Language of document : ECLI:EU:T:2003:342

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

16 dicembre 2003 (1)

«Intese - Vendita di materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi - Associazione nazionale dei grossisti - Accordi collettivi di esclusiva e di fissazione di prezzi - Ammende»

Nelle cause riunite T-5/00 e T-6/00,

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied, con sede in La Haye (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti E. Pijnacker Hordijk e S.B. Noë, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente nella causa T-5/00,

e

Technische Unie BV, con sede in Amstelveen (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti P. Bos e B. Eschweiler, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente nella causa T-6/00,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, in qualità di agente, assistito dall'avv. H. Gilliams, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

CEF City Electrical Factors BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),

e da

CEF Holdings Ltd, con sede in Kenilworth (Regno Unito),

rappresentate dagli avv.ti C. Vinken-Geijselaers e J. Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti nella causa T-5/00 e nella causa T-6/00,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (Caso IV/33.884 - Nederlandse Federatieve Vereiniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie) (GU 2000, L 39, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N. J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Decisione impugnata

1.
    La presente causa verte sulla decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (Caso IV/33.884 - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie) (GU 2000, L 39, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»). La Commissione, con tale provvedimento, ha inflitto ammende alla Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (Associazione olandese per il commercio all'ingrosso nel settore elettrotecnico, in prosieguo: la «FEG»), associazione di imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso di articoli elettrotecnici nei Paesi Bassi, nonché alla Technische Unie (in prosieguo: «TU»), uno dei suoi membri.

2.
    La nozione di materiale per impianti elettrotecnici comprende un insieme di prodotti utilizzati nell'industria, nell'edilizia e nei lavori pubblici. Si tratta generalmente di materiali per infrastrutture (ad esempio fili e cavi, tubi in cloruro di polivinile (PVC)), di materiali tecnici (interruttori, relais), per illuminazione, nonché per sistemi di allarme e di telefonia (decisione impugnata, punto 12).

3.
    La CEF Holdings Ltd (in prosieguo: la «CEF UK»), grossista di materiale elettrotecnico con sede nel Regno Unito, ha deciso di operare sul mercato olandese, dove ha creato a tal fine, nel maggio 1989, una filiale, la CEF City Electrical Factors BV (in prosieguo: la «CEF BV»). Ritenendo di avere problemi di approvvigionamento nei Paesi Bassi, la CEF BV e la CEF UK (in prosieguo denominate congiuntamente: la «CEF») il 18 marzo 1991 hanno presentato una denuncia alla Commissione, registrata dalla stessa il giorno successivo.

4.
    Tale denuncia riguardava tre associazioni d'imprese operanti sul mercato del materiale elettrotecnico, nonché i loro membri. Si trattava, oltre che della FEG, della Nederlandse Vereniging van Alleen Vertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied (Associazione olandese dei rappresentanti esclusivi nel settore elettrotecnico, in prosieguo: la «NAVEG») e della Unie van Elektrotechnische Ondernemers (Unione degli imprenditori olandesi del settore elettrotecnico, in prosieguo: l'«UNETO»).

5.
    La CEF riteneva che tali associazioni e i loro membri avessero stipulato accordi collettivi reciproci di esclusiva a tutti i livelli della catena di distribuzione del materiale per impianti elettrotecnici nei Paesi Bassi. Sarebbe pertanto pressoché impossibile per un grossista di materiali elettrotecnici accedere al mercato olandese senza essere membro della FEG. Infatti i fabbricanti e i loro agenti o importatori rifornirebbero soltanto i membri della FEG e gli installatori si rifornirebbero soltanto presso questi ultimi. Con lettera del 22 ottobre 1991, la CEF ha esteso la portata della propria denuncia, per contestare alcuni accordi intervenuti tra la FEG e i suoi membri in materia di prezzi e riduzioni di prezzo, nonché accordi diretti ad escludere la CEF dalla partecipazione a determinati progetti. A partire dal gennaio 1992, la CEF ha altresì denunciato accordi verticali sui prezzi tra alcuni fabbricanti di materiale elettrotecnico e i grossisti membri della FEG.

6.
    Nel frattempo, nel periodo giugno-agosto 1991, la Commissione aveva rivolto alla FEG, nonché alla TU, diverse domande di informazioni, fondate sull'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204). In particolare, la Commissione il 25 luglio 1991 ha rivolto una domanda d'informazioni alla TU, che ha risposto il 16 e il 28 agosto 1991.

7.
    In data 16 settembre 1991 la Commissione ha inviato alla FEG una lettera di preavviso riguardante, in particolare, alcune pressioni esercitate su taluni fornitori di materiale elettrotecnico affinché essi non rifornissero la CEF, intese sui prezzi e sulle riduzioni praticate dai membri della FEG, nonché la soglia di fatturato utilizzata come criterio di adesione alla FEG.

8.
    Il 27 aprile 1993 la Commissione ha interrogato alcuni fornitori di materiale elettrotecnico, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17.

9.
    Il 10 giugno 1994, la Commissione ha chiesto informazioni alla FEG, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17.

10.
    I giorni 8 e 9 dicembre 1994, la Commissione ha effettuato alcuni accertamenti, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, presso la FEG ed alcuni dei suoi membri, tra cui la TU.

11.
    Il 3 luglio 1996, la Commissione ha comunicato i propri rilievi alla FEG e a sette dei suoi membri: Bernard, Brinkman & Germeraad, Conelgro, Schiefelbusch, Schotman, Wolff e TU (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»). La FEG e la TU hanno trasmesso osservazioni in risposta a tale comunicazione, rispettivamente, il 13 dicembre 1996 e il 13 gennaio 1997.

12.
    La FEG e la TU hanno indirizzato alla Commissione diverse domande di accesso al fascicolo. Dopo aver avuto comunicazione, il 16 settembre 1997, di alcuni ulteriori documenti figuranti nel fascicolo, esse hanno entrambe trasmesso alla Commissione, il 10 ottobre successivo, una memoria integrativa di risposta alla comunicazione degli addebiti.

13.
    Il 19 novembre 1997 si è svolta un'audizione in presenza di tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti nonché della CEF.

14.
    Pertanto, il 26 ottobre 1999, la Commissione ha emanato la decisione impugnata, il cui dispositivo è formulato come segue:

«Articolo 1

FEG ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato stipulando, sulla base di un accordo con NAVEG e di pratiche concordate con fornitori non rappresentati da NAVEG, un accordo collettivo di esclusiva volto a ostacolare le forniture a imprese non aderenti a FEG.

Articolo 2

FEG ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato limitando, direttamente e indirettamente, la libertà dei suoi membri di fissare autonomamente i propri prezzi di vendita. A tal fine essa ha adottato la decisione vincolante sui prezzi fissi e la decisione vincolante sulle pubblicazioni, ha diffuso fra i suoi membri raccomandazioni sui prezzi lordi e netti, e ha fornito loro un foro per negoziare su prezzi e riduzioni.

Articolo 3

TU ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato partecipando attivamente alle infrazioni di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1.    Nella misura in cui non vi abbia già provveduto, FEG è tenuta a porre immediatamente fine alle infrazioni di cui agli articoli 1 e 2.

2.    Nella misura in cui non vi abbia già provveduto, TU è tenuta a porre immediatamente fine alle infrazioni di cui all'articolo 3.

Articolo 5

1.    Per le infrazioni di cui agli articoli 1 e 2 a FEG è inflitta un'ammenda di 4,4 milioni di EUR.

2.    Per le infrazioni di cui all'articolo 3 a TU è inflitta un'ammenda di 2,15 milioni di EUR».

Procedimento e conclusioni delle parti

15.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2000, la FEG ha presentato il ricorso registrato con il n. T-5/00.

16.
    Con atto depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, la TU ha presentato il ricorso registrato con il n. T-6/00.

17.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale i giorni 24 e 28 agosto 2000, la CEF, la BV e la CEF UK hanno presentato una domanda congiunta di intervento, rispettivamente, nelle cause T-6/00 e T-5/00, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

18.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2000, la FEG ha presentato, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata (causa T-5/00 R).

19.
    La CEF BV e la CEF UK (in prosieguo: le «intervenienti») sono state ammesse ad intervenire nelle cause T-5/00 e T-6/00 a sostegno delle conclusioni della Commissione con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 16 ottobre 2000.

20.
    Con atto depositato in cancelleria il 18 ottobre 2000, le intervenienti hanno presentato una domanda d'intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione, ai fini del procedimento sommario.

21.
    Con ordinanza 14 dicembre 2000, il presidente del Tribunale, dopo aver accolto tale domanda d'intervento, ha respinto la domanda di procedimento sommario nella causa T-5/00 R e si è riservato sulle spese. L'impugnazione presentata contro tale ordinanza dalla FEG è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 23 marzo 2001, causa C-7/01 P(R), FEG/Commissione (Racc. pag. I-2559).

22.
    Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2001 (T-5/00) e il 5 aprile 2001 (T-6/00), le ricorrenti si sono pronunciate, nei termini stabiliti sulle memorie d'intervento depositate l'8 gennaio 2001, in ognuna delle due cause. La Commissione ha rinunciato a depositare osservazioni su tali memorie d'intervento.

23.
    Con decisione del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, sentite le parti, le cause T-5/00 e T-6/00 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura.

24.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale.

25.
    Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 14 maggio 2002.

26.
    Nella causa T-5/00, la FEG chiede che il Tribunale voglia:

-    in via principale, annullare la decisione impugnata;

-    in subordine, annullare l'art. 5, n. 1, della decisione impugnata;

-    in via ancora subordinata, ridurre fino a 1 000 EUR l'ammontare dell'ammenda indicata nell'art. 5, n. 1, di tale decisione;

-    condannare la Commissione e le intervenienti alle spese.

27.
    Nella causa T-6/00, la TU chiede che il Tribunale voglia:

-    in via principale, annullare la decisione impugnata;

-    in subordine, annullare gli artt. 3 e 5, n. 2, della decisione impugnata;

-    in via ancora subordinata, ridurre l'ammontare dell'ammenda indicata nell'art. 5, n. 2, di tale decisione;

-    condannare la Commissione e le intervenienti alle spese.

28.
    Nelle cause T-5/00 e T-6/00, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere i ricorsi;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

29.
    Nelle cause T-5/00 e T-6/00, le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    aumentare l'ammontare dell'ammenda;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

30.
    Occorre anzitutto esaminare i mezzi relativi alle domande di annullamento della decisione impugnata, poi quelli relativi alle domande di annullamento delle ammende o di riduzione del loro ammontare.

Sulle domande di annullamento

31.
    Le ricorrenti invocano in successione diverse violazioni dei diritti della difesa e negano l'esistenza delle violazioni dell'art. 81 CE ad esse imputate dalla decisione impugnata.

I - Sui diritti della difesa

A - Sul diritto di essere sentiti nel corso del procedimento amministrativo

32.
    In via preliminare, si deve ricordare che il rispetto dei diritti della difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere osservato in ogni circostanza, in particolare in ogni procedimento che può concludersi con sanzione, anche se si tratta di un procedimento amministrativo, esige che l'impresa interessata sia stata in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, dei rilievi e delle circostanze addotti dalla Commissione (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffman-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 11, e 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 25).

