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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Bologna (Italia) il 26 ottobre 2023 – Hera Comm SpA / Falconeri Srl

(Causa C-645/23, Hera Comm)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Bologna

Parti nella causa principale

Appellante: Hera Comm SpA

Appellata: Falconeri Srl

Questioni pregiudiziali

Se l’addizionale di un’accisa sull’energia elettrica, applicata dallo Stato membro come frazione o multiplo dell’accisa cui è già sottoposto il prodotto, rientri nel concetto di «altre imposte indirette» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE1 , o se debba essere intesa quale mera maggiorazione dell’aliquota dell’accisa, con conseguente libertà dello Stato membro di non destinarla alle «finalità specifiche» richieste dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE;

nel caso in cui l’addizionale di un’accisa sull’energia elettrica rientri nel concetto di «altre imposte indirette», se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, debba essere interpretato nel senso che soddisfa le condizioni per essere fatto valere dal singolo di fronte a un giudice nazionale al fine di:

contestare al venditore del prodotto soggetto all’addizionale dell’accisa, cui il singolo ha rimborsato l’imposta indiretta, che il prelievo fiscale dello Stato membro nei confronti del venditore è illegittimo, poiché fondato su una disposizione nazionale contraria alla norma della direttiva;

conseguentemente ripetere il pagamento indebito dal venditore che si è rivalso nei suoi confronti.

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1     GU 2009, L 9, pag. 12.