Language of document :

Ricorso proposto il 27 maggio 2009 - Alder Capital/UAMI - Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

(Causa T-290/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alder Capital Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Halder Holdings BV (L'Aia, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 febbraio 2009 nel procedimento R 486/2008-2;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, qualora la Halder Holdings partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "ALDER CAPITAL" per servizi della classe 36

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchi denominativi "Halder" e "Halder Investments" registrati nel Benelux per servizi delle classi 35 e 36; registrazione internazionale del marchio denominativo "Halder" per servizi delle classi 35 e 36; denominazioni commerciali e sociali non registrate "Halder", "Halder Holdings", "Halder Investments" e "Halder Interest" utilizzati nella normale prassi commerciale

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario interessato

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione degli artt. 57 e 58 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti rispettivamente artt. 58 e 59 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) nonché dell'art. 8, n. 3, del regolamento della Commissione n. 216/96 1, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente accolto la domanda della controinteressata dinanzi ad essa di riesaminare la questione dell'uso effettivo;

violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] e dell'art. 55, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] in combinato disposto con gli artt. 42, n. 1, e 8, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, (divenuti rispettivamente artt. 41, n. 1, e 8, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la commissione di ricorso non avrebbe pienamente respinto la domanda di annullamento presentata dalla controinteressata dinanzi ad essa, nella misura in cui essa riposava su diritti anteriori trasferiti a un terzo;

violazione dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto artt. 57, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in combinato disposto con l'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 15 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), e dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 89/104/CEE 2 nonché della regola 40, n. 6, in combinato disposto con la regola 22, nn. 3 e 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95 3, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che la controinteressata dinanzi ad essa ha provato l'uso effettivo ovunque di tutti i marchi anteriori;

in subordine, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso per la mancanza di rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

____________

1 - Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, pag. 11).

2 - Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).