostrazione del fatto che dei dati relativi alla sua attività commerciale sono stati presi in considerazione ai fini della constatazione delle pratiche di dumping, oppure, in assenza della dimostrazione suddetta, la prova di altre qualità che sono sue particolari e che lo contraddistinguono rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 37).

34      Il riconoscimento del diritto di alcune categorie di operatori economici di presentare un ricorso inteso all’annullamento di un regolamento antidumping non può però impedire che anche altri operatori possano essere individualmente interessati da un regolamento siffatto [sentenza del 19 aprile 2012, Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio, T‑162/09, non pubblicata, EU:T:2012:187, punto 27]. La Corte ha riconosciuto che ciò si verificava nel caso di un importatore indipendente che avesse dimostrato l’esistenza dell’insieme degli elementi elencati al punto 27 supra [v. sentenze del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio, C‑358/89, EU:C:1991:214, punto 17, e del 19 aprile 2012, Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio, T‑162/09, non pubblicata, EU:T:2012:187, punto 28].

35      È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se la Carbochem e la Gamma Chimica siano individualmente interessate dal regolamento impugnato.

36      In primo luogo, per quanto riguarda la Carbochem, le ricorrenti sostengono che tale impresa è individualmente interessata, facendo valere che la Commissione ha preso in considerazione dati di questo operatore destinati alla costruzione del prezzo all’esportazione.

37      A questo proposito, occorre constatare che il prezzo all’esportazione è stato fissato secondo due metodi. Da un lato, risulta dal considerando 351 del regolamento impugnato che tale prezzo è stato stabilito sulla base del prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto in questione venduto all’esportazione verso l’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, quando i produttori esportatori esportavano il prodotto in questione direttamente a destinazione di acquirenti indipendenti nell’Unione. Dall’altro lato, risulta dal considerando 352 del medesimo regolamento che, quando i produttori esportatori esportavano il prodotto in questione verso l’Unione per il tramite di una società collegata operante come importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo al quale i prodotti importati venivano rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso, sono stati operati degli adeguamenti del prezzo al fine di tener conto di tutti i costi sopportati tra l’importazione e la rivendita, ivi comprese le spese di vendita, le spese amministrative e altre spese generali effettivamente sopportate dall’importatore collegato, nonché il margine di profitto, conseguito da importatori indipendenti che hanno cooperato.

38      Discende da quanto sopra esposto che il prezzo all’esportazione non è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita dei tre importatori indipendenti inclusi nel campione, menzionati nel considerando 38 del regolamento impugnato, tra cui figura la Carbochem.

39      Infatti, come si è esposto al punto 28 supra, la Carbochem ha fornito vari dati, nel corso dell’inchiesta. La Commissione segnala al riguardo, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che le cifre relative al margine di profitto fornite dalla Carbochem sono state utilizzate, insieme ai dati di altri due importatori indipendenti, per calcolare il margine di profitto consolidato degli importatori indipendenti ai fini dell’adeguamento dei prezzi all’esportazione dei produttori esportatori, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, nel caso di vendite effettuate per il tramite di importatori collegati nell’Unione.

40      Risulta dal regolamento impugnato che la Commissione ha tenuto conto, ai fini della determinazione del prezzo all’esportazione, del prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto in questione venduto all’esportazione verso l’Unione, quando i produttori esportatori esportavano il prodotto in questione direttamente a destinazione di acquirenti indipendenti nell’Unione, il che escludeva la presa in considerazione dei prezzi di rivendita praticati da importatori indipendenti.

41      Soprattutto, risulta dal considerando 352 del regolamento impugnato che neppure nell’ipotesi di un’esportazione del prodotto in questione verso l’Unione per il tramite di una società collegata operante come importatore si è tenuto conto dei prezzi di rivendita degli importatori indipendenti ai fini della determinazione del prezzo all’esportazione. Soltanto i dati ottenuti presso questi importatori e relativi ai costi sopportati tra l’importazione e la rivendita dalla società collegata operante come importatore sono stati utilizzati, ai fini dell’adeguamento del prezzo di rivendita delle società collegate operanti come importatori.