33.
    Secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve contenere un'esposizione degli addebiti redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e alle associazioni d'imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 42).

34.
    In linea di principio, soltanto i documenti che sono stati citati o menzionati nella comunicazione degli addebiti costituiscono mezzi di prova validi (sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 21; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 55, e causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 34). Tuttavia, i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti, che non sono menzionati in essa, possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest'ultima, partendo dalla comunicazione degli addebiti, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne (sentenze Shell/Commissione, cit., punto 56, e ICI/Commissione, cit., punto 35).

35.
    Un documento può essere considerato come prova a carico soltanto quando è utilizzato dalla Commissione a sostegno della constatazione di un'infrazione commessa da un'impresa. Al fine di provare una violazione dei suoi diritti della difesa, non è sufficiente, per l'impresa interessata, dimostrare che essa non ha potuto pronunciarsi nel corso del procedimento amministrativo su un documento utilizzato in un qualsiasi punto della decisione impugnata. Occorre che essa dimostri che la Commissione ha utilizzato tale documento, nella decisione impugnata, come ulteriore elemento probatorio di un'infrazione alla quale l'impresa avrebbe partecipato.

36.
    Nel caso di specie, la FEG e la TU rimproverano alla Commissione di non aver offerto loro la possibilità di esse sentite su alcuni elementi che, anche se considerati nella decisione impugnata, non comparivano nella comunicazione degli addebiti. Esse denunciano altresì, da un lato, il fatto che la Commissione ha omesso di trasmettere loro taluni documenti nella fase della comunicazione degli addebiti e, dall'altro, la mancata corrispondenza tra gli addebiti comunicati e le infrazioni addotte.

37.
    Tali censure devono essere esaminate alla luce dei principi sopra enunciati.

1. Mancata trasmissione di alcuni documenti assieme alla comunicazione degli addebiti

38.
    Le ricorrenti sostengono di non essere state in grado di esprimere osservazioni sui seguenti documenti a carico: da un lato, i documenti relativi all'Agenten-Grossiers-Contract (Contratto Agenti Grossisti, in prosieguo: l'«accordo AGC»), e, dall'altro, il resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986.

a) Documenti relativi all'accordo AGC

Argomenti delle parti

39.
    Le ricorrenti accusano la Commissione di non aver citato nella comunicazione degli addebiti i documenti relativi all'accordo AGC, o quantomeno, di non aver indicato nel corso del procedimento amministrativo le conclusioni che essa intendeva trarne. Tali documenti dovrebbero pertanto essere esclusi dal dibattito e la legittimità della decisione impugnata andrebbe valutata senza di essi. Sarebbe pertanto priva di fondamento l'affermazione della Commissione, secondo la quale i comportamenti tenuti non rappresenterebbero altro che l'esecuzione di vecchie prassi. Al riguardo, la FEG sottolinea che è irrilevante la circostanza che i documenti controversi non riguardano il periodo cui è riferita l'infrazione, poiché quest'ultima è fondata sull'assunto della permanenza di un accordo illecito dal 1957 (v. decisione impugnata, ‘considerando’ 44, 45 e 53).

40.
    La Commissione ritiene che tali censure sono irrilevanti, poiché la decisione impugnata non imputa alle ricorrenti l'esistenza dell'accordo AGC. Le ricorrenti avrebbero avuto la possibilità di pronunciarsi sull'origine dell'accordo collettivo di esclusiva nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti e di far così valere in modo effettivo i loro diritti.

41.
    Le intervenienti precisano di aver ottenuto, il 22 settembre 1997, dal Ministero degli Affari economici olandese, il diritto di accedere ai documenti relativi al procedimento con il quale esso aveva annullato l'accordo AGC nel 1957. Le ricorrenti non possono pertanto legittimamente far valere di non essere state in grado di avere conoscenza dei documenti relativi all'accordo AGC.

Giudizio del Tribunale

42.
    Anche se le ricorrenti non hanno indicato con precisione i documenti relativi all'accordo AGC sui quali esse affermano di non essersi potute pronunciare, risulta dai punti 39 e segg. della decisione impugnata, che figurano nella parte relativa all'origine delle infrazioni, che la Commissione ha menzionato diversi documenti a sostegno dell'affermazione secondo la quale l'origine delle infrazioni risalirebbe all'accordo AGC. Si tratta dei seguenti documenti:

-    il memorandum del Ministero degli Affari economici del 23 febbraio 1959 relativo all'«indagine sull'ex accordo AGC nel settore elettrotecnico» (decisione impugnata, ‘considerando’ 41, e nota n. 42);

-    le risposte scritte della TU e della FEG alla comunicazione degli addebiti (rispettivamente, pag. 28 e pag. 29), alle quali si riferisce la Commissione per sostenere che la TU e la FEG non hanno negato l'esistenza dell'accordo AGC nel corso del procedimento amministrativo (decisione impugnata, ‘considerando’ 42, e nota n. 44);

-    il piano strategico della FEG, stabilito nel 1993, nel quale si farebbe implicitamente riferimento all'accordo AGC (decisione impugnata, ‘considerando’ 42, e nota n. 45).

43.
    Nell'ambito del presente motivo, soltanto il primo di tali documenti potrebbe essere rilevante. Infatti i documenti indicati al secondo trattino soprastante provengono dalla TU e dalla FEG. L'ultimo documento, del quale è autrice la FEG, era manifestamente noto alla TU nella sua qualità d'impresa membro della FEG e appartenente al consiglio di amministrazione di tale associazione. La TU e la FEG non si sono d'altronde specificamente pronunciate nei loro scritti su questi ultimi documenti.

44.
    I motivi delle ricorrenti riguardanti il memorandum del 23 febbraio 1959 devono essere respinti, poiché è assodato che la FEG e la TU hanno avuto conoscenza di tale documento nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione ha comunicato il memorandum del Ministero degli Affari economici alle ricorrenti prima dell'audizione (v. ricorso nella causa T-5/00, punto 53, e ricorso nella causa T-6/00, punto 110). Le ricorrenti hanno pertanto avuto la possibilità di pronunciarsi su tale documento nel corso del procedimento amministrativo. Di conseguenza dev'essere esclusa qualsiasi violazione dei diritti della difesa.

45.
    Sembrerebbe, vieppiù, che il memorandum del 23 febbraio 1959 non venga richiamato a fondamento della constatazione d'infrazione relativa all'accordo collettivo di esclusiva, ma per illustrare l'origine di quest'ultimo. Da un punto di vista sostanziale, tale documento riguarda soltanto l'accordo AGC, che non fa parte delle infrazioni rilevate. Da un punto di vista temporale, tale documento riguarda un periodo anteriore a quello dell'infrazione. Mentre nella comunicazione degli addebiti la Commissione aveva stabilito che quest'ultimo periodo avesse inizio nel 1956, la decisione impugnata considera infine come data iniziale l'11 marzo 1986.

b) Resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986

Argomenti delle parti

46.
    Le ricorrenti sostengono di non aver avuto conoscenza del resoconto dell'assemblea generale dei membri della NAVEG del 28 aprile 1986. Tale documento farebbe riferimento ad un incontro in data 11 marzo 1986 tra il consiglio di amministrazione della FEG e quello della NAVEG e sarebbe richiamato dalla Commissione come prova dell'infrazione relativa all'accordo collettivo di esclusiva (decisione impugnata, ‘considerando’ 46, terzo trattino). Le ricorrenti sostengono che tale documento non è stato menzionato nella comunicazione degli addebiti e che non si sarebbe potuto supporre che esso fosse stato in loro possesso, trattandosi di un documento interno della NAVEG.

47.
    Le ricorrenti aggiungono che la Commissione non può basarsi sulla lettera che la NAVEG ha inviato alla FEG il 27 settembre 1989 per provare l'esistenza di dibattiti relativi all'accordo collettivo di esclusiva che avrebbero avuto luogo il 28 aprile 1986. Anche se menzionata nella comunicazione degli addebiti, questa lettera non conterebbe tuttavia nessuna informazione riguardante la data in cui i grossisti si sarebbero opposti alle forniture destinate alla CEF; la Commissione non avrebbe d'altronde illustrato le conclusioni che essa intendeva trarne.

48.
    Inoltre, la TU sostiene che la Commissione, fondandosi su un documento del 1986, che non figurava nella comunicazione degli addebiti, abbia prolungato la durata dell'infrazione. Il resoconto dell'assemblea generale dei membri della NAVEG del 28 aprile 1986 avrebbe infatti consentito alla Commissione di estendere di tre anni la durata dell'infrazione, stabilendo l'inizio della sua decorrenza al 1986. La TU precisa al riguardo che la comunicazione degli addebiti si fonda esclusivamente su documenti relativi al periodo compreso tra il 1989 e il 1993. Pertanto, per poter utilizzare tale documento sarebbe stata necessaria una nuova comunicazione di addebiti. Di conseguenza, la TU chiede al Tribunale di escludere dal dibattito il resoconto dell'assemblea generale dei membri della NAVEG del 28 aprile 1986 e di stabilire la durata dell'asserita infrazione con decorrenza non anteriore alla riunione del 28 febbraio 1989 tra la FEG e la NAVEG (decisione impugnata, ‘considerando’ 46, primo trattino).

49.
    La Commissione respinge tali argomenti per due motivi.

50.
    Da un lato, essa afferma che le ricorrenti hanno avuto conoscenza del resoconto del 28 aprile 1986 nell'ambito del procedimento di accesso al fascicolo, i giorni 4 e 9 settembre 1996. Inoltre tale documento riguarderebbe fatti richiamati nella lettera del 27 settembre 1989 della NAVEG alla FEG (v. decisione impugnata, ‘considerando’ 49), menzionata nella comunicazione degli addebiti al ‘considerando’ 25.

51.
    Dall'altro, la Commissione osserva che tale documento non è prodotto a sostegno di un nuovo motivo di ricorso, cosicché il fatto che esso non sia stato menzionato nella comunicazione degli addebiti non va ad incidere sulla validità della decisione impugnata. Infatti si tratterebbe di un documento nuovo, ma invocato a sostegno di un motivo esistente.

52.
    Con riguardo alle argomentazioni della TU relative alla determinazione del momento di decorrenza dell'infrazione, la Commissione ritiene che la TU non poteva ignorare che quest'ultimo fosse anteriore al 1989, in quanto nella comunicazione degli addebiti esso era individuato nel 1956.

