Language of document : ECLI:EU:F:2012:21

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

28 febbraio 2012

Causa F‑129/11 R

BH

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Invito a un’audizione – Relazione di chiusura dell’indagine – Atto lesivo – Irricevibilità del ricorso principale»

Oggetto:      Domanda, proposta ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con la quale BH chiede la sospensione della decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 28 ottobre 2011, che lo invita a un’audizione nell’ambito di un’indagine interna, in quanto tale decisione annuncia la chiusura delle investigazioni e la redazione di una relazione finale riguardante tale indagine.

Decisione:      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Decisione controversa che ha in parte esaurito i suoi effetti alla data di presentazione della domanda di provvedimenti provvisori – Domanda parzialmente irricevibile

(Art. 278 TFUE)

2.      Procedimento sommario – Competenza del giudice dei procedimenti sommari – Pronuncia di ingiunzioni a carattere provvisorio

(Art. 279 TFUE)

3.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità del ricorso principale – Irrilevanza – Limiti

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

4.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di chiusura dell’indagine – Annuncio di chiusura dell’indagine e di redazione della relazione finale – Decisione con cui si invita un funzionario a recarsi a un’audizione e lo si informa dell’oggetto e delle modalità di tale audizione – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, artt. 4, §§ 1 e 2, e 9)

5.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

6.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

1.      Quando una parte di una decisione controversa ha esaurito i suoi effetti alla data di presentazione della domanda di provvedimenti provvisori, le conclusioni che vi si riferiscono sono irricevibili.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 27 maggio 2011, Mariën/Commissione e SEAE, F‑5/11 R e F‑15/11 R (punti 39 e 42)

2.      Il giudice dei procedimenti sommari dispone del potere di emanare ingiunzioni a carattere provvisorio e che non pregiudichino in nessun modo la decisione del giudice che si pronuncia sul merito.

(v. punto 30)

Riferimento:

Corte: 5 agosto 1983, CMC e a./Commissione, 118/83 R (punto 53)

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1995, Connolly/Commissione, T‑203/95 R (punto 25)

3.      Il problema della ricevibilità del ricorso di merito non deve, in linea di principio, essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario ma dev’essere riservato all’esame del detto ricorso. Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario, allorché essa non è, prima facie, totalmente esclusa, equivarrebbe a pregiudicare la decisione del giudice nel procedimento di merito.

Può tuttavia rivelarsi necessario per il giudice, in particolare quando viene sollevata l’irricevibilità manifesta del ricorso principale su cui si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, verificare l’esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di un tale ricorso.

(v. punti 31 e 32)

Riferimento:

Corte: 27 giugno 1991, Bosman/Commissione, C‑117/91 R (punto 7)

Tribunale di primo grado: 4 febbraio 1999, Peña Abizanda e a./Commissione, T‑196/98 R (punto 10 e giurisprudenza ivi citata); 30 ottobre 2003, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 R e T‑253/03 R (punto 56)

Tribunale della funzione pubblica: 14 dicembre 2006, Dálnoky/Commissione, F‑120/06 R (punto 41)

4.      Sia nell’ambito del contenzioso specifico della funzione pubblica europea sia nell’ambito del contenzioso generale, costituiscono atti lesivi, e di conseguenza impugnabili, solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo.

Al riguardo, una relazione che chiude un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non modifica la situazione giuridica delle persone che vi sono nominate. A fortiori, l’annuncio della chiusura dell’indagine e della redazione della relazione finale non può essere considerato come atto lesivo.

D’altro canto, neppure la decisione dell’OLAF di invitare un funzionario o un agente a recarsi ad un’audizione informandolo, secondariamente, dell’oggetto e delle modalità di quest’ultima modifica la situazione giuridica dell’interessato in maniera sufficientemente sensibile per costituire un atto lesivo. Infatti, si tratta chiaramente di un provvedimento preparatorio emanato nel corso di un’indagine che può dar luogo ad una decisione finale eventualmente adottata dall’istituzione interessata o dalle autorità giudiziarie nazionali competenti alla luce della relazione dell’OLAF che chiude tale indagine.

(v. punti 38, 40 e 41)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03 (punti 48 e 49)

Tribunale dell’Unione europea: 20 maggio 2010, Commissione/Violetti e a., T‑261/09 P (punto 46)

5.      In forza dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) la concessione del provvedimento provvisorio richiesto.

I presupposti relativi all’urgenza e al fumus boni iuris sono cumulativi, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi uno di questi presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, all’occorrenza, alla ponderazione degli interessi presenti.

Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate tali varie condizioni nonché l’ordine in cui condurre tale esame, qualora nessuna norma di diritto gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 55-57)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, Elkaïm e Mazuel/Commissione, T‑173/99 R (punto 18); 9 agosto 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R (punti 12 e 13)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R (punti 20 e 22)

6.      La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire tale ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa di merito. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori provare che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza dover subire un danno di tale natura.

(v. punto 59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 dicembre 2002, Esch-Leonhardt e a./BCE, T‑320/02 R (punto 27)