42      Inoltre, anche se il margine di profitto ed altri elementi della Carbochem sono stati utilizzati dalla Commissione, in combinazione con le stesse informazioni provenienti dagli altri due importatori indipendenti inclusi nel campione, un metodo siffatto, destinato ad adeguare il prezzo all’esportazione allorché i produttori esportatori esportavano il prodotto in questione verso l’Unione per il tramite di una società collegata operante come importatore, non può essere sufficiente per ritenere che la ricorrente sia individualmente interessata dalle constatazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping. Infatti, la provenienza di questa informazione e l’uso che ne ha fatto la Commissione devono piuttosto essere intesi nel quadro più generale della sua partecipazione al procedimento amministrativo che ha portato all’adozione del regolamento impugnato. Poiché qualsiasi importatore indipendente inserito nel campione e cooperante può fornire dati suscettibili di essere presi in considerazione dalle istituzioni nel corso dell’inchiesta, una soluzione in senso contrario si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui, se certo la partecipazione di un’impresa ad un procedimento antidumping può essere presa in considerazione, insieme ad altri elementi, al fine di accertare che questa impresa è individualmente interessata dal regolamento che istituisce i dazi antidumping adottati all’esito di detto procedimento, ove manchino altri elementi configuranti una situazione particolare idonea a contraddistinguere l’impresa suddetta, di fronte alle misure in questione, rispetto a qualsiasi operatore economico, una partecipazione siffatta non è, di per sé, idonea a far nascere a suo vantaggio un diritto a presentare un ricorso diretto contro il suddetto regolamento [v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio, T‑162/09, non pubblicata, EU:T:2012:187, punti da 32 a 34; v., del pari, ordinanza del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio, T‑596/11, non pubblicata, EU:T:2014:53, punto 37].

43      Nel caso di specie, risulta dalla giurisprudenza citata al punto 32 supra e dalle constatazioni effettuate ai punti 40 e 41 supra che il numero degli importatori indipendenti inclusi nel campione, i cui dati, diversi dai loro prezzi di rivendita, sono stati utilizzati, non costituisce un elemento pertinente ai fini della valutazione dell’incidenza individuale subita dalla Carbochem per effetto del regolamento impugnato.

44      Ne consegue che la condizione menzionata al punto 32 supra non è soddisfatta.

45      Inoltre, le ricorrenti non fanno valere alcun altro elemento idoneo a dimostrare che la Carbochem sia individualmente interessata dal regolamento impugnato, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 34 supra.

46      Pertanto, alla luce delle considerazioni contenute ai punti 44 e 45 supra, occorre concludere che la Carbochem non è individualmente interessata dal regolamento impugnato.

47      In secondo luogo, per quanto riguarda la Gamma Chimica, non risulta dal regolamento impugnato – né le ricorrenti asseriscono – che i prezzi di rivendita di tale operatore siano stati presi in considerazione ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione. Inoltre, le ricorrenti non adducono alcun altro argomento idoneo a dimostrare l’esistenza di una incidenza individuale su tale operatore per effetto del regolamento impugnato.

48      Risulta da quanto precede che la Carbochem e la Gamma Chimica non sono individualmente interessate dal regolamento impugnato.

49      Di conseguenza, poiché una delle condizioni fissate dall’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE non risulta soddisfatta per quanto riguarda la Carbochem e la Gamma Chimica, occorre concludere che queste ultime non hanno legittimazione ad agire contro il regolamento impugnato in virtù della disposizione di cui sopra.

50      Occorre dunque stabilire se, in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, il regolamento impugnato sia un atto regolamentare che riguarda direttamente la Carbochem e la Gamma Chimica e, in caso di risposta affermativa, se esso non comporti alcuna misura di esecuzione.

