Language of document : ECLI:EU:T:2010:164

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

27 aprile 2010


Causa T‑103/10 P(R)


Parlamento europeo

contro

U

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di licenziamento — Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea emessa in un procedimento sommario — Mancanza d’urgenza»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 18 dicembre 2009, causa F‑92/09 R, U/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑511 e II‑A‑1‑2771).

Decisione: L’ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 18 dicembre 2009, causa F‑92/09 R, U/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑511 e II‑A‑1‑2771), è annullata. La domanda di provvedimenti urgenti proposta dalla sig.ra U è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Snaturamento degli elementi di prova — Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti risultante dagli atti di causa — Esame incompleto dei fatti — Ricevibilità

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 10, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3.      Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma — Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti — Deposito di una memoria integrativa per sanare determinate carenze — Incompatibilità con il procedimento sommario

[Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. c), 104, nn. 2 e 3, e 109; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 35, n. 1, lett. d), e 102, nn. 2 e 3]

4.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Snaturamento degli elementi di prova — Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti risultante dagli atti di causa — Onere della prova

(Art. 256 TFUE)

1.      È ricevibile nella fase dell’impugnazione la censura secondo la quale il fascicolo di primo grado non consente di giustificare la conclusione dell’esistenza di un’urgenza, il che equivale ad affermare che l’inesattezza di tale conclusione risulta dai documenti agli atti e a contestare al presidente del Tribunale della funzione pubblica di aver proceduto ad un esame incompleto dei fatti.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑193/08 P, Skareby/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑83 e II‑B‑1‑515, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)

2.      L’art. 278 TFUE sancisce il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione beneficiano di una presunzione di legittimità. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice dei procedimenti sommari può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al giudice del merito o prescrivere provvedimenti provvisori.

Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che un pregiudizio grave e irreparabile venga causato alla parte richiedente, con la precisazione che, salvo casi eccezionali, un danno di ordine finanziario non può essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile, dato che può, in linea di massima, formare essere di compensazione finanziaria successiva.

Anche in caso di danno di carattere puramente pecuniario, un provvedimento provvisorio si giustifica ove risulti che, in mancanza di tale provvedimento, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere a repentaglio la propria sopravvivenza finanziaria, poiché non disporrebbe di una somma che dovrebbe normalmente permetterle di far fronte a tutte le spese indispensabili per sopperire ai propri bisogni elementari sino al momento in cui sarà statuito sul ricorso di merito.

Tuttavia, per poter valutare se il danno asserto presenti un carattere grave e irreparabile e giustifichi quindi la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione della decisione impugnata, il giudice dell’urgenza deve, in ogni caso, disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da documenti dettagliati che dimostrino la situazione finanziaria della parte che chiede il provvedimento provvisorio e consentano di valutare le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti.

In ogni caso, spetta alla parte che chiede la sospensione dell’esecuzione di una decisione impugnata fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza dover subire un danno grave e irreparabile.

Risulta da quanto precede che, da un lato, la parte che chiede il provvedimento provvisorio al fine di giustificare la richiesta sospensione dell’esecuzione deve fornire, con il sostegno di documenti, un’immagine fedele e globale della sua situazione finanziaria e, dall’altro, il giudice dei procedimenti sommari, a fronte di contestazioni della parte avversa, non può accogliere una domanda di provvedimenti provvisori accontentandosi di mere affermazioni non suffragate della parte richiedente. Infatti, alla luce del carattere strettamente eccezionale della concessione di provvedimenti provvisori, provvedimenti del genere possono essere concessi solo se tali affermazioni si basano su elementi di prova concludenti.

(v. punti 34-39)

Riferimento:

Corte 22 gennaio 1988, causa 378/87 R, Top Hit Holzvertrieb/Commissione (Racc. pag. 161, punto 18); Corte 18 ottobre 1991, causa C‑213/91 R, Abertal e a./Commissione (Racc. pag. I‑5109, punto 18); Corte 11 aprile 2001, causa C‑471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies (Racc. pag. I‑2865, punto 113)

