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Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 – SBM Développement / Commissione

(Causa T-667/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SBM Développement SAS (Ecully, Francia) (rappresentanti: B. Arash e H. Lindström, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1388 della Commissione, del 23 giugno 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant comunicate dalla Francia e dalla Svezia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2022, L 208, pag. 7);

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 48 e sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 32 del regolamento (UE) n. 528/2012, (il «regolamento relativo ai biocidi») 1 .

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 33, 35 e 36 del regolamento relativo ai biocidi.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dei trattati – principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19 del regolamento relativo ai biocidi e su un manifesto errore di valutazione.

Quinto motivo, vertente sull’eccesso di potere e sulla violazione e falsa applicazione dei trattati – principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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1 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).