Language of document :

Ricorso proposto il 20 settembre 2010 - ClientEarth e altri / Commissione

(Causa T-449/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Transport & Environment (Bruxelles, Belgio), European Environmental Bureau (Bruxelles, Belgio) e BirdLife International (Cambridge, Regno Unito) (rappresentante: S. Hockman, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione impugnata 20 luglio 2010, recante rigetto implicito ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 1, con la quale la Commissione ha negato alle ricorrenti l'accesso a determinati documenti contenenti informazioni in materia ambientale;

ordinare alla Commissione di consentire l'accesso, senza ritardo o modifiche, a tutti i documenti richiesti, identificati nel corso del suo esame della domanda 2 aprile 2010 e nella domanda di conferma 8 giugno 2010, a meno che essi non siano protetti in base ad un'eccezione inderogabile ex art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001; e

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di qualunque interveniente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione implicita della Commissione che ha respinto la domanda delle ricorrenti di accedere a determinati documenti, contenenti informazioni in materia ambientale relative ad emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalla produzione di biocarburanti, formati o detenuti dalla Commissione nell'ambito dell'elaborazione di una relazione prevista dall'art. 19, n. 6, della direttiva 2009/28/CE 2

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

In primo luogo, esse affermano che la Commissione ha violato gli artt. 7, n. 3 e 8, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non ha fornito i motivi circostanziati delle richieste delle proroghe concesse in data 27 aprile 2010 e 29 giugno 2010.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché non ha fornito i motivi circostanziati del diniego di accesso ai singoli documenti. Il 20 luglio 2010, data di scadenza del termine stabilito dal regolamento, la Commissione ha rifiutato di divulgare i documenti richiesti e non ha esposto i motivi specifici del diniego di accesso ai medesimi, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che la convenuta ha violato l'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non ha compiuto una valutazione concreta ed individuale del contenuto di ciascun documento. La Commissione non ha effettuato o reso nota entro il 20 luglio 2010, data di scadenza del termine stabilito dal regolamento, una valutazione concreta ed individuale e non ha determinato se i documenti o parte di essi rientrassero in una delle eccezioni alla regola generale secondo cui tutti i documenti dovrebbero essere resi accessibili.

In quarto luogo, esse affermano che la Commissione ha agito in violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento del Consiglio n. 1049/2001 ed in violazione dell'art. 6 del regolamento n. 1367/2006 3, in quanto non ha osservato gli obblighi di legge nel corso del procedimento amministrativo a due fasi. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha rifiutato di divulgare i documenti o di far valere eccezioni per giustificarne il negato accesso.

____________

1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

3 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).