Language of document : ECLI:EU:T:2008:457

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

22 ottobre 2008 (*)

«Aiuti di Stato – Misure adottate dalle autorità danesi nei riguardi dell’emittente televisiva pubblica TV2 per finanziare la sua funzione di servizio pubblico – Misure qualificate come aiuti di Stato in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Interesse ad agire – Diritti della difesa –Servizio pubblico di radiodiffusione – Definizione e finanziamento –Risorse statali – Obbligo di motivazione – Obbligo di esame»

Nelle cause riunite T‑309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04,

TV 2/Danmark A/S, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti O. Koktvedgaard e M. Thorninger,

ricorrente nella causa T‑309/04,

sostenuta da

Union européenne de radio-télévision (UER), con sede in Grand-Saconnex (Svizzera), rappresentata dall’avv. A. Carnelutti,

interveniente nella causa T‑309/04,

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti P. Biering e K. Lundgaard Hansen,

ricorrente nella causa T‑317/04,

Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton, Middlesex (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti S. Hjelmborg e M. Honoré,

ricorrente nella causa T‑329/04,

sostenuta da

SBS TV A/S, già TV Danmark A/S, con sede in Skovlunde (Danimarca),

e

SBS Danish Television Ltd, già Kanal 5 Denmark Ltd, con sede in Hounslow, Middlesex (Regno Unito),

rappresentate dagli avv.ti D. Vandermeersch, K.-U. Karl e H. Peytz,

intervenienti nella causa T‑329/04,

SBS TV A/S,

SBS Danish Television Ltd,

ricorrenti nella causa T‑336/04,

sostenute da

Viasat Broadcasting UK Ltd,

interveniente nella causa T‑336/04,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nelle cause T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04, dai sigg.ri H. Støvlbæk e M. Niejahr, nella causa T‑329/04, anche dal sig. N. Kahn e, nella causa T‑336/04, dai sigg. Kahn e Niejahr, in qualità di agenti,

convenuta nelle cause T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04,

sostenuta da

SBS TV A/S,

da

SBS Danish Television Ltd,

         e

         Viasat Broadcasting UK Ltd,

intervenienti nella causa T‑309/04,

e da

Regno di Danimarca,

TV 2/Danmark A/S,

e

UER,

intervenienti nelle cause T‑329/04 e T‑336/04,

aventi ad oggetto, nelle cause T‑309/04 e T‑317/04, le domande di annullamento, in via principale, della decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2006/217/CE, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (GU 2006, L 85, pag. 1, rettifica GU 2006, L 368, pag. 112) e, in subordine, dell’art. 2 di tale decisione o dei nn. 3 e 4 di detto articolo e, nelle cause T-329/04 e T-336/04, le domande di annullamento della stessa decisione nella parte in cui constata l’esistenza di un aiuto di Stato parzialmente compatibile con il mercato comune,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras (relatore), presidente, e dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 7 e dell’8 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 16 CE dispone quanto segue:

«Fatti salvi gli articoli 73 [CE], 86 [CE] e 87 [CE], in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti».

2        L’art. 86, n. 2, CE, sancisce quanto segue:

«Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».

3        L’art. 87, n. 1, CE, stabilisce quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

4        L’art. 311 CE dispone quanto segue:

«I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante».

5        Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU 1997, C 340, pag. 109, in prosieguo: il «Protocollo di Amsterdam»), introdotto dal Trattato di Amsterdam in allegato al Trattato CE, dispone quanto segue:

«[Gli Stati membri,] considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, hanno convenuto le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato [CE]:

Le disposizioni del trattato [CE] non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

6        Il 15 novembre 2001, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU C 320, pag. 5, in prosieguo: la «comunicazione sulla radiodiffusione»), nella quale ha enunciato i principi a cui si conformerà nell’applicazione, da parte sua, dell’art. 87 CE e dell’art. 86, n. 2, CE al finanziamento delle emittenti di servizio pubblico da parte dello Stato.

 Fatti

7        In Danimarca vi sono due emittenti pubbliche, la Danmarks Radio (in prosieguo: la «DR»), da un lato, e la TV 2/Danmark (in prosieguo: la «TV2»), dall’altro; la TV2 è stata sostituita, con effetto contabile e fiscale dal 1° gennaio 2003, dalla TV 2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2 A/S»). La DR è finanziata quasi interamente da risorse derivanti da canoni, mentre la TV2 è finanziata in parte mediante risorse derivanti da canoni ma anche da proventi pubblicitari.

8        La TV2 è stata costituita nel 1986, dalla lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge che modifica la legge relativa al servizio di radiodiffusione) 4 giugno 1986, n. 335 (in prosieguo: la «legge del 1986 che istituisce la TV2»), come ente indipendente e autonomo. La TV2 ha cominciato a trasmettere il 1° ottobre 1988. Essa trasmette il canale terrestre TV2 e, dal 2000, ha cominciato a trasmettere il canale satellitare TV2 Zulu. Alla fine del 2002, TV2 Zulu, fino ad allora canale di servizio pubblico, è stato trasformato in canale commerciale a pagamento.

9        Oltre alle emittenti televisive pubbliche, sul mercato televisivo danese a copertura nazionale operano due emittenti commerciali: da un lato, l’insieme delle società SBS TV A/S e SBS Danish Television Ltd (in prosieguo: rispettivamente, la «SBS A/S» e la «SBS Ltd» e, considerate congiuntamente, la «SBS»), dall’altro, la società Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat»).

10      La SBS A/S e la SBS Ltd sono proprietà della SBS Broadcasting SA, una società lussemburghese che gestisce emittenti radiotelevisive in diversi Stati membri.

11      La SBS A/S, già TV Danmark A/S, trasmette dall’aprile del 1997, per via terrestre, il canale televisivo commerciale TV Danmark 2. Le trasmissioni dell’emittente TV Danmark 2, con sede in Copenhagen, sono, inoltre, collegate via satellite a taluni gestori di servizi via cavo e a famiglie danesi DTH [DirectToHome (radiodiffusione satellitare diretta a domicilio)] nel resto del paese.

12      La SBS Ltd, già Kanal 5 Denmark Ltd, creata nel 1999 con la denominazione TV Danmark 1 Ltd, e così chiamata fino al 2004, trasmette, dal 1° gennaio 2000, via satellite dal Regno Unito e con licenza britannica, il canale televisivo commerciale Kanal 5 (inizialmente denominato TV Danmark 1).

13      La Viasat appartiene al Modern Times Group (MTG), un gruppo multinazionale che opera nel settore dei media. La Viasat trasmette in Danimarca dal 1992 e, in forza di un’autorizzazione del Regno Unito, i canali satellitari TV3 et TV3+.

14      La SBS e la Viasat sono in concorrenza con la TV2 sul mercato nazionale della pubblicità televisiva.

15      Le norme danesi applicabili alla definizione di servizio pubblico della TV2 sono state stabilite, per il periodo 1995-2002, dalla lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge relativa al servizio di radiodiffusione) 23 dicembre 1992, n. 1065, nelle versioni successive di pubblicazione consolidata, tra cui la versione 24 giugno 1994, n. 578 (in prosieguo: la «legge sulla radiodiffusione»). Tali norme sono state approfondite e precisate nello statuto della TV2.

16      Con lettera 5 aprile 2000, la Commissione ha ricevuto la denuncia della SBS, in merito al finanziamento da parte del Regno di Danimarca della TV2. Il 3 maggio 2000 si è svolto un incontro con i denuncianti.

17      Con lettere 28 febbraio, 3 maggio e 11 dicembre 2001, la SBS ha fornito informazioni complementari.

18      Con lettera 5 giugno 2002, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità danesi, le quali hanno risposto con lettera 10 luglio 2002. Il 25 ottobre e il 19 novembre 2002 si sono svolti due incontri con tali autorità. Queste ultime hanno fornito informazioni complementari con lettere 19 novembre e 3 dicembre 2002.

19      Con lettera 24 gennaio 2003, la Commissione ha informato il Regno di Danimarca della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, riguardo al finanziamento da parte di tale Stato membro della TV2 (in prosieguo: la «decisione di avvio»).

20      La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14 marzo 2003 (GU C 59, pag. 2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alle misure in questione.

21      La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle autorità danesi con lettera 24 marzo 2003, nonché altre informazioni con lettere 19 dicembre 2003 e 15 marzo 2004. Essa ha ricevuto altresì osservazioni da diverse parti interessate. La SBS ha presentato osservazioni con lettera 11 aprile 2003. L’associazione delle televisioni commerciali europee (ACT) ha presentato osservazioni con lettera 14 aprile 2003. Le emittenti televisive commerciali Antena 3 TV e Gestevisión Telecinco le hanno presentate il 16 aprile 2003; la Viasat, con lettera 14 aprile 2003. Con lettera 4 luglio 2003, la Commissione ha trasmesso tali osservazioni al Regno di Danimarca che le ha commentate con lettera 12 settembre 2003.

22      La Commissione ha ricevuto altre informazioni dalla SBS con lettere 15 dicembre 2003 e 6 gennaio 2004. Il 17 dicembre 2003, essa si è riunita con la SBS e, il 9 febbraio 2004, con le autorità danesi che, con lettera 15 marzo 2004, hanno presentato i propri commenti sulle informazioni complementari della SBS.

23      Il 17 dicembre 2003 si è tenuta l’assemblea generale che ha costituito la TV2 A/S, in applicazione della legge danese 10 giugno 2003, n. 438, relativa alla TV2 A/S, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2003.

24      Con decisione 19 maggio 2004, 2006/217/CE, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (GU 2006, L 85, pag. 1, rettifica GU 2006, L 368, pag. 112, in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha deciso che «[l’]aiuto concesso negli anni dal 1995 al 2002 [da parte del Regno di Danimarca] a [TV2], in forma di entrate provenienti dal canone e delle altre misure descritte nella presente decisione, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, ad eccezione di un importo di 628,2 milioni di [corone danesi]» (art. 1 della decisione impugnata).

25      La Commissione ha ingiunto il recupero, da parte del Regno di Danimarca, di tale importo, con gli interessi, presso la TV2 A/S (art. 2 della decisione impugnata).

26      Con lettera 23 luglio 2004, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione un progetto di ricapitalizzazione della TV2 A/S. Tale progetto prevedeva, riguardo alle misure finanziate dallo Stato, un apporto di capitale di 440 milioni di corone danesi (DKK), e la conversione in capitale di un prestito statale di 394 milioni di DKK.

27      Con decisione 6 ottobre 2004 [C (2004) 3632 finale], nel procedimento in materia di aiuti di Stato N 313/2004, relativo alla ricapitalizzazione di TV 2/Danmark A/S (GU 2005, C 172, pag. 3, in prosieguo: la «decisione sulla ricapitalizzazione»), la Commissione ha concluso che «l’apporto di capitale di 440 milioni di DKK previsto, e la conversione del debito in fondi propri, sono fondamentali per ricostituire il capitale di cui la TV2 ha bisogno, dopo la sua trasformazione in società per azioni, per poter ottemperare alla sua missione di servizio pubblico» (‘considerando’ 53 della decisione sulla ricapitalizzazione). Di conseguenza, la Commissione ha deciso «di constatare che qualunque elemento di aiuto di Stato che potrebbe essere connesso alla ricapitalizzazione prevista di TV2 [A/S] è compatibile con il mercato comune, conformemente all’art. 86, n. 2, CE» (‘considerando’ 55 della decisione sulla ricapitalizzazione).

28      La decisione sulla ricapitalizzazione costituisce l’oggetto di due ricorsi di annullamento, proposti, rispettivamente, dalla SBS e dalla Viasat, con i numeri di causa T‑12/05 e T‑16/05, attualmente pendenti dinanzi al Tribunale.

 Procedimento

 Cause T‑309/04 e T‑317/04

29      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 28 luglio e il 3 agosto 2004, la TV2 A/S e il Regno di Danimarca hanno proposto, rispettivamente, i ricorsi T‑309/04 e T‑317/04.

30      Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale il 3 e il 17 agosto 2004, e registrati con i numeri di causa, rispettivamente, T‑317/04 R e T‑309/04 R, il Regno di Danimarca e la TV2 A/S hanno presentato domande di provvedimenti urgenti diretti alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Tuttavia, per rinuncia di tali parti alle domande di provvedimenti urgenti, detti procedimenti sono stati cancellati dal ruolo con ordinanze del presidente del Tribunale 14 dicembre 2004.

31      Nel suo ricorso, il Regno di Danimarca ha chiesto la riunione delle cause T‑309/04 e T‑317/04. La TV2 A/S e la Commissione non si sono opposte a tale domanda.

32      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 2004, la Viasat ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T‑317/04.

33      Con lettera 17 gennaio 2005, il Regno di Danimarca ha chiesto il trattamento riservato di taluni elementi del ricorso e della difesa nella causa T‑317/04 nei confronti della Viasat. Tuttavia, poiché la domanda di intervento della Viasat è stata respinta con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 13 aprile 2005, la domanda di trattamento riservato summenzionata ha costituito l’oggetto di un non luogo a statuire, con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 1° marzo 2007.

34      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 2, il 10 e il 13 dicembre 2004, la Viasat e la SBS hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T‑309/04, e l’Union européenne de radio-télévision (UER) ha chiesto di intervenire nella stessa causa a sostegno delle conclusioni della TV2 A/S.

35      Con ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 18 aprile e 6 giugno 2005, sono state accolte le domande di intervento della Viasat, della SBS e dell’UER.

36      Con lettere 14 gennaio e 13 febbraio 2005, la TV2 A/S ha chiesto il trattamento riservato di taluni elementi del ricorso e della difesa nella causa T‑309/04 nei confronti delle parti intervenienti. Queste ultime non si sono opposte a tali domande.

37      Con ordinanza 1° marzo 2007, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha accolto le dette richieste di trattamento riservato.

38      Con atto 8 novembre 2005, la SBS ha chiesto la riunione della causa T‑336/04 (SBS A/S e SBS Ltd/Commissione) alle presenti cause e alla causa T‑329/04 (Viasat/Commissione). Le altri parti, ad eccezione dell’UER, hanno depositato osservazioni su tale domanda di riunione.

39      In risposta ad un quesito scritto del Tribunale 24 ottobre 2006, il Regno di Danimarca e la TV2 A/S hanno depositato, il 10 novembre 2006, osservazioni in ordine al mantenimento del loro interesse ad agire in seguito all’adozione della decisione sulla ricapitalizzazione.

 Causa T‑329/04

40      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2004, la Viasat ha proposto il ricorso T‑329/04.

41      Con atti, rispettivamente, 18 novembre, 1° e 14 dicembre 2004, il Regno di Danimarca, la TV2 A/S, l’UER e la British Broadcasting Corp. (BBC) hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

42      Con atto 9 dicembre 2004, la SBS ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Viasat.

43      Con ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 18 aprile e 6 giugno 2005, il Regno di Danimarca, la TV2 A/S e l’UER sono stati ammessi ad intervenire a sostegno della Commissione, la SBS è stata ammessa ad intervenire a sostegno della Viasat, e l’istanza d’intervento della BBC è stata respinta.

44      Con lettere 6 e 17 dicembre 2004, 18 gennaio, 1° marzo e 30 maggio 2005, la Viasat ha chiesto il trattamento riservato di taluni elementi del ricorso e della rettifica alla replica depositata il 12 maggio 2005 nei confronti delle parti intervenienti. Talune di dette parti hanno presentato obiezioni a tali domande.

45      Con atto 8 novembre 2005, la SBS ha chiesto la riunione della causa T‑336/04 alle cause T‑309/04, T‑317/04 e T‑329/04. Le altre parti, ad eccezione dell’UER, hanno depositato osservazioni su tale domanda di riunione.

46      Con ordinanza 1° marzo 2007, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha accolto parzialmente le domande di trattamento riservato.

 Causa T‑336/04

47      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2004, la SBS ha proposto il ricorso T‑336/04.

48      Con atti, rispettivamente, 18 novembre, 1°, 13 e 14 dicembre 2004, il Regno di Danimarca, la TV2 A/S, l’UER e la BBC hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

49      Con atto 1° dicembre 2004, la Viasat ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della SBS.

50      Con ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 15 aprile e 10 maggio 2005, il Regno di Danimarca, la TV2 A/S e l’UER sono state ammesse ad intervenire a sostegno della Commissione, la Viasat è stata ammessa ad intervenire a sostegno della SBS, e l’istanza di intervento della BBC è stata respinta.

51      Con lettere 29 dicembre 2004, 18 marzo, 20 aprile, 27 maggio e 8 luglio 2005, la SBS ha chiesto il trattamento riservato di taluni elementi del ricorso, della difesa e della replica nei confronti delle parti intervenienti. Talune di dette parti hanno presentato obiezioni a tali domande.

52      Con atto 8 novembre 2005, la SBS ha chiesto la riunione della causa T‑336/04 alle cause T‑309/04, T‑317/04 e T‑329/04. Le altre parti, ad eccezione dell’UER, hanno depositato osservazioni su tale domanda di riunione.

53      Con ordinanza 1° marzo 2007, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha accolto parzialmente le domande di trattamento riservato.

54      Sentite le osservazioni delle parti sulla riunione, il Tribunale, ai sensi dell’art. 50, n. 1, del suo regolamento di procedura, ritiene necessario, ai fini della sentenza definitiva, riunire le cause T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04.

 Conclusioni delle parti

55      Nella causa T‑309/04, la TV2 A/S, sostenuta – salvo per quanto riguarda le spese – dall’UER, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare l’art. 2 della decisione impugnata;

–        in ulteriore subordine, ridurre l’importo di cui all’art. 1, in fine, della decisione impugnata, e all’art. 2, n. 1, di tale decisione, di un importo non inferiore a 167 milioni di DKK, con efficacia a decorrere dal 1997, e annullare la richiesta di interessi prevista dall’art. 2, nn. 3 e 4, della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

56      Nella causa T‑317/04, il Regno di Danimarca chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare l’art. 2 della decisione impugnata;

–        in ulteriore subordine, annullare l’art. 2, nn. 3 e 4, della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

57      Nelle cause T‑309/04 e T‑317/04, la Commissione, sostenuta, nella prima di tali cause, dalla Viasat e dalla SBS, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

58      Nella causa T‑329/04, la Viasat, sostenuta dalla SBS, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1 della decisione impugnata, nella parte in cui detta decisione dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune, in forza dell’art. 86, n. 2, CE;

–        condannare la Commissione alle spese.

59      Nella causa T‑336/04, la SBS, sostenuta dalla Viasat, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1 della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha constatato che l’aiuto concesso alla TV2 negli anni dal 1995 al 2002, in forma di entrate provenienti dal canone e delle altre misure specificate nella decisione, è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE;

–        condannare la Commissione alle spese.

60      Nelle cause T‑329/04 e T‑336/04, la Commissione, sostenuta dal Regno di Danimarca, dalla TV2 A/S e dall’UER, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità dei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04

61      Nelle sue controrepliche, la Commissione dubita che sussista, in capo al Regno di Danimarca e alla TV2A/S, un interesse ad agire nei confronti della decisione impugnata. La Commissione, ad un attento esame, ritiene positivo per dette parti ricorrenti l’effetto pratico di tale decisione e della decisione sulla ricapitalizzazione.

62      Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico (ordinanze della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, D.M./Consiglio e CES, Racc. pag. 3933, punto 10, e del presidente del Tribunale 27 marzo 2003, causa T‑398/02 R, Linea GIG/Commissione, Racc. pag. II‑1139, punto 45), spetta al Tribunale verificare d’ufficio se le parti ricorrenti abbiano un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata (ordinanza del Tribunale 10 marzo 2005, cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00-T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00-T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00-T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione, Racc. pag. II‑787, punto 22, e sentenza del Tribunale 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/Commissione, Racc. pag. II‑1197, punto 22).

63      In via preliminare, va ricordato che l’art. 230 CE opera una netta distinzione tra il diritto di proporre un ricorso di annullamento delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, da un lato, e quello delle persone fisiche e giuridiche, dall’altro, attribuendo nel suo secondo comma agli Stati membri il diritto di contestare, con un ricorso di annullamento, la legittimità delle decisioni della Commissione, senza che l’esercizio di tale diritto sia subordinato alla prova dell’esistenza di un interesse ad agire. Uno Stato membro non è tenuto quindi a dimostrare che un atto della Commissione che esso impugna produca effetti giuridici nei propri confronti affinché il suo ricorso sia ricevibile. Tuttavia, affinché un atto della Commissione possa essere impugnato con ricorso di annullamento da parte di tale Stato membro, è necessario che esso sia destinato a produrre effetti giuridici (v. ordinanza della Corte 27 novembre 2001, causa C‑208/99, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I‑9183, punti 22-24, e la giurisprudenza ivi citata).

64      Per quanto riguarda il ricorso proposto dal Regno di Danimarca, in considerazione del tenore letterale dell’art. 230, secondo comma, CE, e alla luce della giurisprudenza richiamata al punto precedente, è evidente che detta parte ricorrente, nella sua sola qualità di Stato membro, è legittimata, nella fattispecie, a proporre un ricorso di annullamento.

65      È pacifico, infatti, che la decisione impugnata costituisce un atto decisorio, in quanto produce effetti giuridici obbligatori.

66      In tale contesto, appare del tutto priva di rilevanza l’affermazione della Commissione secondo cui l’effetto pratico della decisione impugnata e della decisione sulla ricapitalizzazione, ad un attento esame, sarebbe positivo per il Regno di Danimarca, che non avrebbe quindi interesse ad agire. In ogni caso, tale affermazione della Commissione si fonda sul postulato, non accertato, secondo cui la decisione sulla ricapitalizzazione non sarà annullata dal Tribunale nell’ambito dei ricorsi di annullamento, attualmente pendenti, proposti contro tale decisione dalla SBS (causa T‑12/05) e dalla Viasat (causa T-16/05).

67      Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla TV2 A/S, va ricordato che, in base ad una giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso siffatto è subordinata alla condizione che la persona fisica o giuridica da cui esso promana abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto (sentenza Sniace/Commissione, punto 62 supra, punto 25; e sentenza del Tribunale 20 settembre 2007, causa T‑136/05, Salvat père & fils e a./Commissione, Racc. pag. II-4063, punto 34).

68      Un interesse siffatto presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II‑3253, punto 44, e la giurisprudenza ivi citata).

69      Nella fattispecie, va rilevato che, nella decisione impugnata, la Commissione, anzitutto, ha ritenuto che le misure finanziarie concesse alla TV2 dovessero essere qualificate aiuto di Stato; in seguito ha verificato se queste ultime potessero essere considerate compatibili con il mercato comune con riferimento alle condizioni poste dall’art. 86, n. 2, CE, valutando in questo caso se il finanziamento pubblico fosse proporzionato alla necessità del servizio pubblico. La Commissione ha concluso che gli aiuti concessi negli anni compresi tra il 1995 ed il 2002 alla TV2, in forma di entrate provenienti dal canone e delle altre misure descritte nella detta decisione, era compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, n. 2, CE, ad eccezione di un importo di 628,2 milioni di DKK (art. 1 della decisione impugnata).

70      La TV2 A/S è l’impresa indicata, nella decisione impugnata, come beneficiaria effettiva delle misure qualificate aiuti parzialmente incompatibili, ed è, quindi, nei confronti di tale impresa che l’obbligo di recupero è stato imposto al Regno di Danimarca (‘considerando’ 163 e art. 2 della decisione impugnata). Inoltre, è pacifico che la TV2 A/S ha effettivamente trasferito al Regno di Danimarca la totalità degli importi dovuti in esecuzione di detto obbligo di recupero.

71      Va considerato, pertanto, che la TV2 A/S ha un interesse ad agire contro la decisione impugnata, tanto per ottenerne l’annullamento totale quanto per ottenerne l’annullamento parziale.

72      A tale riguardo, occorre sottolineare, in primo luogo, che la presente causa, relativa ad una decisione che constata l’esistenza di un aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile, si distingue dalle cause che hanno dato luogo ad una giurisprudenza che, a certe condizioni, dichiara irricevibile, in mancanza dell’interesse ad agire, il ricorso proposto dal beneficiario di un aiuto contro una decisione della Commissione che dichiara una misura di aiuto totalmente compatibile con il mercato comune (sentenze del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T‑212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione, Racc. pag. II‑347; e Sniace/Commissione, punto 62 supra).

73      In secondo luogo, si deve osservare che il contesto nel quale la Commissione ha valutato, nella fattispecie, la compatibilità degli aiuti in questione vieta di esaminare la ricevibilità del ricorso della TV2 A/S dividendo la decisione impugnata in due parti, una che qualifica le misure controverse come aiuti di Stato parzialmente incompatibili con il mercato comune, l’altra che le qualifica come aiuti di Stato parzialmente compatibili.

74      Nella decisione impugnata, la Commissione ha verificato se il complesso di dette misure di finanziamento statale rappresentasse, relativamente al periodo dell’indagine, una somma superiore ai costi netti del servizio di interesse economico generale. L’istituzione ha quindi valutato in maniera globale tali misure e ha proceduto ad un calcolo che indicava, in ultima analisi, una sovracompensazione di 628,2 milioni di DKK considerata incompatibile, il che determina di conseguenza e correlativamente l’importo degli aiuti compatibili. L’analisi della Commissione rivela, pertanto, l’interdipendenza e l’indissolubilità delle qualificazioni di compatibilità e d’incompatibilità delle misure controverse.

75      Tale situazione, pertanto, si distingue anche da quella che ha portato il giudice comunitario a dichiarare irricevibile, per mancanza dell’interesse ad agire, il ricorso di annullamento proposto dal beneficiario di un aiuto contro una decisione della Commissione, in quanto quest’ultima, in una disposizione specifica del proprio dispositivo, dichiarava compatibile con il mercato comune una delle tre misure di finanziamento controverse, singolarmente considerata (sentenza Salvat père & fils e a./Commissione, punto 67 sopra, punto 48).

76      Inoltre, e per le stesse ragioni esposte al punto 66, in fine, supra, l’interesse ad agire della TV2 A/S non può essere rimesso in discussione dalla considerazione della Commissione relativa ad un effetto pratico globale asseritamente positivo della decisione impugnata e della decisione sulla ricapitalizzazione.

77      In ogni caso, anche supponendo che occorra esaminare la ricevibilità del ricorso della TV2 A/S contro la decisione impugnata, da un lato nella parte in cui essa dichiara le misure controverse come aiuti di Stato parzialmente incompatibili con il mercato comune, e dall’altro nella parte in cui essa dichiara tali misure parzialmente compatibili, il ricorso resterebbe non di meno ricevibile, anche sotto quest’ultimo profilo.

78      È necessario ricordare che un ricorrente può far valere un interesse riguardante una situazione giuridica futura, purché stabilisca che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo. Di conseguenza, un ricorrente non può far valere situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181, punto 33).

79      Dalla giurisprudenza pronunciata nell’ambito dei ricorsi di annullamento proposti dal beneficiario dell’aiuto contro una decisione della Commissione che dichiara totalmente compatibile con il mercato comune l’aiuto in questione, o che dichiara compatibile una delle tre misure di finanziamento controverse, risulta che l’interesse ad agire può dedursi dall’esistenza di un «rischio» reale che la situazione giuridica dei ricorrenti sia compromessa dalle azioni giudiziarie (v., in tal senso, sentenza Salvat père & fils e a./Commissione, punto 67 sopra, punto 43), oppure dal fatto che il «rischio» di azioni giudiziarie sia esistente ed effettivo (sentenza Sniace/Commissione, punto 62 sopra, punto 28) al momento della proposizione del ricorso dinanzi al giudice comunitario.

80      Il Tribunale rileva che, nelle sue osservazioni 10 novembre 2006, poi durante l’udienza, la TV2 A/S ha dichiarato, senza essere contraddetta, di essere stata convenuta, insieme al Regno di Danimarca, in una causa, proposta dalla Viasat nel febbraio 2006 dinanzi all’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est), diretta ad ottenere una sentenza di condanna al pagamento, in solido o separatamente, nei confronti della Viasat, di un importo pari a 200 milioni di DKK, in quanto l’aiuto di Stato non sarebbe stato notificato alla Commissione, e in quanto tale aiuto illegittimo avrebbe permesso alla TV2 di attuare, per la vendita dei propri spazi pubblicitari, una strategia di prezzi bassi che ha causato un danno alla Viasat. La TV2 A/S ha precisato, sempre senza essere contraddetta, che tale procedimento dinanzi all’Østre Landsret è stato sospeso in attesa delle sentenze del Tribunale nelle cause attinenti alla legittimità della decisione impugnata.

81      Per quanto sia pacifico che la TV2 A/S ha proposto il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale prima dell’inizio da parte della Viasat di un’azione a livello nazionale, il Tribunale ritiene che il carattere esistente ed effettivo del rischio di azioni giurisdizionali a livello nazionale nel giorno di proposizione del ricorso da parte della TV2 A/S risulta, nella fattispecie, ampiamente dimostrato, in quanto tale rischio, allora inesistente, si è concretamente materializzato con l’azione giurisdizionale della Viasat, attualmente pendente dinanzi al giudice nazionale, e che forma, d’altronde, l’oggetto di una sospensione del giudizio in attesa, precisamente, della decisione del Tribunale.

82      La TV2 A/S ha, quindi, un interesse ad agire per l’annullamento in toto della decisione impugnata, vale a dire anche relativamente alla parte in cui essa qualifica le misure controverse come aiuti di Stato parzialmente compatibili con il mercato comune.

83      Da tutte le precedenti considerazioni risulta che i presenti ricorsi di annullamento della decisione impugnata sono ricevibili.

 Nel merito

84      I ricorsi T‑309/04 e T‑317/04 comportano nove motivi. Il primo motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa. Il secondo verte sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto le risorse provenienti dal canone, nonché gli introiti pubblicitari trasferiti alla TV2 tramite il Fondo TV2, non costituiscono risorse statali. Il terzo motivo concerne un errore nel calcolo della sovracompensazione. Il quarto si riferisce al fatto che l’asserita sovracompensazione costituisce un beneficio ragionevole. Il quinto motivo riguarda il fatto che, in mancanza di sovvenzionamenti incrociati, la sovracompensazione non costituisce un aiuto di Stato. Il sesto è relativo alla mancanza dell’aiuto di Stato, dato che il finanziamento statale soddisfaceva il principio dell’investitore privato in economia di mercato. Il settimo motivo verte sul fatto che la sovracompensazione sarebbe una riserva necessaria all’adempimento della missione di servizio pubblico. L’ottavo concerne l’illegittimità del recupero dell’aiuto nei confronti della TV2 A/S, e la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Il nono motivo si riferisce all’illegittimità della decisione impugnata in merito al recupero degli interessi.

85      Nel ricorso relativo alla causa T‑329/04 sono formulati tre motivi. Il primo riguarda la qualifica errata di servizio d’interesse economico generale (in prosieguo: il «SIEG») della missione di servizio pubblico della TV2. Il secondo motivo verte sull’inadeguatezza del criterio dell’operatore commerciale efficiente, ai sensi del punto 58 della comunicazione sulla radiodiffusione, per la valutazione dei sovvenzionamenti incrociati della vendita di spazi pubblicitari tramite il finanziamento del servizio pubblico, e sul fatto che tale valutazione dovrebbe avvenire nell’ambito dell’art. 87, n. 1, CE, considerando il grado di efficacia della TV2. Il terzo motivo concerne l’inadeguatezza del criterio della massimizzazione degli introiti per la valutazione di tali sovvenzionamenti incrociati.

86      Nel ricorso relativo alla causa T‑336/04 sono formulati otto motivi. Il primo riguarda la violazione dell’art. 86, n. 2, CE, e degli artt. 87 CE e 88 CE, a causa della constatazione della compatibilità di un aiuto, sebbene illegittimo per non essere stato notificato. Il secondo motivo è relativo alla qualifica errata di SIEG della missione di servizio pubblico della TV2. Il terzo verte sulla violazione dell’art. 86, n. 2, CE, e degli artt. 87 CE e 88 CE, nonché del Protocollo di Amsterdam, a causa dell’approvazione dell’aiuto di Stato in questione sulla base del criterio della massimizzazione degli introiti, e a causa del trasferimento sulla SBS dell’onere della prova. Esso si riferisce anche ad un manifesto errore di valutazione. Il quarto motivo è relativo ad errori manifesti di valutazione nell’applicazione del criterio della massimizzazione degli introiti. Il quinto riguarda un’applicazione illegittima dell’art. 86, n. 2, CE, considerati i dubbi della Commissione. Il sesto motivo concerne l’applicazione palesemente errata dell’art. 86, n. 2, CE, all’aiuto concesso a TV2 Zulu. Il settimo verte sulla mancanza di esame della proporzionalità dei costi netti della TV2 ai suoi obblighi di servizio pubblico. L’ottavo motivo concerne la violazione dell’art. 86, n. 2, CE, e gli errori manifesti in cui è incorsa la Commissione in sede di valutazione del controllo pubblico danese sull’adempimento, da parte della TV2, della sua missione di servizio pubblico.

87      Il Tribunale, anzitutto, ritiene necessario esaminare congiuntamente il primo motivo del ricorso T‑329/04 ed il secondo motivo del ricorso T‑336/04, relativi alla qualifica errata di SIEG della missione di servizio pubblico della TV2.

 Sul primo motivo del ricorso T‑329/04 e sul secondo motivo del ricorso T‑336/04, riguardanti la qualifica errata di SIEG, nella decisione impugnata, della missione di servizio pubblico della TV2

–       Argomenti delle parti

88      Con i motivi in esame, la SBS e la Viasat contestano la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha ritenuto ammissibile la definizione degli obblighi di servizio pubblico della TV2 riguardo alla nozione di SIEG. Tale definizione sarebbe troppo ampia e imprecisa.

89      La SBS rileva che gli obblighi di servizio pubblico della TV2, stabiliti in funzione degli obiettivi da raggiungere, lascerebbero a tale emittente la scelta discrezionale dei mezzi, dandole quindi la possibilità di far rientrare qualunque attività nell’ambito del servizio pubblico finanziato dallo Stato.

90      Il servizio pubblico può riguardare soltanto i programmi televisivi non redditizi, quantomeno in quei casi delle emittenti pubbliche finanziate in modo misto, vale a dire congiuntamente dallo Stato e dalla vendita di spazi pubblicitari. Infatti, un’emittente pubblica che si avvale di un finanziamento misto sarebbe sicuramente portata ad abbassare i prezzi della pubblicità, al fine di ridurre gli introiti degli operatori commerciali.

91      La definizione di servizio pubblico della TV2 non sarebbe ammissibile in quanto essa non si distinguerebbe dagli obblighi imposti dalla legge danese alle emittenti commerciali.

92      La Commissione, inoltre, non avrebbe esaminato correttamente la missione di servizio pubblico della TV2, dato che essa non l’avrebbe verificata negli anni compresi tra il 1995 e il 2000.

93      Peraltro, il fatto di considerare l’intera programmazione della TV2 un servizio pubblico sarebbe incompatibile con la comunicazione sulla radiodiffusione, poiché tale programmazione non comporterebbe costi «supplementari», ai sensi del punto 44 di detta comunicazione. Anche se fosse ammissibile un’ampia definizione di servizio pubblico di radiodiffusione, il fatto di considerare connessi al servizio pubblico tutti i costi dell’emittente sarebbe contrario all’art. 86, n. 2, CE. Tale interpretazione, infatti, ignorerebbe la condizione secondo cui si possono compensare soltanto i costi che «di norma l’emittente non deve sostenere».

94      La Viasat fa valere che una parte considerevole del palinsesto di programmi della TV2 non si distinguerebbe affatto dai propri programmi e da quelli della SBS A/S. La Commissione avrebbe dovuto procedere ad un’analisi approfondita delle categorie di programmi della TV2, confrontarli con quelle dei canali televisivi commerciali, ed identificare, quindi, le categorie aventi contenuto di servizio pubblico.

95      La Commissione, sostenuta dalla TV2 A/S, dal Regno di Danimarca e dall’UER, sostiene che la posizione delle ricorrenti si basa su un concetto eccessivamente restrittivo della nozione di SIEG. Essa richiama la libertà riconosciuta agli Stati membri nella definizione dei SIEG, libertà evidenziata – riguardo al settore della radiodiffusione – dal Protocollo di Amsterdam. Essa ricorda che la propria missione di controllo, relativamente alla definizione di un SIEG, si limita a verificare che tale definizione non sia inficiata da un errore manifesto.

96      Essa rileva che la definizione della missione di servizio pubblico della TV2 non è né vaga né imprecisa, e non ha niente di inusuale rispetto alle definizioni considerate in altri Stati membri. L’addebito dei ricorrenti non riguarderebbe, in realtà, la precisione di tale definizione, ma l’entità della missione conferita alla TV2. La pretesa in base alla quale il SIEG della radiodiffusione dovrebbe essere circoscritto alle emissioni non redditizie, sarebbe errata. L’argomento secondo cui le ricorrenti proporrebbero gli stessi programmi della TV2 non sarebbe fondato, e sarebbe, in ogni caso, semplicistico dire che la produzione della TV2 non può costituire un SIEG poiché la stessa varietà di programmi è proposta dalle emittenti commerciali.

97      Riguardo alla critica relativa al fatto che essa avrebbe dovuto confrontare i programmi rispettivi della TV2 e delle emittenti commerciali, la Commissione rileva che ciò non è il suo compito. Sarebbero gli Stati membri a stabilire l’entità della missione di servizio pubblico ed essi disporrebbero di un ampio potere discrezionale a tale riguardo.

98      Per quanto concerne l’asserita uguaglianza degli obblighi della TV2 con quelli imposti ai canali commerciali, la Commissione rileva che, dal ‘considerando’ 87 della decisione impugnata risulta che soltanto la TV2 è tenuta espressamente, per legge, a svolgere una missione di servizio pubblico. Gli obblighi ad essa incombenti a tale riguardo eccederebbero le condizioni cui è soggetto il rilascio di una concessione dei diritti di trasmissione.

99      Peraltro, il fatto che la TV2 beneficiasse di un finanziamento misto non influirebbe sulla definizione di SIEG, poiché tale fatto è rilevante solo in fase di esame della proporzionalità. La Commissione osserva che l’aumento delle quote di mercato in termini di ascolto non costituisce lo scopo di un’emittente di servizio pubblico.

100    La Commissione, infine, riguardo all’argomento relativo al punto 44 della comunicazione sulla radiodiffusione, sostiene che, nell’ambito di una missione di servizio pubblico che richiede dall’emittente una programmazione rispondente a determinati criteri, e tenuto conto del fatto che è ammesso che tale missione possa comportare la fornitura di una programmazione equilibrata e varia, tutti i programmi elaborati nell’ambito di una missione siffatta devono essere considerati «supplementari», ai sensi del detto punto 44.

–       Giudizio del Tribunale

101    In primo luogo, occorre ricordare che, come stabilisce la giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II‑229, punto 99), e come evidenziato dalla Commissione nella sua comunicazione 20 settembre 2000 sui servizi d’interesse generale in Europa [COM(2000)580 finale, punto 22], gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che considerano come SIEG. Di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto (conclusioni dell’avvocato generale Léger relative alla sentenza della Corte 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., Racc. pag. I‑1577, I‑1583, punto 162; sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑17/02, Olsen/Commissione, Racc. pag. II‑2031, punto 216).

102    L’importanza dei SIEG per l’Unione europea e la necessità di garantire il buon funzionamento di tali servizi sono, d’altronde, stati evidenziati dall’inserimento nel Trattato CE, da parte del Trattato di Amsterdam, dell’art. 16 CE (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Alber relative alla sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C‑340/99, TNT Traco, Racc. pag. I‑4109, I‑4112, punto 94; dell’avvocato generale Jacobs relative alle sentenze della Corte 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, I‑8094, punto 175, e 20 novembre 2003, causa C‑126/01, GEMO, Racc. pag. I‑13769, I‑13772, punto 124, e dell’avvocato generale Poiares Maduro relative alla sentenza della Corte 11 luglio 2006, causa C‑205/03 P, FENIN/Commissione, Racc. pag. I‑6295, I‑6297, punto 26, nota a fondo pagina n. 35; v., anche, ordinanza del presidente del Tribunale 28 maggio 2001, T‑53/01 R, Poste Italiane/Commissione, Racc. pag. II‑1479, punto 132).

103     Per quanto riguarda più particolarmente il SIEG della radiodiffusione, la Corte, nella sentenza pregiudiziale 30 aprile 1974, causa C-155/73, Sacchi (Racc. pag. 409), relativa, in particolare, alla questione se il diritto esclusivo, concesso da uno Stato membro ad un’impresa, di effettuare ogni sorta di trasmissioni televisive anche a fini di pubblicità commerciale costituisse una violazione delle regole di concorrenza, ha in sostanza ammesso che gli Stati membri potevano legittimamente definire un SIEG della radiodiffusione che comprendesse la trasmissione di una programmazione generalista. Infatti, in tale sentenza, la Corte ha affermato, ai sensi del Trattato, che «nulla osta a che gli Stati membri per considerazioni d’interesse pubblico, di carattere extra-economico sottraggano le trasmissioni radiotelevisive (...) al gioco della concorrenza attribuendo il diritto esclusivo di effettuare tali trasmissioni ad uno o più enti determinati» (sentenza Sacchi, citata, punto 14; v., anche, conclusioni dell’avvocato generale Reischl relative a tale sentenza, Racc. pag. 433, in particolare pag. 445, secondo-quinto capoverso, e dell’avvocato generale Léger relative alla sentenza Wouters e a., punto 101 sopra, punto 163).

104    D’altronde, quando, nel Protocollo di Amsterdam, gli Stati membri hanno affermato che «il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione», essi hanno fatto direttamente riferimento ai sistemi di radiodiffusione pubblici da essi istituiti e incaricati della trasmissione, a vantaggio di tutta la popolazione di tali Stati, di programmi televisivi generalisti.

105    Infine, occorre ricordare i termini in cui il Consiglio e gli Stati membri, nella loro risoluzione 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (GU C 30, pag. 1), hanno riaffermato l’importanza del SIEG della radiodiffusione.

106    In tale risoluzione, gli Stati membri, «considerando il fatto che le emissioni di servizio pubblico, date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un’importanza essenziale nel garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica, sottolineando che la crescente diversificazione dei programmi offerti nel nuovo ambiente mediale rafforza l’importanza della missione globale delle emittenti di servizio pubblico, e ricordando l’affermazione di competenza degli Stati membri per quanto riguarda il mandato e il finanziamento ai sensi del [Protocollo di Amsterdam]», hanno rilevato e ribadito che tale Protocollo conferma «[la loro] volontà [...] di sottolineare il ruolo delle emissioni di servizio pubblico», che «le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di continuare a fornire un’ampia gamma di programmi conformemente al mandato definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme» e che «in tale contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di raggiungere un vasto pubblico».

107    La possibilità, per uno Stato membro, di definire il SIEG della radiodiffusione in termini ampi, includendo la trasmissione di una programmazione generalista, non può essere rimessa in discussione dal fatto che l’emittente di servizio pubblico esercita anche attività commerciali, segnatamente la vendita di spazi pubblicitari.

108    Infatti, ciò equivarrebbe a far dipendere la definizione stessa del SIEG della radiodiffusione dal suo metodo di finanziamento. Orbene, un SIEG si definisce, per ipotesi, in relazione all’interesse generale che esso è diretto a soddisfare e non in relazione ai mezzi che assicureranno la sua erogazione. Come rilevato dalla Commissione al punto 36 della comunicazione sulla radiodiffusione, «la questione della definizione della funzione di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi».

109    Per le stesse ragioni, la SBS e la Viasat asseriscono erroneamente che il SIEG della radiodiffusione dovrebbe limitarsi, almeno nei casi in cui l’emittente di servizio pubblico benefici di un finanziamento misto, alla diffusione di trasmissioni non redditizie. L’affermazione secondo cui un’emittente responsabile della prestazione di un SIEG, definito in termini ampi e qualitativi, e che si avvale di un finanziamento misto, sarà inevitabilmente portata, dalla pratica di prezzi artificiosamente bassi per la vendita dei propri spazi pubblicitari, a sovvenzionare la sua attività commerciale tramite il finanziamento statale del servizio pubblico, deve essere respinta in quanto basata su un presupposto. Infatti, tale comportamento costituisce, tutt’al più, soltanto un rischio che spetta agli Stati membri prevenire e alla Commissione, se del caso, sanzionare.

110    Per quanto riguarda il riferimento, da parte delle ricorrenti, al punto 44, seconda frase, della comunicazione sulla radiodiffusione, secondo cui «gli obblighi di servizio pubblico possono giustificare una congrua compensazione se danno luogo a costi supplementari che di norma l’emittente non deve sostenere», il Tribunale rileva che tale frase non ha affatto ad oggetto, per un’asserita indicazione − risultante dal riferimento ai costi «supplementari» − secondo cui, a contrario, esisterebbero necessariamente costi «non supplementari», l’esclusione della possibilità di un’ampia definizione del SIEG della radiodiffusione e, pertanto, della possibilità di un finanziamento di tutti i costi dell’emittente di servizio pubblico.

111    Il punto 44 della comunicazione sulla radiodiffusione è finalizzato soltanto ad enunciare, in termini che permettono di comprendere tutte le situazioni possibili, dal SIEG della radiodiffusione definito in maniera restrittiva e puramente quantitativa al SIEG della radiodiffusione, definito in modo ampio e qualitativo, il requisito della proporzionalità applicabile alla compensazione dei costi di servizio pubblico. Pertanto, il fatto di ritenere, come stabilisce la Commissione, che tutti i programmi elaborati nell’ambito di un SIEG di radiodiffusione, definito in modo ampio e qualitativo, siano «supplementari», ai sensi del punto 44 della comunicazione sulla radiodiffusione, e, pertanto, che tutti i costi dell’emittente responsabile della prestazione di tale SIEG siano «supplementari» e possano, quindi, essere finanziati dallo Stato, non comporta alcun errore, contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti.

112    Il Tribunale aggiunge che accogliere la posizione delle ricorrenti significherebbe condannare de facto i sistemi televisivi di servizio pubblico in cui l’emittente non ha accesso al finanziamento derivante dalla pubblicità, dipendendo, quindi, per la totalità dei suoi costi, dall’aiuto dello Stato. Secondo la posizione delle ricorrenti, infatti, anche in questi casi, determinati costi – vale a dire gli asseriti «costi non supplementari», di cui i ricorrenti vorrebbero dedurre, dal tenore letterale del punto 44 della comunicazione sulla radiodiffusione, la necessaria esistenza – non potrebbero essere compensati dallo Stato. Questo risulta, in sostanza, dall’affermazione della Commissione quando sostiene che la posizione delle ricorrenti presuppone che, in mancanza dell’aiuto di Stato, la TV2 continuerebbe, nondimeno, ad esistere in quanto emittente finanziata da fondi privati, il che, tuttavia, è smentito dalla realtà dei fatti.

113    Risulta da tutte le precedenti considerazioni che non si può contestare la competenza degli Stati membri a definire il SIEG della radiodiffusione in termini ampi e qualitativi in modo tale da comprendere la trasmissione di un’ampia gamma di programmi, né tanto meno la possibilità per tali Stati membri di ricorrere, per il finanziamento di detto SIEG, al finanziamento pubblicitario.

114    In secondo luogo, occorre esaminare se, nella fattispecie, la Commissione abbia commesso un errore ritenendo, nella decisione impugnata, che la definizione da parte del Regno di Danimarca del SIEG, di cui la TV2 aveva l’onere, potesse essere accettata.

115    Al ‘considerando’ 84 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la «TV2, in quanto prestatrice di un servizio pubblico, è tenuta per legge [danese] ad “assicurare alla popolazione danese, per via radiofonica e televisiva, tramite Internet e simili, un’ampia offerta di programmi e di servizi, comprendente notiziari, informazioni generali, programmi didattici, artistici e ricreativi”». In tale ‘considerando’, la Commissione ha richiamato il ‘considerando’ 15 della decisione impugnata, in cui la legge danese è citata, in quanto dispone che «nell’offerta [televisiva della TV2] si dovranno perseguire la qualità, l’universalità e la diversità», che «[n]ella programmazione si dovrà attribuire importanza determinante alla libertà d’informazione e di espressione», e che «speciale importanza sarà inoltre attribuita alla lingua e cultura danesi».

116    Al ‘considerando’ 85 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, «[s]ebbene la definizione degli obblighi di telediffusione di TV2 sia di carattere qualitativo e piuttosto ampia, […] una tale “ampia” definizione dei compiti sia consona alla comunicazione radio-TV».

117    Il Tribunale ritiene che tale valutazione della Commissione non sia erronea. È vero che la definizione, essenzialmente qualitativa, accolta dalle autorità danesi è ampia, poiché lascia l’emittente libera di stabilire la propria gamma di programmi. Tuttavia, essa non incorre nell’addebito di imprecisione allegato dalle ricorrenti. Al contrario, il mandato della TV2 è assolutamente chiaro e preciso: proporre a tutta la popolazione danese una programmazione televisiva varia che deve perseguire la qualità, l’universalità e la diversità.

118    Peraltro, qualora le ricorrenti, tramite detto addebito di imprecisione, volessero contestare la libertà concessa dalle autorità danesi alla TV2 nella definizione concreta della propria programmazione, è giocoforza constatare che non è affatto anomalo, anzi è vero il contrario, che un’emittente di servizio pubblico si avvalga, purché naturalmente rispetti le esigenze qualitative che ad essa incombono in qualità di operatore incaricato del SIEG televisivo, di un’indipendenza editoriale, rispetto al potere politico, nella scelta concreta dei programmi. A tale riguardo, l’UER, parte interveniente a sostegno della Commissione, sottolinea, giustamente, l’importanza, per la salvaguardia della libertà di espressione, dell’indipendenza editoriale del servizio pubblico della radiodiffusione rispetto ai poteri pubblici, libertà di espressione che l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), e l’art. 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, definiscono comprendente «la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

119    Quanto al fatto che la Commissione si sarebbe attenuta, a torto, alla definizione della missione di servizio pubblico della TV2 indicata nella legge sulla radiodiffusione nella versione applicabile del 2000, il Tribunale ritiene che niente indichi che tale definizione, utilizzata dalla Commissione al ‘considerando’ 15 della decisione impugnata, e relativa, in realtà, alla legge sulla radiodiffusione nella versione di pubblicazione consolidata 22 marzo 2001, n. 203, non considera correttamente gli obblighi di servizio pubblico incombenti alla TV2 anche durante la parte del periodo dell’indagine precedente al 2000. Pertanto, tale definizione, e quella applicabile anteriormente (contenuta nella legge sulla radiodiffusione nella versione di pubblicazione consolidata 24 giugno 1994, n. 578), comportano entrambe gli stessi requisiti di «qualità, universalità e diversità», che costituiscono i requisiti qualitativi essenziali del servizio pubblico di radiodiffusione affidato alla TV2. Inoltre, tali due definizioni hanno in comune il fatto di enunciare che è l’insieme delle attività di radiodiffusione della TV2 che deve essere soggetto a dette esigenze.

120    Per quanto riguarda l’addebito delle ricorrenti relativo al fatto che la definizione del servizio pubblico della TV2 non sarebbe ammissibile, poiché non si distinguerebbe dagli obblighi imposti dalla legge alle emittenti commerciali, la Commissione, al ‘considerando’ 87 della decisione impugnata, sostiene che occorre fare una distinzione tra le condizioni di autorizzazione che una società commerciale televisiva deve soddisfare in nome dell’interesse generale, e l’attribuzione da parte dello Stato di una missione di interesse generale ad un’impresa pubblica o privata. Sarebbe evidente che la TV2 è investita di una missione siffatta, e che quest’ultima oltrepassa gli obblighi imposti dal diritto danese ad ogni emittente commerciale. Inoltre, la Commissione evidenzia che, tra i ricorrenti, soltanto la SBS A/S è soggetta al diritto danese e può, quindi, far valere tale argomento, dato che la SBS Ltd e la Viasat esercitano le proprie attività conformemente alle autorizzazioni del Regno Unito e, pertanto, non sono soggette alla normativa danese.

121    Il Tribunale ritiene esatte tali considerazioni della Commissione. Anche se la SBS A/S, come ogni emittente rientrante nell’ambito di applicazione della legge danese, ha potuto essere soggetta, in cambio dell’autorizzazione a trasmettere, a determinati obblighi stabiliti nell’interesse generale, e richiamati al ‘considerando’ 18 della decisione impugnata, quali l’obbligo di trasmettere programmi locali almeno un’ora al giorno, e di trasmettere una parte significativa della propria programmazione in lingua danese o per il pubblico danese, tali obblighi non sono per questo paragonabili agli obblighi di servizio pubblico imposti alla TV2. Questi ultimi contemplano la fornitura a tutta la popolazione danese di una programmazione varia, e che soddisfi i requisiti di qualità, universalità e diversità. Essi condizionano l’attività televisiva della TV2 nel suo complesso, ed in modo più rigido rispetto agli obblighi minimi previsti dalla legge danese per la concessione di un’autorizzazione di radiodiffusione. Correttamente, dunque, la Commissione, al ‘considerando’ 87 della decisione impugnata, ha respinto l’argomento delle ricorrenti riguardante, in sostanza, la violazione del principio della parità di trattamento.

122    Per quanto riguarda l’argomento secondo cui alla TV2 non dovrebbe essere riconosciuto lo status di canale di servizio pubblico, in quanto la sua programmazione non si distinguerebbe da quella dei canali commerciali, e secondo cui la Commissione avrebbe dovuto procedere ad uno studio comparativo dei programmi rispettivi di TV2 e di tali canali commerciali, esso va respinto.

123    Accogliere tale argomento, e fare quindi dipendere, tramite un’analisi comparativa dei programmi, la definizione del SIEG della radiodiffusione dall’ambito della programmazione delle emittenti commerciali, avrebbe l’effetto di privare gli Stati membri della competenza a definire il servizio pubblico. La definizione del SIEG, infatti, dipenderebbe, in definitiva, dagli operatori commerciali e dalle loro decisioni di trasmettere o meno determinati programmi. Come giustamente osserva la TV2 A/S, gli Stati membri, quando definiscono la missione del servizio pubblico di radiodiffusione, non possono essere limitati dalle attività dei canali televisivi commerciali.

124    Da tutte le precedenti considerazioni risulta che i ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la definizione ampia e qualitativa del SIEG di radiodiffusione garantito dalla TV2, non fosse palesemente errata e potesse, quindi, essere accettata.

125    Il primo motivo del ricorso T‑329/04 ed il secondo motivo del ricorso T‑336/04 devono quindi essere respinti.

126    Il Tribunale, poi, ritiene necessario esaminare in successione il primo ed il secondo motivo dei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, relativi rispettivamente alla violazione dei diritti della difesa e alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto le risorse provenienti dal canone, nonché gli introiti pubblicitari trasferiti alla TV2 tramite il Fondo TV2, non costituiscono risorse statali.

 Sul primo motivo dei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, relativo alla violazione dei diritti della difesa

–       Argomenti delle parti

127    Il Regno di Danimarca e la TV2 A/S fanno valere, in sostanza, che nella decisione impugnata la Commissione ha preso posizione su questioni non rientranti nella decisione di avvio, che, in mancanza di detta violazione dei diritti della difesa, la decisione impugnata sarebbe stata differente, e che diverse circostanze particolari avrebbero dovuto portare la Commissione ad essere più chiara nella decisione di avvio.

128    In primo luogo, la decisione di avvio avrebbe rivelato che l’oggetto del procedimento di indagine formale era di verificare se l’asserita sovracompensazione fosse effettivamente servita, durante il periodo dell’indagine, ad una sovvenzione incrociata delle attività commerciali della TV2. La decisione di avvio non avrebbe affatto indicato il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato (in prosieguo: il «PIPEM») come elemento giuridicamente rilevante. Anzi, si dovrebbe interpretare tale decisione nel senso che la Commissione non aveva l’intenzione di procedere ad un accertamento specifico del rispetto del PIPEM. Il suo contenuto non avrebbe, quindi, giustificato la presentazione di un argomento basato sul rispetto del PIPEM riguardo all’asserita sovracompensazione. La Commissione, tuttavia, nella decisione impugnata, si sarebbe pronunciata sul comportamento del Regno di Danimarca da investitore privato che opera in economia di mercato.

129    In secondo luogo, si sostiene che la Commissione avrebbe valutato in modo differente il fascicolo se il Regno di Danimarca avesse potuto presentare le proprie argomentazioni e la documentazione pertinente. Infatti, la decisione impugnata sarebbe motivata, in particolare, dall’insufficienza degli elementi addotti dal Regno di Danimarca al fine di dimostrare il rispetto del PIPEM.

130    In terzo luogo, la Commissione non avrebbe mai affermato che una sovracompensazione per gli oneri di servizio pubblico sostenuti da un ente pubblico senza l’esistenza, di fatto, di sovvenzionamenti incrociati, potesse costituire, di per sé, un aiuto di Stato contrario al Trattato. Questo non risulterebbe neppure dalla comunicazione sulla radiodiffusione, secondo cui una sovracompensazione porrebbe dei problemi solo qualora ci siano sovvenzionamenti incrociati di attività commerciali (punto 58 di tale comunicazione), o qualora esista un altro tipo di incidenza sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità [punto 29, sub (iii)]. Gli sviluppi precedenti alla decisione di avvio avrebbero indotto il Regno di Danimarca a credere che la sovracompensazione non fosse considerata un problema in sé.

131    La TV2 A/S, a sua volta, rileva che la circostanza che essa abbia o meno presentato osservazioni in risposta alla decisione di avvio è irrilevante riguardo al rispetto dei diritti della difesa. In quanto parte interessata e, inoltre, direttamente compromessa da una decisione negativa, essa avrebbe un interesse legittimo evidente al rispetto dell’ambito definito nella decisione di avvio.

132    La Commissione, sostenuta, in sostanza, nella causa T‑309/04, dalla SBS, ricorda, in primo luogo, che la decisione di avvio del procedimento di indagine formale non può contenere un parere esaustivo e dettagliato sulla pratica. Del resto, la decisione di avvio conterrebbe una descrizione completa delle questioni connesse sia alla sovracompensazione dei costi di servizio pubblico, che alla valutazione del PIPEM. Nemmeno il Regno di Danimarca, d’altronde, avrebbe interpretato tale decisione nel senso che l’indagine riguardava unicamente i sovvenzionamenti incrociati.

133    Per quanto riguarda la TV2 A/S, dato che tale impresa non ha presentato osservazioni nel procedimento di indagine formale, non si può ritenere che i suoi diritti della difesa siano stati lesi.

134    In secondo luogo, la Commissione contesta che gli elementi cui si riferisce il Regno di Danimarca nel suo ricorso, e relativi al PIPEM, avrebbero comportato un risultato diverso da quello cui essa è giunta nella decisione impugnata.

135    In terzo luogo, riguardo alle presunte circostanze particolari, la Commissione rileva che il duplice ruolo delle autorità danesi, in quanto autorità pubbliche e asseriti investitori, rende necessario stabilire una distinzione in merito all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Tali norme sarebbero diverse a seconda che si applichino allo Stato «autorità pubblica» o allo Stato investitore. La comunicazione sulla radiodiffusione conterrebbe linee guida soltanto riguardo alla compensazione di obblighi di servizio pubblico, ma non riguardo ad investimenti da parte dello Stato in un’impresa pubblica a condizioni di mercato. Per quanto concerne la compensazione dei servizi pubblici, il presupposto di partenza sarebbe che sussiste un aiuto di Stato. La Commissione verificherebbe, tuttavia, se si applichi la deroga contenuta nell’art. 86, n. 2, CE. Riguardo agli investimenti nelle imprese pubbliche, il compito principale della Commissione sarebbe quello di valutare se l’intervento dello Stato possa essere paragonato a quello di un investitore privato che opera in economia di mercato.

–       Giudizio del Tribunale

136    Secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e dev’essere garantito, anche in assenza di una normativa specifica (v. sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa C-234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 27; 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑307, punto 29; 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punto 46, e 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 99, e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II‑435, punto 121). Tale principio richiede che la persona contro cui la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo sia stata in grado, durante tale procedimento, di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e pertinenza dei fatti e delle circostanze fatte valere e sui documenti accolti dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni relative all’esistenza di una violazione del diritto comunitario. (sentenza 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, citata, punto 27).

137    Per quanto riguarda i diritti delle imprese beneficiarie degli aiuti di Stato, va rilevato che il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato (sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 81). Le imprese beneficiarie degli aiuti sono considerate solo come parti interessate in tale procedimento (sentenza Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, punto 136 sopra, punto 122). Ne consegue che le imprese interessate, come, nella fattispecie, la TV2 A/S, lungi dal potersi avvalere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associate al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie [sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, citata, punto 83; sentenze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 60, e 31 maggio 2006, causa T‑354/99, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, Racc. pag. II‑1475, punto 80].

138    Peraltro, va ricordato che, conformemente all’art. 6 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, “recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1)”, quando la Commissione decide di avviare il procedimento d’indagine formale, la decisione in parola può limitarsi a ricapitolare gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, ad includere una valutazione provvisoria della misura statale di cui trattasi relativa al carattere di aiuto della stessa e ad esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune (sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, cause riunite T‑269/99, T‑271/99 e T‑272/99, Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione, Racc. pag. II‑4217, punto 104).

139    La decisione di avvio deve, pertanto, mettere le parti interessate nelle condizioni di partecipare in modo efficace al procedimento d’indagine formale, nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A tal fine, è sufficiente che le parti interessate conoscano l’iter logico che ha portato la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura controversa potesse costituire un aiuto nuovo incompatibile con il mercato comune (sentenze del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T‑195/01 e T‑207/01, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑2309, punto 138, e Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione, punto 138 sopra, punto 105).

140    Anche a prescindere dalla pertinenza del PIPEM, invocato dal Regno di Danimarca e dalla TV2 A/S, per la valutazione, in materia di aiuti di Stato, del finanziamento statale dei servizi pubblici, il Tribunale ritiene che la decisione di avvio non possa essere interpretata nel senso che ha potuto indurre le ricorrenti a concludere che la sovracompensazione comporterebbe delle difficoltà rispetto al divieto degli aiuti di Stato soltanto in caso di sovvenzionamenti incrociati e, pertanto, a rinunciare allo sviluppo successivo della loro argomentazione basata sul PIPEM.

141    Al contrario, al punto 54 della decisione di avvio, la Commissione, invocando la sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring (Racc. pag. I‑9067, punto 27), afferma che la qualifica di aiuto di Stato di un finanziamento volto a compensare i costi degli obblighi di servizio pubblico dipende dal problema di sapere se la controprestazione supera il costo netto supplementare rappresentato dall’esecuzione di tale missione. La Commissione aggiunge che, se l’assistenza presenta un rapporto ragionevole con il costo netto delle missioni di servizio pubblico, questo significa che non è stato concesso alcun vantaggio effettivo alla TV2 rispetto ai suoi concorrenti. La Commissione rilascia affermazioni simili in altri punti della decisione di avvio (v. punti 62, 63, 79 e 83 di tale decisione).

142    Quanto al fatto che la Commissione ha ritenuto, nella decisione di avvio, che rientrasse nella sua sfera di competenza verificare se un sovvenzionamento incrociato fosse intervenuto durante il periodo dell’indagine (v. punto 68 della decisione di avvio), esso non può essere interpretato nel senso che, in mancanza di siffatto sovvenzionamento, non ci sarebbe aiuto di Stato. Tale considerazione della Commissione si spiega con il fatto che, da parte sua, nell’ambito di una valutazione ex post delle misure controverse, era normale interrogarsi sulla questione se tali misure avessero effettivamente comportato un sovvenzionamento incrociato durante il periodo dell’indagine.

143    Peraltro, e fatta salva, ancora una volta, la questione della rilevanza del PIPEM per la valutazione del finanziamento statale di un servizio pubblico rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato, dalla decisione di avvio (punto 71, ultima frase), contrariamente a quanto sostiene il Regno di Danimarca, non si può dedurre che la Commissione avrebbe indicato di non avere l’intenzione di procedere ad un accertamento del rispetto del PIPEM. Infatti, al detto punto 71, ultima frase, la Commissione si è accontentata soltanto di riferire l’argomentazione delle autorità danesi secondo cui esse avrebbero agito da investitori privati che operano in economia di mercato.

144    Dalle considerazioni precedenti risulta che il Regno di Danimarca asserisce erroneamente che la decisione di avvio lo avrebbe indotto a non sviluppare ulteriormente, nella fase del procedimento di indagine formale, la sua posizione basata sul PIPEM, e secondo la quale esso avrebbe agito da investitore privato che opera in economia di mercato nei confronti della TV2. Per gli stessi motivi, la TV2 A/S afferma erroneamente che la Commissione si sarebbe discostata, nel procedimento formale, dall’ambito dell’accertamento definito nella decisione di avvio.

145    Infine, nessuna circostanza particolare ha imposto alla Commissione di essere più chiara di quanto non lo sia stata nella decisione di avvio. A tale riguardo, e contrariamente a quanto afferma il Regno di Danimarca, dalla comunicazione sulla radiodiffusione non risulta che una sovracompensazione sarebbe atta a creare difficoltà soltanto in caso di un sovvenzionamento incrociato accertato.

146    Ciò premesso, considerato che i diritti della difesa del Regno di Danimarca, e i diritti più limitati che la TV2 A/S deduce dalla sua qualità di parte interessata, non sono stati violati, il presente motivo va respinto.

 Sul secondo motivo dei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto le entrate provenienti dal canone, nonché gli introiti pubblicitari trasferiti alla TV2 tramite il Fondo TV2, non costituiscono risorse statali

–       Argomenti delle parti

147    Il Regno di Danimarca e la TV2 A/S, sostenuta dall’UER, fanno valere che l’asserita sovracompensazione non può essere considerata aiuto di Stato, essendo finanziata dalle entrate provenienti dal canone, nonché dagli introiti pubblicitari versati, fino al 1997, tramite il Fondo TV2 (in prosieguo: gli «introiti pubblicitari 1995-1996»).

148    Per quanto riguarda il canone, questo sarebbe pagato dagli utenti, e non ci sarebbe, dunque, alcun trasferimento di risorse statali. Esso dovrebbe essere considerato un contributo parziale versato da tali utenti per poter captare la TV2, paragonabile al canone pagato per ricevere i canali cablati. Il fatto che l’obbligo di versare un canone per poter ricevere i programmi della TV2 sia previsto da una legge, è ininfluente.

149    Anche il fatto che il canone sia percepito dalla DR – e che le sue entrate siano state trasferite, fino al 1997, tramite il Fondo TV2 – sarebbe irrilevante. La ragione sarebbe puramente amministrativa.

150    La circostanza che farebbe in modo che il trasferimento delle entrate provenienti dal canone alla TV2 non costituisce un trasferimento di risorse di Stato, o un aiuto imputabile a quest’ultimo, avrebbe, a maggior ragione, lo stesso effetto riguardo al trasferimento degli introiti pubblicitari 1995-1996.

151    Le entrate provenienti dal canone, nonché gli introiti pubblicitari 1995-1996 trasferiti alla TV2 tramite il Fondo TV2, non potrebbero essere considerati soggetti al controllo pubblico, dato che il ministro danese della Cultura – a partire dal momento in cui l’entità del canone è stata determinata, e in cui una decisione è stata presa riguardo alla ripartizione delle entrate provenienti dal canone tra la DR e la TV2 – non controllerebbe le risorse al punto di poterle utilizzare ad altri fini. In altre parole, le entrate provenienti dal canone sarebbero destinate, a partire da tale momento, all’utilizzo per le attività della DR o della TV2, a seconda dei casi.

152    La Commissione, in via preliminare, sostenuta dalla SBS nel ricorso T‑309/04, osserva che è pacifico che il ministro della Cultura stabilisce l’entità del canone dovuto da tutti i possessori di apparecchi radiofonici e televisivi in Danimarca. Tale canone sarebbe percepito dalla DR e, con decisione del ministro della Cultura, le entrate relative sarebbero ripartite tra la DR e la TV2, in base ad un accordo relativo ai media concluso con il parlamento danese (‘considerando’ 22 della decisione impugnata). Il ministro della Cultura stabilirebbe, in particolare, regole precise sull’entrata in vigore e sulla scadenza dell’obbligo di pagamento del canone, e i canoni non pagati potrebbero essere riscossi mediante prelievo dalla retribuzione (‘considerando’ 23 della decisione impugnata). Fino al 1997, la TV2 avrebbe ricevuto le risorse tramite il Fondo TV2, un ente istituito dallo Stato allo scopo di fornire introiti alla TV2.

153    Secondo la Commissione, le risorse devono essere considerate aiuti di Stato quando sono soggette al controllo pubblico e, quindi, a disposizione delle autorità nazionali. Riguardo alla TV2, la quota del canone spettante a tale emittente sarebbe fissata dal ministro della Cultura. Per quanto concerne la definizione delle risorse di Stato, la giurisprudenza sarebbe concorde nel ritenere che il giudice comunitario accerta se le risorse siano soggette ad un controllo statale. Da quanto detto, inoltre, risulterebbe che lo Stato avrebbe garantito la riscossione del canone, nonché l’esecuzione forzata dei crediti. L’obbligo di pagare il canone sarebbe spettato a qualunque possessore di un apparecchio televisivo o radiofonico che ricevesse o meno i programmi della DR o della TV2. Esso si sarebbe, dunque, distinto dagli altri obblighi di pagamento, quali un abbonamento al cavo.

154    La Commissione rileva che non esiste alcuna relazione contrattuale tra la TV2 ed ogni persona che versa il canone. Il sistema del canone non sarebbe, dunque, paragonabile alla situazione di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I‑2099).

–       Giudizio del Tribunale

155    Secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione di aiuto di Stato richiede che sussistano tutti i presupposti previsti dall’art. 87, n. 1, CE (sentenze della Corte 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, punto 136 sopra, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 20; e 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 68).

156    Il principio del divieto degli aiuti di Stato, sancito all’art. 87, n. 1, CE, presuppone le seguenti condizioni. Anzitutto, vi deve essere un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, esso deve accordare un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

157    Il motivo in esame verte sulla prima di tali condizioni secondo cui, determinate misure, per poter essere qualificate come aiuti di Stato, devono, da un lato, essere concesse direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (sentenze della Corte Francia/Commissione, punto 155 sopra, punto 24; GEMO, punto 102 sopra, punto 24; e 15 luglio 2004, causa C‑345/02, Pearle e a., Racc. pag. I‑7139, punto 36).

158    Per quanto riguarda, in primo luogo, il canone, dalla decisione impugnata risulta, e non è seriamente contestato, che la sua entità è stabilita dalle autorità danesi (‘considerando’ 22), che l’obbligo di pagarlo non deriva da un vincolo contrattuale tra la TV2 e il relativo debitore, ma dal mero possesso di un apparecchio televisivo o radiofonico (‘considerando’ 22 e 59), che la sua riscossione è effettuata, ove opportuno, conformemente alle norme che disciplinano l’esazione delle imposte (‘considerando’ 23), e che, infine, sono le autorità danesi a determinare la quota del canone da versare alla TV2 (‘considerando’ 59).

159    Da quanto precede risulta che i proventi del canone sono a disposizione e sotto il controllo delle autorità danesi, e che, pertanto, costituiscono risorse statali.

160    Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli introiti pubblicitari, il Tribunale rileva che la contestazione del Regno di Danimarca e della TV2 A/S riguarda unicamente gli introiti pubblicitari 1995-1996, dato che tali anni sono quelli in cui, contrariamente al periodo successivo, gli spazi pubblicitari della TV2 non erano commercializzati dalla TV2 stessa, ma da una società terza (la TV2 Reklame A/S), e in cui le entrate di tale commercializzazione erano trasferite alla TV2 mediante il Fondo TV2 (v. ‘considerando’ 24 della decisione impugnata).

161    Il Tribunale, anzitutto, constata che la Commissione, nella decisione impugnata, non distingue gli introiti pubblicitari 1995-1996 dal canone.

162    Infatti, nonostante essa, tuttavia, indichi espressamente la differenza tra gli introiti pubblicitari in generale e il canone televisivo (v. ‘considerando’ 10 e 17 della decisione impugnata), e ricordi brevemente le modalità di commercializzazione degli spazi pubblicitari della TV2 durante gli anni 1995-1996 (v. ‘considerando’ 24 della decisione impugnata), la Commissione, in pratica, fa rientrare nel canone gli introiti pubblicitari 1995-1996. Pertanto, al ‘considerando’ 21 della decisione impugnata, i 4 067,7 milioni di DKK, che la Commissione qualifica come «risorse provenienti dal canone», comprendono, in realtà, gli introiti pubblicitari 1995-1996. Ciò è confermato dalla tabella 1 sotto il ‘considerando’ 107 della decisione impugnata, nella quale gli introiti pubblicitari 1995-1996 non compaiono nella riga di tale tabella intitolata «Introiti pubblicitari netti», ma sono compresi nella riga intitolata «Canoni/Fondo TV2», per un importo totale di 4 067,7 milioni di DKK.

163    Il Tribunale constata, inoltre, che detta riunione de facto degli importi degli introiti pubblicitari 1995-1996 negli importi del canone, riunione che non si spiega assolutamente a priori, data la diversa natura di tali due modi di finanziamento, si accompagna alla mancanza di qualunque specifica motivazione in merito a detti introiti pubblicitari, nella parte della decisione impugnata dedicata alla qualifica o meno di risorse statali delle diverse misure adottate dal Regno di Danimarca a favore della TV2 (‘considerando’ 57-68).

164    In tale parte della decisione impugnata, infatti, anche se la Commissione esamina la questione se il canone (‘considerando’ 57-60) o, ancora, il trasferimento ad hoc effettuato quando il Fondo TV2 è stato liquidato nel 1997 (‘considerando’ 61, seconda frase) costituiscano risorse statali, essa non menziona la questione degli introiti pubblicitari 1995-1996.

165    Il Tribunale, inoltre, ritiene che il ‘considerando’ 24 della decisione impugnata non possa costituire una motivazione sufficiente riguardo alla riunione de facto degli introiti pubblicitari 1995-1996 nel canone. Infatti, tenuto conto, essenzialmente, della diversa natura degli introiti pubblicitari e del canone di abbonamento audiovisivo, ma anche del fatto che non si trattava della vendita di uno spazio pubblicitario qualsiasi, bensì di quelli della TV2 e, infine, del fatto che gli introiti pubblicitari 1995-1996 erano sempre nettamente inferiori ai fabbisogni del servizio pubblico, non si può escludere che tali proventi pubblicitari fossero, in realtà, versati subito alla TV2, e che il loro trasferimento mediante il Fondo TV2 costituisse soltanto una modalità amministrativa che non rivelava un effettivo controllo del Regno di Danimarca su tali somme.

166    Il Tribunale, rileva, d’altronde, che, nella fase del ricorso dinanzi al Tribunale, anche se la Commissione sostiene, in maniera circostanziata, la natura di risorsa statale del canone ed insiste, in particolare, sulla mancanza di un rapporto contrattuale all’origine del versamento del canone da parte dei possessori di apparecchi televisivi, essa, in compenso, non risponde alla questione specifica degli introiti pubblicitari 1995-1996, e non confuta, così facendo, le critiche dei ricorrenti, basate sull’origine puramente contrattuale di tali introiti.

167    Dalle precedenti osservazioni emerge che la Commissione è venuta meno, nella decisione impugnata, all’obbligo di motivazione riguardo alla considerazione, de facto, degli introiti pubblicitari 1995-1996 come risorse statali. Ciò premesso, è necessario accogliere parzialmente il motivo in esame, nella parte in cui concerne gli introiti pubblicitari 1995-1996, e, pertanto, annullare la decisione impugnata nella parte in cui include tali introiti tra le risorse statali.

168    Il Tribunale ritiene necessario, poi, esaminare un addebito fatto valere dal Regno di Danimarca e dalla TV2 A/S, nell’ambito, in particolare, del quinto, sesto e settimo motivo di annullamento nei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, e relativo, in sostanza, al fatto che la decisione impugnata si baserebbe su una motivazione insufficiente risultante da un esame manifestamente carente delle condizioni in cui la TV2 è stata finanziata dal Regno di Danimarca durante il periodo dell’indagine, con la conseguenza che la Commissione è giunta erroneamente alla conclusione che esisterebbe un aiuto di Stato.

 Sull’addebito, nei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, in merito all’insufficiente motivazione della decisione impugnata, risultante da una violazione da parte della Commissione dell’obbligo di esame

–       Argomenti delle parti

169    Il Regno di Danimarca e la TV2 A/S fanno valere che la decisione impugnata si basa su una motivazione insufficiente, poiché la Commissione non ha proceduto ad un esame serio della questione se, concretamente, la TV2 avesse beneficiato, tra il 1995 ed il 2002, di un finanziamento proporzionato ai fabbisogni del servizio pubblico. Essi indicano gli elementi a sostegno della posizione secondo cui tale finanziamento sarebbe stato costituito e mantenuto, durante il periodo dell’indagine, in modo obiettivo, trasparente e razionale, per rimanere adeguato alle esigenze del servizio pubblico.

170    Il Regno di Danimarca richiama, pertanto, i lavori preparatori della legge del 1986 che istituisce la TV2, nonché una valutazione degli introiti e dei costi della TV2 che sarebbe stata esposta in allegato a tali lavori.

171    La TV2 A/S sostiene che l’importanza della compensazione, necessaria alla TV2, sarebbe stata determinata dal ministro della Cultura, di concerto con la commissione delle Finanze del parlamento danese, dunque, sotto stretto controllo parlamentare, nell’ambito di accordi quadriennali chiamati accordi sui media, e sul fondamento di analisi economiche approfondite. Queste ultime sarebbero state effettuate, rispettivamente, nel 1995 e nel 1999, dalla società di revisione KPMG, assistita da un gruppo di sorveglianza composto da esperti, cui avrebbero partecipato i concorrenti della TV2 (in prosieguo: le «analisi economiche 1995/1999»).

172    L’obiettivo di tali analisi economiche sarebbe stato proprio di consentire la determinazione della parte di canone spettante alla TV2, alla luce dei suoi obblighi di servizio pubblico, dei fabbisogni di finanziamento relativi, e di una valutazione del potenziale di risorse di tale emittente derivanti dalla pubblicità televisiva, nonché dagli altri introiti. Inoltre, l’entità del canone e la quota spettante alla TV2 sarebbero state stabilite sul presupposto che sarebbero stati mantenuti i vantaggi provenienti dallo Stato, principalmente, in forma di abbuono di interessi e di esonero fiscale, di cui al ‘considerando’ 110 della decisione impugnata.

173    Le analisi economiche 1995/1999, che avrebbero costituito oggetto di una pubblicazione, come i conti annuali della TV2, sarebbero stati esposti in allegato alle osservazioni del Regno di Danimarca del 24 marzo 2003, in risposta alla decisione di avvio.

174    I due accordi sui media, rilevanti per il periodo dell’indagine (1995 e 1999), si sarebbero basati, precisamente, su tali analisi economiche approfondite. Il Regno di Danimarca, producendo dette analisi economiche nel procedimento formale, avrebbe quindi documentato presso la Commissione i calcoli finanziari che sottintendono i differenti accordi sui media durante il periodo dell’indagine.

175    Il Regno di Danimarca e la TV2 A/S richiamano un’indagine e una raccomandazione del 1994-1995 del Rigsrevisionen (Corte dei conti, Danimarca) al governo danese, riguardante la costituzione di capitali propri della TV2 e le modifiche che ciò avrebbe comportato nello statuto della TV2. Essi indicano anche un rapporto del ministro delle Finanze del 2 agosto 1995, preparato su domanda degli esaminatori di Stato, nonché quanto avrebbe fatto, di conseguenza, il Regno di Danimarca nel 1997, ossia, una modifica dello statuto della TV2 che specificava l’obbligo di costituire capitali propri per un importo minimo di 200 milioni di DKK.

176    Alla luce dell’insieme di tali elementi, da cui risulterebbe che il finanziamento della TV2 e la costituzione di capitali propri durante il periodo dell’indagine erano determinati in modo economicamente razionale e proporzionato ai fabbisogni del servizio pubblico, la mancanza di un’analisi dettagliata a tale riguardo, nella decisione impugnata, comporterebbe l’insufficienza dei fondamenti e della motivazione di tale decisione.

177    In risposta all’affermazione della Commissione secondo cui essa avrebbe avuto conoscenza di tali informazioni, ma avrebbe ritenuto che non stabilissero che la sovracompensazione accumulata nella TV2 avesse costituito, in realtà, una riserva predisposta per consentire alla TV2 di far fronte ai propri fabbisogni di servizio pubblico, e proporzionata a tali fabbisogni, il Regno di Danimarca e la TV2 A/S affermano che il fatto determinante, tuttavia, è che, sebbene tutte le informazioni siano state comunicate alla Commissione durante il procedimento formale, quest’ultima non si è pronunciata a tale riguardo nella decisione impugnata se non in modo incompleto ed impreciso. La decisione impugnata si baserebbe su considerazioni formali e non comporterebbe alcuna analisi economica della questione se, ed entro quali limiti, i capitali propri costituiti in seno alla TV2 eccedessero quanto era necessario per l’adempimento della sua missione di servizio pubblico e, eventualmente, se essi fossero contrari all’interesse comune. La motivazione e i fondamenti della decisione impugnata sarebbero quindi affetti da vizi sostanziali.

–       Giudizio del Tribunale

178    Per quanto concerne, in primo luogo, la portata dell’obbligo di motivazione, va ricordato che la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata).

179    Va inoltre sottolineato che, nei casi in cui la Commissione dispone di un potere discrezionale per poter svolgere le sue funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancor più fondamentale. Tra queste garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e di motivare sufficientemente le proprie decisioni (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14).

180    Inoltre, anche se nella motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all’applicazione delle norme sulla concorrenza la Commissione non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto e le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la decisione, essa è tuttavia tenuta, ai sensi dell’art. 253 CE, a menzionare quantomeno i fatti e le considerazioni che rivestono un’importanza essenziale nel contesto della sua decisione, consentendo così al giudice comunitario e agli interessati di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il Trattato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione, Racc. pag. II‑3141, punto 95, e la giurisprudenza ivi citata).

181    Emerge altresì dalla giurisprudenza che, salvo circostanze eccezionali, una decisione deve essere corredata di una motivazione inclusa nel testo e non può essere espressa per la prima volta, ex post, dinanzi al giudice comunitario (v. sentenze del Tribunale 2 luglio 1992, causa T‑61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II‑1931, punto 131; 14 maggio 1998, causa T‑295/94, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II‑813, punto 171; ed European Night Services e a./Commissione, punto 180 sopra, punto 95, e la giurisprudenza ivi citata). Va infatti ricordato che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici comunitari (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P – C‑208/02 P, e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 463; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑16/91, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II‑1827, punto 45; e 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punto 287).

182    Va ricordato, a tale proposito, che il giudice comunitario è tenuto, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230 CE, a limitarsi ad un controllo di legittimità dell’atto impugnato. Di conseguenza, non è compito del Tribunale porre rimedio all’eventuale assenza di motivazione, o integrare detta motivazione della Commissione aggiungendo o sostituendo elementi che non derivano dalla stessa decisione impugnata (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T‑67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II‑1, punti 147 e 148; 15 settembre 1998, cause riunite T‑126/96 e T‑127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II‑3437, punto 81; 13 luglio 2000, causa T‑157/99, Griesel/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑699, punto 41; e Corsica Ferries Francia/Commissione, punto 181 sopra, punto 58).

183    Per quanto concerne, in secondo luogo, la portata dell’obbligo di esame incombente alla Commissione nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, va ricordato che, anche se lo Stato membro deve cooperare con la Commissione, in forza del dovere di leale collaborazione di cui all’art. 10 CE, fornendole gli elementi che le consentono di pronunciarsi sulla natura di aiuto di Stato della misura in questione [v., sull’obbligo di leale collaborazione, sentenze della Corte 3 luglio 2003, causa C‑457/00, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑6931, punto 99; e 10 maggio 2005, causa C‑400/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑3657, punto 48; sentenza Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, punto 137 sopra, punto 67], e anche se spetta a tale Stato membro dimostrare, ove necessario, che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, (sentenza della Corte 23 ottobre 1997, causa C‑159/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑5815, punto 94, e sentenza del Tribunale 16 marzo 2004, causa T‑157/01, Danske Busvognmænd/Commissione, Racc. pag. II‑917, punto 96), resta comunque il fatto che la Commissione è soggetta, dal canto suo, nell’interesse di un’equa amministrazione delle regole fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, ad un obbligo di esame diligente ed imparziale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 178 sopra, punti 60–62; sentenze del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T‑54/99, max.mobil/Commissione, Racc. pag. II‑313, punto 49, le due prime frasi, non inficiate dalla sentenza della Corte 22 febbraio 2005, causa C‑141/02 P, Commissione/max.mobil, Racc. pag. I‑1283, e Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, punto 136 sopra, punto 167), e che tale obbligo le impone, in particolare, di esaminare con cura gli elementi che le sono forniti dallo Stato membro.

184    Inoltre, occorre ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto a norma dell’art. 230 CE, la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in funzione delle informazioni esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. In particolare, le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7; 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, punto 136 sopra, punto 16; e 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑8461, punto 86; sentenze del Tribunale British Airways e a./Commissione, punto 137 sopra, punto 81; BFM e EFIM/Commissione, punto 182 sopra, punto 88; e 11 maggio 2005, cause riunite T‑111/01 e T‑133/01, Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, Racc. pag. II‑1579, punto 67).

185    È alla luce di tali principi e considerazioni che occorre valutare gli addebiti del Regno di Danimarca e della TV2 A/S.

186    A tale riguardo, è necessaria un’ulteriore analisi delle espressioni della decisione impugnata rilevanti per l’osservanza da parte della Commissione degli obblighi di motivazione e di esame diligente in merito alle modalità di finanziamento della TV2 durante il periodo dell’indagine e alla proporzionalità di tale finanziamento ai fabbisogni del servizio pubblico.

187    Nella parte descrittiva della decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato che la TV2 è stata costituita nel 1986 come ente indipendente e autonomo, finanziata con un prestito statale (‘considerando’ 11). Essa ha precisato che la TV2 era finanziata mediante i canoni e gli introiti pubblicitari (‘considerando’ 10 e 17), e ha indicato la procedura di fissazione dell’entità del canone e della sua ripartizione tra la DR e la TV2 (‘considerando’ 22).

188    Nella parte della decisione impugnata relativa alla valutazione giuridica della Commissione, tale istituzione ha esaminato la questione del rispetto, nella fattispecie, della seconda e della quarta condizione tra le quattro condizioni enunciate ai punti 88-93 della sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I‑7747, in prosieguo: la «sentenza Altmark», e, riguardo alle condizioni summenzionate, le «condizioni Altmark») (‘considerando’ 71).

189    Il Tribunale ricorda che, secondo la prima condizione Altmark, «l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro» (sentenza Altmark, punto 188 sopra, punto 89). In base alla seconda condizione Altmark, «i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti» (sentenza Altmark, punto 188 sopra, punto 90). Secondo la terza condizione Altmark, «la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento» (sentenza Altmark, punto 188 sopra, punto 92). In base alla quarta condizione Altmark, infine, «quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consente di selezionare il candidato capace di fornire tali servizio al minimo costo per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento dei detti obblighi» (sentenza Altmark, punto 188 sopra, punto 93).