–       Sulla natura di atto regolamentare del regolamento impugnato, sull’incidenza diretta nei confronti della Carbochem e della Gamma Chimica e sull’assenza di misure di esecuzione di detto regolamento nei loro riguardi

51      La Commissione fa valere che il regolamento impugnato comporta misure di esecuzione nei confronti della Carbochem e della Gamma Chimica, dato che spetta alle autorità doganali degli Stati membri calcolare i dazi antidumping dovuti e comunicarne gli importi ai debitori.

52      Le ricorrenti sostengono che i regolamenti che istituiscono dazi antidumping non esigono l’adozione di alcuna misura di esecuzione in quanto essi non lasciano alcun potere discrezionale ai loro destinatari incaricati della loro attuazione, la quale ha carattere puramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione senza applicazione di altre norme intermedie.

53      Inoltre, la posizione della Commissione sarebbe contraria alla giurisprudenza secondo cui occorre evitare che un singolo sia costretto a violare il diritto per poter ricorrere al giudice.

54      A questo proposito, occorre constatare che la nozione di atto regolamentare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, deve essere intesa come comprendente qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (ordinanza del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punto 23).

55      Nel caso di specie, risulta dall’articolo 289, paragrafo 3, TFUE che il regolamento impugnato non costituisce un atto legislativo, in quanto esso non è stato adottato né secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, EU:T:2011:623, punto 21; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punto 25).

56      Inoltre, occorre constatare che il regolamento impugnato, adottato dalla Commissione sul fondamento dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è un atto regolamentare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il che non è contestato dalle parti. Infatti, il regolamento impugnato ha una portata generale, in quanto si applica a situazioni oggettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta (v. anche punto 30 supra).

57      Occorre aggiungere che, per ragioni identiche a quelle esposte ai punti 23 e 24 supra, la Carbochem e la Gamma Chimica soddisfano la condizione attinente all’incidenza diretta contemplata all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

58      Al fine di esaminare la questione se il regolamento impugnato comporti misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, occorre interpretare l’espressione «che non comportano alcuna misura d’esecuzione», contenuta in detta disposizione, alla luce dell’obiettivo di quest’ultima consistente, come evidenziato dalla sua genesi storica, nell’evitare che un singolo sia costretto a violare il diritto per poter ricorrere al giudice. Orbene, qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, tale persona rischierebbe di essere privata di una tutela giurisdizionale effettiva se non potesse disporre di un mezzo di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione al fine di mettere in discussione la legittimità del suddetto atto regolamentare. Infatti, in assenza di misure di esecuzione, una persona fisica o giuridica, quantunque direttamente interessata dall’atto in questione, sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale di tale atto soltanto dopo aver violato le disposizioni di quest’ultimo, facendo valere l’illegittimità delle disposizioni stesse nell’ambito delle procedure avviate nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali (v. sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punto 31).

59      Per contro, qualora un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è assicurato indipendentemente dalla questione se tali misure promanino dall’Unione o dagli Stati membri. Stante che le persone fisiche o giuridiche non possono, a causa delle condizioni di ricevibilità previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione, esse sono protette contro l’applicazione nei loro confronti di un atto siffatto in virtù della possibilità di impugnare le misure di esecuzione che tale atto comporta (v. sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

60      Allorché l’attuazione di un atto siffatto spetta alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre un ricorso diretto dinanzi ai giudici dell’Unione contro gli atti di applicazione alle condizioni previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE e invocare a sostegno di tale ricorso, in applicazione dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità dell’atto di base in questione. Qualora l’attuazione di cui sopra spetti agli Stati membri, dette persone fisiche o giuridiche possono far valere l’invalidità dell’atto di base di cui trattasi dinanzi ai giudici nazionali e indurre questi ultimi a interrogare la Corte, sul fondamento dell’articolo 267 TFUE, mediante la sottoposizione a quest’ultima di questioni pregiudiziali (v. sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

61      Inoltre, occorre, al fine di stabilire se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, fare riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. È dunque irrilevante sapere se l’atto in questione comporti misure di esecuzione nei confronti di altri soggetti (v. sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

62      È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se il regolamento impugnato comporti misure di esecuzione nei confronti della Carbochem e della Gamma Chimica.