Giudizio del Tribunale

53.
    Occorre ricordare che il resoconto dell'assemblea generale dei membri della NAVEG del 28 aprile 1986 è richiamato dalla Commissione, nella decisione impugnata (‘considerando’ 46), come prova di un'intesa illecita avente la forma di un accordo collettivo di esclusiva, intesa denunciata nella comunicazione degli addebiti. E' assodato che le ricorrenti hanno potuto consultare tale documento dopo la comunicazione degli addebiti, nell'ambito dell'accesso al fascicolo (i giorni 4, 6 e 9 settembre 1996). Di conseguenza la TU aveva la possibilità di pronunciarsi su tale documento nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, nonché nella sua memoria integrativa del 10 ottobre 1997 e nel corso dell'audizione del 19 novembre 1997. Allo stesso modo, la FEG poteva prendere posizione nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 13 dicembre 1996. In tali circostanze non può essere eccepita una violazione dei diritti della difesa. Pertanto devono essere respinte le argomentazioni relative alla comunicazione del resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986, nonché la domanda diretta ad escludere tale resoconto dal dibattito. La rilevanza di tale resoconto sarà discussa nell'ambito dell'esame del merito della decisione impugnata.

2. Discordanza testuale tra la decisione impugnata e la comunicazione degli addebiti

54.
    Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che se la Commissione intende fondare la sua decisione su elementi che non figurano nella comunicazione degli addebiti, essa è tenuta ad inviare un'ulteriore comunicazione degli addebiti. I documenti che non sono menzionati nella comunicazione degli addebiti non potrebbero quindi essere considerati elementi di prova (sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punti 27 e 28, e del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847, punto 107). In diversi punti le ricorrenti ritengono di riscontrare una discordanza tra la decisione impugnata e la comunicazione degli addebiti.

a) Connessione tra le due infrazioni (causa T-6/00)

Argomenti delle parti

55.
    La TU sostiene che la Commissione, al ‘considerando’ 122 della decisione impugnata, ha affermato che l'accordo collettivo di esclusiva aveva il fine di sostenere gli accordi di fissazione dei prezzi. La TU deduce da tale passaggio della decisione impugnata che l'infrazione principale è costituita dall'accordo collettivo di esclusiva, mentre gli accordi sui prezzi avrebbero carattere accessorio. La TU afferma che, nel ‘considerando’ 49 della comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva ciò nonostante sostenuto la tesi contraria, ragione per cui la decisione impugnata conterrebbe un motivo nuovo. La TU ritiene che esso rappresenta una modifica fondamentale, che ha influito sulla sua difesa. Infatti, nella sua memoria di risposta alla comunicazione degli addebiti, la TU si sarebbe difesa in via principale contro le imputazioni riguardanti l'accordo collettivo di esclusiva e, in misura minore, contro quelle relative agli accordi sui prezzi.

56.
    La Commissione respinge tali affermazioni. Anche se essa ha asserito, nella decisione impugnata, che l'accordo collettivo di esclusiva aveva la funzione di rafforzare gli accordi sui prezzi (‘considerando’ 122), non si tratterebbe affatto di un motivo nuovo.

Giudizio del Tribunale

57.
    L'argomento della TU si fonda su una lettura errata della decisione impugnata e della comunicazione degli addebiti. Il rapporto tra l'accordo collettivo di esclusiva e gli accordi sui prezzi non costituisce un motivo indipendente. Infatti i passaggi della comunicazione degli addebiti richiamati dalla TU sono formulati come segue:

«Gli accordi collettivi di esclusiva hanno come oggetto od effetto una restrizione della concorrenza nell'ambito del mercato comune. Infatti, in virtù di tale accordo, la circolazione di materiale per impianti elettrotecnici nei Paesi Bassi può avvenire soltanto tra fornitori e grossisti affiliati a FEG. I fornitori di tali prodotti non possono, per tale motivo, contrattare con i grossisti dei Paesi Bassi non affiliati a FEG, mentre, d'altro lato, i grossisti dei Paesi Bassi non affiliati a FEG (in quanto non ammessi da FEG o perché non intendono aderirvi) vedono le loro possibilità di acquisto limitate, poiché essi non possono, o soltanto con molte difficoltà riescono a procurarsi materiale elettrotecnico d'installazione destinato al mercato olandese.

(...)

Il sistema dell'accordo collettivo di esclusiva è completato da alcuni accordi e/o pratiche concordate tra i membri di FEG relativamente alla loro politica dei prezzi e degli sconti».

58.
    Per quanto riguarda il ‘considerando’ 122 della decisione impugnata, preceduto dal titolo «La relazione fra l'accordo collettivo di esclusiva e le intese orizzontali sui prezzi», esso è formulato come segue:

«Occorre segnalare infine la relazione diretta che esiste fra l'accordo collettivo di esclusiva e le intese sui prezzi all'interno di FEG. Come spiegato al ‘considerando’ 111, dette intese sono volte a determinare una stabilità artificiale nel livello dei prezzi, con “margini sani” per i grossisti. Tale obiettivo può essere raggiunto solo grazie a una certa disciplina in materia di prezzi, e per questo motivo FEG ha fatto pressione in vario modo sui propri membri per evitare una concorrenza troppo intensa. Pertanto, in linea di principio, una tale concorrenza in materia di prezzi poteva provenire solo dai grossisti non aderenti a FEG. Impedendo le forniture a questi potenziali “price cutters”, il rischio di compressione di tale livello artificiale dei prezzi veniva ridotto. L'accordo collettivo di esclusiva serviva pertanto a rafforzare le intese sui prezzi».

59.
    Si deve constatare che sia la decisione impugnata sia la comunicazione degli addebiti indicano due infrazioni, l'una relativa all'accordo collettivo di esclusiva, l'altra agli accordi di fissazione dei prezzi. Così l'accordo collettivo di esclusiva ha formato oggetto delle constatazioni dei fatti nei ‘considerando’ 33-70 della decisione impugnata (sezione F, intitolata «Relazione fra l'adesione a FEG e le forniture»). Riguardo agli accordi sui prezzi tra i membri della FEG, essi sono stati esaminati nella sezione G della decisione impugnata (‘considerando’ 71-93). Nella valutazione giuridica la Commissione ha esaminato le condizioni di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, riguardo a tali due capi d'imputazione (decisione impugnata, ‘considerando’ 94-126). Parimenti, con riferimento alla determinazione dell'ammontare dell'ammenda, la Commissione ha esaminato nell'ordine, per ognuna delle due infrazioni, il loro carattere intenzionale, la loro durata, la loro gravità e le circostanze attenuanti o aggravanti (decisione impugnata, ‘considerando’ 131-150).

60.
    Il ‘considerando’ 122 della decisione impugnata ed i ‘considerando’ 47 e 49 della comunicazione degli addebiti, citati, sono intesi soltanto ad illustrare la naturale relazione tra le intese in questione e a dimostrare che le conseguenze prevedibili e scontate dell'accordo di esclusiva erano quelle di aumentare la probabilità di mantenere i prezzi, attraverso gli accordi che prevedevano la loro fissazione, ad un livello superiore a quello al quale avrebbe condotto, in assenza di intese, il normale gioco delle forze del mercato. Il fondamento di tale valutazione sarà esaminato nell'ambito del motivo relativo alla violazione dell'art. 81 CE. Ne consegue che l'argomento delle ricorrenti riguardante il nesso tra le due infrazioni dev'essere per forza respinto.

b) Livello artificialmente elevato dei prezzi sul mercato olandese

Argomenti delle parti

61.
    La TU sostiene che la Commissione non ha menzionato, nella comunicazione degli addebiti, il livello artificialmente elevato dei prezzi sul mercato olandese, elemento tuttavia considerato nella decisione impugnata (‘considerando’ 122). Essa ritiene di non essere stata sentita sulla questione se i prezzi fossero troppo elevati.

62.
    La Commissione ribatte che tale motivo è fondato su un'errata lettura della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

63.
    Occorre anzitutto ricordare che, al ‘considerando’ 122 della decisione impugnata, la Commissione non si è pronunciata sull'aumento dei prezzi sul mercato olandese, né sulla questione se tali prezzi fossero troppo elevati. Al riguardo, al ‘considerando’ 140 della decisione impugnata essa conclude:

«Le ripercussioni dell'accordo collettivo di esclusiva non sono valutabili con precisione. E' certo tuttavia che tale violazione ha rallentato e ostacolato considerevolmente l'entrata di CEF sul mercato olandese. E benché esistano alcuni dati quanto al livello relativamente alto dei prezzi per i prodotti elettrotecnici sul mercato olandese, va osservato che non è valutabile con precisione neanche l'incidenza delle intese orizzontali sui prezzi. In linea generale FEG e i suoi membri miravano non tanto a stabilire prezzi uniformi per tutti i prodotti in questione, quanto piuttosto a tenere sotto controllo ed entro certi limiti la concorrenza in materia di prezzi, allo scopo di non pregiudicarne la stabilità nonché il margine di guadagno dei grossisti».

64.
    Tale punto è inserito nella parte della decisione impugnata relativa alla determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Esso non contiene un nuovo motivo secondo il quale i prezzi sarebbero troppo elevati. Pertanto l'argomentazione delle ricorrenti riguardante il livello dei prezzi sul mercato olandese dev'essere respinta.

B - Sul carattere tardivo della trasmissione di alcuni documenti (causa T-6/00)

1. Argomenti delle parti

65.
    La TU sostiene di non aver disposto di tempo sufficiente prima dell'audizione per pronunciarsi sul memorandum del Ministro degli Affari economici del 23 febbraio 1959, riguardante l'accordo AGC, nonché sul resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986 (decisione impugnata, ‘considerando’ 46). La loro comunicazione tardiva non potrebbe essere considerata equivalente, secondo la stessa, all'invio di una comunicazione degli addebiti integrativa (sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punti 56-61). Pertanto la Commissione non può invocare tali documenti nella decisione impugnata.

66.
    La Commissione ritiene che la comunicazione dei documenti relativi all'accordo AGC non può ledere i diritti della ricorrente. Infatti tali documenti non conterrebbero alcun motivo nuovo; essi sarebbero soltanto diretti a chiarire il contesto della controversia. Inoltre, osserva la stessa, il difensore della FEG aveva concordato con il consigliere uditore, con lettera del 5 novembre 1997, che tutte le parti potevano produrre nuovi documenti sino ad una settimana prima dell'audizione. La TU e la FEG avrebbero avuto occasione di pronunciarsi su tali documenti durante l'audizione, cosicché i diritti della difesa sarebbero stati rispettati.

2. Giudizio del Tribunale

67.
    La TU non contesta di aver ricevuto, circa due settimane prima dell'audizione, la nota del Ministro dell'Economia del 1959 concernente l'accordo AGC. Inoltre è assodato che nel corso del procedimento amministrativo le parti si sono accordate con la Commissione per trasmettere ogni elemento di prova sino ad una settimana prima della data dell'audizione (v. allegato 3 alle memorie difensive della Commissione nelle cause T-5/00 e T-6/00). Quanto al resoconto dell'assemblea generale dei membri della NAVEG del 28 aprile 1986, si è già dichiarato che la TU aveva potuto acquisire conoscenza di tale documento in occasione dell'accesso al fascicolo, i giorni 4 e 9 settembre 1996. La TU ha pertanto disposto di un termine ragionevole per prendere conoscenza di tali documenti e preparare la propria difesa. Tenuto conto di tali elementi, l'argomentazione della TU, secondo la quale la comunicazione di detti documenti sarebbe intervenuta tardivamente e avrebbe quindi compromesso l'esercizio dei diritti della difesa, dev'essere respinta.

C - Violazione del termine ragionevole

1. Argomenti delle parti

68.
    E' assodato che il procedimento che ha portato alla decisione impugnata ha avuto una durata di 102 mesi, ossia di circa otto anni e mezzo. Le parti concordano nel riconoscere che si tratta di un periodo considerevole, ma controvertono sulle conseguenze che il Tribunale deve trarne.

69.
    Le ricorrenti richiamano il «principio generale del termine ragionevole», che, secondo le stesse, si applica all'adozione delle decisioni emesse al termine delle procedure amministrative in materia di politica della concorrenza. Tale principio, che deriva dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), sarebbe stato consacrato nelle sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. II-1739, punto 56); 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II» (Racc. pag. II-931, punti 120 e segg.), e 7 ottobre 1999, causa T-228/97, Irish Sugar/Commissione (Racc. pag. II-2969, punti 276 e segg.). Esse ritengono infatti che la durata totale del procedimento, nonché quella di ciascuna delle fasi che la compongono, ecceda notevolmente il periodo che può essere considerato come ragionevole. Su tale base esse chiedono l'annullamento della decisione impugnata. Secondo le stesse, qualsiasi altra sanzione diversa dall'annullamento non sarebbe in grado di garantire l'effettività del principio del termine ragionevole.

70.
    Le ricorrenti ritengono di non essere più in grado di assicurarsi una piena difesa poiché i fatti ad esse imputati risalgono a numerosi anni prima e con il passare del tempo la memoria degli avvenimenti necessariamente si attenua. Esse insistono sul danno loro causato dal perdurare di un'inchiesta in materia di concorrenza. Esse eccepiscono il loro interesse ad ottenere la rapida conclusione del procedimento, tenuto conto della prolungata incertezza, gravante sulle stesse a causa del detto procedimento, circa l'eventuale imposizione di una sanzione, nonché del pregiudizio alla loro reputazione derivante da una tale inchiesta. Esse aggiungono che tale incertezza è altresì aggravata dalla circostanza per la quale, il 22 febbraio 1998, la CEF le ha convenute dinanzi al Tribunale civile di Rotterdam per il risarcimento del danno causato dalle asserite condotte anticoncorrenziali.

71.
    La Commissione respinge tale argomentazione e ritiene di aver già tenuto conto di tutte le conseguenze del considerevole ritardo del procedimento riducendo di 100 000 EUR l'importo delle sanzioni nella decisione impugnata.

72.
    Le intervenienti, da parte loro, rilevano che l'annullamento della decisione impugnata per violazione del principio del termine ragionevole costituirebbe, nei loro confronti, una sanzione contraria al principio di proporzionalità e tornerebbe a convalidare un'intesa contraria all'art. 81 CE. Nella loro qualità di denuncianti, esse ritengono di aver subito un danno a causa della durata dell'inchiesta. L'annullamento della decisione impugnata le porrebbe nella situazione nella quale si trovavano al momento del deposito della loro denuncia. Le conseguenze pregiudizievoli di un annullamento sarebbero pertanto direttamente proporzionali alla durata del procedimento. A tal riguardo, esse insistono sulle conseguenze delle sentenze della Corte 14 dicembre 2000, causa C-344/98, Masterfoods e HB (Racc. pag. I- 11369), e 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage et Crehan (Racc. pag. I-6297).

2. Giudizio del Tribunale

73.
    Se è vero che la Commissione è tenuta, in conformità alla giurisprudenza citata dalle ricorrenti, a decidere in un termine ragionevole nei procedimenti amministrativi attivati in materia di concorrenza a norma del regolamento n. 17 che possono concludersi con l'adozione delle sanzioni previste da quest'ultimo, il superamento di un tale termine, supponendo che sia stato stabilito, non giustifica necessariamente l'annullamento della decisione impugnata.

74.
    Infatti, quanto all'applicazione delle regole di concorrenza, il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento solo nel caso di una decisione che constati la commissione di infrazioni, qualora sia stato provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 17 (sentenze del Tribunale PVC II, cit., punto 122; 14 febbraio 2001, causa T-62/99, Sodima/Commissione, Racc. pag. II-655, punto 94, e causa T-26/99, Trabisco/Commissione, Racc. pag. II-633, punto 52; v., in tal senso, le conclusioni dell'avvocato generale Mischo relative alla sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, I-8391, in particolare i paragrafi 75-86 delle conclusioni nella causa C-250/99 P).

75.
    Nel caso di specie, le parti concordano sulla considerevole durata della procedura. Le ricorrenti ritengono che la responsabilità sia da attribuire interamente alla Commissione, ciò che quest'ultima contesta. Inoltre le ricorrenti sostengono che il superamento di un termine ragionevole abbia leso i loro diritti della difesa.

76.
    La Commissione ammette che tra la lettera di avviso alla FEG del 16 settembre 1991 e gli accertamenti dell'8 dicembre 1994 è intercorso un considerevole lasso di tempo. Essa non fornisce tuttavia alcuna giustificazione che consenta di comprendere la causa della sua inazione in questa fase del procedimento. Essa rileva che il procedimento sarebbe durato di meno se le ricorrenti avessero posto fine alle condotte loro rimproverate.

77.
    Quest'ultima argomentazione non può essere accolta. Infatti spetta alla Commissione procedere alle indagini con la diligenza richiesta. Il regolamento n. 17 mette a sua disposizione mezzi che le consentono, nel caso coattivamente, di procedere alla ricerca e all'accertamento dei fatti (su tali mezzi, v. sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T-112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II-729). Nel caso di specie la Commissione ha atteso più di tre anni, dopo l'invio alla TU di una domanda d'informazioni, il 25 luglio 1991, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, per effettuare i primi accertamenti in loco. In mancanza d'informazioni o di giustificazioni complementari da parte della Commissione relativamente agli atti d'indagine condotti durante tale periodo, si deve ammettere che una tale durata è eccessiva ed è dovuta ad un'inazione imputabile alla Commissione.

78.
    Tuttavia, la durata eccessiva di tale fase del procedimento amministrativo non è di per sé tale da ledere i diritti della difesa. Come ha rilevato l'avvocato generale Mischo ai paragrafi 40-53 delle sue conclusioni nella causa C-250/99 P, conclusasi con sentenza 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., ai fini dell'applicazione del principio del termine ragionevole occorre infatti operare una distinzione tra la fase istruttoria anteriore alla comunicazione degli addebiti ed il resto del procedimento amministrativo.

79.
    Al riguardo, da un lato, si deve osservare che in materia penale il termine ragionevole di cui all'art. 6, n. 1, CEDU inizia a decorrere dal momento in cui viene formulata l'imputazione (v. Corte eur. D.U., sentenza Corigliano del 10 dicembre 1982, serie A, n. 57, § 34) e, dall'altro, che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU sono tutelati quali principi generali del diritto comunitario. In un procedimento in materia di politica comunitaria della concorrenza, quale quello di cui trattasi nella presente causa, gli interessati non sono destinatari di alcuna accusa formale sino al ricevimento della comunicazione degli addebiti. Pertanto, il solo prolungamento di tale fase del procedimento non può, di per sé, ledere i diritti della difesa.

80.
    Al contrario, la notificazione della comunicazione degli addebiti in un procedimento diretto all'accertamento di un'infrazione presuppone l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17. Con l'inizio di tale procedimento la Commissione manifesta la sua volontà di emanare una decisione che accerta l'infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 febbraio 1973, causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 77, punto 16). D'altro lato, solo a partire dal ricevimento della comunicazione degli addebiti un'impresa può venire a conoscenza dell'oggetto del procedimento iniziato contro di essa e dei comportamenti che la Commissione le addebita. Le imprese hanno dunque un interesse specifico a che questa seconda fase della procedura sia condotta con una diligenza particolare dalla Commissione, senza però che vengano pregiudicati i loro interessi alla difesa (sentenza PVC II, cit., punto 132).

81.
    Nella fattispecie, tale fase della procedura amministrativa ha superato i 39 mesi e le sue tappe principali sono le seguenti:

-    comunicazione degli addebiti: 3 luglio 1996;

-    procedimento di accesso al fascicolo: 4, 6 e 9 settembre 1996;

-    osservazioni di risposta della FEG: 13 dicembre 1996;

-    osservazioni di risposta della TU: 13 gennaio 1997;

-    invio ulteriore di documenti del fascicolo: 16 settembre 1997;

-    memoria integrativa di risposta alla comunicazione degli addebiti (FEG e TU): 10 ottobre 1997;

-    audizione delle parti: 19 novembre 1997;

-    decisione impugnata: 26 ottobre 1999.

82.
    Il carattere ragionevole di tale fase della procedura dev'essere valutato in funzione delle circostanze che caratterizzano ogni singolo caso e, in particolare, del contesto di quest'ultimo, della condotta delle parti nel corso della procedura, della posta in gioco nella fattispecie per le diverse imprese e associazioni d'imprese interessate e del suo grado di complessità.

83.
    Nel caso di specie occorre sottolineare la complessità dei fatti considerati, relativa in particolare alla natura del mercato rilevante, al notevole numero d'imprese aderenti alla FEG e alle difficoltà di accertare la partecipazione delle imprese e dell'associazione d'imprese alle infrazioni dedotte. Così la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti a sette imprese nonché alla FEG, ed il suo fascicolo risultava costituito da più di 10 000 pagine.

84.
    Durante i sedici mesi trascorsi tra la comunicazione degli addebiti e l'audizione delle parti la Commissione non è rimasta inattiva. Essa ha esaminato le risposte della FEG e delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti nonché le loro memorie integrative depositate a seguito della sua decisione di avviare un procedimento diretto ad accordare un ulteriore accesso al fascicolo il 16 settembre 1997. La durata di tale fase del procedimento non è dunque eccessiva.

85.
    Di contro, sono passati circa 23 mesi tra l'audizione delle parti e la decisione impugnata. Tale durata è considerevole, e non può esserne imputata la responsabilità alle ricorrenti o ad altre imprese alle quali la Commissione aveva inviato la comunicazione degli addebiti. Infatti la Commissione si limita a richiamare invano, come circostanza che giustifichi la lunghezza di tale periodo, l'apertura di una nuova indagine a seguito delle informazioni fornite dalla CEF riguardanti il perdurare delle infrazioni. Poiché la Commissione non ha fatto valere elementi che consentano di ritenere che la durata necessaria alla preparazione della decisione era imputabile a cause diverse dalla sua prolungata inazione, da quanto precede risulta che, lasciando trascorrere 23 mesi dall'audizione delle parti, la Commissione è andata oltre il tempo normalmente necessario all'adozione della decisione impugnata.

86.
    Pertanto si deve accertare se i diritti della difesa siano stati lesi dalla lunghezza di questa fase della procedura.

87.
    Con riferimento agli argomenti delle ricorrenti relativi alla perdita delle prove a causa del tempo trascorso, si deve anzitutto osservare che, in virtù dell'obbligo generale di prudenza che incombe ad ogni impresa o associazione d'imprese, le ricorrenti sono tenute ad assicurare la buona conservazione nei loro libri o archivi degli elementi che consentono di documentare la loro attività, al fine, in particolare, di disporre delle prove necessarie nell'eventualità di azioni giudiziarie o amministrative. Quando alle ricorrenti sono state inviate domande d'informazioni da parte della Commissione ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, esse dovevano, a fortiori, agire con una diligenza maggiore e adottare tutte le misure utili al fine di conservare le prove di cui esse potevano ragionevolmente disporre.

88.
    Inoltre, occorre rilevare che le infrazioni imputate perduravano ancora nel momento in cui la Commissione ha rivolto alle ricorrenti le prime domande di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, vale a dire al mese di giugno 1991 con riguardo alla FEG e al 25 luglio 1991 con riferimento alla TU. Le infrazioni continuavano a perdurare sino al 1994 e la Commissione ha ritenuto che esse abbiano avuto termine rispettivamente il 25 febbraio 1994, con riferimento all'infrazione indicata nell'art. 1 della decisione impugnata, e il 24 aprile 1994, con riferimento all'infrazione di cui all'art. 2 della decisione impugnata. Pertanto le ricorrenti non possono seriamente sostenere di avere incontrato difficoltà nella preparazione della propria difesa, quando le condotte illecite controverse sono proseguite addirittura dopo l'avvio del procedimento amministrativo.

89.
    Infine si deve constatare che la Commissione disponeva del potere di emanare una decisione di pronuncia di una sanzione o di un'ammenda fin quando le infrazioni non fossero cadute in prescrizione. A norma degli artt. 1, nn. 1, lett. b), e 2, e 2, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), si verifica la prescrizione delle azioni sanzionatorie qualora la Commissione non abbia irrogato un'ammenda o una sanzione entro i cinque anni successivi al termine iniziale di decorrenza della prescrizione stessa, se durante tale periodo non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, o al massimo, entro i dieci anni successivi a detto termine iniziale, se invece sono stati posti in essere atti interruttivi.

90.
    Trattandosi nel caso di specie di infrazioni continuate, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è cessata, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento 2988/74. Dato che la Commissione ha considerato cessate nel 1994 le infrazioni constatate, e tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione ulteriormente intervenuti, la prescrizione non si era verificata nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata, circostanza che le ricorrenti non hanno affatto rilevato nell'ambito della presente istanza.

91.
    Fino a quando non interviene la prescrizione prevista dal regolamento n. 2988/74, ogni impresa o associazione d'imprese che sia sottoposta ad un'indagine in materia di politica della concorrenza ai sensi del regolamento n. 17 si trova in uno stato d'incertezza riguardo al risultato di tale procedura e all'eventuale imposizione di sanzioni o ammende. Pertanto il prolungamento dell'incertezza, dedotto dalle ricorrenti, riguardante la loro sorte e danni causati alla loro reputazione è insito nelle procedure di esecuzione del regolamento n. 17 e non costituisce, di per sé, una lesione dei diritti della difesa.

92.
    Con riferimento all'argomento secondo il quale l'inazione della Commissione sarebbe stata pregiudizievole alle ricorrenti a causa dei procedimenti intentati dalla CEF nei confronti della FEG e della TU dinanzi ai giudici olandesi, si deve considerare che, ai fini del presente ricorso di annullamento, tali procedimenti giudiziari nazionali non incidono sulla legittimità della decisione impugnata. In oltre, anche se fondato, tale argomento non può condurre alla constatazione di una violazione dei diritti della difesa o porre in dubbio la validità dei motivi della decisione impugnata.

93.
    Di conseguenza, si deve concludere che l'eccessiva durata del procedimento amministrativo successivo all'audizione non ha leso i diritti della difesa delle ricorrenti.

94.
    Nell'ambito della domanda di annullamento della decisione impugnata, tutti gli argomenti riferiti alla violazione di un termine ragionevole devono essere pertanto respinti.

D - Violazione del principio detto dell'«interpretazione favorevole» (causa T-6/00)

1. Argomenti delle parti

95.
    Secondo la TU, dalla presunzione d'innocenza, di cui all'art. 6, n. 2, CEDU, conseguirebbe che elementi di prova dubbi devono essere interpretati a discarico (v. Corte eur. D.U., sentenza Barberà, Messegué e Jabardo del 6 dicembre 1988, serie A, n. 146, § 77, e sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punto 265).

96.
    Nel caso di specie, la Commissione avrebbe violato tale principio e ignorato il suo dovere di diligenza ed indipendenza, traendo sistematicamente conclusioni da parti di enunciati al fine di dedurne la prova di infrazioni gravi alle regole della concorrenza. La TU invoca a tal riguardo gli elementi di prova e le valutazioni della Commissione di cui ai ‘considerando’ 8, 37, 43, 44, 46-50, 57-66, 81 e 84 della decisione impugnata, che non consentirebbero di formarsi l'assoluto convincimento dell'esistenza delle infrazioni. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che tali elementi devono essere esclusi dal dibattito, la decisione dev'essere annullata e/o l'ammenda ridotta.

97.
    Da parte sua la Commissione contesta, in via principale, l'applicabilità al caso di specie del principio in dubio pro reo. Infatti spetterebbe soltanto alla Commissione, nelle procedure disciplinate dal regolamento n. 17, fornire la prova dei motivi che essa deduce (sentenza PVC II, cit., punti 512-514).

98.
    In via sussidiaria, la Commissione nega di aver tratto conclusioni da elementi frammentari e respinge gli argomenti della ricorrente.

2. Giudizio del Tribunale

99.
    I motivi della TU, anche se presentati come una violazione dei diritti della difesa, sono diretti a contestare il valore probatorio degli elementi a carico dedotti dalla Commissione. Essi non hanno carattere autonomo rispetto alle censure relative all'esistenza delle infrazioni constatate e verranno dunque esaminati nell'ambito del motivo relativo alla violazione dell'art. 81 CE.

II - Sull'esistenza delle infrazioni all'art. 81 CE

100.
    In via preliminare si deve osservare che nel suo ricorso la TU rinvia alle osservazioni presentate nel corso del procedimento amministrativo in risposta alla comunicazione degli addebiti (ricorso, punto 64). Tale rinvio riguarda i documenti allegati in generale e non consente di individuare gli argomenti che potrebbero essere considerati come integranti i motivi sviluppati nel ricorso. Pertanto, nella parte in cui rinvia alle memorie di risposta alla comunicazione degli addebiti, il ricorso non soddisfa i requisiti di cui all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura e non può essere tenuto in considerazione.

101.
    Infatti, anche se il contenuto del ricorso può essere sostenuto ed integrato, con riguardo a punti specifici, mediante rinvio ad estratti di documenti ad esso allegati, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 34). Pertanto devono essere escluse dal dibattito le memorie di risposta alla comunicazione degli addebiti fintantoché la TU vi si riferisce in modo generale per integrare l'argomento sviluppato nel ricorso.

102.
    Per il resto le ricorrenti hanno contestato nei loro scritti la definizione del mercato rilevante, l'esistenza d'infrazioni all'art. 81 CE nonché la loro imputabilità.

A - Determinazione del mercato rilevante

1. Decisione impugnata

103.
    Dopo aver considerato diverse definizioni (decisione impugnata, ‘considerando’ 13 e 14), la Commissione ha infine considerato rilevante il mercato della vendita all'ingrosso di materiale elettrotecnico. La decisione impugnata è infatti formulata come segue:

«(15)    Il mercato del prodotto più ampio che può essere individuato è il mercato all'ingrosso. In questo mercato la concorrenza si svolge fra singoli grossisti che vendono una vasta gamma di prodotti, corrispondenti alla nozione di materiale per impianti elettrici. Benché questa definizione riunisca prodotti non sostituibili - né se considerati dal punto di vista della domanda né dal punto di vista dell'offerta -, vi sono validi argomenti perché essa possa essere applicata, tenendo conto del livello di mercato al quale, nel caso in questione, si svolge la concorrenza. In questo caso si considera la specifica funzione che il commercio all'ingrosso svolge per molti dei suoi clienti, come gli installatori e i dettaglianti del settore elettrotecnico. Questa funzione consiste tra l'altro nello stoccaggio di un'ampia gamma di materiale elettrotecnico. Per realizzare un progetto gli installatori hanno spesso bisogno, ad esempio, di una grande quantità di prodotti diversi e, per varie ragioni, preferiscono acquistare tali prodotti da un grossista piuttosto che da un fornitore legato ad un solo prodotto o ad un solo gruppo di prodotti, perché ciò facilita la loro politica d'acquisto e risulta maggiormente vantaggioso dal punto di vista logistico e finanziario. In questa prospettiva il gioco della concorrenza ha luogo in particolare fra singoli grossisti (...). In realtà i grossisti competono anche con i fornitori diretti, ma si tratta di una concorrenza di portata più limitata (...).

16    L'ultima definizione di mercato rilevante del prodotto appare come la più indicata vista anche la consolidata prassi decisionale della Commissione (...)».

2. Argomenti delle parti

104.
    Le ricorrenti sostengono che l'analisi del mercato è viziata da numerosi errori. Convenzionalmente esse designano i fabbricanti, gli agenti e gli importatori con la denominazione «fornitori».

105.
    In primo luogo, le ricorrenti respingono la tesi della Commissione, secondo la quale la definizione del mercato rilevante può essere circoscritta al commercio all'ingrosso di materiale elettrotecnico. Esse sostengono, anzitutto, che la Commissione ha trascurato l'importanza della concorrenza diretta tra i grossisti e i loro fornitori. Le ricorrenti ritengono infatti che la metà degli acquirenti professionali si riforniscano direttamente presso i fornitori, senza ricorrere ai servizi dei grossisti.

106.
    La FEG precisa al riguardo che, con una quota di mercato pari a circa il 50%, è escluso che i grossisti possano aumentare i prezzi oltre il 5% senza che la domanda si riporti immediatamente sull'offerta proveniente direttamente dai fornitori. Sarebbe errato ritenere che queste vendite effettuate direttamente dai fornitori riguardino soltanto alcuni clienti molto importanti o determinate operazioni. Inoltre i fornitori non si rivolgerebbero tutti ad un numero ristretto di rivenditori. Di contro la FEG sottolinea che, quando un fornitore decide di selezionare i suoi rivenditori, l'adesione di questi ultimi alla FEG non costituisce un criterio di selezione determinante. I grossisti che non appartengono alla FEG non incontrerebbero alcun particolare problema di rifornimento.

107.
    In secondo luogo, la TU contesta alla Commissione di aver sottovalutato la complessità del mercato del materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi. La TU espone che la domanda di materiale elettrotecnico proviene dagli installatori e da altri operatori dell'industria, dal settore dell'edilizia e dei lavori pubblici nonché dai rivenditori al minuto. Essa distingue tra di essi gli acquirenti primari (installatori professionali e rivenditori al minuto) e gli acquirenti secondari (installatori, industria di trasformazione, pubbliche autorità, associazioni di costruzione di alloggi e ospedali).

108.
    La TU spiega che gli acquirenti hanno l'esigenza di poter effettuare l'ordine e avere la consegna a breve termine di un vasto assortimento di prodotti, nonché di disporre di un'informazione aggiornata sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, sui loro prezzi ed i quantitativi disponibili in magazzino. L'aspetto principale della funzione di «grossista detentore di stock» è, secondo la TU, quella di rispondere a tali esigenze (allegato 37a alla replica). In ragione di questa specializzazione e della distinzione tra acquirenti primari e secondari, non esisterebbe un mercato unico, ma esisterebbero almeno nove mercati distinti.

109.
    Con riguardo ai fornitori di grandi marche di materiale elettrotecnico, la TU espone che essi preferiscono rivolgersi a grossisti in grado di offrire servizi complementari (capacità di magazzinaggio, copertura geografica, informazione, servizio post-vendita). Selezionando i loro grossisti, i fornitori possono ridurre i loro costi di sorveglianza, di marketing e di formazione. Essi cercherebbero di stabilire una relazione fondata sul partenariato, nell'ambito della quale i grossisti assicurano la promozione del marchio, investono nella conoscenza dei prodotti e dispongono di un ampio assortimento di articoli in magazzino.

110.
    I fabbricanti stranieri, secondo la TU, rappresentano il 52% del mercato a causa della normativa e degli standard tecnici in vigore nei Paesi Bassi che favoriscono i fabbricanti nazionali. I fabbricanti stranieri più importanti disporrebbero di propri stabilimenti nei Paesi Bassi, mentre gli altri sarebbero rappresentati da importatori o agenti. Infine, alcuni grossisti si rifornirebbero direttamente all'estero.

111.
    in terzo luogo, la TU rimprovera alla Commissione di aver sopravvalutato l'importanza della NAVEG e dei suoi membri, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo.

112.
    In quarto luogo, le ricorrenti sottolineano le differenze commerciali tra la CEF e i membri della FEG, al fine di dimostrare che le doglianze di quest'ultima devono essere attribuite esclusivamente all'insuccesso della sua politica commerciale, fondamentalmente inadatta al mercato olandese. Tale asserzione sarebbe confermata da un esperto indipendente, il sig. Traas, la cui relazione sarebbe stata ignorata dalla Commissione. La TU afferma così che da numerosi anni essa offre ai fornitori e ai suoi clienti alcuni servizi supplementari, grazie all'estensione della sua gamma di prodotti, all'elevata quantità di merci in deposito e ai suoi mezzi informatici. Di contro, le ricorrenti rilevano che la CEF non è effettivamente un «grossista detentore di stock» ma più verosimilmente un rivenditore al minuto. Esse ritengono che una tale politica, modulata sul mercato britannico, non poteva avere un esito positivo nei Paesi Bassi.

113.
    Pertanto sarebbe naturale che alcuni fornitori non abbiano voluto affidare alla CEF la distribuzione dei loro prodotti. Spesso sarebbero necessari anni di trattative prima che un fornitore di nome decida di inserire un grossista nella sua rete. La TU richiama a tal proposito le testimonianze di diversi fornitori, dalla stessa raccolte, e la CEF si riferisce all'inchiesta condotta dalla Commissione (ricorso, allegati 20, 25 e 31).

114.
    La Commissione contesta tali argomenti. Anzitutto essa ricorda che gli accordi che hanno per oggetto la limitazione della concorrenza sono vietati dall'art. 81, n. 1, CE, senza che sia necessario prendere in considerazione i loro effetti (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 429, e del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 49). Tenuto conto dell'oggetto delle infrazioni, una definizione errata del mercato non potrebbe, inoltre, comportare l'annullamento della decisione impugnata. Essa sottolinea che l'importanza che gli acquirenti possono attribuire ai servizi offerti dai grossisti conforta la tesi della decisione impugnata, secondo la quale esisterebbe un mercato proprio di questo tipo di servizi.

115.
    In seguito la Commissione s'interroga sull'oggetto e la rilevanza delle affermazioni della TU circa la struttura del mercato e l'importanza della NAVEG e dei suoi membri, con riferimento alla definizione di mercato rilevante.

116.
    Infine, riguardo alle asserzioni relative all'insuccesso commerciale della CEF, la Commissione ribatte che esse sono soltanto speculazioni. Essa aggiunge che la tesi per la quale i servizi della CEF sarebbero profondamente diversi da quelli offerti dai membri della FEG è manifestamente contraddetta dagli sforzi impiegati da questi ultimi, nonché dalla FEG, per ostacolare l'approvvigionamento della CEF (v., in particolare, decisione impugnata, ‘considerando’ 53-66).

3. Giudizio del Tribunale

117.
    Le ricorrenti contestano la definizione del mercato adottata nella decisione impugnata, sostenendo che essa è fondata su una delimitazione troppo ristretta del prodotto rilevante. Esse non contestano tuttavia la definizione del mercato nella sua dimensione geografica.

118.
    Anzitutto, la definizione del prodotto rilevante riguarda soltanto l'attività di distribuzione di materiale elettrotecnico da parte dei grossisti. Ne consegue che i molteplici argomenti tecnici della TU relativi alla struttura complessa del mercato del materiale elettrotecnico sono privi di rilevanza: quest'ultimo si riferisce alla produzione del materiale elettrotecnico e non alla specifica attività di distribuzione e vendita di tali beni sul mercato geografico rilevante. Sono parimenti privi di rilevanza, in tale fase dell'analisi, gli argomenti della TU relativi ad una sopravvalutazione dell'importanza economica della NAVEG.

119.
    Inoltre le ricorrenti non hanno prodotto elementi che consentano di mettere in dubbio il fatto che le attività di distribuzione effettuate dai grossisti hanno caratteristiche proprie che consentono di distinguerle dagli altri canali di distribuzione concorrenti. Al contrario l'insistenza delle stesse, condivisa dalla Commissione, a dare rilievo nelle loro argomentazioni a caratteristiche quali le capacità di magazzinaggio e di consegna, nonché i servizi accessori (post-vendita, consulenza del personale di vendita), va a sostegno dell'ipotesi che esiste un mercato specifico dell'attività di distribuzione dei grossisti.

120.
    Anche se la TU e, in misura minore, la FEG cercano sostanzialmente di dimostrare che l'attività dei membri della FEG è diversa da quella della CEF, una tale argomentazione è irrilevante. Infatti le infrazioni allegate nella decisione impugnata non riguardano direttamente il rifiuto di vendita del quale la CEF si è ritenuta vittima, ma l'esistenza di accordi e di pratiche concordate tra grossisti membri della FEG, diretti ad alterare il normale funzionamento della concorrenza.

121.
    Infine le ricorrenti contestano l'analisi della sostituibilità dell'attività di distribuzione assicurata dai grossisti con altri canali di distribuzione concorrenti. Infatti esse rilevano che quasi la metà delle vendite di materiale elettrotecnico sono realizzate direttamente dai fabbricanti, senza ricorrere ai grossisti. Con questa precisazione esse sottolineano la fungibilità di questi due tipi di canali di distribuzione e, pertanto, propongono una definizione alternativa del mercato interessato, esteso all'intera offerta di materiale elettrotecnico.

122.
    Tuttavia, occorre constatare che la decisione impugnata ha tenuto conto di tale argomento. Da un lato, al ‘considerando’ 23 di quest'ultima, la Commissione precisa: «Il materiale destinato alle maggiori imprese di installazione, consorzi d'acquisto o simili viene di solito fornito direttamente dai fabbricanti o dai loro agenti/importatori, senza passare per il grossista come intermediario. Il resto dei prodotti, circa la metà stando alle valutazioni di FEG, è distribuito attraverso il commercio all'ingrosso». Dall'altro, fondandosi sui documenti della FEG (elencati nella nota n. 24), la decisione impugnata (‘considerando’ 24) precisa che i membri di tale associazione detengono circa il 96% del mercato e che, se si tiene conto di una definizione di quest'ultimo che include le forniture dirette da parte dei fabbricanti, tale quota di mercato è di circa il 50%. Le ricorrenti non hanno contestato tali dati.

123.
    Al riguardo, si deve ricordare che, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 81 CE, si deve definire il mercato di cui trattasi per determinare se l' accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui è causa possano incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Perciò le censure mosse alla definizione del mercato utilizzata dalla Commissione non possono avere una dimensione autonoma rispetto a quelle relative agli effetti negativi sulla concorrenza (v. sentenze del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO/Commissione, Racc. pag. II-289, punti 74 e 75, e 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, European Night Services e a./Commissione, punti 90-105).

124.
    Si deve pertanto ammettere che la Commissione non ha errato nel ritenere, al ‘considerando’ 16 della decisione impugnata, quanto segue:

«Tuttavia la definizione scelta, qualunque essa sia, avrà solo un'incidenza limitata nell'ambito del presente caso, poiché i membri di FEG, come apparirà dai dati seguenti, hanno una posizione forte o molto forte su ciascuno dei mercati individuati».

125.
    Di conseguenza, i motivi relativi alla delimitazione del mercato rilevante devono essere respinti.

B - Accordo collettivo di esclusiva tra la FEG e la NAVEG (art. 1 della decisione impugnata)

126.
    La Commissione ha deciso che la FEG e la TU avevano commesso una prima infrazione all'art. 81 CE stipulando un accordo collettivo di esclusiva volto a ostacolare le forniture a imprese non aderenti alla FEG (decisione impugnata, art. 1). Essa ha ritenuto che tale infrazione era composta da due elementi. Da un lato, da un accordo di fornitura in esclusiva tra la FEG e la NAVEG e, dall'altro, da pratiche concordate attraverso le quali la FEG e i suoi membri avevano cercato di estendere il detto accordo a taluni fornitori che non appartenevano alla NAVEG (decisione impugnata, ‘considerando’ 39 e 101). Occorre esaminare in successione le censure relative a tali due elementi.

1. Gentlemen's agreement tra la FEG e la NAVEG

a) La decisione impugnata

127.
    La Commissione ha ritenuto che il gentlemen's agreement «[implicava] che i membri NAVEG e i fornitori che vi [partecipavano] [erano] autorizzati a fornire i loro prodotti solo a grossisti aderenti a FEG». (decisione impugnata, ‘considerando’ 39). Al ‘considerando’ 103 la Commissione precisa che la «NAVEG si è impegnata nei confronti di FEG a raccomandare ai propri membri di effettuare forniture solo a grossisti membri di detta associazione». L' accordo di esclusiva non aveva tuttavia carattere di reciprocità:

«I membri FEG [erano] in linea di principio liberi di acquistare prodotti anche da imprese non partecipanti all'accordo stesso» (decisione impugnata, ‘considerando’ 45 e 103).

