Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010 – Claro / UAMI – Telefónica (Claro)
(causa T‑225/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario tridimensionale Claro – Marchio comunitario denominativo anteriore CLARO – Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Artt. 59 e 62 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60 e 64 del regolamento (CE) n. 207/2009] – Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Termine e forma del ricorso – Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso – Presupposto per la ricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 19‑21)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 febbraio 2009 (procedimento R 1079/2008‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Telefónica, SA e la BCP S/A. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Claro SA |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio tridimensionale contenente l’elemento denominativo «CLARO» (domanda n. 5229241), per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Telefónica, SA |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio comunitario denominativo anteriore «CLARO» (n. 2017341), per, tra l’altro, prodotti e servizi delle classi 9 e 38. |
Decisione della divisione di opposizione: | Accoglimento dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso in quanto irricevibile poiché la ricorrente non ha depositato una memoria contenente i motivi del ricorso. |
Dispositivo
2) | | La Claro, SA è condannata alle spese. |