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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 22 gennaio 2021 – flightright GmbH / Ryanair DAC, precedentemente denominata Ryanair Ltd

(Causa C-37/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: flightright GmbH

Resistente: Ryanair DAC, precedentemente denominata Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

Se il ritardo della gestione del traffico aereo nell’autorizzare il decollo costituisca, di per sé, una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 1 sui diritti dei passeggeri, oppure se tale questione debba essere risolta in senso negativo, considerato che ritardi di tal genere, i cosiddetti slittamenti di banda oraria, non rappresentano un evento «fuori dalla norma» nel traffico aereo, bensì un evento che rientra nelle procedure e nelle condizioni consuete e prevedibili del traffico aereo internazionale, trattandosi di un evento inerente al normale esercizio delle attività dei vettori aerei.

Se i cosiddetti slittamenti di banda oraria ad opera della gestione del traffico aereo nel traffico aereo internazionale non costituiscano notoriamente circostanze fuori dalla norma ai sensi della giurisprudenza della Corte, bensì effetti collaterali ordinari, consueti e prevedibili del traffico aereo, oppure se occorra, in caso di controversia, addurre prove a mezzo di relazioni peritali, necessarie solo laddove detti slittamenti abbiano una ricorrenza rara e non frequente nel traffico aereo internazionale.

Se gli slittamenti di banda oraria derivanti dalla gestione del traffico aereo debbano essere considerati circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 solo qualora dipendano, a loro volta, da circostanze qualificabili come eccezionali ai sensi di detta disposizione, vale a dire, ad esempio, un incidente o una minaccia terroristica, ma non le condizioni meteorologiche normali per il traffico aereo nel tempo e nel luogo dell’evento, che incidono temporaneamente sul traffico aereo.

Se le condizioni meteorologiche avverse, da cui derivi lo slittamento di una banda oraria, costituiscano una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare, soltanto qualora tali condizioni rappresentino, a loro volta, una circostanza eccezionale, vale a dire che esse stesse siano «fuori dalla norma» e non rientrino nelle «condizioni meteorologiche consuete e prevedibili» con riguardo al luogo e al periodo in questione, ma «si discostino da esse».

Se le condizioni meteorologiche rientranti nella norma in relazione a un luogo e a un periodo determinati, vale a dire che non si discostino dalle condizioni meteorologiche abituali e prevedibili in un luogo e in un tempo determinati, costituiscano eventi inerenti al normale esercizio delle attività dei vettori aerei e alle normali condizioni del trasporto aereo, ai sensi dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri fornita dalla Corte.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).