Language of document : ECLI:EU:T:2008:295

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

28 gennaio 2009 (*)

« Rettifica della sentenza »

Nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00,

Hotel Cipriani SpA, con sede in Venezia, rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Marinoni, G.M. Roberti e F. Sciaudone, successivamente dagli avv.ti G.M. Roberti, F. Sciaudone e A. Bianchini,

ricorrente nella causa T-254/00,

Società Italiana per il gas SpA (Italgas), con sede in Torino, rappresentata dagli avv.ti M. Merola, C. Tesauro, M. Pappalardo e T. Ubaldi,

ricorrente nella causa T-270/00,

sostenuta da:

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente dal sig. U. Leanza, successivamente dai sigg. I.M. Braguglia, R. Adam e I. Bruni, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

interveniente nella causa T-270/00,

Coopservice - Servizi di fiducia Soc. coop. rl, con sede in Cavriago,

Comitato «Venezia vuole vivere», con sede in Venezia,

rappresentati dagli avv.ti A. Bianchini e A. Vianello,

ricorrenti nella causa T-277/00,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, assistito dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas, N. Wahl, M. Prek e V. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il 28 novembre 2008, il Tribunale ha pronunciato la sentenza nelle cause riunite T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00.

2        Conformemente all’art. 84, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, e dopo che le parti sono state messe in grado di presentare le loro motivazioni scritte, in applicazione dell’art. 84, n. 2, dello stesso regolamento, occorre rettificare i nomi dei rappresentanti della parte ricorrente in causa T-254/00, Hotel Cipriani SpA e della parte interveniente in causa T-270/00, Repubblica italiana.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

così provvede:

1)      Nella parte introduttiva della sentenza del 28 novembre 2008, in riferimento ai nomi dei rappresentanti della parte ricorrente nella causa T-254/00, Hotel Cipriani SpA, si deve leggere « G. M. Roberti, F. Sciaudone » in luogo di « Roberti, Sciaudone ».

2)      Nella parte introduttiva della sentenza del 28 novembre 2008, in riferimento ai nomi dei rappresentanti della parte interveniente nella causa T-270/00, Repubblica italiana, si deve leggere « I. M. Braguglia, R. Adam e I. Bruni » in luogo di « I. M. Braguglia e S. Fiorentino ».

Lussemburgo, 28 gennaio 2009.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

        A. W. H. Meij


** Lingua processuale: l’italiano.