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Ricorso proposto il 26 maggio 2009 - Mars/UAMI - Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

(Causa T-208/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mars, Inc. (McLean, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Bryson, Barrister e V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marc Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione delle seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 marzo 2009, nel procedimento R 1827/2007-2; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "MARC Marlon Abela Restaurant Corporation", per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazioni comunitarie dei marchi, denominativo e figurativo, "MARS", rispettivamente, per prodotti e servizi delle classi 9, 29, 30, 32, e 35

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] in quanto la commissione di ricorso i) avrebbe, erroneamente, presunto (ovvero giudicato), senza prove a sostegno, che, negli Stati baltici, i marchi in questione abbiano un significato chiaro e specifico per il pubblico così che il pubblico è in grado di comprenderlo immediatamente. Ciò avrebbe portato la commissione a concludere, erroneamente, che ci fosse una differenza concettuale tra i marchi che avrebbe prevalso sulle somiglianze visive e fonetiche e giustificato la conclusione che i marchi in questione non fossero simili; e ii) non avrebbe preso in alcun modo in considerazione, o non adeguatamente, né le condizioni di vendita dei prodotti e servizi in questione né l'impatto di tali condizioni a) sulla valutazione delle somiglianze visive e fonetiche tra i marchi, e b) sul peso relativo da attribuire, nel valutare complessivamente la somiglianza/il rischio di confusione, ai differenti fattori (visivo, fonetico e concettuale) in base ai quali si deve giudicare la somiglianza. Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio 207/2009) in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente respinto l'opposizione relativamente a tale motivo con l'argomento che la ricorrente non avrebbe provato la sussistenza di tutte le condizioni cumulative necessarie per l'applicazione della detta disposizione. Violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 207/2009) in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il rischio di confusione debba essere valutato sulla base degli stessi principi previsti ai fini degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 40/94.

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