Language of document : ECLI:EU:C:2019:924

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 novembre 2019 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là dell’età ex novo fissata previa autorizzazione del Ministro della Giustizia – Articolo 157 TFUE – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f) – Divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di retribuzione, occupazione e impiego – Introduzione di limiti di età per il pensionamento differenti per le donne e per gli uomini che esercitano le funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nonché quelle di magistrato del pubblico ministero polacco»

Nella causa C‑192/18,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 15 marzo 2018,

Commissione europea, rappresentata da A. Szmytkowska, K. Banks, C. Valero e H. Krämer, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, K. Majcher e S. Żyrek, in qualità di agenti, assistiti da W. Gontarski, avocat,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal (relatrice), M. Vilaras, E. Regan, P.G. Xuereb e L.S. Rossi, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 aprile 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:

–        da un lato, la Repubblica di Polonia, introducendo, all’articolo 13, punti da 1 a 3, dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi), del 12 luglio 2017 (Dz. U. del 2017, posizione 1452; in prosieguo: la «legge di modifica del 12 luglio 2017»), un’età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura giudicante dei tribunali ordinari e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) o alla magistratura del pubblico ministero polacco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 TFUE nonché degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23), e

–        dall’altro, la Repubblica di Polonia, abbassando, ai sensi dell’articolo 13, punto 1, della legge modificativa del 12 luglio 2017, l’età per il pensionamento applicabile ai magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi e conferendo al Ministro della Giustizia (Polonia) il potere di autorizzare o meno la proroga del periodo di esercizio di attività di magistrato giudicante, ai sensi dell’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), di detta legge, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Trattato UE

2        L’articolo 2 TUE è così formulato:

«L’Unione [europea] si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

3        L’articolo 19, paragrafo 1, TUE dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

 Trattato FUE

4        L’articolo 157 TFUE così recita:

«1.      Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2.      Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

(…)

3.      Il Parlamento europeo e il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

4.      Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali».

 Carta

5        Il titolo VI della Carta, denominato «Giustizia», comprende l’articolo 47, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», che dispone quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (…)

(…)».

6        A termini dell’articolo 51 della Carta:

«1.       Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.

2.      La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».

 Direttiva 2006/54

7        I considerando 14 e 22 della direttiva 2006/54 così recitano:

«(14)      Sebbene il concetto di retribuzione ai sensi dell’articolo [157 TFUE] non includa le prestazioni sociali, è stato ormai chiarito che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici rientrano nel campo d’applicazione del principio della parità retributiva se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico, e ciò anche nell’ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale. Secondo le [sentenze del 28 settembre 1994, Beune (C‑7/93, EU:C:1994:350), e del 12 settembre 2002, Niemi (C‑351/00, EU:C:2002:480)] questa condizione è soddisfatta se il regime pensionistico interessa una categoria particolare di lavoratori e se le prestazioni sono direttamente collegate al periodo di servizio e calcolate con riferimento all’ultimo stipendio del dipendente pubblico. Per chiarezza, è dunque opportuno adottare una specifica disposizione in tal senso.

(…)

(22)      A norma dell’articolo [157, paragrafo 4, TFUE], allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Considerata l’attuale situazione e tenendo presente la dichiarazione n. 28 al trattato di Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero mirare, anzitutto, a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa».

8        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2006/54:

«Lo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

(…)

c)      i regimi professionali di sicurezza sociale.

(…)».

9        L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)      discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga;

(…)

f)      regimi professionali di sicurezza sociale: regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale [(GU 1979, L 6, pag. 24)] aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».

10      L’articolo 3 della direttiva 2006/54, rubricato «Azione positiva», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell’articolo [157, paragrafo 4, TFUE] volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa».

11      Il capo 2, intitolato «Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale», del titolo II della direttiva 2006/54 contiene, in particolare, gli articoli 5, 7 e 9.

12      L’articolo 5 della direttiva in parola così stabilisce:

«(…) nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:

a)      il campo d’applicazione di tali regimi e relative condizioni d’accesso;

(…)».

13      L’articolo 7 della direttiva in parola, rubricato «Campo di applicazione materiale», prevede quanto segue:

«1.      Il presente capo si applica:

a)      ai regimi professionali di sicurezza sociale che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

(…)

iii)      vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato,

(…)

(…)

2.      Inoltre, il presente capo si applica ai regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico. Tale disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale».

14      Ai sensi dell’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Esempi di discriminazione»:

«1.      Nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso per:

(…)

f)      stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo;

(…)».

 Diritto polacco

 Legge sui tribunali ordinari

15      L’articolo 69, paragrafi 1 e 3, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070; in prosieguo: la «legge sui tribunali ordinari»), era così formulato:

«1.      «I giudici sono collocati a riposo il giorno del compimento del 67° anno d’età (…), salvo il caso in cui, entro sei mesi prima di tale data, essi rendano al Ministro della Giustizia una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare ad esercitare le loro funzioni e presentino un certificato, redatto in conformità alle condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato giudicante, attestante che il loro stato di salute consente loro di esercitare le funzioni di giudice.

(…)

3.      Quando un giudice rende una dichiarazione e presenta un certificato ai sensi del paragrafo 1, egli può svolgere le proprie funzioni solo fino al compimento del 70° anno di età. (…)».

16      L’articolo 69, paragrafo 1, della legge sui tribunali ordinari è stato anzitutto modificato dall’ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulle pensioni di vecchiaia e altre pensioni corrisposte dal Fondo di previdenza sociale e di talune altre leggi), del 16 novembre 2016 (Dz. U. del 2017, posizione 38; in prosieguo: la «legge del 16 novembre 2016»), che ha abbassato a 65 anni l’età del collocamento a riposo dei giudici, tanto di sesso femminile quanto di sesso maschile. La modifica in parola doveva entrare in vigore il 1o ottobre 2017.

17      Tuttavia, ancor prima che tale modifica entrasse in vigore, detto articolo 69, paragrafo 1, è stato nuovamente modificato dall’articolo 13, punto 1, della legge di modifica del 12 luglio 2017, entrata in vigore il 1o ottobre 2017. In seguito a detta modifica, l’età per il pensionamento dei giudici è stata fissata a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini.

18      L’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge di modifica del 12 luglio 2017 ha inoltre aggiunto un nuovo paragrafo 1 ter all’articolo 69 della legge sui tribunali ordinari, modificando al contempo il paragrafo 3 di quest’ultimo articolo.

19      A seguito delle modifiche menzionate ai due punti precedenti, detto articolo 69 prevedeva quanto segue:

«1.      I giudici sono collocati a riposo il giorno del compimento del 60° anno d’età per le donne o del 65° anno d’età per gli uomini, salvo il caso in cui, nel periodo compreso tra dodici e sei mesi prima di tale data, essi rendano al Ministro della Giustizia una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare ad esercitare le loro funzioni e presentino un certificato, redatto in conformità alle condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato giudicante, attestante che il loro stato di salute consente loro di esercitare le funzioni di giudice.

(…)

1 ter      Il Ministro della Giustizia può consentire ad un giudice di continuare ad esercitare le sue funzioni, tenendo conto della razionale assegnazione dei membri dei tribunali ordinari e delle esigenze legate al carico di lavoro di determinati tribunali. Nell’ipotesi in cui il procedimento relativo al giudice che continua ad esercitare le sue funzioni non si sia ancora concluso una volta che lo stesso abbia raggiunto l’età di cui al paragrafo 1, il giudice esercita le proprie funzioni fino a che detto procedimento non si sia concluso.

(…)

3.      Nel caso in cui il Ministro della Giustizia presti il consenso di cui all’articolo 69, paragrafo 1 ter, un giudice può continuare ad esercitare le sue funzioni solo fino al raggiungimento dei 70 anni d’età. (…)».

20      Ai sensi dell’articolo 91 della legge sui tribunali ordinari:

«1.      Il livello di retribuzione dei giudici che occupano una posizione equivalente è modulato in base agli anni di servizio o alle funzioni svolte.

(…)

1 quater      Lo stipendio base annuale dei giudici è basato sulla retribuzione media del secondo trimestre dell’anno precedente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia (Monitor Polski) (…)

(…)

2.      Lo stipendio base dei giudici è determinato con riferimento a una griglia di gradi, il cui livello è stabilito applicando coefficienti moltiplicatori alla base di calcolo della retribuzione di base di cui al paragrafo 1 quater. I gradi dello stipendio base per le singole posizioni dei giudici e i coefficienti utilizzati per determinare il livello dello stipendio base dei giudici nei singoli gradi sono indicati nell’allegato alla presente legge. (…)

(…)

7.      Inoltre, la retribuzione dei giudici è modulata in base ad un’indennità di anzianità che è pari al 5% dello stipendio base a partire dal sesto anno di servizio e cresce dell’1% ogni anno fino a raggiungere il 20% dello stipendio base.

(…)».

21      L’articolo 91 bis della legge sui tribunali ordinari così dispone:

«1.      All’entrata in servizio, un giudice del [Sąd Rejonowy (tribunale distrettuale, Polonia)] percepisce lo stipendio base corrispondente al primo grado. All’entrata in servizio, un giudice del [Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, Polonia)] percepisce lo stipendio base corrispondente al quarto grado; se già percepiva, in una posizione inferiore, uno stipendio corrispondente al quarto o al quinto grado, il suo stipendio base corrisponde rispettivamente al quinto o al sesto grado. All’entrata in servizio, un giudice del [Sąd Apelacyjny (Corte d’appello, Polonia)] percepisce lo stipendio base corrispondente al settimo grado; se già percepiva, in una posizione inferiore, uno stipendio corrispondente al settimo o all’ottavo grado, il suo stipendio base corrisponde rispettivamente all’ottavo o al nono grado. (…)

(…)

3.      Lo stipendio base di un giudice è stabilito al grado successivo dopo il completamento di cinque anni di servizio in una determinata posizione come magistrato giudicante.

4.      Il periodo di esercizio della funzione di giudice ausiliario si aggiunge a quello di esercizio della funzione di giudice di tribunale distrettuale.

(…)».

22      L’articolo 13, punto 1, della legge di modifica del 12 luglio 2017 ha modificato il paragrafo 1 dell’articolo 100 della legge sui tribunali ordinari e ha introdotto nello stesso articolo i nuovi paragrafi 4 bis e 4 ter. A seguito di tali modifiche, detto articolo 100 disponeva quanto segue:

«1.      Un giudice collocato a riposo in occasione di modifiche all’ordinamento giudiziario o di una ridefinizione geografica dei distretti giudiziari ha diritto, fino al compimento dei 60 anni di età per le donne e dei 65 anni di età per gli uomini, ad un trattamento economico pari alla retribuzione percepita per l’ultima posizione ricoperta.

2.      Un giudice che è andato in pensione o è stato collocato a riposo per motivi di età, per malattia o per sopravvenuta inidoneità fisica ha diritto ad un trattamento economico pari al 75% dello stipendio base e dell’indennità a titolo di anzianità percepiti per l’ultima posizione ricoperta.

3.      Il trattamento economico di cui ai paragrafi 1 e 2 aumenta in funzione dell’evoluzione dello stipendio base dei giudici in servizio.

(…)

4 bis.      Nella situazione di cui al paragrafo 1, un giudice in pensione riceve un pagamento una tantum al compimento dei 60 anni di età per le donne e dei 65 anni di età per gli uomini.

4 ter.      Un giudice che è tornato a occupare la posizione precedentemente ricoperta o una posizione equivalente a quella precedentemente occupata ai sensi dell’articolo 71 ter, paragrafo 4 o dell’articolo 74, paragrafo 1 bis, in caso di pensionamento o collocamento a riposo ha diritto ad un pagamento una tantum di importo pari alla differenza tra l’importo del pagamento calcolato il giorno del pensionamento o del collocamento a riposo e l’importo del pagamento già erogato. Nella situazione di cui al paragrafo 1, il giudice ha diritto al pagamento al compimento dei 60 anni di età per le donne e dei 65 anni di età per gli uomini».

 Legge relativa al pubblico ministero

23      L’articolo 127, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo o prokuraturze (legge relativa al pubblico ministero), del 28 gennaio 2016 (Dz. U. del 2016, posizione 177), così recita:

«Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni di cui agli articoli da 69 a 71, (…) gli articoli da 99 a 102 (…) della [legge sui tribunali ordinari] si applicano, mutatis mutandis, ai magistrati del pubblico ministero. (…)».

24      Ai sensi dell’articolo 124 della legge relativa al pubblico ministero:

«1.      Il livello di retribuzione dei magistrati del pubblico ministero che occupano una posizione equivalente è modulato in base agli anni di servizio o alle funzioni esercitate. (…)

2.      Lo stipendio base dei magistrati del pubblico ministero è determinato con riferimento a una griglia di gradi, il cui livello è stabilito applicando coefficienti moltiplicatori alla base di calcolo della retribuzione di base di detti magistrati.

3.      I magistrati del pubblico ministero percepiscono all’entrata in servizio:

–        in una [Prokuratura Rejonowa (procura distrettuale, Polonia)], lo stipendio base corrispondente al primo grado;

–        in una [Prokuratura Okręgowa (procura regionale, Polonia)], lo stipendio base corrispondente al quarto grado; se già percepivano, in una posizione inferiore, uno stipendio corrispondente al quarto o al quinto grado, il loro stipendio base corrisponde rispettivamente al quinto o al sesto grado;

–        in una [Prokuratura Regionalna (procura sovraregionale, Polonia)], lo stipendio base corrispondente al settimo grado; se già percepivano, in una posizione inferiore, uno stipendio corrispondente al settimo o all’ottavo grado, il loro stipendio base corrisponde rispettivamente all’ottavo o al nono grado;

(…)

5.      Lo stipendio base di un magistrato del pubblico ministero è stabilito al grado successivo dopo il completamento di cinque anni di servizio in una determinata posizione nella magistratura del pubblico ministero.

6.      Il periodo di esercizio della funzione di procuratore ausiliario si aggiunge a quello di esercizio della funzione di procuratore in una [Prokuratura Rejonowa (procura distrettuale)].

(…)

11.      I magistrati del pubblico ministero percepiscono un’indennità di anzianità che è pari, a partire dal sesto anno di servizio, al 5% dello stipendio base attualmente percepito dagli interessati e cresce dell’1% ogni anno fino a raggiungere il 20% dello stipendio base. Dopo 20 anni di servizio, l’indennità è versata senza tener conto dell’ulteriore anzianità, e corrisponde al 20% dello stipendio base attualmente percepito dagli interessati.

(…)».

25      L’articolo 13, punto 3, della legge di modifica del 12 luglio 2017 ha emendato alcune altre disposizioni della legge relativa al pubblico ministero, introducendo in particolare riferimenti ai nuovi limiti di età per il pensionamento dei magistrati del pubblico ministero, vale a dire 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

 Legge sulla Corte suprema del 2002

26      L’articolo 30 dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), del 23 novembre 2002 (Dz. U. del 2002, n. 240, posizione 2052; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema del 2002»), fissava, al paragrafo 1, l’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a 70 anni. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 30 prevedeva tuttavia che i giudici che ne avevano fatto domanda potessero andare in pensione al compimento dei 67 anni.

27      L’articolo 30, paragrafo 2, della legge sulla Corte suprema del 2002, in un primo momento, è stato modificato dalla legge del 16 novembre 2016, che ha abbassato a 65 anni l’età alla quale una domanda siffatta poteva essere formulata. Tuttavia, ancor prima che tale modifica entrasse in vigore, questa stessa disposizione è stata nuovamente modificata dall’articolo 13, punto 2, della legge di modifica del 12 luglio 2017. Nella sua versione risultante da quest’ultima modifica, l’articolo 30, paragrafo 2, della legge sulla Corte suprema del 2002 prevedeva quanto segue:

«I giudici [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che ne fanno domanda sono collocati a riposo:

1)      al compimento dell’età di 60 anni per le donne o di 65 anni per gli uomini.

