Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 30 giugno 2015 –
Gambling Commission / UAMI – Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)
(causa T‑404/10 RENV)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo che rappresenta una mano – Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Esistenza di un diritto d’autore anteriore protetto dal diritto nazionale – Onere della prova – Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI»
1. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Uso del marchio che può essere vietato in forza di un altro diritto anteriore – Controllo svolto dagli organi competenti dell’Ufficio e dal Tribunale sotto il profilo della normativa nazionale applicabile (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 2) (v. punti 27‑30)
2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità – Esame limitato ai motivi dedotti – Valutazione da parte dell’UAMI della sussistenza dei fatti dedotti e del valore probatorio degli elementi prodotti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 31)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mediatek Italia Srk e il sig. Giuseppe De Gregorio e, dall’altro, la National Lottery Commission. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1), è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |