Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2021 –
Amort e a. / Commissione
(Causa T‑96/21)
«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “Comirnaty – Vaccino contro il COVID‑19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi)” – Carenza di interesse ad agire – Assenza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 29‑33, 38, 39)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri –Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE
(v. punti 41‑43, 48, 49, 52)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 53‑57)
4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 58, 59)
5. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato
(Artt. 19, § 1, TUE; artt. 263, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 64‑67)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2020) 9598 (final) della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «Comirnaty – Vaccino contro il COVID‑19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi), come modificata e integrata. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da Roberta Riccio e Alessandra Rizzotto, da Gheorghe Piperea, da TN, da TF, TG, TH e TI, da Jean Gouezo e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VV, da Stefano Del Gaudio e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da TO, TP e TQ, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da Dieter Achtschin e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da VW nonché da BioNTech Manufacturing GmbH e Pfizer Inc. |
3) | | La sig.ra Heidi Amort e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese. |
4) | | Roberta Riccio e Alessandra Rizzotto, Gheorghe Piperea, TN, TF, TG, TH e TI, Jean Gouezo e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VV, Stefano Del Gaudio e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, TO, TP e TQ, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e Dieter Achtschin e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e VW nonché BioNTech Manufacturing GmbH e Pfizer Inc. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento. |