(…)».

28      Gli articoli 42 e 43 della legge sulla Corte suprema del 2002 disponevano quanto segue:

«Articolo 42.

(…)

§ 4.      La retribuzione dei giudici [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] è stabilita al livello normale o al livello superiore. Il livello superiore è pari al 115% del livello normale.

§ 5.      Un giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], all’atto di entrare in servizio, riceve uno stipendio base di livello normale. Dopo sette anni di servizio, lo stipendio base di detto giudice salirà al livello superiore.

(…)

Articolo 43.      Un giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] ha diritto ad un’indennità di anzianità che aumenta lo stipendio base dell’1% ogni anno senza superare il 20% di detto stipendio. Il periodo di servizio da cui dipende l’importo dell’indennità comprende altresì il periodo di servizio o il rapporto di lavoro che precede la sua nomina alla funzione giurisdizionale presso [il Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nonché i periodi di esercizio dell’attività professionale di avvocato, consulente legale o notaio».

29      L’articolo 50 della legge sulla Corte suprema del 2002 era così formulato:

«Un giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in pensione ha diritto ad un trattamento economico pari al 75% dello stipendio base e dell’indennità di anzianità percepiti per l’ultima posizione ricoperta. I termini e gli importi di tale trattamento vengono adeguati, se del caso, alle variazioni dello stipendio base dei giudici [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in attività».

30      La legge sulla Corte suprema del 2002 è stata abrogata e sostituita dall’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5; in prosieguo: la «legge dell’8 dicembre 2017»), entrata in vigore il 3 aprile 2018.

 Procedimento precontenzioso

31      Ritenendo che, in conseguenza dell’adozione dell’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), e dell’articolo 13, punti da 1 a 3, della legge di modifica del 12 luglio 2017, la Repubblica di Polonia fosse venuta meno ai propri obblighi ai sensi, da un lato, dell’articolo 157 TFUE nonché dell’articolo 5, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54, e, dall’altro, del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, la Commissione ha inviato a tale Stato membro, il 28 luglio 2017, una lettera di diffida. Quest’ultimo ha risposto con lettera del 31 agosto 2017, nella quale ha negato qualsiasi violazione del diritto dell’Unione.

32      Il 12 settembre 2017 la Commissione ha emesso un parere motivato, nel quale ha ribadito che le norme nazionali menzionate al punto precedente violavano le suddette disposizioni del diritto dell’Unione. Di conseguenza, tale istituzione ha invitato la Repubblica di Polonia ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere motivato entro il termine di un mese a decorrere dalla sua ricezione. Tale Stato membro ha risposto con lettera del 12 ottobre 2017, in cui concludeva per l’inesistenza delle asserite infrazioni.

33      In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

 Procedimento dinanzi alla Corte

34      A seguito della fase scritta del procedimento, nel corso della quale la Repubblica di Polonia ha depositato un controricorso e, successivamente, una controreplica in risposta alla replica presentata dalla Commissione, le parti hanno esposto le proprie argomentazioni orali in occasione di un’udienza tenutasi l’8 aprile 2019. L’avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni il 20 giugno 2019, data in cui la fase orale del procedimento, di conseguenza, è stata chiusa.

35      Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 settembre 2019, la Repubblica di Polonia ha chiesto la riapertura della fase orale. A sostegno di tale domanda, essa indica, in sostanza, di dissentire dalle conclusioni dell’avvocato generale, che si baserebbero in particolare, come emergerebbe «dal contenuto e dal contesto» di taluni paragrafi delle stesse nonché da analoghi paragrafi contenuti nelle conclusioni dell’avvocato generale presentate l’11 aprile 2019 nella causa Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C‑619/18, EU:C:2019:325), su una lettura asseritamente errata della giurisprudenza anteriore della Corte e, in particolare, delle sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), lettura che, inoltre, non sarebbe stata oggetto di discussione tra le parti.

36      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

37      Dall’altro, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

38      Tuttavia, dopo aver sentito l’avvocato generale, la Corte può, in qualunque momento, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare laddove ritenga di non essere sufficientemente edotta o, ancora, qualora la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

39      Nel caso di specie, la Corte ritiene tuttavia, sentito l’avvocato generale, di disporre, al termine della fase scritta e dell’udienza svoltasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per statuire. Essa rileva peraltro che la causa non dev’essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti.

40      Ciò considerato, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sul ricorso

 Sulloggetto della controversia

41      Nella sua controreplica e in udienza, la Repubblica di Polonia ha fatto valere che il presente procedimento per dichiarazione di inadempimento era ormai divenuto privo di oggetto a seguito dell’entrata in vigore, il 23 maggio 2018, dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (legge recante modifica della [legge sui tribunali ordinari], della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e della [legge dell’8 dicembre 2017]), del 12 aprile 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 848; in prosieguo: la «legge del 12 aprile 2018»).

42      Per quanto riguarda la prima censura, vertente sulla violazione dell’articolo 157 TFUE nonché dell’articolo 5, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54, l’articolo 1, punto 4, della legge del 12 aprile 2018 avrebbe, infatti, modificato le disposizioni dell’articolo 13, punti 1 e 3, della legge di modifica del 12 luglio 2017 abrogando le differenziazioni tra uomini e donne quanto all’età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi nonché dei magistrati del pubblico ministero polacco, circostanza che la Commissione contesta. Quanto alle disposizioni relative all’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), queste ultime sarebbero state nel frattempo sostituite da quelle contenute nella legge dell’8 dicembre 2017.

43      Con riferimento alla seconda censura, vertente sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, le modifiche apportate all’articolo 13, punto 1, e all’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge di modifica del 12 luglio 2017 dall’articolo 1, punto 4, della legge del 12 aprile 2018 avrebbero come conseguenza che l’articolo 69, paragrafo 1 ter, della legge sui tribunali ordinari prevede ora che spetti al Consiglio nazionale della magistratura (Polonia), e non più al Ministro della Giustizia, autorizzare la proroga dell’esercizio delle funzioni di un magistrato giudicante dei tribunali ordinari polacchi oltre l’età di 65 anni. In forza di dette modifiche, il Consiglio nazionale della magistratura sarebbe inoltre chiamato ad assumere le proprie decisioni a tale riguardo in considerazione di criteri diversi da quelli sino ad allora applicabili con riferimento alle decisioni del Ministro della Giustizia.

44      Da parte sua, la Commissione ha affermato, in udienza, di mantenere il proprio ricorso.

45      A questo riguardo, e senza che occorra esaminare se le modifiche legislative in tal senso invocate dalla Repubblica di Polonia possano o meno aver posto fine, in tutto o in parte, agli asseriti inadempimenti, è sufficiente ricordare che, come risulta da giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (sentenza del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C‑286/12, EU:C:2012:687, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

46      Nel caso di specie, è pacifico che, alla data in cui è scaduto il termine fissato dalla Commissione nel suo parere motivato, le disposizioni nazionali censurate dalla Commissione con il ricorso in esame erano ancora in vigore. Ne consegue che è necessario che la Corte si pronunci sul ricorso.

 Sulla prima censura

 Argomenti delle parti

47      Con la sua prima censura, la Commissione sostiene che le differenziazioni tra donne e uomini operate dall’articolo 13, punti da 1 a 3, della legge di modifica del 12 luglio 2017 e attinenti, da un lato, all’età per il pensionamento dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi e dei magistrati del pubblico ministero polacco, e, dall’altro, all’età a partire dalla quale è possibile un pensionamento anticipato dei magistrati del Sąd Najwyższy (Corte suprema), vale a dire, in entrambi i casi, 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, costituiscono discriminazioni fondate sul sesso vietate dall’articolo 157 TFUE nonché dall’articolo 5, lettera a), e dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54.

48      Secondo la Commissione, i regimi pensionistici applicabili a queste tre categorie di magistrati rientrano nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE e nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/54, poiché rispondono ai tre criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, vale a dire che la pensione di vecchiaia prevista da tali regimi interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, che essa sia direttamente collegata al periodo di servizio e che il suo importo sia calcolato sulla base dell’ultimo stipendio.

