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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hamburg (Germania) il 22 aprile 2021 – TUIfly GmbH / FI, RE

(Causa C-253/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH

Convenuto: FI, RE

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) 261/20041 debbano essere interpretati nel senso che sussiste un annullamento di un volo qualora il volo atterri in un altro aeroporto di arrivo, non previsto nella prenotazione, che non si trovi nella stessa città, nello stesso agglomerato o nella stessa regione dell’aeroporto di destinazione previsto nella prenotazione e i passeggeri vengano poi trasportati per mezzo di un pullman da tale aeroporto all’aeroporto previsto nella prenotazione originaria, con un ritardo all’arrivo inferiore a tre ore 

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).