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Ricorso proposto il 12 giugno 2012 - Central Bank of Iran / Consiglio

(Causa T-262/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 20122 e il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, nella parte in cui le misure adottate mediante tali atti giuridici si applicano alla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l'inclusione nella decisione 2012/35/PESC del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 267/2012 fossero soddisfatti.

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per la sua inclusione nell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive.

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della proprietà e della reputazione.

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1 - Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22).

2 - Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).