49      Infatti, in primo luogo, ciascuno di detti regimi riguarderebbe una categoria particolare di lavoratori. In secondo luogo, l’importo della pensione di vecchiaia degli interessati sarebbe calcolato sulla base della retribuzione percepita a titolo dell’ultima posizione ricoperta, in quanto sarebbe fissato al 75% di detta retribuzione. In terzo luogo, tale pensione sarebbe direttamente collegata al periodo di servizio, in quanto dalle disposizioni nazionali applicabili risulterebbe che il numero di anni di servizio costituisce un fattore decisivo per il calcolo di ciascuna delle due componenti di questa stessa retribuzione, rappresentate dallo stipendio base, da un lato, e dall’indennità di anzianità, dall’altro.

50      Orbene, sia l’articolo 157 TFUE sia l’articolo 5, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54 osterebbero alla fissazione di condizioni di età diverse a seconda del sesso per la concessione di tali pensioni.

51      Inoltre, la Commissione ritiene che le differenziazioni controverse non costituiscano misure di azione positiva autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE e dell’articolo 3 della direttiva 2006/54.

52      Dal canto suo, la Repubblica di Polonia sostiene, in via principale, che i regimi pensionistici di cui trattasi non rientrano né nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 TFUE né in quello della direttiva 2006/54, bensì in quello della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), il cui articolo 7, paragrafo 1, lettera a), prevedrebbe la facoltà, per gli Stati membri, di escludere dal campo di applicazione di quest’ultima direttiva la questione della fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia. Infatti, tali regimi non risponderebbero a uno dei tre criteri menzionati al punto 48 della presente sentenza, ossia quello secondo cui la pensione in questione dev’essere direttamente collegata al periodo di servizio.

53      Il fatto che l’indennità di anzianità sia limitata al 20% dello stipendio base e che tale limite massimo sia raggiunto dopo 20 anni di carriera implicherebbe, infatti, che il periodo di servizio abbia solo un’importanza secondaria per il calcolo dell’importo della pensione.

54      Quanto allo stipendio base, tenuto conto del fatto che, alla sua entrata in servizio presso il Sąd Rejonowy (tribunale distrettuale) o alla Prokuratura Rejonowa (procura distrettuale), un giudice o un magistrato del pubblico ministero riceve una retribuzione fissata al grado di base e beneficia di uno stipendio base al grado immediatamente superiore dopo cinque anni di esercizio in una tale posizione, ciascun giudice o magistrato del pubblico ministero beneficerebbe del quinto grado maggiorato, ossia il più elevato, dopo 20 anni di servizio. Dal canto suo, l’acquisizione di gradi maggiorati per effetto dell’accesso ad un livello superiore di funzioni dipenderebbe da promozioni individuali dei magistrati interessati e non sarebbe quindi direttamente collegata al periodo di servizio.

55      Pertanto, in forza delle disposizioni nazionali applicabili, tutti i magistrati giudicanti o del pubblico ministero, uomini o donne, compresi quelli che hanno esercitato in passato altre attività professionali qualificanti per l’esercizio della funzione di giudice o di magistrato del pubblico ministero, fruirebbero dell’indennità massima di anzianità e dello stipendio base maggiorato massimo ben prima di aver raggiunto l’età per il pensionamento. Ciò avrebbe come conseguenza che la differenziazione nell’età per il pensionamento tra uomini e donne introdotta dalla legge di modifica del 12 luglio 2017 non avrebbe alcun impatto sull’importo della pensione di vecchiaia percepita da tali magistrati, e ciò anche in caso di pensionamento anticipato, essendo quest’ultimo subordinato al compimento di almeno 25 anni di carriera professionale.

56      Infine, la Repubblica di Polonia afferma che, al momento in cui le disposizioni censurate dalla Commissione erano ancora in vigore, esistevano disposizioni transitorie, vale a dire quelle previste dall’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della legge del 16 novembre 2016, in applicazione delle quali tutti i magistrati, tanto di sesso femminile quanto di sesso maschile, contemplati dalla legge di modifica del 12 luglio 2017 e che avessero raggiunto l’età di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini entro il 30 aprile 2018 potevano beneficiare dell’età per il pensionamento precedentemente fissata, identica per uomini e donne, mediante il semplice deposito di una dichiarazione entro i termini di legge prescritti e senza che fosse richiesta alcuna autorizzazione da parte di una qualche autorità.

57      In subordine, la Repubblica di Polonia ritiene che le disposizioni nazionali contestate costituiscano «misure di azione positiva autorizzate» ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE e dell’articolo 3 della direttiva 2006/54. Infatti, a causa del loro ruolo sociale particolare legato alla maternità e all’educazione dei figli, le donne avrebbero maggiori difficoltà a dedicarsi in maniera continuativa a una carriera professionale, ragion per cui esse otterrebbero promozioni professionali con minor frequenza rispetto agli uomini. Orbene, l’interesse pubblico imporrebbe che i requisiti stabiliti per tali promozioni permangano elevati e uniformi, il che renderebbe impossibile l’adozione di misure di flessibilità specifiche volte a rispondere alle difficoltà in tal senso riscontrate dalle donne nell’avanzamento della loro carriera. La possibilità di un pensionamento anticipato costituirebbe pertanto una compensazione indiretta per i disagi in tal senso generalmente subiti dalle medesime.

 Giudizio della Corte

58      In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 1, TFUE, ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, primo comma, TFUE, la retribuzione è definita come il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

59      Per valutare se una pensione di vecchiaia rientri nel campo di applicazione dell’articolo 157 TFUE, soltanto il criterio derivante dal rilievo che la pensione è corrisposta al lavoratore sulla base del rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo ed il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell’impiego desunto dalla lettera stessa del menzionato articolo, può rivestire carattere determinante (sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico che dipende essenzialmente dal posto ricoperto dall’interessato si ricollegano alla retribuzione che quest’ultimo percepiva e rientrano nelle previsioni della suddetta disposizione (sentenza del 26 marzo 2009, Commissione/Grecia, C‑559/07, EU:C:2009:198, non pubblicata, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

60      Ai sensi di costante giurisprudenza, rientra in particolare nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 TFUE la pensione che interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, qualora sia direttamente collegata al periodo di servizio e il suo importo sia calcolato in base all’ultimo stipendio (sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

61      Nel caso di specie, i giudici dei tribunali ordinari polacchi, i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e i magistrati del pubblico ministero polacco ai quali si applicano i tre regimi pensionistici in questione devono essere considerati altrettante categorie particolari di lavoratori ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto precedente. A tale riguardo, emerge infatti da giurisprudenza costante che i dipendenti pubblici che beneficino di un regime pensionistico si distinguono dai lavoratori di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un comparto economico o di un settore professionale o interprofessionale soltanto in ragione delle caratteristiche peculiari che disciplinano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, con altri enti o datori di lavoro pubblici (sentenze del 29 novembre 2001, Griesmar, C‑366/99 P, EU:C:2001:648, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 marzo 2009, Commissione/Grecia, C‑559/07, non pubblicata, EU:C:2009:198, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

62      È altresì pacifico che, nel caso di specie, l’importo della pensione di vecchiaia versata a ciascuna di queste tre categorie di magistrati in questione è calcolato sulla base dell’ultima retribuzione degli interessati. Infatti, dall’articolo 100, paragrafo 2, della legge sui tribunali ordinari, dall’articolo 127, paragrafo 1, della legge relativa al pubblico ministero, che rinvia a detto articolo 100, e dall’articolo 50 della legge sulla Corte suprema del 2002 risulta che l’importo della pensione versata a tali magistrati è fissato al 75% dello stipendio base e dell’indennità di anzianità da essi percepiti a titolo dell’ultima posizione ricoperta.