128.
    Nella decisione impugnata la Commissione ha anzitutto sottolineato l'assenza di un accordo formalizzato per iscritto (decisione impugnata, ‘considerando’ 40), che essa ha attribuito a circostanze storiche. Infatti tra il 1928 ed il 1959 la FEG, la NAVEG, nonché la Bond van Grossiers in Electrotechnische Artikelen (Unione dei grossisti di articoli elettrotecnici, in prosieguo: la «BOGETA»), una terza associazione che rappresentava grossisti, erano unite da un accordo reciproco di esclusiva, l'accordo AGC. Tuttavia, l'11 dicembre 1957, il Ministro degli Affari economici olandese ha dichiarato illecito l'accordo AGC a causa del suo carattere anticoncorrenziale (decisione impugnata, ‘considerando’ 42).

129.
    Secondo la Commissione, le parti dell'accordo AGC hanno scelto d'ignorare tale decisione e di continuare la loro cooperazione sulla base di un gentlemen's agreement. Così il verbale di una riunione della BOGETA del 24 gennaio 1958 (decisione impugnata, ‘considerando’ 43) cita quanto segue:

«È' successo quanto ci si attendeva. Dopo che, nel corso di una discussione con il ministro Zijlstra, è apparso chiaro che l'accordo AGC prima o poi sarebbe diventato inefficace, i consigli di amministrazione di Ned. Ver. (FEG), NAVEG e BOGETA hanno convenuto di stabilire una linea di condotta per il caso in cui tale inefficacia sarebbe effettivamente intervenuta. In realtà non vi saranno grandi cambiamenti, poiché all'accordo AGC subentrerà un gentlemen's agreement fra fabbricanti, agenti e grossisti riconosciuti. Il Contratto Agenti Grossisti diventerà un “Contatto Agenti Grossisti”. È' stato generalmente riconosciuto che la vecchia situazione era valida e funzionava in modo soddisfacente».

130.
    Nella decisione impugnata la Commissione ritiene di aver provato l'esistenza di un gentlemen's agreement per il periodo compreso tra il 1986 e il 1994 (decisione impugnata, ‘considerando’ 103 e rinvio ai ‘considerando’ 44-52) attraverso una serie di indizi documentali. Essa ha in particolare identificato alcuni documenti che attestano proposte scambiate nel corso di due riunioni durante le quali la FEG e la NAVEG avevano richiamato l'accordo collettivo di esclusiva.

131.
    La prima di queste due riunioni ha avuto luogo l'11 marzo 1986 (decisione impugnata, ‘considerando’ 46). Il verbale dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986 indica, relativamente a tale riunione:

«Nel quadro degli accordi fra le due associazioni non sono auspicate forniture alle imprese Nedeximpo, Dego, van de Meerakker e Hagro».

132.
    La Commissione precisa che nessuna di tali società era all'epoca membro della FEG.

133.
    La seconda riunione si è tenuta il 28 febbraio 1989. Al ‘considerando’ 46 della decisione impugnata la Commissione ha considerato tre documenti quali elementi di prova delle proposte ivi scambiate:

-    il verbale dell'assemblea generale della NAVEG del 24 aprile 1989;

-    il resoconto della riunione del 28 febbraio 1989, redatto dalla NAVEG;

-    il resoconto della riunione del 28 febbraio 1989, redatto dalla FEG (decisione impugnata, ‘considerando’ 46, documento citato alla nota n. 48).

134.
    Secondo la decisione impugnata, il primo di tali documenti indica che, il 28 febbraio 1989, la FEG ha chiesto alla NAVEG di raccomandare ai propri membri di interrompere le forniture alle imprese che si ritiravano dalla FEG. Ai sensi della decisione impugnata (‘considerando’ 46):

«Benché i membri di NAVEG non siano obbligati a fornire i propri prodotti ai membri di FEG, è indicato che “le forniture si basano su un gentlemen's agreement, il che implica che quelle effettuate a non aderenti a FEG possono costituire un ostacolo”».

135.
    Il secondo documento indica, secondo la decisione impugnata, che la FEG aveva chiesto alla NAVEG come la stessa si sarebbe comportata se un grossista membro della FEG avesse ritirato la propria adesione a tale associazione. La NAVEG avrebbe allora risposto che «la raccomandazione [sarebbe stata] di interrompere le forniture», il che sarebbe stato inoltre confermato dal terzo documento.

136.
    La Commissione attribuisce l'esistenza dell'accordo di esclusiva e, in particolare, il suo carattere unilaterale, al rapporto di forze tra la FEG e la NAVEG. E' infatti assodato che i membri della FEG detengono una quota di mercato del 96%, in base ad una definizione ristretta del mercato rilevante, e del 50% in base ad una definizione estesa. Secondo la decisione impugnata tale potenza economica spiega l'interesse che l'accordo collettivo di esclusiva riveste per i membri della NAVEG. La Commissione ha ritenuto che tale interesse risulterebbe altresì dai seguenti elementi (decisione impugnata, ‘considerando’ 47):

-    una lettera inviata il 23 agosto 1991 dalla Hofte, una società membro della NAVEG, alla Paul Hochköpper & Co., impresa produttrice di materiale elettrotecnico. Questa lettera si riferiva alla richiesta di informazioni inviata alla Hofte dalla Commissione il 25 luglio 1991 e contiene il seguente passaggio:

    «(...) NAVEG ha naturalmente una posizione leggermente più difficile, poiché, pur non avendo una connessione ufficiale con FEG, è più o meno legata ad essa da un vincolo virtuale [ideelle Verbindung]. La nostra posizione a Bruxelles è tuttavia la seguente: “Nei vostri documenti affermate che i membri di FEG dominano il 98% del mercato. In quanto agenti di NAVEG noi non possiamo non prendere in considerazione i desiderata di FEG, poiché si tratta praticamente della totalità del nostro fatturato. Qualora abbiate problemi a questo riguardo, è solo a FEG che dovete rivolgervi”»;

-    il resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 9 maggio 1988, così formulato:

    «Dato che la maggior parte del fatturato degli agenti membri dell'associazione viene realizzato con i membri di FEG, una cooperazione adeguata risulta di importanza fondamentale».

137.
    Nella decisione impugnata, la Commissione ha richiamato numerosi esempi di applicazione dell'accordo collettivo di esclusiva.

138.
    In primo luogo, la Commissione rileva che, ai fini del buon funzionamento del gentlemen's agreement, era necessario che le due associazioni si scambiassero informazioni, quali l'elenco delle imprese associate alla FEG. La Commissione si è riferita a diversi documenti comprovanti tali scambi di informazioni (decisione impugnata, ‘considerando’ 48 e 49):

-    «(...) una lettera di NAVEG al segretario di FEG del 27 settembre 1989, in cui vengono chieste informazioni in merito alla richiesta di adesione a FEG presentata da CEF. NAVEG osserva quanto segue: “Diverse fabbriche estere, rappresentate dai nostri membri, forniscono prodotti a questa società in altri paesi e desiderano farlo anche nei Paesi Bassi. Tuttavia, fintantoché [CEF] non viene ammessa in seno a FEG, la direzione raccomanda naturalmente ai suoi membri di non procedere a forniture a tale grossista”. Che tale raccomandazione implichi del resto anche rischi commerciali emerge dal passaggio seguente: “In passato diversi membri hanno applicato nei confronti di Nedeximpo una raccomandazione analoga. Tuttavia, ora che tale impresa è stata ammessa a FEG, per essi si pone il problema di non essere più accettati come fornitori”;

-    il resoconto del colloquio fra FEG e NAVEG del 28 febbraio 1989, da cui emerge che era stato convenuto che NAVEG avrebbe fornito a FEG gli indirizzi dei grossisti che essa auspicava diventassero membri dell'associazione».

139.
    In secondo luogo la Commissione ha rilevato diversi esempi di attuazione dei «consigli» della NAVEG da parte dei suoi membri. Così la decisione impugnata indica quanto segue:

«(50)    I membri di NAVEG risultano applicare anche in pratica le “raccomandazioni” formulate da FEG. Hateha ad esempio, un membro di NAVEG che rappresenta sul mercato olandese importanti fabbricanti (...) ha comunicato esplicitamente a CEF di effettuare forniture solo attraverso grossisti aderenti a FEG, e di rifiutare pertanto di fornirle i propri prodotti (...). Le osservazioni formulate dalle parti, che sostengono che Hateha si basi sul criterio dell'adesione a FEG per verificare la solvibilità dell'impresa interessata, non risulta convincente, tanto più che esistono altri metodi più precisi per accertare la solidità finanziaria di un'impresa: l'adesione a FEG non offre in sé alcuna garanzia assoluta su questo punto. Può essere infine osservato che il direttore di Hateha era all'epoca anche il segretario di NAVEG, e che la sede di NAVEG era ubicata allo stesso indirizzo di Hateha. Negli anni '80, inoltre, Hateha aveva già informato un'altra impresa non aderente a FEG, Frigé, che non poteva fornirle prodotti perché non era membro di detta associazione (...)

(51)    Un altro membro di NAVEG, Hemmink (...) si è rifiutato a sua volta - dopo consultazione, fra l'altro, di FEG, di Schiefelbusch (membro FEG) e di altri membri di NAVEG - di rifornire direttamente un'impresa non aderente a FEG (Van de Meerakker). Il direttore di Hemmink era all'epoca anche il segretario di NAVEG, e la sede di NAVEG era ubicata allo stesso indirizzo di quello di Hemmink (...). L'argomento addotto dalle parti, secondo il quale si sarebbe trattato di un atto unilaterale di Hemmink senza alcun legame con un eventuale gentlemen's agreement fra FEG e NAVEG, non tiene alcun conto del contesto in cui si è verificato tale caso (...). In quanto segretario di NAVEG il direttore di Hemmink era indubbiamente al corrente del fatto che NAVEG raccomandava ai suoi membri di rifornire esclusivamente imprese aderenti a FEG. Il comportamento sopramenzionato, ossia il fatto di informarsi sull'adesione o meno a FEG di un grossista prima di decidere in merito alle forniture, rientra in tale politica.

(52)    Ovviamente i membri di NAVEG non dovevano comunicare così esplicitamente al potenziale cliente la ragione del loro rifiuto. A tale riguardo è indicativo il seguente passaggio della sopracitata lettera di Hofte (membro NAVEG) a Paul Hochköpper & Co.:

    -     in relazione alla denuncia presentata da CEF alla Commissione viene segnalato: “Inoltre, ha naturalmente inviato documenti, fra cui, sfortunatamente, alcuni di agenti NAVEG, che, con leggerezza, vi affermano che l'impresa non poteva ricevere forniture in quanto non aderente a FEG” (...)».

b) Sulla realtà dei fatti

140.
    Le ricorrenti negano l'esistenza del gentlemen's agreement. La TU sostiene anzitutto che un accordo collettivo di esclusiva unilaterale, quale quello considerato nella decisione impugnata, non avrebbe alcuna utilità. Le ricorrenti contestano in successione le considerazioni relative ai rapporti di forza tra la FEG e la NAVEG, all'origine del gentlemen's agreement, poi quelle riguardanti le riunioni tra la FEG e la NAVEG e, infine, quelle concernenti l'attuazione dell'accordo.

