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Ricorso proposto il 1° marzo 2010 - BASF/Commissione

(Causa T-105/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Montag, J. Blockx e T. Wilson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 2009, C(2009)10568, nel caso COMP/M.5355 - BASF/Ciba, che respinge la proposta del 6 novembre 2009 finalizzata all'aapprovazione della Roquette Frères quale acquirente della Divestment Business SDA e che respinge la richiesto di modificare gli impegni posti come condizione dalla Commissione, nella sua decisione 12 marzo 2009, alla dichiarazione che l'operazione con la quale la ricorrente acquista il controllo dell'intera CIBA Holding AG (in proseiguo: la "Ciba") è compatibile con il mercato comune.

A sostegno del proprio ricorso di annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.

Essa afferma, in primo luogo che, respingendo l'acquisto proposto, la convenuta ha violato l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 139/2004 1, i punti 418 e 419 della decisione che ha approvato l'acquisto della Ciba da parte della BASF, le clausole 4, lett. a) e b), 13, 14 e 34 e l'allegato B degli impegni ad essa annessi e i punti 31, 48, 73 e 102 della comunicazione sulle misure correttive 2.

In particolare la ricorrente deduce che la convenuta ha basato il suo rigetto dell'acquisizione proposta su una ricostruzione non accurata dei fatti e ha commesso un manifesto errore di valutazione in relazione all'incentivo alla Roquette Frères per mantenere e sviluppare il Divestment Business. Inoltre, la ricorrente lamenta che la convenuta si è basata su una ricostruzione non accurata dei fatti e ha commesso un manifesto errore di valutazione in relazione alla domanda avanzata dalla ricorrente di modifica degli impegni conformerete alla clausola di revisione degli impegni.

In secondo luogo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità in quanto, a suo giudizio, il rigetto della sua proposta non era necessario per conseguire l'obiettivo degli impegni di evitare il sorgere o il rafforzarsi di una posizione dominante.

In terzo luogo, la ricorrente allega che la convenuta ha violato il principio di sana amministrazione e l'art. 296 TFUE non ascoltando la ricorrente prima di adottare la decisione impugnata e non motivando adeguatamente la decisione impugnata.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"), GU 2004, L 24, pag. 1.

2 - Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU 2004, L 133, pag. 1.