63      Per quanto riguarda la questione se tali pensioni siano direttamente collegate al periodo di servizio degli interessati, si deve constatare, da un lato, che dalle disposizioni dell’articolo 91, paragrafo 1, e dell’articolo 91 bis, paragrafo 3, della legge sui tribunali ordinari, dell’articolo 124, paragrafi 1 e 5, della legge relativa al pubblico ministero e dell’articolo 42, paragrafi 4 e 5, della legge sulla Corte suprema del 2002 risulta che l’importo dello stipendio base, che costituisce una delle due componenti dell’ultima retribuzione alla quale è applicata una percentuale del 75% ai fini del calcolo dell’importo della pensione spettante a queste diverse categorie di magistrati, varia, in particolare, in base all’anzianità dei magistrati interessati.

64      Dall’altro lato, e con riferimento all’altra componente di quest’ultima retribuzione, vale a dire l’indennità di anzianità, dall’articolo 91, paragrafo 7, della legge sui tribunali ordinari, dall’articolo 124, paragrafo 11, della legge relativa al pubblico ministero e dall’articolo 43 della legge sulla Corte suprema del 2002 emerge che il numero di anni di servizio interviene nel calcolo di tale indennità, poiché quest’ultima è pari al 5% dello stipendio base dopo cinque anni di servizio e aumenta successivamente di 1 punto per ogni anno di servizio, per quindici anni.

65      Inoltre, e come osservato dalla Commissione, l’indennità di anzianità, costituendo a sua volta una percentuale dell’importo di tale stipendio base, il quale varia in funzione dell’anzianità dei magistrati interessati, è parimenti sotto questo aspetto collegata al periodo di servizio degli interessati.

66      Ciò considerato, le diverse circostanze prospettate dalla Repubblica di Polonia e menzionate ai punti da 53 a 55 della presente sentenza sono irrilevanti al fine di stabilire se le pensioni versate a titolo dei regimi pensionistici di cui trattasi rientrino nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE.

67      Infatti, circostanze del genere non incidono né sul fatto che, come risulta dai rilievi svolti ai punti da 63 a 65 della presente sentenza, gli anni di servizio prestati dagli interessati giocano nel caso di specie un ruolo determinante nel calcolo dell’importo della loro pensione né sulla circostanza che le pensioni versate a titolo dei regimi pensionistici in questione dipendono essenzialmente dal posto ricoperto dagli interessati, il che, in forza della costante giurisprudenza richiamata al punto 59 della presente sentenza, costituisce il criterio determinante ai fini della qualificazione come «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 28 settembre 1994, Beune, C‑7/93, EU:C:1994:350, punti 5 e 46; del 29 novembre 2001, Griesmar, C‑366/99, EU:C:2001:648, punti da 33 a 35, nonché del 12 settembre 2002, Niemi, C‑351/00, EU:C:2002:480, punti 45 e 55).

68      A tale riguardo, occorre inoltre precisare che, come fatto valere dalla Commissione, tale nesso tra la pensione e l’impiego svolto dagli interessati è ulteriormente rafforzato dal fatto che dall’articolo 100, paragrafo 3, della legge sui tribunali ordinari, dall’articolo 127, paragrafo 1, della legge relativa al pubblico ministero, che rinvia a detto articolo 100, e dall’articolo 50 della legge sulla Corte suprema del 2002 emerge che le pensioni di cui trattasi sono oggetto di rivalutazioni, a loro volta legate all’evoluzione della retribuzione dei magistrati in attività.

69      Discende da tutto quanto precede che pensioni versate in base a regimi come quelli stabiliti dalla legge sui tribunali ordinari, dalla legge relativa al pubblico ministero e dalla legge sulla Corte suprema del 2002 rientrano nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE.

70      Per quanto riguarda la direttiva 2006/54, in particolare l’articolo 5, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della stessa, di cui la Commissione fa parimenti valere la violazione, occorre rilevare che tali disposizioni sono entrambe contenute nel capo 2 del titolo II di detta direttiva, capo che, come risulta dalla sua rubrica, contiene disposizioni riguardanti la parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale.

71      L’articolo 7 della direttiva 2006/54, che definisce il campo di applicazione materiale di detto capo 2, precisa, al paragrafo 2, che tale capo si applica in particolare ai regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico.

72      A tal riguardo, dal considerando 14 della direttiva 2006/54 emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso prendere atto della circostanza che, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 60 della presente sentenza, i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici rientrano nel campo di applicazione del principio della parità retributiva di cui all’articolo 157 TFUE se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico, condizione che è soddisfatta se detto regime pensionistico interessa una categoria particolare di lavoratori e se le prestazioni sono direttamente collegate al periodo di servizio e calcolate con riferimento all’ultimo stipendio del dipendente pubblico.

73      Orbene, dai punti da 61 a 69 della presente sentenza risulta che i tre regimi pensionistici cui si riferisce il presente ricorso soddisfano le suddette condizioni, cosicché essi rientrano nel campo di applicazione materiale del capo 2 del titolo II della direttiva 2006/54 e, pertanto, in quello degli articoli 5 e 9 della stessa.

74      In secondo luogo, occorre ricordare che, come risulta da giurisprudenza costante, l’articolo 157 TFUE vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza. Secondo questa stessa giurisprudenza, la fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso per la concessione di una pensione che costituisce una retribuzione ai sensi dell’articolo 157 TFUE è in contrasto con questa disposizione (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 1990, Barber, C‑262/88, EU:C:1990:209, punto 32; del 12 settembre 2002, Niemi, C‑351/00, EU:C:2002:480, punto 53, nonché del 13 novembre 2008, Commissione/Italia, C‑46/07, non pubblicata, EU:C:2008:618, punto 55).

75      Quanto all’articolo 5, lettera a), della direttiva 2006/54, esso dispone che nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda il campo d’applicazione di tali regimi e le relative condizioni d’accesso.

76      Dal canto suo, l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva individua una serie di disposizioni che, quando si basano direttamente o indirettamente sul sesso, sono da includere tra le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento. Tale è in particolare il caso, come emerge dalla lettera f) della suddetta disposizione, delle disposizioni che si basano sul sesso per stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo. Il legislatore dell’Unione ha, in tal modo, stabilito che le norme nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale cui si riferisce detta disposizione sono contrarie al principio della parità di trattamento sancito dalla direttiva 2006/54 (sentenza del 3 settembre 2014, X, C‑318/13, EU:C:2014:2133, punto 48).

77      Orbene, nel caso di specie, è pacifico che le disposizioni dell’articolo 13, punti da 1 a 3, della legge di modifica del 12 luglio 2017, nella parte in cui fissano l’età per il pensionamento dei magistrati dei tribunali ordinari e del pubblico ministero, rispettivamente, a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, e in cui consentono un eventuale pensionamento anticipato dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a partire dall’età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, si basano sul sesso per stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo.

78      In tal modo, dette disposizioni introducono nei regimi pensionistici interessati condizioni direttamente discriminatorie fondate sul sesso, in particolare per quanto riguarda il momento in cui gli interessati possono godere di un accesso effettivo ai benefici previsti da tali regimi, cosicché esse violano sia l’articolo 157 TFUE sia l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2006/54, in particolare il suo punto a), in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della medesima direttiva.

79      In terzo luogo, con riferimento all’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui la fissazione, per il pensionamento, di tali condizioni di età differenti a seconda del sesso sarebbe giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a scapito delle donne, risulta da giurisprudenza costante che esso non può essere accolto.

80      Anche se l’articolo 157, paragrafo 4, TFUE autorizza gli Stati membri a mantenere o a adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non se ne può dedurre che questa disposizione consenta la fissazione di simili condizioni di età differenti a seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione devono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all’uomo (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2001, Griesmar, C‑366/99, EU:C:2001:648, punto 64, e del 13 novembre 2008, Commissione/Italia, C‑46/07, non pubblicata, EU:C:2008:618, punto 57).

81      Ora, la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione d’età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile aiutando queste donne nella loro vita professionale e ponendo rimedio ai problemi che esse possono incontrare durante la loro carriera professionale (sentenza del 13 novembre 2008, Commissione/Italia, C‑46/07, non pubblicata, EU:C:2008:618, punto 58).