63      Anzitutto, risulta dalla giurisprudenza che il sistema doganale – quale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), nel quale si inscrive il regolamento impugnato, come consta dall’articolo 1, paragrafo 5, di quest’ultimo – prevede che la riscossione dei dazi fissati dai regolamenti che istituiscono dazi antidumping abbia luogo sulla base delle misure adottate dalle autorità nazionali (v., in tal senso, ordinanze del 5 febbraio 2013, BSI/Consiglio, T‑551/11, non pubblicata, EU:T:2013:60, punto 53, e del 25 gennaio 2017, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, T‑217/16, non pubblicata, EU:T:2017:37, punto 35).

64      Nel caso di specie è pacifico che, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping imposto all’articolo 1 del regolamento impugnato viene riscosso dalle autorità doganali degli Stati membri sull’importazione dei prodotti in questione a partire dall’entrata in vigore del regolamento stesso (v., in tal senso, ordinanze del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio, T‑596/11, non pubblicata, EU:T:2014:53, punto 68, e del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punto 32).

65      Infatti, l’articolo 101, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione stabilisce che «[l]e autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta (…) l’obbligazione doganale (…) determinano l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione (…)», senza che sia prevista in proposito alcuna eccezione ai dazi antidumping definitivi. Conformemente all’articolo 104, paragrafo 1, del codice suddetto, le autorità doganali, contemplate all’articolo 101 del medesimo codice, prendono in considerazione, conformemente alla normativa nazionale, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione esigibili determinato in conformità di quest’ultima disposizione. Infine, l’articolo 102, paragrafo 1, del suddetto codice dispone che l’obbligazione doganale è notificata al debitore a cura delle autorità doganali, nella forma prescritta nel luogo in cui l’obbligazione doganale è sorta.

66      Risulta da tali disposizioni che la notifica dell’obbligazione doganale costituisce, nei confronti del debitore, una misura di esecuzione del regolamento impugnato (v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punto 33).

67      Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 44 del codice doganale dell’Unione dispone quanto segue:

«1.      Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

(…)

2.      Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a)      in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

b)      in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

(…)».

68      Risulta da tale disposizione che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Carbochem e la Gamma Chimica potrebbero contestare le misure nazionali di esecuzione del regolamento impugnato presentando un ricorso conformemente alla procedura istituita a questo scopo dallo Stato membro interessato in applicazione dell’articolo 44 del codice doganale dell’Unione e, in tale contesto, eccepire la sua illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, i quali potrebbero dare applicazione, prima di statuire, alle disposizioni dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punto 39).

69      Infine, è infondato l’argomento delle ricorrenti, illustrato al punto 52 supra, secondo cui il regolamento impugnato non esige misure di esecuzione in quanto esso non lascia alcun margine di discrezionalità ai suoi destinatari incaricati della sua attuazione, avendo quest’ultima carattere puramente automatico.

70      Infatti, il criterio secondo cui l’atto impugnato deve riguardare le ricorrenti direttamente e quello secondo cui esso non deve comportare alcuna misura di esecuzione sono criteri distinti. Orbene, la questione se il regolamento impugnato lasci un margine di discrezionalità alle autorità nazionali incaricate delle misure di esecuzione oppure se queste ultime abbiano o no carattere automatico non è pertinente al fine di stabilire se il regolamento impugnato comporti misure di esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, ordinanze del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punto 30, e del 14 gennaio 2015, SolarWorld e a./Commissione, T‑507/13, EU:T:2015:23, punto 60).

