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Ricorso proposto il 2 giugno 2009 - Danimarca/Commissione

(Causa T-212/09)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente, assistito dagli avv.ti P. Biering e J. Pinborg)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che la Corte voglia

in via principale, annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per quanto concerne l'esclusione dal finanziamento comunitario delle spese dichiarate dalla Danimarca;

in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per quanto concerne l'esclusione dal finanziamento comunitario delle spese dichiarate dalla Danimarca, nella misura in cui l'esclusione dal finanziamento comunitario è basato su:

un'asserita violazione delle norme sui controlli delle superfici ritirate e carenze negli stessi nel 2002, 2003 e/o 2004; e/o

un'asserita violazione delle norme sui controlli tramite telerilevamento e carenze negli stessi nel 2003 e/o 2004.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per quanto concerne l'esclusione dal finanziamento comunitario delle spese dichiarate dalla Danimarca 1.

Il ricorrente fa valere che la decisione della Commissione si basa in vari punti su un'errata interpretazione e applicazione del fondamento normativo, in particolare in relazione alla questione del mantenimento delle superfici ritirate e dei requisiti dei controlli tramite telerilevamento.

Viene poi fatto valere che la decisione è viziata da rilevanti carenze nella motivazione e che la decisione in certi punti è contraria al principio della tutela del legittimo affidamento e al principio della certezza del diritto.

Infine viene addotto che la determinazione della correzione è fatta in contrasto con gli stessi orientamenti della Commissione, non è sufficientemente provata nel merito ed è sproporzionata in considerazione del fatto che, nella fattispecie, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non è stato esposto ad un reale rischio finanziario.

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1 - GU L 75, pag. 15; notificata con il numero C(2009) 1945.