82      Per le ragioni esposte ai due punti precedenti, una misura del genere non può neppure essere autorizzata sulla base dell’articolo 3 della direttiva 2006/54. Infatti, come emerge dalla formulazione stessa di detta disposizione e dal considerando 22 di tale direttiva, le misure alle quali rinvia la suddetta disposizione sono unicamente quelle autorizzate dall’articolo 157, paragrafo 4, TFUE stesso.

83      In quarto luogo, e per quanto riguarda le misure transitorie cui ha fatto riferimento la Repubblica di Polonia nella sua controreplica e in udienza, è sufficiente rilevare che dette misure, in ogni caso e per stessa ammissione di tale Stato membro, potevano applicarsi solo ai magistrati di sesso femminile che avessero compiuto 60 anni di età prima del 30 aprile 2018. Da quanto precede discende quindi che, alla data di riferimento per valutare la fondatezza del presente ricorso, vale a dire, come ricordato ai punti 45 e 46 della presente sentenza, quella in cui è scaduto il termine fissato nel parere motivato, le discriminazioni fondate sul sesso denunciate dalla Commissione spiegavano per intero i propri effetti.

84      Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima censura della Commissione, vertente su una violazione dell’articolo 157 TFUE nonché dell’articolo 5, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54, deve essere accolta.

 Sulla seconda censura

 Sulla portata della censura

85      In udienza, la Commissione ha precisato che, con la sua seconda censura, essa chiede, in sostanza, che venga constatata la violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Secondo la Commissione, la nozione di «tutela giurisdizionale effettiva» di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve, infatti, essere interpretata in considerazione del contenuto dell’articolo 47 della Carta e, in particolare, delle garanzie inerenti al diritto a un ricorso effettivo sancito da quest’ultima disposizione, cosicché la prima di tali disposizioni implica che debba essere garantita la salvaguardia dell’indipendenza di organi come i tribunali ordinari polacchi, ai quali è affidato, tra gli altri, il compito di interpretare e di applicare il diritto dell’Unione.

86      Per statuire sulla censura in esame, occorre pertanto accertare se la Repubblica di Polonia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

 Argomenti delle parti

87      Richiamandosi, in particolare, alla sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), la Commissione fa valere che la Repubblica di Polonia, per soddisfare l’obbligo impostole dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di stabilire un sistema di rimedi giurisdizionali che assicurino una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, è tenuta, in particolare, a garantire che gli organi nazionali che, come i tribunali ordinari polacchi, possono trovarsi a dover statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto soddisfino il requisito dell’indipendenza dei giudici, requisito che costituisce un aspetto essenziale del diritto fondamentale a un processo equo quale risultante, in particolare, dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.

88      Orbene, secondo la Commissione, abbassando, ai sensi dell’articolo 13, punto 1, della legge di modifica del 12 luglio 2017, l’età per il pensionamento applicabile ai magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, e conferendo al contempo al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare o meno la proroga del periodo di esercizio delle loro funzioni di magistrato fino all’età di 70 anni, ai sensi dell’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), di detta legge, la Repubblica di Polonia ha violato l’obbligo menzionato al punto precedente.

89      A tale riguardo, la Commissione fa valere che i criteri in base ai quali il Ministro della Giustizia è chiamato ad adottare la sua decisione hanno carattere troppo vago e che le disposizioni controverse non lo obbligano, inoltre, né ad autorizzare la proroga dell’esercizio delle funzioni del giudice interessato sulla base dei suddetti criteri né a motivare la sua decisione alla luce dei medesimi, non essendo tale decisione, per giunta, sindacabile in giudizio. Dette disposizioni non preciserebbero neppure entro quale termine né per quanto tempo la decisione del Ministro della Giustizia debba essere presa e se essa possa o debba, eventualmente, essere rinnovata.

90      Secondo la Commissione, tenuto conto del potere discrezionale in tal modo conferito al Ministro della Giustizia, la prospettiva di doversi rivolgere a quest’ultimo per chiedere una proroga siffatta dell’esercizio delle funzioni di giudice e, una volta presentata tale domanda, la situazione di attesa della decisione del Ministro per un periodo non precisato potrebbero ingenerare, nel magistrato interessato, una pressione tale da portarlo a piegarsi a eventuali desideri del potere esecutivo per quanto riguarda le cause al suo esame, compreso il caso in cui detto giudice sia chiamato ad interpretare e ad applicare disposizioni del diritto dell’Unione. Le disposizioni controverse pregiudicherebbero in tal modo l’indipendenza personale e funzionale dei magistrati in attività.

91      Secondo la Commissione, queste stesse disposizioni pregiudicherebbero altresì l’inamovibilità dei magistrati interessati. La Commissione sottolinea, a tal riguardo, che la sua censura riguarda non la misura di abbassamento dell’età pensionabile dei magistrati in quanto tale, bensì il fatto che tale abbassamento sia stato, nel caso di specie, accompagnato dal conferimento di un potere discrezionale siffatto al Ministro della Giustizia. Secondo la Commissione, i magistrati dovrebbero infatti essere tutelati contro qualsiasi decisione che li privi arbitrariamente del diritto di continuare a esercitare le proprie funzioni giurisdizionali, e ciò non solo in caso di perdita formale del loro status risultante, ad esempio, da una revoca, ma anche quando si tratti di prorogare o meno siffatto esercizio dopo che essi abbiano raggiunto l’età per il pensionamento e ancorché essi stessi intendano continuare a svolgere le funzioni giurisdizionali e il loro stato di salute lo consenta.

92      In tale contesto, la Commissione fa valere che l’argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia secondo cui le disposizioni controverse avrebbero avuto come scopo quello di allineare l’età pensionabile dei magistrati dei tribunali ordinari polacchi all’età generale per il pensionamento applicabile ai lavoratori è privo di fondamento, poiché una violazione del principio d’indipendenza dei giudici non ammetterebbe alcuna giustificazione. In ogni caso, il regime generale delle pensioni comporterebbe, a differenza del censurato regime applicabile ai giudici dei tribunali ordinari, non un automatico collocamento a riposo dei lavoratori, ma solo il diritto, e non l’obbligo, per questi ultimi, di cessare la propria attività. Inoltre, dal libro bianco dell’8 marzo 2018 pubblicato dal governo polacco e dedicato alla riforma degli organi giurisdizionali polacchi risulterebbe che lo scopo dell’abbassamento dell’età per il pensionamento dei magistrati sarebbe stato, in particolare, quello di escludere talune categorie di magistrati.

93      La Repubblica di Polonia fa valere, in primo luogo, che norme nazionali come quelle contestate dalla Commissione nel suo ricorso riguardano l’organizzazione e il buon funzionamento della giustizia nazionale, che non ricadono nel diritto dell’Unione o nella competenza di quest’ultima, bensì nella competenza esclusiva e nell’autonomia procedurale degli Stati membri. Norme nazionali siffatte non potrebbero quindi essere vagliate alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta senza estendere eccessivamente la portata delle suddette disposizioni del diritto dell’Unione, le quali sarebbero infatti applicabili solo in situazioni disciplinate da tale diritto.

94      Nel caso di specie, non ricorrerebbe, in particolare, alcuna situazione di attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Risulterebbe, del resto, dall’articolo 6, paragrafo 1, TUE nonché dall’articolo 51, paragrafo 2, della Carta che essa non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi. Dal canto suo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE enuncerebbe soltanto un obbligo generale di adottare le misure necessarie per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, senza conferire a quest’ultima competenze per l’adozione delle norme organiche relative al potere giudiziario, in particolare quelle relative all’età per il pensionamento dei magistrati, le quali non presenterebbero legami effettivi con il diritto dell’Unione.

95      In secondo luogo, la Repubblica di Polonia contesta qualsiasi lesione dell’inamovibilità dei giudici, dato che quest’ultima riguarderebbe unicamente i magistrati in esercizio e che, dal canto suo, la normativa nazionale controversa si riferirebbe a giudici che hanno già raggiunto l’età per il pensionamento stabilita dalla legge. Una volta collocati a riposo, i giudici conserverebbero il loro status di magistrato e acquisirebbero il diritto ad una pensione di vecchiaia nettamente più elevata rispetto alle prestazioni pensionistiche previste dal regime generale di previdenza sociale. Nel caso di specie, l’allineamento dell’età di collocamento a riposo dei giudici a quello del regime pensionistico generale applicabile ai lavoratori non potrebbe, del resto, essere considerato arbitrario o ingiustificato.