190    Per quanto riguarda, in primo luogo, la seconda condizione Altmark, in base alla quale i parametri per il calcolo della compensazione devono essere stati previamente fissati in modo obiettivo e trasparente, la Commissione ha ritenuto che essa non fosse soddisfatta. I motivi avanzati dalla Commissione a tale riguardo sono che «la compensazione viene determinata in un accordo relativo ai media valido per quattro anni, e senza [che] vi sia un bilancio accessibile al pubblico che stabilisca un nesso tra la compensazione e la prestazione». La Commissione ha aggiunto che, «inoltre, TV2 riceve una serie di vantaggi che non presentano trasparenza (esenzione fiscale, nessuna applicazione d’interessi, ecc.)» (‘considerando’ 71 della decisione impugnata).

191    Per quanto concerne, in secondo luogo, la quarta condizione Altmark, la Commissione ha affermato che «TV2 non è stata scelta come emittente televisiva di servizio pubblico nell’ambito di una gara d’appalto e [che] non si è proceduto a nessuna analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di produzione per poter soddisfare le pertinenti esigenze di servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine ragionevole di utile per l’adempimento degli obblighi in oggetto» (‘considerando’ 71 della decisione impugnata).

192    Nella parte della decisione impugnata relativa all’esame della compatibilità dell’aiuto a norma dell’art. 86, n. 2, CE, e, più in particolare, alla proporzionalità, la Commissione, in risposta all’argomento del Regno di Danimarca secondo cui il capitale costituito era necessario come riserva cautelativa contro eventuali oscillazioni degli introiti pubblicitari (‘considerando’112; v. anche ‘considerando’ 111, prima frase), «riconosce che, per le imprese, può essere necessario disporre di una simile riserva per poter essere sicure di adempiere alla propria funzione di servizio pubblico» (‘considerando ‘113).

193    La Commissione, tuttavia, afferma che tale riserva «deve essere destinata a uno scopo preciso, e deve essere inoltre regolarizzata a scadenze precise, rimborsandola se viene constatato un eccesso di compensazione». Essa osserva che, nel caso di specie, si tratta non del costituirsi di simili riserve specifiche, ma di accumulazione di capitale proprio. Orbene, essa aggiunge, «il capitale proprio può essere destinato a qualsiasi scopo e non deve essere utilizzato per assicurare l’adempimento della funzione di servizio pubblico» (‘considerando’ 113).

194    Al ‘considerando’ 114 della decisione impugnata, la Commissione, in merito ad un esempio fatto dal Regno di Danimarca relativamente all’anno 1999, anno durante il quale gli introiti pubblicitari della TV2 sarebbero calati notevolmente, fa valere che tale calo non ha neppure obbligato la TV2 ad attingere dal capitale costituito.

195    Al ‘considerando’ 115 della decisione impugnata, la Commissione «ritiene quindi che l’eccedenza accumulata non fosse necessaria perché TV2 potesse operare secondo il previsto». Inoltre, essa aggiunge, «una maniera adeguata di costituire una riserva cautelativa contro eventuali cali degli introiti pubblicitari sarebbe stata quella di procedere ad un accantonamento trasparente, e non lasciare semplicemente che si accumulasse un’eccedenza». Di conseguenza, la Commissione conclude che essa «non può accettare la prima argomentazione delle autorità danesi», relativa al fatto che la sovracompensazione avrebbe, in realtà, costituito una riserva necessaria per garantire la fornitura del servizio pubblico.

196    Da tale richiamo del tenore letterale della decisione impugnata risulta che la posizione della Commissione si basa, in sostanza, su due affermazioni.

197    In primo luogo, la sovracompensazione constatata presso la TV2 non sarebbe derivata da una costituzione di riserve eseguita in modo trasparente e prudente, e diretta specificamente a garantire la fornitura del servizio pubblico nonostante la variabilità degli introiti pubblicitari, ma da un semplice accumulo non controllato di capitali.

198    In secondo luogo, l’esempio relativo all’anno 1999 rivelerebbe che la TV2, in realtà, non avrebbe mai avuto bisogno di attingere dalle sue riserve.

199    Per quanto concerne la prima di tali affermazioni, è giocoforza constatare che la decisione impugnata non comporta alcuna considerazione che possa stabilirne l’esattezza.

200    La decisione impugnata, infatti, al di là dell’indicazione puramente descrittiva di taluni elementi relativi al meccanismo di determinazione, da parte del Regno di Danimarca, dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 tra il 1995 ed il 2002 (v. il ‘considerando’ 22), non contiene alcun motivo che comporti un’analisi di tale meccanismo e delle considerazioni, sia giuridiche che economiche, che hanno presieduto alla determinazione dell’entità in detto periodo.

201    Orbene, è giocoforza constatare che, considerata tanto l’importanza di una considerazione di tali elementi per l’applicazione, nella fattispecie, delle norme in materia di aiuti di Stato, quanto il margine di valutazione di cui dispone la Commissione in merito alle questioni economiche complesse, la motivazione della decisione impugnata, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 178 e 179 suesposti, avrebbe dovuto comportare una valutazione precisa e circostanziata delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche che hanno presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 durante il periodo dell’indagine.

202    Il Tribunale, al pari del Regno di Danimarca e della TV2 A/S, ritiene che la motivazione insufficiente su tale questione nella decisione impugnata costituisca una violazione delle forme sostanziali e, pertanto, comporti l’annullamento di detta decisione, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 178-182 di cui sopra.

203    Il Tribunale, del resto, ritiene che tale motivazione insufficiente trovi spiegazioni nella mancanza di qualunque esame accurato, da parte di detta istituzione, durante il procedimento d’indagine formale, delle condizioni concrete che hanno presieduto, durante il periodo dell’indagine, alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2.

204    Pertanto, nella fase dei presenti ricorsi dinanzi al Tribunale, la Commissione, per respingere l’addebito secondo cui essa sarebbe venuta meno all’obbligo di esame, rileva che «le autorità danesi hanno trasmesso, prima e durante il procedimento d’indagine formale, innumerevoli documenti e informazioni complete in merito alla causa», ma che «le informazioni trasmesse si sono distinte, tuttavia, per il fatto che le autorità danesi hanno cercato di giustificare l’accumulo della sovracompensazione in TV2 con informazioni e calcoli stabiliti a posteriori». Secondo la Commissione, il Regno di Danimarca, non sarebbe stato «in grado di presentare le informazioni risalenti al periodo in cui si è verificato l’accumulo di capitale nell’impresa, e che potrebbero eventualmente giustificare la costituzione del capitale nella misura constatata nel caso della TV2».

205    Tali affermazioni sono ripetute in diversi altri punti delle memorie della Commissione. Infatti, è stato dichiarato che «le autorità danesi non hanno mai fornito le informazioni o i documenti ex ante, relativi alla carenza di capitali di TV2 all’atto della sua istituzione o nel periodo di riferimento oggetto dell’indagine», o ancora che «tutte le informazioni in materia si sono basate su considerazioni e calcoli stabiliti a posteriori».

206    La Commissione, d’altronde, si basa sulla presunta mancanza di qualunque produzione di elementi, da parte del Regno di Danimarca, che consentono di supporre che la TV2 avesse bisogno dell’apporto dei capitali in questione per giustificare l’omissione, nella decisione impugnata, di una qualsiasi analisi economica delle esigenze di finanziamento della TV2 durante il periodo dell’indagine.

207    Tuttavia, né la Commissione né le parti intervenienti a suo sostegno contestano il fatto che le analisi economiche 1995/1999, effettuate nell’ambito e per le esigenze dei procedimenti di fissazione quadriennale dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 (v. punti 171-174 di cui sopra), fossero state trasmesse alla Commissione. D’altronde, tali analisi sono indicate nelle osservazioni del Regno di Danimarca, del 24 marzo 2003, in risposta alla decisione di avvio, e sono allegate ad esse.

208    Tale disconoscimento di dette informazioni da parte della Commissione nella fase della decisione impugnata, la quale non vi fa alcun riferimento, neanche per confutarli, conferma la mancanza di un esame accurato da parte di tale istituzione durante il procedimento formale d’indagine degli elementi che le erano stati trasmessi all’epoca in merito al finanziamento della TV2 durante il periodo 1995-2002.

209    Il Tribunale rileva, per inciso, che, nella fase dei ricorsi dinanzi ad esso, le sole analisi economiche che la Commissione nomina nelle sue memorie sono analisi diverse da quelle economiche 1995/1999, vale a dire le analisi relative alla capitalizzazione della TV2 A/S durante la sua costituzione nel 2003 o alla sua ricapitalizzazione nel 2004, analisi che, effettivamente, non erano state effettuate ex ante.

210    La Commissione, dunque, non risponde dinanzi al Tribunale alla censura basata sul disconoscimento, nella fase del procedimento d’indagine formale, delle analisi economiche 1995/1999. Al contrario, essa ammette piuttosto l’omesso esame accurato del fascicolo mediante il proprio addebito – errato – mosso al Regno di Danimarca di non averle trasmesso elementi di valutazione ex ante (v. punto 204 suesposto).

211    Quanto alle parti intervenienti a sostegno della Commissione, parti che, come già rilevato, non contestano affatto l’esistenza e la trasmissione di dette analisi alla Commissione, esse non reagiscono nemmeno a tale censura.

212    Tutt’al più la SBS fa valere che le analisi economiche 1995/1999 costituiscono «vecchi studi di mercato», e ciò, in definitiva, si limita a sottolineare quanto tali analisi, effettivamente contemporanee al periodo dell’indagine, fossero rilevanti, ratione temporis, ma anche ratione materiae, per la valutazione della Commissione. In ogni caso, il Tribunale rileva che, dato che l’esistenza delle analisi economiche 1995/1999, nonché il loro oggetto, sono elementi pacifici della controversia, ogni eventuale critica di dette analisi deve essere respinta nel merito in quanto inconferente. Infatti, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 182 suesposto, non spetta al Tribunale, nell’ambito del controllo di legittimità, rimediare alla mancanza di motivazione della decisione impugnata sostituendosi alla Commissione nelle valutazioni che le competono, da effettuare nella fase del procedimento formale d’indagine.

213    Anche se la Commissione non risponde all’addebito relativo al suo disconoscimento delle analisi economiche 1995/1999, il Tribunale, nondimeno, rileva che essa menziona il fatto che la TV2 A/S non avrebbe partecipato al procedimento d’indagine formale. Il Tribunale constata, tuttavia, che tali rilievi non celano alcuna contestazione del diritto della TV2 A/S di muovere, nella fase del ricorso, un addebito relativo alla violazione dell’obbligo di esame in merito, tra l’altro, alle analisi economiche 1995/1999.

214    In ogni caso, anche qualora si considerasse che la Commissione abbia voluto asserire, mediante tali rilievi, che la TV2 A/S non poteva far valere, nel suo ricorso, un mancato esame riguardo, in particolare, alle analisi economiche 1995/1999, tale eventuale affermazione sarebbe, da un lato, irrilevante, dall’altro, infondata, per i seguenti motivi.

215    Per quanto riguarda l’irrilevanza di detta eventuale affermazione, occorre ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE e costituisce un motivo di ordine pubblico che dev’essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario (sentenze del Tribunale 29 settembre 2005, causa T‑218/02, Napoli Buzzanca/Commissione, Racc. PI pag. I-A‑267 e II‑1221, punto 55; e 22 giugno 2005, causa T‑102/03, CIS/Commissione, Racc. pag. II‑2357, punto 46). Orbene, il Tribunale, dopo avere constatato ad abundantiam – in risposta, del resto, ad un espresso addebito dai ricorrenti – una motivazione insufficiente della decisione impugnata in merito alle condizioni in cui l’entità dei canoni spettanti alla TV2 era stata determinata durante il periodo dell’indagine, osserva che tale insufficienza è causata da una violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di esame (v. punti 202 e 203 suesposti).

216    Per quanto concerne l’infondatezza di detta eventuale affermazione, il Tribunale rileva che la TV2 A/S non fa assolutamente valere elementi di fatto nuovi di cui la Commissione non avrebbe avuto conoscenza nel corso del procedimento d’indagine formale. Al contrario, la TV2 A/S si limita a contestare alla Commissione di non avere esaminato gli elementi che le sono stati trasmessi, nel corso del procedimento formale, da una parte che sosteneva che il finanziamento della TV2 durante il periodo dell’indagine era necessario e adeguato alle esigenze del servizio pubblico (v. ‘considerando’ 111 e 112 della decisione impugnata). Pertanto, anche se la TV2 A/S non ha autonomamente partecipato al procedimento d’indagine formale, non le può essere vietato di far valere, dinanzi al Tribunale, l’argomentazione giuridica relativa al mancato esame di tali elementi (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑110/97, Kneissl Dachstein/Commissione, Racc. pag. II‑2881, punto 102, e la giurisprudenza ivi citata; 16 settembre 2004, causa T‑274/01, Valmont/Commissione, Racc. pag. II‑3145, punto 102; Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, punto 184 supra, punto 68; e 23 novembre 2006, causa T‑217/02, Ter Lembeek/Commissione, Racc. pag. II‑4483, punti 84-85 e 93).

217    Da quanto sopra osservato discende che la Commissione è venuta meno all’obbligo di esame ad essa incombente, non avendo esaminato gli elementi direttamente rilevanti per la questione se le misure in esame costituissero o meno aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e questa omissione spiega l’insufficienza di motivazione constatata al punto 202 suesposto.

218    Quanto all’argomento contenuto anche nella prima affermazione della Commissione, secondo cui il livello delle riserve costituite non avrebbe formato oggetto di un controllo regolare da parte delle autorità danesi, è giocoforza constatare, oltre al fatto che si tratta, ancora una volta, di un argomento non giustificato ed espressamente contestato dal Regno di Danimarca nel procedimento formale (v. ‘considerando’ 48, seconda frase, della decisione impugnata), che la decisione impugnata stessa contiene elementi tali da pregiudicarla.

219    Risulta infatti dalla decisione impugnata che la TV2, fino al 2002, doveva presentare il bilancio ed i conti annuali delle sue attività di servizio pubblico (‘considerando’ 96). Inoltre, in tutto il periodo dell’indagine, il Rigsrevisionen ha effettuato una revisione amministrativa e finanziaria dei conti della TV2 (‘considerando’ 97). A tale riguardo, la circostanza, rilevata dalla Commissione nello stesso ‘considerando’, che lo stesso Rigsrevisionen non avrebbe avuto «nessun potere d’impedire un eccesso di compensazione», non è di per sé significativa, dato che si tratta di un organo di verifica, e non consente di concludere che non esisteva alcun controllo da parte delle autorità danesi.

