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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 13 gennaio 2021 – I, S / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-19/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti

Ricorrenti: I, S

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 27 del regolamento di Dublino 1 , eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro richiesto di offrire al richiedente che risiede nello Stato membro richiedente e desidera il trasferimento ai sensi dell’articolo 8 (o degli articoli 9 o 10) del regolamento di Dublino, o a un familiare del richiedente ai sensi degli articoli 8, 9 o 10 del regolamento di Dublino, un ricorso giurisdizionale effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico.

In caso di risposta negativa alla prima questione e ove l’articolo 27 del regolamento di Dublino non offra una base per un ricorso effettivo, se l’articolo 47 della Carta – in combinato disposto con il diritto fondamentale all’unità familiare e con l’interesse superiore del minore (sanciti agli articoli da 8 a 10 e al considerando 19 del regolamento di Dublino) – debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro richiesto di offrire al richiedente che risiede nello Stato membro richiedente e desidera il trasferimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del regolamento di Dublino, o al familiare del richiedente ai sensi degli articoli da 8 a 10 del regolamento di Dublino, un ricorso giurisdizionale effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico.

In caso di risposta affermativa alla questione I o alla questione II (seconda parte), in che modo e ad opera di quale Stato membro la decisione di rigetto dello Stato membro richiesto e il diritto di presentare ricorso avverso detta decisione debbano essere comunicati al richiedente, o al familiare del richiedente.

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1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).