96      In terzo luogo, dai criteri normativi in base ai quali il Ministro della Giustizia è chiamato ad adottare la propria decisione in merito all’eventuale proroga dell’esercizio delle funzioni di un giudice al di là dell’età ordinaria per il pensionamento risulterebbe che un diniego di proroga è ammissibile solo se giustificato da un esiguo carico di lavoro del giudice interessato all’interno dell’organo giurisdizionale in cui ricopre un posto e dall’esigenza di riassegnare tale posto a un altro organo giurisdizionale con un maggior carico di lavoro. Una misura del genere sarebbe legittima alla luce, in particolare, dell’impossibilità, salvo circostanze eccezionali, di trasferire i giudici ad altro organo giurisdizionale senza il loro consenso.

97      In ogni caso, il timore che i giudici, per un periodo da sei a dodici mesi, possano essere tentati di pronunciarsi in senso favorevole al potere esecutivo, a causa dell’incertezza relativa alla decisione che sarà adottata in merito all’eventuale proroga dell’esercizio delle loro funzioni, sarebbe privo di fondamento. Infatti, sarebbe errato credere che un giudice possa, dopo tanti anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali, avvertire una pressione legata all’eventuale mancata proroga delle sue funzioni per qualche anno in più. Del resto, la garanzia di indipendenza dei giudici non implicherebbe necessariamente l’assoluta mancanza di rapporti tra i poteri esecutivo e giudiziario. In tal senso, anche il rinnovo di un giudice della Corte di giustizia dell’Unione europea dipenderebbe dalla valutazione del governo dello Stato membro cui appartiene l’interessato.

 Giudizio della Corte

–       Sull’applicabilità e sulla portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

98      In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 47].

99      A questo titolo, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 48].

100    Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento dunque l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce, infatti, un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 49].

101    Quanto all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre ricordare che tale disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 29, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 50].

102    Peraltro, sebbene, come ricordato dalla Repubblica di Polonia, l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 40, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 52 nonché giurisprudenza ivi citata].

103    A tal riguardo, ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

104    Nel caso di specie, è pacifico che i tribunali ordinari polacchi possono, in tale qualità, essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito da tale diritto, essi sono parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tali tribunali devono soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

105    Orbene, per garantire che tali tribunali ordinari siano in grado di offrire una simile tutela, è di primaria importanza preservare l’indipendenza di detti organi, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 57].

106    Questo requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 48 e 63, nonché del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 58].

107    Alla luce di quanto precede, le norme nazionali oggetto della seconda censura formulata dalla Commissione nel suo ricorso possono essere vagliate alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e occorre, pertanto, esaminare se, come sostenuto da detta istituzione, la Repubblica di Polonia abbia violato tale disposizione.

–       Sulla censura

108    Si deve ricordare che il requisito dell’indipendenza delle autorità giurisdizionali, di cui gli Stati membri devono, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare il rispetto per quanto riguarda gli organi giurisdizionali nazionali che, come i tribunali ordinari polacchi, sono chiamati a statuire su questioni legate all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione, comporta due aspetti [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 71].

109    Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 44 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 72].

110    Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega invece alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi nei confronti dell’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 65 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 73].

111    Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 66 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 74].

112    Come risulta sempre da giurisprudenza costante, l’indispensabile libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, come l’inamovibilità [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 64 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 75].

113    Il principio di inamovibilità esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il pensionamento o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest’ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo totalmente assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. In tal senso, è comunemente ammesso che i giudici possano essere revocati se non sono idonei a proseguire le loro funzioni a causa di un’incapacità o di un inadempimento grave, nel rispetto di adeguate procedure [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 76].

114    A quest’ultimo riguardo, emerge, più precisamente, dalla giurisprudenza della Corte che il requisito di indipendenza impone che le regole relative al regime disciplinare e, pertanto, all’eventuale revoca di coloro che svolgono una funzione giurisdizionale offrano le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. In tal senso, l’emanazione di norme che definiscano, segnatamente, sia i comportamenti che integrano illeciti disciplinari sia le sanzioni concretamente applicabili, che prevedano l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscano la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari costituisce un insieme di garanzie essenziali ai fini della salvaguardia dell’indipendenza del potere giudiziario [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 67, nonché del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 77].

115    Tenuto conto dell’importanza cardinale del principio di inamovibilità, un’eccezione al medesimo può quindi essere ammessa solo se è giustificata da un obiettivo legittimo ed è proporzionata rispetto a quest’ultimo, e purché non sia atta a suscitare legittimi dubbi nei singoli quanto all’impermeabilità degli organi giurisdizionali interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 79].

116    Nel caso di specie, con la sua seconda censura la Commissione, come ha precisato tanto nelle sue memorie quanto in udienza, non intende contestare la misura di abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi in quanto tale. Tale censura, infatti, è rivolta essenzialmente contro il meccanismo cui detta misura si accompagna, in forza del quale il Ministro della Giustizia ha il potere di autorizzare la proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali attive dei giudici di detti tribunali al di là dell’età pensionabile in tal modo abbassata. Secondo la Commissione, tenuto conto delle sue caratteristiche, questo meccanismo pregiudicherebbe l’indipendenza dei giudici interessati, in quanto non consentirebbe di garantire che essi esercitino le loro funzioni in piena autonomia e al riparo da interventi o pressioni esterni. Inoltre, la combinazione della suddetta misura e di detto meccanismo pregiudicherebbe l’inamovibilità degli interessati.

117    A tale riguardo, si deve rilevare, anzitutto, che il meccanismo così censurato dalla Commissione attiene non al processo di nomina di candidati all’esercizio di funzioni giurisdizionali, bensì alla possibilità, per i giudici in servizio che beneficiano quindi delle garanzie inerenti all’esercizio di tali funzioni, di proseguire l’esercizio delle stesse al di là dell’età ordinaria per il pensionamento, e che tale meccanismo riguarda, pertanto, le condizioni di svolgimento e di cessazione della carriera di detti giudici [v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 109].

118    Peraltro, anche se spetta ai soli Stati membri decidere se autorizzare o meno una tale proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali al di là dell’età ordinaria per il pensionamento, resta il fatto che, quando optano per un simile meccanismo, essi sono tenuti ad assicurare che le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga siffatta non siano tali da pregiudicare il principio dell’indipendenza dei giudici [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 110].

119    Per quanto riguarda la necessità, ricordata ai punti da 109 a 111 della presente sentenza, di garantire che gli organi giurisdizionali possano esercitare le loro funzioni in piena autonomia, nel rispetto dell’obiettività e in mancanza di qualsiasi interesse nella soluzione della controversia, al riparo da interventi o pressioni esterni idonei a pregiudicare l’indipendenza di giudizio dei loro membri e influenzarne le decisioni, si deve certamente rilevare che la circostanza che un organo quale il Ministro della Giustizia sia investito del potere di decidere o meno di concedere un’eventuale proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali oltre l’età per il pensionamento ordinaria non è di per sé sufficiente a far ravvisare l’esistenza di una violazione del principio di indipendenza dei giudici. Tuttavia, occorre assicurarsi che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di simili decisioni siano tali da non poter suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti [v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 111].

120    A tal fine, è necessario, in particolare, che tali requisiti e modalità siano concepiti in modo tale che detti giudici si trovino al riparo da eventuali tentazioni di cedere ad interventi o pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Siffatte modalità devono quindi, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 112 e giurisprudenza ivi citata].

121    Orbene, nel caso di specie, le condizioni e le modalità procedurali alle quali le disposizioni nazionali contestate subordinano l’eventuale proroga dell’esercizio delle funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento non rispondono a tali esigenze.

