Language of document : ECLI:EU:T:2008:457

Cause riunite T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04

TV 2/Danmark A/S e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità danesi nei riguardi dell’emittente televisiva pubblica TV 2 per finanziare la sua funzione di servizio pubblico — Misure qualificate come aiuti di Stato in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Interesse ad agire — Diritti della difesa — Servizio pubblico di radiodiffusione — Definizione e finanziamento — Risorse statali — Obbligo di motivazione — Obbligo di esame»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale

(Art. 230 CE)

2.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Definizione dei servizi di interesse economico generale — Potere discrezionale degli Stati membri

(Art. 86, n. 2, CE; protocollo di Amsterdam)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo — Obbligo di motivazione

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6)

1.      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato.

Un interesse siffatto presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

Il beneficiario di aiuti di Stato ha quindi un interesse ad agire contro una decisione della Commissione che accerta che tali aiuti sono in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune, qualora l’analisi della Commissione riveli l’interdipendenza e l’indissolubilità delle qualificazioni di compatibilità e d’incompatibilità delle misure controverse, il che vieta di esaminare la ricevibilità del ricorso dividendo la decisione impugnata in due parti, l’una che qualifica le misure controverse come aiuti parzialmente incompatibili con il mercato comune, l’altra che le qualifica come aiuti parzialmente compatibili.

Peraltro, l’interesse ad agire, che dev’essere esistente ed effettivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto, può dedursi dall’esistenza di un «rischio» reale che la situazione giuridica dei ricorrenti sia compromessa dalle azioni giudiziarie, oppure dal fatto che il «rischio» di azioni giudiziarie sia esistente ed effettivo.

(v. punti 67-68, 72-74, 79)

2.      Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che considerano servizio d’interesse economico generale. Di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto.

La possibilità, per uno Stato membro, di definire il servizio d’interesse economico generale della radiodiffusione in termini ampi, includendo la trasmissione di una programmazione generalista, non può essere rimessa in discussione dal fatto che l’emittente di servizio pubblico esercita anche attività commerciali, segnatamente la vendita di spazi pubblicitari. Infatti, ciò equivarrebbe a far dipendere la definizione stessa del servizio d’interesse economico generale della radiodiffusione dal suo metodo di finanziamento. Orbene, un servizio d’interesse economico generale si definisce, per ipotesi, in relazione all’interesse generale che esso è diretto a soddisfare e non in relazione ai mezzi che assicureranno la sua erogazione.

(v. punti 101, 107-108)

3.      Conformemente all’art. 6 del regolamento n. 659/1999, «procedimento aiuti di Stato», quando la Commissione decide di avviare il procedimento d’indagine formale su una misura nazionale, la decisione in parola può limitarsi a ricapitolare gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, ad includere una «valutazione preliminare» della misura statale di cui trattasi relativa al carattere di aiuto della stessa e ad esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. Ai sensi del medesimo art. 6, la decisione di avvio deve mettere le parti interessate nelle condizioni di partecipare in modo efficace al procedimento d’indagine formale, nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A tal fine, è sufficiente che le parti interessate conoscano l’iter logico che ha portato la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura controversa potesse costituire un aiuto nuovo incompatibile con il mercato comune.

(v. punti 138-139)