Language of document : ECLI:EU:T:2014:197





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 –
Comsa / UAMI – COMSA (COMSA)

(causa T‑144/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo COMSA – Denominazione sociale anteriore Comsa, SA – Impedimento relativo alla registrazione – Mancato utilizzo in ambito commerciale di un segno la cui portata non è solo locale – Somiglianza tra i servizi – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Utilizzo del segno in ambito commerciale (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 4) (v. punti 17, 24)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Marchio denominativo COMSA e denominazione sociale Comsa, SA (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 4) (v. punti 28, 29, 65‑68)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Carattere complementare dei prodotti [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 34, 44, 57)

4.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ogni caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 40/94) (v. punto 49)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 gennaio 2012 (procedimenti riuniti R 518/2011‑2 e R 795/2011‑2), relativa ad un’opposizione tra la Comsa, SA e la Constructora de obras municipales, SA (COMSA).

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 10 gennaio 2012 (procedimenti riuniti R 518/2011‑2 e R 795/2011‑2), relativa ad un’opposizione tra la Comsa, SA e la Constructora de obras municipales, SA (COMSA), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione d’opposizione per i servizi della classe 42 e autorizzato la registrazione del marchio richiesto per questi stessi servizi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Comsa sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dall’UAMI. Quest’ultimo sopporterà un quarto delle proprie spese.