Language of document : ECLI:EU:T:2015:422

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

15 giugno 2015 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑214/12 DEP,

Indesit Company SpA, con sede a Fabriano (Italia), rappresentata da G. Floridia e R. Floridia, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da F. Mattina, successivamente da P. Bullock, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

ILVE‑Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA, con sede a Campodarsego (Italia), rappresentata da S. Armellini, A. Rolandi, M. Barberi e A. Dal Ferro, avvocati,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la ricorrente deve rimborsare all’interveniente a seguito dell’ordinanza del 2 dicembre 2013, Indesit Company/UAMI – ILVE (quadrio) (T‑214/12, EU:T:2013:655),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato il 21 maggio 2012, la ricorrente, Indesit Company SpA, ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 marzo 2012 (procedimento R 2219/2010‑1), relativa a un procedimento d’opposizione tra l’ILVE‑Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA e l’Indesit Company SpA.

2        L’interveniente, ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA, ha chiesto di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2013, la ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura del Tribunale, di rinunciare agli atti, senza concludere sulle spese.

4        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2013, l’interveniente ha comunicato al Tribunale di non avere alcuna osservazione in merito alla rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e ha chiesto che le spese fossero poste a carico di quest’ultima.

5        Con ordinanza del 2 dicembre 2013, Indesit Company/UAMI – ILVE (quadrio) (T‑214/12, EU:T:2013:655), il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha cancellato la causa dal ruolo e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI e dall’interveniente.

6        Con messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2014 e con lettera del 12 marzo 2014, l’interveniente ha chiesto alla ricorrente il pagamento dell’importo delle spese ripetibili relative al procedimento dinanzi al Tribunale, da essa quantificate in EUR 18 274,56.

7        Con lettera del 14 marzo 2014, la ricorrente ha affermato di ritenere eccessivo l’importo delle spese richiesto e ha chiesto la modifica della parcella.

8        Con messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2014, l’interveniente ha accettato di ridurre di EUR 1 500 l’importo totale richiesto di EUR 18 274,56, in una prospettiva transattiva di reciproche concessioni.

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 aprile 2014, la ricorrente ha presentato una richiesta di liquidazione delle spese ex articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella quale ha invitato il Tribunale a fissare l’importo delle spese ripetibili al cui rimborso essa è tenuta in misura congrua e, in ogni caso, in misura inferiore rispetto a quanto richiestole dall’interveniente in data 5 marzo 2014.

10      Con memoria depositata presso la cancelleria il 19 maggio 2014, l’interveniente ha formulato le proprie osservazioni in merito alla suddetta richiesta. Essa ha invitato il Tribunale a fissare l’importo delle spese ripetibili che la ricorrente deve rifondere nella misura di EUR 15 500 a titolo di onorari e di EUR 771,47 a titolo di spese (esclusi IVA e contributi previdenziali come per legge italiana) o, in subordine, nel diverso importo che il Tribunale reputerà adeguato.

 In diritto

11      Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte.

12      In forza dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato. Da tale disposizione e da una costante giurisprudenza deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punto 13).

13      Secondo una costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione europea non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare in che misura detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese (v. ordinanza del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

14      È del pari giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il Tribunale deve valutare liberamente gli elementi della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha rappresentato per le parti (v. ordinanza Tetra Laval/Commissione, cit. al punto 13 supra, EU:T:2011:129, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

15      Inoltre, nel fissare l’importo delle spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti al procedimento di liquidazione delle spese (v. ordinanza Tetra Laval/Commissione, cit. al punto 13 supra, EU:T:2011:129, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

16      L’importo delle spese ripetibili nella causa in esame dev’essere valutato alla luce dei predetti criteri.

17      In primo luogo, il Tribunale rileva che il procedimento principale riguardava un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio quale marchio comunitario che, per oggetto e natura, non presentava alcuna particolare complessità e rientrava nell’ordinario contenzioso in materia di diritto dei marchi. L’unico motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era, in effetti, quello previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). Ciò posto, si trattava essenzialmente di applicare una giurisprudenza consolidata alle circostanze del caso di specie. La causa non riguardava né una questione di diritto avente carattere di novità né una questione di fatto complessa e, pertanto, non poteva essere considerata di particolare difficoltà, contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente.

18      In secondo luogo, il Tribunale rileva che, sebbene la causa in questione presentasse sicuramente un interesse economico per l’interveniente, detto interesse economico, vista la totale mancanza di elementi concreti forniti da quest’ultima, non può essere considerato inusuale o significativamente diverso da quello alla base di una qualsiasi domanda di opposizione contro una domanda di registrazione di un marchio comunitario.

19      In terzo luogo, per quanto riguarda l’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli avvocati dell’interveniente, si deve osservare che la fase scritta del procedimento è consistita in un solo scambio di memorie e che non si è tenuta alcuna udienza. La partecipazione degli avvocati dell’interveniente al procedimento dinanzi al Tribunale si è dunque limitata alla redazione di un controricorso (20 pagine) e di due lettere, l’una relativa alla scelta della lingua processuale (2 pagine) e l’altra recante le sue osservazioni in merito alla rinuncia agli atti da parte della ricorrente (3 pagine).

20      Nella parcella degli onorari che gli avvocati dell’interveniente hanno prodotto dinanzi al Tribunale sono specificati il numero delle ore di lavoro e le prestazioni fornite dai suddetti avvocati. Da tale parcella risulta che questi ultimi hanno dedicato 62 ore al trattamento del procedimento principale. Tali ore sono fatturate a una tariffa oraria di EUR 250, ossia pari a un totale di EUR 15 500.

21      Il Tribunale ritiene che la tariffa oraria media praticata dagli avvocati sia elevata, ma non appaia incongrua.

22      Di contro, il numero di ore dedicate al trattamento del procedimento principale deve essere considerato troppo elevato. Infatti, dalla giurisprudenza (v. punto 12 supra) risulta che, per quanto riguarda l’entità del lavoro, il giudice dell’Unione valuta il numero di ore oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. Nel caso di specie, tenuto conto, da un lato, della natura e dell’ampiezza delle memorie e degli atti prodotti dall’interveniente e, dall’altro, del fatto che, secondo la giurisprudenza, la considerazione di una tariffa oraria elevata dev’essere compensata con una rigida valutazione del numero totale di ore di lavoro che gli avvocati dedicano al trattamento della causa [v. ordinanza del 22 marzo 2010, Mülhens/UAMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, EU:T:2010:106, punto 22 e giurisprudenza ivi citata], occorre riconoscere che in totale sono state indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale 25 ore di lavoro.

23      Ciò premesso, appare equo fissare l’ammontare degli onorari ripetibili in favore dell’interveniente in EUR 6 250.

24      Le spese quantificate in EUR 771,47, che includono, in particolare, spese per fotocopie e per invio di documenti ed il cui importo non è stato contestato dalla ricorrente, appaiono complessivamente congrue e giustificate.

25      In considerazione di tutto quanto precede, appare equo fissare l’ammontare complessivo delle spese ripetibili da parte dell’interveniente in EUR 7 021,47, importo che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che l’Indesit Company SpA è tenuta a rimborsare all’ILVE‑Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA è fissato nella misura di EUR 7 021,47.

Lussemburgo, 15 giugno 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       G. Berardis


* Lingua processuale: l’italiano.