Language of document : ECLI:EU:T:2013:414





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 – Valeo Vision / Commissione

(causa T‑457/11)

«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Classificazione nella nomenclatura combinata – Voce doganale – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento di classificazione doganale – Incidenza individuale sul ricorrente – Criteri (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 603/2011) (v. punti 39‑44)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento di classificazione doganale – Inclusione – Atto che comporta misure d’esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato (Artt. 263, comma 4, TFUE e 289, §§ 1‑3, TFUE; regolamento della Commissione n. 603/2011) (v. punti 57, 72‑75)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 603/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 163, pag. 10).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Valeo Vision è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.