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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 26 gennaio 2024 – X / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-56/24, Zawiya 1 )

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questioni pregiudiziali

Se una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito da parte di un richiedente che, durante tale procedura, è trattenuto in un luogo geograficamente situato nel territorio, ma assimilato da un atto normativo a un luogo situato alla frontiera, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 43 della direttiva 2013/32/UE 1 .

Se l’esame di una siffatta domanda di protezione internazionale di un richiedente che, dopo il periodo di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, sia ammesso a pieno diritto nel territorio ai sensi del diritto nazionale, ma che rimanga trattenuto, sulla base di una nuova decisione di trattenimento, nello stesso luogo di trattenimento che inizialmente era considerato un luogo alla frontiera e che ora è qualificato dalle autorità come un luogo situato all’interno del territorio, rientri sempre nell’ambito di applicazione dell’articolo 43 della direttiva 2013/32.

Se uno stesso luogo di trattenimento, nell’ambito della stessa procedura di protezione internazionale, in un primo tempo possa essere assimilato da un atto normativo a un luogo situato alla frontiera e, dopo che il richiedente sia stato autorizzato a entrare nel territorio, a causa della scadenza del termine di quattro settimane o a seguito di una decisione di procedere a un ulteriore esame, possa essere considerato come un luogo all’interno del territorio.

Quali siano le implicazioni per la competenza ratione temporis e ratione materiae dell’autorità accertante derivanti dal trattenimento del richiedente nello stesso luogo, geograficamente situato nel territorio, ma che inizialmente era stato assimilato a un luogo situato alla frontiera e successivamente è stato qualificato dalle autorità belghe come un luogo di trattenimento all’interno del territorio a causa della scadenza del termine di quattro settimane.

1.    Se l’autorità accertante che ha avviato l’esame di una domanda di protezione internazionale nell’ambito di una procedura di frontiera e che lascia scadere il termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 per pronunciarsi su tale domanda, o che ha previamente adottato una decisione di procedere a un ulteriore esame, possa proseguire l’esame di tale domanda sulla base di un trattamento prioritario ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, di tale direttiva, sebbene l’insieme degli atti istruttori, compreso il colloquio personale, siano stati effettuati prima della scadenza di tale termine, qualora il richiedente continui a essere trattenuto, sulla base della decisione di un’altra autorità, nello stesso luogo di trattenimento, inizialmente assimilato a un luogo alla frontiera, in quanto il suo trattenimento è necessario «per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere ottenuti se il richiedente non fosse trattenuto, in particolare quando sussiste un rischio di fuga del richiedente».

2.    Se un’autorità accertante che ha avviato l’esame di una domanda di protezione internazionale nell’ambito di una procedura di frontiera e che lascia scadere il termine di quattro settimane previsto dall’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 per pronunciarsi su tale domanda, o che ha previamente adottato una decisione di procedere a un ulteriore esame, senza aver effettuato un colloquio personale con il richiedente entro tale termine, possa proseguire l’esame di tale domanda sulla base di un trattamento prioritario ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7 di tale direttiva, qualora il richiedente continui a essere trattenuto, sulla base della decisione di un’altra autorità, nello stesso luogo di trattenimento, inizialmente assimilato a un luogo alla frontiera, in ragione del fatto che il suo trattenimento è necessario «per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere ottenuti se il richiedente non fosse trattenuto, in particolare quando sussiste un rischio di fuga del richiedente».

Se una tale applicazione della normativa nazionale sia compatibile con il carattere eccezionale del trattenimento del richiedente derivante dall’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE 1 e dall’obiettivo generale della direttiva 2013/32.

Se gli articoli 31, paragrafi 7 e 8, 43 e 46 della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta 1 , debbano essere interpretati nel senso che il [Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri)], quando è investito di un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito di una procedura avviata alla frontiera, deve sollevare d’ufficio il superamento del termine di quattro settimane.

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1 Il nome della presente causa è fittizio. Esso non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

1 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.