71      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il regolamento impugnato comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

72      Poiché una delle condizioni enunciate in quest’ultima disposizione non è soddisfatta per quanto riguarda la Carbochem e la Gamma Chimica, occorre concludere che tali società non hanno la legittimazione ad agire contro il regolamento impugnato a norma di questa stessa disposizione.

73      Di conseguenza, risulta dalle motivazioni esposte ai punti 49 e 72 supra che la Carbochem e la Gamma Chimica non hanno la legittimazione ad agire contro il regolamento impugnato.

 Sulla legittimazione ad agire della Jeniuschem e della Far Polymers

74      La Commissione sostiene che la Jeniuschem e la Far Polymers, che sono utilizzatrici di PVAL, non sono direttamente interessate dal regolamento impugnato in quanto quest’ultimo non produce direttamente effetti sulla loro situazione giuridica.

75      A suo avviso, la situazione della Jeniuschem e della Far Polymers non è paragonabile a quella degli operatori che procedono ad importazioni di prodotti provenienti dai paesi interessati dall’istituzione dei dazi antidumping e che sarebbero, per tale motivo, direttamente interessati da un regolamento che impone misure siffatte. Per contro, per quanto riguarda il criterio dell’incidenza diretta, le loro situazioni sarebbero simili a quella degli importatori che non realizzano importazioni di prodotti provenienti da paesi interessati da un regolamento che istituisce dazi antidumping, ma che effettuano importazioni da un altro paese, nonché alla situazione di produttori che non esportano verso l’Unione. Orbene, la giurisprudenza avrebbe già statuito che tali operatori non erano direttamente interessati dalla riscossione di dazi antidumping. La Commissione aggiunge che la situazione della Jeniuschem e della Far Polymers è altresì paragonabile a quella dei consumatori finali, i quali non sarebbero legittimati a chiedere l’annullamento di un atto come il regolamento impugnato.

76      Le ricorrenti fanno valere che la Jeniuschem, importatrice e utilizzatrice di PVAL, è direttamente interessata dal regolamento impugnato in quanto importatrice di tale prodotto.

77      Per quanto concerne la Far Polymers, utilizzatrice di PVAL, le ricorrenti invocano l’esistenza di una situazione particolare che contraddistingue detta società rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Pertanto, essa sarebbe direttamente e individualmente interessata dal regolamento impugnato.

78      Per quanto riguarda la prima condizione, esaminata dalla giurisprudenza citata al punto 22 supra, attinente all’incidenza diretta sulla situazione giuridica della Jeniuschem e della Far Polymers, occorre rilevare che il regolamento impugnato ha per effetto di istituire dazi antidumping sulle importazioni di PVAL originarie della Repubblica popolare cinese.

79      A questo proposito, occorre rilevare che i potenziali effetti dell’imposizione dei dazi antidumping definitivi nei confronti della Jeniuschem e della Far Polymers in quanto utilizzatrici di PVAL risulterebbero dall’aumento dei prezzi che verrebbe eventualmente deciso dagli importatori presso i quali tali società si riforniscono. Orbene, un simile effetto non deriverebbe direttamente dal regolamento impugnato, bensì dalla decisione di tali importatori di ripercuotere l’onere dei dazi antidumping sui loro clienti. Di conseguenza, occorre constatare che il regolamento impugnato non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della Jeniuschem e della Far Polymers, nella loro qualità di utilizzatrici di PVAL.

80      Tale constatazione non è rimessa in discussione dagli argomenti esposti al punto 77 supra, relativi alla Far Polymers, nella misura in cui essi vertono esclusivamente sulla situazione particolare di questa ricorrente che la contraddistinguerebbe rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Orbene, questi argomenti si riferiscono al criterio relativo all’incidenza individuale su tale società per effetto del regolamento impugnato e devono dunque essere dichiarati inoperanti in quanto mirano a dimostrare l’esistenza di un’incidenza diretta.