Tribunale 2 aprile 1998, causa T‑86/96 R, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag‑Lloyd/Commissione (Racc. pag. II‑641, punti 64, 65 e 67); Tribunale 16 luglio 1999, causa T‑143/99 R, Hortiplant/Commissione (Racc. pag. II‑2451, punto 18); Tribunale 3 luglio 2000, causa T‑163/00 R, Carotti/Corte dei conti, (Racc. FP pagg. I‑A‑133 e II‑607, punto 8); Tribunale 15 giugno 2001, causa T‑339/00 R, Bactria/Commissione (Racc. pag. II‑1721, punto 94); Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑2387, punto 94); Tribunale 18 ottobre 2001, causa T‑196/01 R, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione (Racc. pag. II‑3107, punto 32); Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. II‑3295, punto 187); Tribunale 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione (Racc. pag. II‑5081, punti 82 e 84); Tribunale 13 ottobre 2006, causa T‑420/05 R II, Vischim/Commissione (Racc. pag. II‑4085, punti 83 e 84); Tribunale 25 aprile 2008, causa T‑41/08 R, Vakakis/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 52), e Tribunale 17 dicembre 2009, causa T‑396/09 R, Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 31 e giurisprudenza ivi citata)

3.      L’immagine fedele e globale della situazione finanziaria della parte richiedente il provvedimento provvisorio dev’essere fornita, da quest’ultima, nella fase della presentazione della domanda di provvedimenti provvisori. Infatti, come discende da una lettura congiunta dell’art. 35, n. 1, lett. d), e dell’art. 102, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 104, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di provvedimenti provvisori deve, di per sé, permettere alla parte resistente di predisporre le sue osservazioni e al giudice del procedimento sommario di statuire, eventualmente, senza ulteriori informazioni a sostegno, dato che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere dalla formulazione stessa della domanda di provvedimenti provvisori.

Il richiedente, tenuto così a produrre, con il sostegno di documenti, un’immagine fedele e globale della propria situazione finanziaria, deve fornire al giudice dell’urgenza informazioni sull’eventualità di ottenere o meno il beneficio di un aiuto sociale o di un’indennità equivalente, nonché un’attestazione relativa allo stato del suo patrimonio.

Non si deve consentire alla parte richiedente il provvedimento provvisorio di fornire in via integrativa, nella fase dell’impugnazione, gli elementi di prova che essa aveva omesso di produrre dinanzi al presidente del Tribunale della funzione pubblica. Infatti, una domanda di provvedimenti provvisori non può, in linea di massima, essere utilmente integrata per rimediare a carenze con una memoria successiva, dato che la concessione di una siffatta possibilità di «recupero» è incompatibile non solo con la celerità richiesta in materia di procedimento sommario, ma anche, e soprattutto, con lo spirito dell’art. 109 del regolamento di procedura del Tribunale, in forza del quale, in caso di rigetto di una domanda di provvedimenti provvisori, la parte richiedente può presentare un’altra domanda solo se quest’ultima è fondata su fatti nuovi.

(v. punti 40, 44, 50 e 58)

Riferimento:

Tribunale 15 gennaio 2001, causa T‑236/00 R, Stauner e a./Parlamento e Commissione (Racc. pag. II‑15, punto 34); Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punti 52 e 101‑115; Tribunale 23 maggio 2005, causa T‑85/05 R, Dimos Ano Liosion e a./Commissione (Racc. pag. II‑1721, punto 37); Tribunale 23 gennaio 2009, causa T‑352/08 R, Pannon Hőerőmű/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 31); Tribunale 24 aprile 2009, causa T‑52/09 R, Nycomed Danmark/EMEA (non pubblicata nella Raccolta, punto 62), e Tribunale 4 febbraio 2010, causa T‑385/05 TO R, Portogallo/Transnáutica e Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 11‑13)

4.      Considerando che ricorresse il presupposto relativo all’urgenza, benché l’istituzione comunitaria interessata abbia sottolineato in primo grado che il ricorrente non aveva presentato alcuna prova della sua situazione finanziaria e che tale situazione non aveva causato urgenza, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha conferito a mere affermazioni unilaterali del richiedente una prevalenza rispetto ai dinieghi espressi dalla detta istituzione, trascurando il fatto che il richiedente non aveva provato l’imminenza di un danno grave e irreparabile, della cui prova gli incombeva l’onere. Così facendo, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha proceduto ad un esame incompleto dei fatti, di modo che l’ordinanza impugnata è viziata da inesattezza materiale degli accertamenti effettuati, risultante dai documenti agli atti.

(v. punto 51)

Riferimento:

Skareby/Commissione, cit., punto 87 e giurisprudenza ivi citata