Language of document : ECLI:EU:T:2016:406

Causa T‑143/12

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Settore postale – Finanziamento dei costi supplementari salariali e sociali riguardanti una parte del personale della Deutsche Post mediante sovvenzioni e introiti svincolati dalla remunerazione dei servizi a tariffe regolamentate – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Nozione di vantaggio – Sentenza “Combus” – Dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio economico e selettivo – Assenza»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 luglio 2016

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento che allevia gli oneri di un’impresa – Introiti derivanti da un’attività legittimamente sovvenzionata di un’impresa – Sovvenzione incrociata a vantaggio delle attività concorrenziali della stessa impresa – Inclusione

(Art. 107 TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso / d’impugnazione – Sviamento di potere – Nozione – Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno

(Art. 107 TFUE)

4.      Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 258 TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Misure destinate a compensare oneri imposti a un’impresa da disposizioni legislative che derogano alle regole generalmente applicabili alle imprese concorrenti – Esclusione – Presupposti

(Art. 107, § 1, TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Qualificazione di una misura come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Valutazione della compatibilità della suddetta misura con il mercato interno – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 107 TFUE)      

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 59‑66)

2.      L’articolo 107 TFUE mira ad evitare che gli scambi fra gli Stati membri vengano ostacolati da agevolazioni concesse da autorità statali, che in varie forme, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il concetto di aiuto comprende dunque non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti.

Più precisamente, la giusta applicazione del diritto dell’Unione presuppone di verificare se gli introiti derivanti da un’attività legittimamente sovvenzionata non servano a finanziare altre attività della medesima impresa; la Commissione dispone di un certo margine discrezionale per quanto riguarda l’adozione del metodo più appropriato per accertarsi dell’assenza di una sovvenzione incrociata a vantaggio delle attività concorrenziali.

Infatti, non solo l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non osta al controllo dell’esistenza di eventuali sovvenzioni incrociate, bensì, al contrario, tale disposizione comporta che si proceda a una verifica di tale ordine.

(v. punti 73‑75)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 78‑85)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 79)

5.      La qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che sussistano quattro presupposti, vale a dire che esista un intervento dello Stato o mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra Stati membri, che conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza.

Per quanto riguarda il terzo criterio, spetta alla Commissione dimostrare, fin dalla motivazione della nozione di vantaggio, che la misura in esame costituisce un vantaggio di natura economica e selettiva.

Nell’ambito della verifica dell’esistenza di un vantaggio economico, la Commissione deve considerare, in quanto elementi del contesto rilevante, tutte le particolarità del regime giuridico di cui fa parte la misura nazionale esaminata. A tal proposito, un intervento che non ha per effetto di porre le imprese alle quali è applicato in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti non rientra nella fattispecie dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale non distingue secondo le cause o gli obiettivi degli interventi statali, bensì definisce questi ultimi in funzione dei loro effetti.

Atteso che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ha come unico scopo di vietare i vantaggi che favoriscono talune imprese, la nozione di aiuto riguarda solo interventi che alleggeriscono gli oneri gravanti normalmente sul bilancio di un’impresa e che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

Tale nozione di «oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa» non comprende gli oneri imposti a una sola impresa in forza di disposizioni legislative che derogano alle regole generalmente applicabili alle imprese concorrenti e che hanno per effetto di imporle obblighi che queste ultime non hanno. A tal riguardo, non si può sostenere che fa parte degli oneri normali di un’impresa il costo di un regime previdenziale estraneo al diritto comune imposto dalla normativa di uno Stato membro.

Infatti, imporre a un’impresa, in forza di un atto di pubblico imperio, l’obbligo di sostenere il costo integrale delle pensioni del proprio personale dotato dello statuto di funzionario invece di contribuire all’assicurazione previdenziale esclude che il finanziamento di tale costo da parte dello Stato membro venga qualificato come vantaggio, a condizione che tale finanziamento non oltrepassi quanto necessario per porre gli obblighi della suddetta impresa su un piano di parità con gli obblighi delle imprese concorrenti. In un caso del genere, l’esistenza di un vantaggio può quindi essere ammessa soltanto se il finanziamento in questione supera tale soglia. Infatti, è del tutto possibile che, a seguito del suddetto finanziamento, l’impresa sia meno svantaggiata di prima, ma che essa continui ad esserlo rispetto ai propri concorrenti, oppure che essa si trovi in parità con questi ultimi, senza essere, di conseguenza, beneficiaria di un vantaggio.

(v. punti 88, 106, 108, 110, 130, 132, 143, 144, 147)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 126)

7.      In materia di aiuti di Stato, il giudice dell’Unione esercita un controllo integrale per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ne deriva che spetta al giudice dell’Unione verificare se i fatti invocati dalla Commissione siano esatti sotto il profilo sostanziale e siano atti a dimostrare che ricorrono tutte le condizioni che consentono la qualificazione in termini di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Peraltro, poiché l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE conferisce alla Commissione un potere discrezionale il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale, il controllo che il giudice dell’Unione esercita su siffatte valutazioni riguarda la verifica del rispetto delle regole di procedura, del carattere sufficiente della motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

(v. punto 152)