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Sentenza del Tribunale 14 settembre 2022 – Itinerant Show Room / EUIPO -Save the Duck (ITINERANT)

(Causa T-417/21) 1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ITINERANT – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un papero che canta all’interno di un cerchio – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Somiglianza – Notorietà – Nesso – Indebito vantaggio – Assenza di motivo legittimo – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Documento presentato per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Irricevibilità»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Save the Duck SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. De Vietro, avvocata)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 maggio 2021 (procedimento R 1017/2020-5) relativa a un procedimento di opposizione tra l’interveniente e la ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Itinerant Show Room Srl è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Save the Duck SpA.

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1     GU C 357 del 6.9.2021.