220    La Commissione, in ogni caso, non può basarsi su un’asserita insufficienza di controllo per ordinare il recupero di tutte le somme fatte valere, da parte del Regno di Danimarca, come costitutive di una riserva necessaria al servizio pubblico, dato che un esame accurato di tutte le condizioni giuridiche ed economiche che hanno presieduto alla costituzione di tale riserva durante il periodo dell’indagine era perfettamente possibile riguardo alle informazioni di cui disponeva la Commissione, e che, in mancanza di tale esame, non era possibile pronunciarsi validamente sulla questione se detta riserva fosse, in tutto o anche solo in parte, effettivamente necessaria al servizio pubblico.

221    Per le stesse ragioni, i riferimenti della Commissione alla necessità di una riserva «specifica» (‘considerando’ 113 della decisione impugnata), o ancora, «trasparente» (‘considerando’ 115 della decisione impugnata), appaiono, in mancanza, precisamente, di qualunque esame accurato da parte della Commissione delle condizioni concrete che hanno presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 durante il periodo dell’indagine, come riferimenti ad un’esigenza puramente formale, inidonea a giustificare il recupero prescritto nella decisione impugnata.

222    Per quanto concerne la seconda affermazione della Commissione (punto 198, supra), secondo cui l’esempio relativo all’anno 1999 rivelerebbe che la TV2, in realtà, non avrebbe mai avuto bisogno di attingere dalle proprie riserve, essa, alla luce delle considerazioni precedenti, non è affatto in grado di stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato.

223    Il fatto che la TV2 non fosse tenuta ad attingere dalle sue riserve nel 1999 non comporta la conclusione di doverle considerare sproporzionate rispetto ai suoi fabbisogni di servizio pubblico. Infatti, rientra nella natura stessa di una riserva costituita per evitare un rischio il fatto di non dover essere necessariamente utilizzata. Pertanto, che la Commissione deduca, a posteriori, dal mancato utilizzo di una riserva, la conclusione che essa non si giustificava, appare contraddittorio con l’ammissione, da parte della stessa istituzione, della possibilità di costituire e di mantenere tale riserva al fine di garantire la fornitura del servizio pubblico. Ciò che, in definitiva, spettava alla Commissione per potersi utilmente pronunciare sulla proporzionalità o meno delle riserve costituite presso la TV2, era l’esame della fondatezza delle considerazioni, in particolare economiche, su cui si era basato il Regno di Danimarca per stabilire l’entità dei canoni spettanti alla TV2 tra il 1995 ed il 2002.

224    Il Tribunale, peraltro, rileva che la mancanza, nella decisione impugnata, di un esame accurato e circostanziato delle condizioni del finanziamento alla TV2 durante il periodo dell’indagine, si riflette, a sua volta, nell’inderogabilità delle affermazioni della Commissione contenute nel ‘considerando’ 71 della decisione impugnata.

225    Per quanto riguarda, in primo luogo, la motivazione del ‘considerando’ 71, relativa alla seconda condizione Altmark, il Tribunale osserva che il riferimento al fatto che «la compensazione viene determinata in un accordo relativo ai media valido per quattro anni», riferimento puramente descrittivo, ma che, tuttavia, si ritiene giustifichi l’affermazione secondo cui i parametri della compensazione non sarebbero stati preventivamente stabiliti in modo obiettivo e trasparente, appare privo di senso. Infatti, e non intendendo assolutamente sostituirsi alla Commissione nell’esercizio delle competenze che le spettano a titolo di controllo degli aiuti di Stato, il Tribunale può constatare soltanto che le modalità di fissazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 tramite gli accordi sui media, alle condizioni rammentate ai punti 171-174 suesposti e per nulla contestate, potrebbero piuttosto, perlomeno in prima analisi, essere percepite come indici di obiettività e trasparenza.

226    Quanto alle affermazioni, al ‘considerando’ 71 della decisione impugnata, secondo cui «senza che vi sia stato un bilancio accessibile al pubblico che stabilisca un nesso tra la compensazione e la prestazione», o ancora secondo cui la «TV2 riceve una serie di vantaggi che non presentano trasparenza (esenzione fiscale, nessuna applicazione d’interessi, ecc.)», è giocoforza constatare che si tratta, ancora una volta e salvo le valutazioni più approfondite che spetterà alla Commissione, se del caso, effettuare, di affermazioni a prima vista inappropriate, in relazione alle circostanze del caso, se non addirittura anche inesatte.

227    Infatti, per quanto riguarda, anzitutto, la mancanza di un bilancio annuale che stabilisca un nesso tra la compensazione e la prestazione, il Tribunale osserva che la seconda condizione Altmark non impone una siffatta esigenza formale. Infatti, detta condizione lascia gli Stati membri liberi di scegliere le modalità pratiche per garantirne il rispetto. Pertanto, il fatto, per la Commissione, di far valere formalmente la mancanza di un «bilancio accessibile al pubblico che stabilisca un nesso tra la compensazione e la prestazione», anche quando, invece, le modalità di fissazione del canone spettante alla TV2, richiamate ai punti 171-174 suesposti – e che sono quelle che occorreva precisamente esaminare nell’ambito dell’accertamento della seconda condizione Altmark – non costituiscono l’oggetto di alcuna analisi accurata nella decisione impugnata, appare come una motivazione, in realtà, artificiosa.

228    Il Tribunale, inoltre, può rilevare soltanto che, fatta salva, ancora una volta, la competenza della Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato, non si può escludere che le summenzionate modalità di fissazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 potrebbero costituire delle modalità obiettive e trasparenti, dato che esse comportavano, in particolare, l’intervento del parlamento danese, si basavano su analisi economiche stabilite da un’impresa di revisione contabile assistita da un gruppo di sorveglianza composto da esperti e a cui partecipavano i concorrenti della TV2, e dato che tali analisi erano pubblicate, come i conti annuali della TV2. Non si può quindi escludere che un’analisi accurata di tali modalità porti, se del caso, alla conclusione che il Regno di Danimarca aveva garantito, in sostanza, ancora prima della dichiarazione da parte della Corte delle condizioni Altmark, il rispetto della seconda di tali condizioni.

229    Inoltre, per quanto concerne l’affermazione secondo cui «una serie di vantaggi […] non presentano trasparenza (esenzione fiscale, nessuna applicazione d’interessi, ecc.)», il Tribunale può rilevare soltanto che l’entità dei canoni spettanti alla TV2 era calcolato, secondo i ricorrenti e senza che ciò sia contestato, sulla base, precisamente, dell’ipotesi del mantenimento di tali altre misure statali a favore di detta emittente. Orbene, non vi è alcun motivo, almeno in prima analisi, e alla luce della descrizione, da parte dei ricorrenti, della procedura di fissazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2, di pensare che l’esistenza ed il quantum di tali altre misure statali, necessariamente considerate in detta procedura per la determinazione del canone, sarebbero stati celati.

230    Da quanto precede risulta che non convincono le affermazioni contenute nel ‘considerando’ 7l della decisione impugnata, relative alla seconda condizione Altmark, affermazioni che non si basano su un’analisi accurata, nella decisione impugnata, delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali si è determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2.

231    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la motivazione del ‘considerando’ 71, ultima frase, della decisione impugnata, relativa alla quarta condizione Altmark, il Tribunale rileva che, al di là del tenore leggermente ambiguo di tale motivazione che enuncia, infatti, letteralmente, che «non si è proceduto a nessuna analisi dei costi» [da parte del Regno di Danimarca], nella fattispecie, «che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata […] avrebbe dovuto sostenere», la Commissione intende sottolineare che il Regno di Danimarca non ha rispettato la quarta condizione Altmark.

232    Una siffatta motivazione, che, in definitiva, si limita ad una ripresa diretta del tenore della quarta condizione Altmark, potrebbe eventualmente bastare soltanto se fosse pacifico che il Regno di Danimarca non aveva attuato nulla che potesse comportare, in pratica, la garanzia del rispetto della quarta condizione Altmark, o se la Commissione avesse stabilito che l’analisi effettuata da parte di tale Stato membro era manifestamente insufficiente o inadeguata per assicurare il rispetto di detta condizione. Orbene, nella fattispecie, tali circostanze non sono affatto accertate. Al contrario, considerata la procedura attuata dal Regno di Danimarca per la determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 tra il 1995 ed il 2002, procedura che, secondo la descrizione richiamata ai punti 171-174 suesposti e non contestata, comportava, tra l’altro, le analisi economiche alla cui elaborazione avevano partecipato i concorrenti della TV2, non si può escludere che un esame accurato di tutte le condizioni che hanno presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 durante il periodo dell’indagine, esame che spettava alla Commissione effettuare, avrebbe potuto portare alla conclusione che il Regno di Danimarca avesse vigilato, in sostanza, e ancor prima della definizione da parte della Corte delle condizioni Altmark, sul rispetto della quarta di dette condizioni.

233    Ne consegue che la motivazione del ‘considerando’ 71, ultima frase, della decisione impugnata, appare, in realtà, puramente formale, in considerazione della constatazione effettuata ai suesposti punti 203 e segg. e richiamata al punto 230, supra, secondo cui la Commissione non ha proceduto, nel procedimento d’indagine formale, ad un esame accurato delle condizioni concrete che hanno presieduto, durante il periodo dell’indagine, alla determinazione da parte del Regno di Danimarca dell’entità dei canoni spettanti alla TV2.

234    Tenuto conto del complesso delle considerazioni sin qui svolte da cui risulta che la decisione impugnata è inficiata da una motivazione insufficiente, anch’essa dovuta ad una violazione da parte della Commissione dell’obbligo di esame di questioni direttamente pertinenti per la determinazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, la decisione impugnata va annullata senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dei ricorsi T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04.

 Sulle spese

 Sulle spese nelle cause T‑309/04 e T‑317/04

235    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente in via principale nelle cause T‑309/04 e T‑317/04, va condannata alle spese sostenute dalle ricorrenti in dette cause, conformemente alle loro conclusioni.

236    Ai sensi dell’art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Poiché le ricorrenti hanno rinunciato alle loro domande di procedimento d’urgenza T‑309/04 R e T‑317/04 R, e la Commissione, in tali cause, non ha chiesto la loro condanna alle spese, ciascuna parte sopporterà le proprie spese nei procedimenti sommari.

237    Poiché l’UER, interveniente a sostegno delle conclusioni della TV2 A/S nella causa T‑309/04, non ha formulato alcuna domanda sulle spese, sopporterà le proprie spese.

238    La SBS e la Viasat, intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T‑309/04, sopporteranno le proprie spese.

 Sulle spese nelle cause T‑329/04 e T‑336/04

239    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie.

240    La Viasat e la SBS, ricorrenti ma anche intervenienti a sostegno l’una dell’altra nelle cause T‑329/04 e T‑336/04, sono rimaste soccombenti nei rispettivi motivi di annullamento riguardanti la qualificazione di SIEG della missione di servizio pubblico della TV2. Peraltro, il Tribunale ha constatato che non era necessario, considerato l’annullamento della decisione impugnata nell’ambito dei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, esaminare gli altri motivi di annullamento presentati da dette parti ricorrenti.

241    Pertanto, il Tribunale decide che la Viasat e la SBS sopporteranno, ciascuna, le proprie spese sostenute sia in qualità di ricorrenti che di intervenienti nelle cause T‑329/04 e T‑336/04, nonché, rispettivamente, un decimo delle spese della Commissione nella causa T‑329/04, e un decimo delle spese della Commissione nella causa T‑336/04.

242    Per le stesse ragioni, la Viasat sopporterà un decimo delle spese sostenute dalla TV2 A/S, dal Regno di Danimarca e dall’UER, in qualità di intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T‑329/04, e la SBS sopporterà un decimo delle spese sostenute dalle stesse parti, in qualità di intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T‑336/04.

243    La Commissione, nonché la TV2 A/S, il Regno di Danimarca, e l’UER, parti intervenienti a sostegno di tale istituzione nelle cause T‑329/04 e T‑336/04, sopporteranno, ciascuno, i nove decimi delle proprie spese nelle cause T‑329/04 e T‑336/04.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      La decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2006/217/CE, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore della TV2/Danmark, è annullata.

3)      La TV 2/Danmark A/S, il Regno di Danimarca e la Commissione sopporteranno, ciascuno, le proprie spese nelle cause T‑309/04 R e T‑317/04 R.

4)      La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nelle cause T‑309/04 e T‑317/04, nonché quelle della TV 2/Danmark A/S e del Regno di Danimarca in tali cause.

5)      L’Union européenne de radio-télévision (UER), la SBS TV A/S, la SBS Danish Television Ltd e la Viasat Broadcasting UK Ltd sopporteranno, ciascuna, le proprie spese nella causa T‑309/04.

6)      La SBS TV, la SBS Danish Television e la Viasat Broadcasting UK sopporteranno, ciascuna, le proprie spese, sostenute sia in qualità di parti principali che di parti intervenienti, nelle cause T‑329/04 e T‑336/04.

7)      La Viasat Broadcasting UK sopporterà un decimo delle spese sostenute dalla Commissione, dalla TV 2/Danmark A/S, dal Regno di Danimarca e dall’UER nella causa T‑329/04.

8)      La SBS TV e la SBS Danish Television sopporteranno un decimo delle spese sostenute dalla Commissione, dalla TV 2/Danmark A/S, dal Regno di Danimarca e dall’UER nella causa T‑336/04.

9)      La Commissione, la TV 2/Danmark A/S, il Regno di Danimarca e l’UER sopporteranno, ciascuno, i nove decimi delle proprie spese nelle cause T‑329/04 e T‑336/04.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 22 ottobre 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras

Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine delle controversie

Procedimento

Cause T‑309/04 e T‑317/04

Causa T‑329/04

Causa T‑336/04

Conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità dei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04

Nel merito

Sul primo motivo del ricorso T‑329/04 e sul secondo motivo del ricorso T‑336/04, riguardanti la qualifica errata di SIEG, nella decisione impugnata, della missione di servizio pubblico della TV2

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul primo motivo dei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, relativo alla violazione dei diritti della difesa

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo dei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto le entrate provenienti dal canone, nonché gli introiti pubblicitari trasferiti alla TV2 tramite il Fondo TV2, non costituiscono risorse statali

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’addebito, nei ricorsi T‑309/04 e T‑317/04, in merito all’insufficiente motivazione della decisione impugnata, risultante da una violazione da parte della Commissione dell’obbligo di esame

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle spese

Sulle spese nelle cause T‑309/04 e T‑317/04

Sulle spese nelle cause T‑329/04 e T‑336/04


* Lingue processuali: l'inglese e il danese.