122    Anzitutto, occorre rilevare che l’articolo 69, paragrafo 1 ter, della legge sui tribunali ordinari prevede che il Ministro della Giustizia possa decidere se autorizzare o meno una proroga siffatta sulla base di taluni criteri. Tali criteri appaiono tuttavia troppo vaghi e non verificabili e, del resto, come ammesso dalla Repubblica di Polonia in udienza, la decisione del Ministro non deve essere motivata, in particolare alla luce di questi ultimi. Inoltre, una simile decisione non può essere sindacata in giudizio [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 114].

123    Inoltre, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 69, paragrafo 1, della legge sui tribunali ordinari, la domanda di proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali deve essere presentata dai magistrati interessati nel periodo compreso tra dodici e sei mesi prima del raggiungimento dell’età ordinaria per il pensionamento. Peraltro, come fatto valere dalla Commissione nelle sue memorie e in udienza, senza essere contestata dalla Repubblica di Polonia, la suddetta disposizione non impone al Ministro della Giustizia un termine entro il quale quest’ultimo deve prendere la sua decisione al riguardo. Tale disposizione, in combinato disposto con quella dell’articolo 69, paragrafo 1 ter, della medesima legge – la quale prevede che, qualora un giudice raggiunga l’età ordinaria per il pensionamento prima della fine del procedimento inteso ad ottenere una proroga dell’esercizio delle sue funzioni, l’interessato permanga in servizio sino alla conclusione di detto procedimento –, è tale da protrarre il periodo di incertezza in cui si trova il giudice interessato. Discende da quanto precede che la durata del periodo durante il quale i giudici possono quindi dover continuare a restare in attesa della decisione del Ministro della Giustizia, una volta chiesta la proroga dell’esercizio delle loro funzioni, dipende anch’essa, in ultima analisi, dalla discrezionalità di quest’ultimo.

124    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve constatare che il potere di cui nel caso di specie è investito il Ministro della Giustizia al fine di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi, dall’età di 60 anni all’età di 70 anni per le donne e dall’età di 65 anni all’età di 70 anni per gli uomini, è idonea a suscitare legittimi dubbi, segnatamente nei singoli, quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi che possano trovarsi contrapposti dinanzi ad essi [v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 118].

125    Inoltre, tale potere viola anche il principio di inamovibilità che è intrinsecamente connesso all’indipendenza giudiziaria [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 96].

126    A tale riguardo, occorre sottolineare che detto potere è stato conferito al Ministro della Giustizia nel contesto più generale di una riforma che ha portato ad abbassare l’età ordinaria per il pensionamento, in particolare, dei giudici dei tribunali ordinari polacchi.

127    In primo luogo, tenuto conto, in particolare, di taluni documenti preparatori relativi alla riforma in questione, la combinazione delle due misure menzionate al punto precedente è tale da suscitare nei singoli dubbi legittimi quanto al fatto che il nuovo sistema fosse in realtà diretto a consentire al Ministro della Giustizia di escludere a propria discrezione taluni gruppi di giudici in servizio presso i tribunali ordinari polacchi una volta che avessero raggiunto l’età ordinaria per il pensionamento come fissata ex novo, mantenendo al contempo in servizio un’altra parte degli stessi [v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 85].

128    In secondo luogo, occorre sottolineare che la durata dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi che, sotto tale aspetto, dipende dal potere puramente discrezionale del Ministro della Giustizia, è considerevole, poiché si tratta degli ultimi dieci anni di esercizio di dette funzioni per una carriera di magistrato di sesso femminile e degli ultimi cinque anni di esercizio delle medesime per quanto riguarda una carriera di magistrato di sesso maschile.

129    In terzo luogo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 69, paragrafo 1 ter, della legge sui tribunali ordinari, quando un giudice raggiunge l’età ordinaria per il pensionamento prima della fine del procedimento diretto alla proroga dell’esercizio delle sue funzioni, l’interessato rimane in servizio sino alla chiusura di detto procedimento. In un’ipotesi del genere, l’eventuale decisione negativa del Ministro della Giustizia – della quale si è già detto al punto 123 della presente sentenza che non è soggetta a termini – interviene quindi dopo che il magistrato interessato è stato mantenuto in servizio, eventualmente per un periodo di incertezza relativamente lungo, oltre tale età ordinaria per il pensionamento.

130    Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 126 a 129 della presente sentenza, occorre rilevare che, in considerazione del mancato rispetto delle esigenze richiamate ai punti da 113 a 115 della presente sentenza, la combinazione della misura di abbassamento dell’età ordinaria per il pensionamento a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, e del potere discrezionale di cui nella specie è investito il Ministro della Giustizia al fine di autorizzare o negare la proroga dell’esercizio delle funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi, da 60 anni a 70 anni per le donne e da 65 anni a 70 anni per gli uomini, viola il principio di inamovibilità.

131    Sul rilievo svolto al punto precedente non incidono né le circostanze, prospettate dalla Repubblica di Polonia, che i giudici cui non è concessa la proroga dell’esercizio di tali funzioni mantengano il titolo di giudice o che continuino a beneficiare di un’immunità e di un trattamento economico elevato una volta collocati a riposo, né l’argomento formale di questo stesso Stato membro secondo cui i giudici interessati non potrebbero più beneficiare della garanzia di inamovibilità per il fatto che essi avrebbero già raggiunto la nuova età per il pensionamento fissata per legge. Sotto questo secondo aspetto, del resto, è già stato ricordato, al punto 129 della presente sentenza, che, come risulta dall’articolo 69, paragrafo 1 ter, della legge sui tribunali ordinari, la decisione del Ministro della Giustizia di prorogare o meno l’esercizio delle funzioni giurisdizionali degli interessati può intervenire mentre questi ultimi sono stati mantenuti in servizio al di là di tale nuova età ordinaria per il pensionamento.

132    Quanto, infine, all’argomento della Repubblica di Polonia vertente su un’asserita somiglianza tra le disposizioni nazionali così messe in discussione e la procedura applicabile in occasione dell’eventuale rinnovo del mandato di giudice della Corte di giustizia dell’Unione europea, esso non può essere accolto.

133    A tale riguardo, occorre ricordare che, a differenza di magistrati nazionali che sono nominati fino al raggiungimento dell’età per il pensionamento stabilita dalla legge, la nomina di giudici alla Corte avviene, come previsto dall’articolo 253 TFUE, per una durata determinata di sei anni. Peraltro, una nuova nomina a un posto siffatto di un giudice uscente richiede, in forza di tale articolo, e al pari della nomina iniziale dello stesso, il comune accordo dei governi degli Stati membri, previo parere del comitato di cui all’articolo 255 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 121].

134    Le condizioni così fissate dai trattati non possono modificare la portata degli obblighi cui gli Stati membri sono tenuti in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 122].

135    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la seconda censura della Commissione, relativa alla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve essere accolta.

136    Il ricorso della Commissione deve pertanto essere integralmente accolto, ragion per cui occorre dichiarare che:

–        da un lato, la Repubblica di Polonia, introducendo, all’articolo 13, punti da 1 a 3, della legge di modifica del 12 luglio 2017, un’età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura giudicante dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema) o alla magistratura del pubblico ministero polacco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 TFUE nonché dell’articolo 5, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54, e

–        dall’altro lato, la Repubblica di Polonia, conferendo al Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge di modifica del 12 luglio 2017, il potere di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento dei suddetti magistrati, quale abbassata dall’articolo 13, punto 1, della medesima legge, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

 Sulle spese

137    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica di Polonia, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica di Polonia, introducendo, all’articolo 13, punti da 1 a 3, dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi), del 12 luglio 2017, un’età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura giudicante dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) o alla magistratura del pubblico ministero polacco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 TFUE nonché degli articoli 5, lettera a), e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

2)      La Repubblica di Polonia, conferendo al Ministro della Giustizia (Polonia), ai sensi dell’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi, del 12 luglio 2017, il potere di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento dei suddetti magistrati, quale abbassata dall’articolo 13, punto 1, della medesima legge, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

3)      La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.