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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 15 novembre 2023 – E.B.SP. Z.O.O. / K.P.SP. Z.O.O.

(Causa C-682/23, E.B.SP.)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: E.B.SP. Z.O.O.

Convenuta: K.P.SP. Z.O.O.

Questioni pregiudiziali

1.    Se le disposizioni dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 12 dicembre 2012] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 possano essere interpretate nel senso che conferirebbero al cessionario di un credito derivante da un contratto di appalto il diritto di far valere la clausola attributiva di competenza inserita in tale contratto nei confronti della parte originaria del contratto, qualora il contratto di cessione abbia effettuato, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito della controversia, un trasferimento del diritto di credito e dei suoi accessori, ma non degli obblighi derivanti dal contratto.

2.    Se, in un caso come quello sopra menzionato, ai fini della determinazione del giudice competente, sia rilevante l’opposizione della parte firmataria della clausola attributiva di competenza contro la quale viene promossa l’azione. Se sia necessario un nuovo accordo di volontà della parte firmataria, precedente/concomitante alla promozione di un’azione giudiziaria, affinché il terzo cessionario possa avvalersi della clausola attributiva di competenza.

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1 GU 2012, L 351, pag. 1.