Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 14 agosto 2008 - BNP Paribas e BNL/Commissione

(Causa T-335/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (rappresentanti: R. Silvestri, avvocato, G. Escalar, avvocato, M. Todino, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare integralmente la Decisione emessa dalla Commissione delle Comunità europee in data 11 marzo 2008, n. C(2008)869def., relativa all'aiuto di Stato C-15/2007, (ex NN 20/2007) cui l'Italia ha dato esecuzione, "concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria", per i motivi esposti.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale la legge italiana n. 350/2003, nella parte in cui prevede uno speciale regime di riallineamento fiscale (il "regime speciale") per i beni di taluni istituti di credito risultanti dalle riorganizzazioni effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 (di seguito la "legge Amato") è stata dichiarata incompatibile con l'art. 87 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato. Secondo la Commissione, l'illegittimità del regime speciale ai sensi dell'art. 87 del Trattato si baserebbe sul presupposto che il legislatore italiano avrebbe concesso, per il tramite di tale regime, un vantaggio fiscale "selettivo" ai soli istituti bancari interessati dalle riorganizzazioni di cui alla legge Amato, senza prevedere analoghi benefici per gli altri istituti e le altre aziende in generale.

A sostegno delle sue pretensioni, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il regime speciale di riallineamento costituisse il riconoscimento di un vantaggio economico alle società beneficiarie e quindi una forma di aiuto illecito. In realtà, il regime non conferirebbe un vantaggio fiscale trattandosi semplicemente di un regime facoltativo cui si accede anticipando il pagamento dell'imposta sulla base di un'aliquota sostitutiva.

Ma anche a supporre che il regime in oggetto conferisca una qualche forma di vantaggio alle imprese che se ne avvalgono, esso comunque non costituisce un aiuto di Stato perché è privo del carattere di selettività. Il regime fiscale in oggetto rappresenterebbe una soluzione coerente rispetto al sistema di tassazione generale, nonché fondato su criteri obiettivi, ossia l'esigenza di consentire a quegli istituti di credito interessati dalle privatizzazioni di riallineare i conferimenti ex legge Amato, attraverso l'imposizione di un'aliquota che tenesse conto sia della pregressa parziale imposizione sulle plusvalenze già riconosciute, che delle altre rigidità legate a quei conferimenti; inconvenienti che non investivano tutte le altre aziende - diverse dalle banche interessate dai conferimenti ex legge 350/2003 - che avevano ricevuto dei conferimenti in un contesto diverso da questa legge, e per le quali un regime di riallineamento con modalità di funzionamento diverse era pienamente giustificato.

In secondo luogo, la decisione della Commissione è viziata da un macroscopico difetto di motivazione che deriva dall'erroneo convincimento che la legge n. 350/2003 non prevedesse alcun regime generale di riallineamento. Ritenendo erroneamente che non esistesse un regime generale di riallineamento da confrontare con quello speciale incriminato, la Commissione ha omesso di effettuare un qualsiasi confronto tra i due sistemi al fine di valutare tutti gli elementi suscettibili di incidere sugli oneri impositivi complessivi propri di ciascun regime.

Secondo i ricorrenti anche laddove si procedesse ad un confronto tra i due regimi sulla base di tali elementi risulta evidente come, rispetto al regime generale, il regime speciale non conferisca praticamente alcun vantaggio fiscale in termini di aliquota applicabile.

____________