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Ricorso proposto il 30 marzo 2012 - Aventis Pharmaceuticals / UAMI - Fasel (CULTRA)

(Causa T-142/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aventis Pharmaceuticals, Inc. (New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Gilbey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fasel Srl (Bologna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012 nel procedimento R 2478/2010 1;

fornire la propria opinione motivata, con riferimento alla somiglianza dei segni, se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato i fatti e le valutazioni; e

condannare la parte soccombente alle spese sopportate dalla ricorrente nel presente come nei precedenti procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "CULTRA", per prodotti della classe 10 - Domanda di marchio comunitario n. 7534035

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio ceco n. 301724 del marchio denominativo "SCULPTRA", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio tedesco n. 30406574 del marchio denominativo "SCULPTRA", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio finlandese n. 233638 del marchio denominativo "SCULPTRA", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio inglese n. 2355273 del marchio denominativo "SCULPTRA", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio ungherese n. 183214 del marchio denominativo "SCULPTRA", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione della regola 50 del regolamento n. 2868/95 della Commissione e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso: i) ha fondato il suo ragionamento e la sua decisione su un fatto che non era allegato o presentato dalle parti, né riportato nella decisione controversa, in particolare sul fatto che il segno controverso sarà primariamente o esclusivamente percepito come "ULTRA", accompagnato da un elemento figurativo arrotondato; ii) non ha tenuto conto di argomenti ed elementi di prova significativi presentati dalla ricorrente, in relazione alla somiglianza concettuale, non ha correttamente messo a confronto i segni rispetto alla loro impressione d'insieme ed non ha di conseguenza applicato la regola della comparazione globale, come definita dalla Corte di giustizia; iii) non ha effettuato una valutazione del rischio di confusione basandosi sulle sole circostanze che erano state addotte dinanzi ad essa; e iv) non ha legittimamente tenuto conto dell'interdipendenza dei rilevanti fattori complessivi, in particolare, dell'identità o della somiglianza dei prodotti e servizi e della somiglianza tra segni.

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