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Ricorso proposto il 3 marzo 2010 - Südzucker e a./Commissione

(Causa T-102/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim, Germania), AGRANA Zucker GmbH (Vienna, Austria), Südzucker Polska S.A. (Breslau, Polonia), Raffinerie Tirlemontoise SA (Bruxelles, Belgio), Saint Louis Sucre SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Prieß e B. Sachs)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono vari motivi.

Quale primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano, per analogia, una violazione dell'art. 233 CE (art. 266 TFUE) in quanto la Commissione non si sarebbe adeguata alle prescrizioni formulate dalla sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a. (Racc. pag. I-3231). In tale sentenza la Cote specifica le modalità di determinazione dei parametri dell'"eccedenza esportabile" e del "quantitativo totale degli impegni all'esportazione" nel contesto del calcolo dei contributi alla produzione per gli anni di commercializzazione dello zucchero dal 2002/2003 fino al 2005/2006. A giudizio delle ricorrenti nel regolamento impugnato la Commissione ha modificato anche il terzo parametro del "totale delle restituzioni" benché il calcolo di quest'ultimo non fosse stato esaminato nel procedimento Zuckerfabrik Jülich.

Quale secondo motivo di ricorso, le ricorrenti contestano alla Commissione una violazione dell'art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 1 nonché dello scopo di tale regolamento. A tal proposito viene tra l'altro dedotto che la Commissione nel totale delle restituzioni avrebbe calcolato restituzioni per esportazioni, non richieste né versate. Inoltre la determinazione forfetaria delle esportazioni mensili comporterebbe imprecisioni nel calcolo. In tale contesto le ricorrenti sottolineano che la Corte avrebbe vietato, nella causa Zuckerfabrik Jülich, di fissare la perdita complessiva in un importo superiore a quello delle spese relative alle restituzioni.

In terzo luogo, sussisterebbe una violazione del principio di irretroattività in quanto la Commissione nel regolamento impugnato avrebbe modificato il totale delle restituzioni con effetto retroattivo.

Il quarto motivo di ricorso riguarda una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE (divenuto art. 296, n. 2, TFUE) in quanto la Commissione giustificherebbe il regolamento impugnato deducendo l'adeguamento alla sentenza Zuckerfabrik Jülich, ma a giudizio delle ricorrenti essa non rispetterebbe le prescrizioni di tale sentenza.

Infine, sotto il titolo "altri errori di diritto", le ricorrenti affermano che, in data 3 novembre 2009, la Commissione non era più competente ad adottare un regolamento sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione dal 2002-2003 al 2005-2006 in quanto il regolamento n. 1260/2001, citato dalla Commissione come fondamento normativo, era già stato annullato al momento dell'adozione del regolamento. Viene poi lamentata una violazione dell'art. 37, n. 2, CE in quanto, sulla base di tale disposizione, avrebbe dovuto essere scelta un'altra procedura per l'adozione del regolamento.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).