Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 – Valeo Vision / Commissione
(causa T‑457/11)
«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Classificazione nella nomenclatura combinata – Voce doganale – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento di classificazione doganale – Incidenza individuale sul ricorrente – Criteri (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 603/2011) (v. punti 39‑44)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento di classificazione doganale – Inclusione – Atto che comporta misure d’esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato (Artt. 263, comma 4, TFUE e 289, §§ 1‑3, TFUE; regolamento della Commissione n. 603/2011) (v. punti 57, 72‑75)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 603/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 163, pag. 10). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Valeo Vision è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |