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Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 - Nijs / Corte dei Conti

(Causa F-108/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Belgio) (rappresentante: F. Rollinger, avocat)

Convenuta: Corte dei Conti europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Corte dei conti europea di rinnovare il mandato del segretario generale della Corte dei conti per un nuovo periodo di sei anni a decorrere dal 1° luglio 2007;

in subordine, annullare i due atti che si pretende costituiscano "decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN)" rispettivamente dell'8 dicembre 2006, recante esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado del 3 ottobre 2006 nella causa T-171/05 e 12 luglio 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 12 marzo 2007;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere in particolare i fatti seguenti: i) il segretario generale della Corte dei conti avrebbe agito illecitamente invece di adire l'OLAF, avrebbe esplicitamente rifiutato di adottare provvedimenti, o di esaminare la questione allorché era stato avvertito, con documenti a sostegno, dell'esistenza di una frode a danno del regime delle pensioni di invalidità; ii) un dipendente avrebbe svolto le sue funzioni in maniera illecita; iii) vi è una ricorrente assenza di pubblicazione delle decisioni di promozione e delle loro date, iv) le elezioni del comitato del personale del 2004 e del 2006 sarebbero illegittime per diversi motivi; v) vi sarebbe un gran numero di sviamenti della procedura di promozione e anche un'usurpazione del potere di nomina consentita ad un capo unità e un gran numero di interessi personali tali da compromettere l'indipendenza dell'APN nella quasi totalità delle sue decisioni; vi) le "decisioni dell'APN" deriverebbero dagli interessi personali di tutti i superiori gerarchici del ricorrente e dalla dissimulazione della richiesta ad una collega di esercitare funzioni superiori ad interim e dalla mancata adizione dell'OLAF; vii) l'APN avrebbe basato le decisioni impugnate sulla stessa catena di errori manifesti delle decisioni iniziali che esse confermano, basandosi su una sentenza che non ha forza di cosa giudicata e senza aver respinto il minimo argomento del ricorrente; viii) i comitati che concorrono alla procedura di valutazione e di promozione non sarebbero stati avvertiti dell'indipendenza compromessa dei superiori gerarchici del ricorrente.

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