81      Risulta da quanto precede che la Jeniuschem e la Far Polymers non sono direttamente interessate dal regolamento impugnato in quanto utilizzatrici di PVAL.

82      Pertanto, non essendo soddisfatta una delle condizioni enunciate all’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase e ultima parte di frase, TFUE, e considerato che le condizioni attinenti all’incidenza diretta e all’incidenza individuale per effetto del regolamento impugnato sono cumulative (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Marquis Energy, C‑466/16 P, EU:C:2019:156, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata), non è necessario esaminare se dette ricorrenti siano individualmente interessate dal regolamento di cui sopra in quanto utilizzatrici di PVAL.

83      Per quanto riguarda l’allegazione delle ricorrenti secondo cui, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, la Jeniuschem è un’importatrice di PVAL, occorre rilevare che, in un’ipotesi siffatta, da un lato, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 23 supra, tale ricorrente sarebbe direttamente interessata dal regolamento impugnato. Dall’altro lato, alla luce delle motivazioni esposte ai punti da 54 a 71 supra, il regolamento impugnato sarebbe un atto regolamentare comportante misure nazionali di esecuzione nei suoi confronti, sicché la Jeniuschem potrebbe presentare un ricorso avverso tali misure conformemente alla procedura istituita a questo scopo dallo Stato membro di cui trattasi.

84      Ne consegue che, in questa ipotesi, non sarebbe soddisfatta una delle condizioni enunciate all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Di conseguenza, la Jeniuschem, in quanto importatrice, non avrebbe la legittimazione ad agire in virtù di tale disposizione.

85      Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, le ricorrenti non invocano alcun argomento che miri a dimostrare che la Jeniuschem sarebbe individualmente interessata dal regolamento impugnato. Infatti, le ricorrenti ammettono che detta società non ha partecipato all’inchiesta, e non sostengono, alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 32 a 34 supra, che i suoi prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione, il che d’altronde non risulta dal regolamento impugnato, o che essa si trovi in una situazione particolare che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto.

86      Ne consegue che la Jeniuschem non soddisferebbe la condizione relativa all’incidenza individuale derivante dal regolamento impugnato, enunciata all’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, in quanto importatrice di PVAL.

87      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che la Jeniuschem e la Far Polymers non hanno la legittimazione ad agire contro il regolamento impugnato.

88      Poiché nessuna delle ricorrenti possiede tale legittimazione, il presente ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile senza che sia necessario pronunciarsi sul terzo capo delle conclusioni formulate con il ricorso.

 Sulle istanze di intervento

89      A norma dell’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito.

90      Nel caso di specie, poiché il ricorso viene respinto nella sua interezza in quanto irricevibile, non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Kuraray Europe, dalla Sekisui Specialty Chemicals Europe e dalla Wegochem Europe, in conformità dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

92      Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione, in conformità delle conclusioni formulate da quest’ultima.

93      Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, se la causa principale si conclude prima della decisione sull’istanza di intervento, le spese dell’istante e quelle delle parti principali relative all’istanza di intervento sono compensate. Di conseguenza, le ricorrenti, la Commissione, la Kuraray Europe, la Sekisui Specialty Chemicals Europe e la Wegochem Europe dovranno sopportare ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Kuraray Europe GmbH, dalla Sekisui Specialty Chemicals Europe SL e dalla Wegochem Europe BV.

3)      La Far Polymers Srl, la Gamma Chimica SpA, la Carbochem Srl e la Jeniuschem Srl sono condannate alle spese, ad eccezione di quelle afferenti alle istanze di intervento.

4)      La Far Polymers, la Gamma Chimica, la Carbochem, la Jeniuschem, la Commissione europea, la Kuraray Europe, la Sekisui Specialty Chemicals Europe e la Wegochem Europe sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti alle istanze di intervento.

Lussemburgo, 14 settembre 2021

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Lingua processuale: l’italiano.