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Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 - Ergo Versicherungsgruppe / UAMI - DeguDent (ERGO)

(Causa T-382/09) 1

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO - Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori CERGO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di statuire sul ricorso nella sua interezza - Portata dell'esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso - Art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A.W. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DeguDent GmbH (Hanau, Germania) (rappresentanti: inizialmente W. Blau, poi W. Blau, D. Kaya e C. Kusulis, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DeguDent GmbH e l'Ergo Versicherungsgruppe AG

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008-4) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa con riferimento ai prodotti della classe 5.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L'Ergo Versicherungsgruppe AG, la DeguDent GmbH e l'UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1 - GU C 297 del 5.12.2009.