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Ricorso proposto il 28 marzo 2012 - Teva Pharma e Teva Pharmaceuticals Europe / EMA

(Causa T-140/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Teva Pharma BV (Utrecht, Paesi Bassi) e Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Anderson, Queen's Counsel, K. Bacon, barrister, G. Morgan e C. Drew, solicitors)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

Annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali, contenuta nella lettera del 24 gennaio 2012, che nega di convalidare la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presentata dalle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo, con cui affermano che il diniego di convalidare la domanda di autorizzazione di una versione generica di un medicinale orfano è contrario all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 141/2000, correttamente interpretato. In particolare, l'esclusione di una versione generica di un medicinale orfano dal mercato per un periodo superiore a quello di dieci anni fissato all'articolo 8, paragrafo 1, del richiamato regolamento, è contraria al tenore letterale e all'effetto dell'articolo 8, nonché alla politica sottesa a detto regolamento e ai relativi lavori preparatori. Le ricorrenti sostengono inoltre che l'articolo 8, paragrafo 3, consente che sia concessa un'autorizzazione per un medicinale simile durante tale periodo di dieci anni, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in presenza di talune circostanze specifiche. Tale autorizzazione non dovrebbe comunque comportare l'effetto di estendere l'esclusiva di mercato di dieci anni del primo medicinale orfano.

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1 - Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18, pag. 1).