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Ricorso presentato il 26 maggio 2009 - Formenti Seleco/Commissione

(Causa T-210/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Formenti Seleco SpA (Pordenone, Italia) (rappresentanti: A. Malatesta, avvocato, G. Terracciano, avvocato, S. Malatesta, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Accogliere il ricorso

Condannare la Commissione della Comunità europea ad un risarcimento per complessivi Euro 156.208.915,03 a favore della Formenti Seleco s.p.a., in liquidazione in amministrazione straordinaria, più gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della dichiarazione dello stato di insolvenza o in subordine nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia.

Condannare la Commissione della Comunità europea alle spese ed agli onorari legali del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente, uno dei principali produttori italiani di televisori a colori, è stata dichiarata insolvente e assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria a seguito di un'imponente importazione nel mercato europeo di televisori a colori prodotti da società turche e che sarebbero venduti a prezzi che integrano gli estremi della vendita in dumping.

Tale circostanza sarebbe stata nel territorio comunitario direttamente causata dalla violazione della Repubblica turca dell'accordo di associazione con la CE del 1963 e delle successive norme integrative, nella misura in cui il governo turco avrebbe predisposto una disciplina normativa volta ad eludere gli obblighi in sede di Accordo di Associazione con le comunità, riguardante in particolare la determinazione dell'origine turca dei televisori a colori importati nella Comunità, essendo la Commissione a conoscenza di tali elusioni almeno a partire dal 1993.

In particolare la Formenti Seleco s.p.a. ritiene responsabile la Commissione per i seguenti motivi, idonei a fondare la responsabilità extracontrattuale della stessa e il conseguente obbligo di risarcire i danni:

1) violazione degli obblighi posti a suo carico dall'Accordo di associazione e dal relativo Protocollo addizionale, nella misura in cui sia durante il periodo transitorio di realizzazione dell'unione doganale della Comunità con la Repubblica turca, ovvero sino al 1994, sia, a maggior ragione, in fase di unione doganale completa, pur essendo a conoscenza dell'inosservanza degli accordi da parte della Repubblica turca ha omesso di vigilare sulla corretta applicazione della regolamentazione doganale pertinente.

2) violazione dell'art. 211 del trattato CE e del principio di buona amministrazione poiché nella misura in cui l'Accordo di Associazione e il Protocollo addizionale sono parte del diritto comunitario, la Commissione è tenuta a vigilare anche sulle disposizioni dei medesimi e a garantire una buona amministrazione.

3) la violazione del principio del legittimo affidamento, per avere, con i comportamenti sopra riferiti, violato l'affidamento del singolo operatore commerciale comunitario, ed in particolare della ricorrente, al buon funzionamento dell'unione doganale con la Turchia, affidamento che avrebbe dovuto essere garantito attraverso i controlli e le verifiche che la Commissione ha omesso di attivare.

4) la violazione e/o errata applicazione delle norme antidumping poiché la Commissione, pur consapevole sin dal 1993 delle gravi irregolarità commesse dagli esportatori turchi, non ha adottato misure di difesa nei confronti degli stessi, agendo senza usare la diligenza e prudenza normalmente proprie di una amministrazione.

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