141.
    Alla luce di tali argomenti, si deve valutare se nella decisione impugnata la Commissione abbia assolto all'onere della prova ad essa incombente quando ha concluso che esistesse un gentlemen's agreement del quale si avrebbero prove a partire dall'11 marzo 1986. Tale conclusione poggia su una valutazione complessiva di tutte le prove e gli indizi pertinenti.

Utilità di un accordo collettivo di esclusiva

- Argomenti delle parti

142.
    In primo luogo, la TU sostiene che i membri della NAVEG non potevano concludere un accordo con un obiettivo anticoncorrenziale quale quello considerato dalla Commissione. Infatti, nella loro qualità di agenti, essi non disporrebbero del potere di vincolare in tal modo i loro mandanti.

143.
    In secondo luogo, la TU aggiunge che il presunto accordo collettivo di esclusiva non ha alcun senso, tenuto conto del suo carattere unilaterale. Dal momento che i membri della FEG rimangono liberi di rifornirsi presso fabbricanti non appartenenti alla NAVEG, i membri di questa associazione non avrebbero alcun interesse a concludere un siffatto accordo.

144.
    In terzo luogo, se vi fosse stato un accordo collettivo di esclusiva, tutti i membri della FEG avrebbero potuto rivendicare un uguale diritto alle consegne da parte dei fornitori. Orbene, non sarebbe questo il caso.

145.
    In quarto luogo, la TU sostiene che i fornitori non trattino con la CEF in quanto preferiscono limitare la loro rete di distribuzione a determinati grossisti in grado di fornire servizi di carattere accessorio.

146.
    La Commissione ribatte che sono i membri della NAVEG e non i loro mandanti che, nella stragrande maggioranza dei casi, decidono la loro politica commerciale sul mercato olandese. La Commissione sostiene che l'accordo collettivo di esclusiva è la conseguenza di un rapporto di forze profondamente squilibrato tra la NAVEG e la FEG a favore di quest'ultima. Per vendere le loro merci i membri della NAVEG avrebbero tutto l'interesse a tener conto dei voleri della FEG. L'accordo collettivo di esclusiva avrebbe il fine di impedire ai membri della NAVEG di fornire materiale elettrotecnico a grossisti non affiliati alla FEG. Tuttavia la Commissione ammette che i membri della NAVEG non erano tenuti a rifornire i membri della FEG.

- Giudizio del Tribunale

147.
    Con riferimento al primo argomento della TU, si deve rilevare che la questione se i membri della NAVEG, nella loro qualità di agenti, erano autorizzati dai loro mandanti a concludere un accordo di esclusiva con la FEG, è priva di rilevanza. Riguardo alla decisione impugnata rileva soltanto la questione se tale accordo sia esistito. Al riguardo occorre ricordare che l'accordo di esclusiva di cui trattasi riguardava soltanto le vendite effettuate sul mercato olandese dagli agenti stessi, e non le vendite concluse direttamente dai loro mandanti. In ogni caso l'argomento della TU non è sufficientemente fondato per poter porre in dubbio le constatazioni di fatto operate nei ‘considerando’ 47-52 della decisione impugnata. Questo primo argomento dev'essere quindi respinto.

148.
    Il secondo argomento della TU riguarda la questione se un accordo collettivo di esclusiva unilaterale sia privo di senso. A tal riguardo basta rilevare che i membri della FEG disponevano sul mercato rilevante di una potenza economica sufficiente a spiegare il carattere unilaterale del legame di esclusiva con la NAVEG. Con una quota del mercato rilevante pari a circa il 96% i membri della FEG godevano di una posizione dominante (v. decisione impugnata, ‘considerando’ 67). Quand'anche si adottasse una definizione estesa del mercato rilevante, i membri della FEG disporrebbero, con una quota di mercato aggregata di circa il 50%, di una considerevole potenza economica sul mercato della distribuzione del materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi (distribuzione diretta, attraverso grossisti e rivenditori al minuto). Nella loro qualità di principali compratori di questo tipo di merci, i membri della FEG disporrebbero pertanto collettivamente di un peso economico considerevole che conferisce loro un potere d'acquisto che la NAVEG ed i suoi membri non potevano ignorare.

149.
    Per quanto esposto, la Commissione ha correttamente ritenuto che i membri della NAVEG avevano interesse ad adeguarsi alle esigenze dei membri della FEG quando questi ultimi adottavano una posizione coordinata, in quanto i primi «[dipendevano] da FEG per larghissima parte del loro fatturato» (decisione impugnata, ‘considerando’ 47). L'accordo collettivo di esclusiva considerato nella decisione impugnata costituiva pertanto un mezzo che consentiva ai membri della FEG di assicurarsi l'esclusiva dell'approvvigionamento dei fornitori affiliati alla NAVEG. Le imprese di vendita all'ingrosso di materiale elettrotecnico non aderenti alla FEG erano conseguentemente escluse da un tale accordo collettivo di esclusiva e si trovavano quindi poste, con riguardo al loro approvvigionamento, in una situazione economica svantaggiata in rapporto ai membri della FEG.

150.
    Di conseguenza, il carattere unilaterale dell'accordo collettivo di esclusiva non è atto a porre in dubbio la validità della tesi sostenuta dalla Commissione nella decisione impugnata. Al contrario, si deve considerare, alla luce del potere economico collettivo dei membri della FEG, che un tale accordo costituiva un mezzo finalizzato a limitare la competitività dei loro concorrenti, restringendo il loro accesso a determinate fonti di approvvigionamento di materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi. Il secondo argomento della TU dev'essere quindi respinto.

151.
    Con il suo terzo argomento, la TU rileva che il fatto che i membri della FEG non abbiano rivendicato presso i loro fornitori un «uguale diritto alle consegne» contraddirebbe la tesi dell'esistenza di un accordo collettivo di esclusiva. Si deve constatare che tale argomento si fonda sulla premessa secondo la quale il carattere collettivo dell'accordo di esclusiva presupporrebbe necessariamente una perfetta uguaglianza nella sua attuazione da parte dei beneficiari. Orbene, il diritto alla parità di trattamento, così fatto valere dalla TU, non è una condizione essenziale per il funzionamento di un accordo collettivo di esclusiva, quale quello considerato nella fattispecie. Pertanto tale argomento, che non è d'altronde sostenuto da alcun elemento concreto, dev'essere respinto.

152.
    Infine, con riferimento al quarto argomento, secondo il quale i fornitori preferirebbero intrattenere relazioni d'affari con i membri della FEG per la qualità dei loro servizi, bisogna constatare che la Commissione si è basata, nella decisione impugnata, su un certo numero di documenti a carico al fine di dimostrare che i dinieghi di vendita opposti ai grossisti che non appartenevano alla FEG erano la conseguenza di una collusione tra i membri di questa associazione. Tale argomento non può essere dunque disgiunto da quelli con i quali le ricorrenti contestano il valore probatorio dei documenti prodotti nei confronti delle stesse, argomenti che verranno esaminati in seguito.

Rapporto di forze tra la FEG e la NAVEG

- Argomenti delle parti

153.
    La FEG contesta le valutazioni della Commissione relative allo squilibrio del rispettivo potere economico della FEG e della NAVEG. Essa sostiene che, al ‘considerando’ 47 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato senza alcun fondamento che il potere economico della NAVEG è minimo in confronto a quello della FEG. Orbene, sarebbe errato pensare che i membri della FEG dispongano di un qualsiasi potere economico in quanto agiscono in maniera coordinata. Essa aggiunge che i due documenti richiamati dalla Commissione (la lettera datata 23 agosto 1991 della società Hofte, aderente alla NAVEG, alla Paul Hochköpper & Co. e il resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 9 maggio 1988) sono privi di valore probatorio.

154.
    Da parte sua, la TU rimprovera alla Commissione di aver sopravvalutato il peso economico della NAVEG e dei suoi membri, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo.

155.
    In primo luogo, la TU rileva che la grande maggioranza dei membri della NAVEG sono agenti di fabbricanti di minor nome (risposta del 28 agosto 1991 della NAVEG alle domande della Commissione; allegato 19 al ricorso). Essa contesta l'affermazione secondo la quale «i circa trenta membri di NAVEG rappresentano circa 400 fabbricanti - soprattutto stranieri - di materiale elettrotecnico presenti sul mercato olandese» (decisione impugnata, ‘considerando’ 21) e ritiene che soltanto dieci membri della NAVEG rappresentano marchi molto rinomati (allegato 41b alla replica).

156.
    In secondo luogo, la TU sostiene che i membri della NAVEG rappresentano collettivamente soltanto una ridotta quota di mercato.

157.
    Anzitutto, la loro quota di mercato (decisione impugnata, ‘considerando’ 23) sarebbe sopravvalutata. La TU ricorda che il fatturato annuale complessivo del mercato olandese del materiale elettrotecnico per il periodo 1992-1994 era compreso tra 1,36 e 1,82 miliardi di euro (decisione impugnata, ‘considerando’ 23). Con un fatturato aggregato di 84 milioni di euro (decisione impugnata, ‘considerando’ 21), i membri della NAVEG disporrebbero quindi di una quota di mercato compresa tra il 4,6% e il 6,2%. La TU sottolinea che la Commissione ha ignorato i suoi stessi dati, basandosi, al ‘considerando’ 23 della decisione, su una quota di mercato provvisoria del 10%. La Commissione avrebbe pertanto moltiplicato per due la quota di mercato degli agenti della NAVEG per fissarla a circa il 20% (decisione impugnata, ‘considerando’ 23).

158.
    In secondo luogo, la TU ritiene che la valutazione del fatturato dei membri della NAVEG quale pari a 84 milioni di euro nel 1993 è troppo elevata e si fonda su un metodo di calcolo poco trasparente. Anzitutto la TU considera non realistica l'affermazione della Commissione (decisione impugnata, nota n. 20) secondo la quale tale stima è probabilmente inferiore a quella reale. In seguito essa fa valere che, dal momento che i membri della FEG sono soltanto agenti, il fatturato aggregato corrisponde in gran parte a quello dei fabbricanti che essi rappresentano. Infine la TU sostiene che i dati statistici della NAVEG, sui quali si è basata la Commissione (nota n. 20 della decisione; allegato 41a alla replica), erano inaffidabili al punto di costringere la NAVEG a porre fine alla loro raccolta dopo il 1994.

159.
    In conclusione, la TU ritiene che il peso economico della NAVEG sia di quindici volte inferiore a quello che la Commissione suggerisce nella decisione impugnata.

160.
    La Commissione respinge gli argomenti della TU, che ritiene in gran parte irrilevanti. Inoltre le affermazioni della TU sarebbero contraddette dalla FEG, che valuta attorno al 10% la quota di mercato dei membri della NAVEG (decisione impugnata, ‘considerando’ 23), e dalla risposta della TU alla comunicazione degli addebiti, nella quale si ritiene che tale quota sia del 7% (risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 6). Parimenti, il numero stimato dei membri della FEG, pari a 400, sarebbe tratto direttamente dalla risposta della FEG alla comunicazione degli addebiti (fascicolo F-22-209).

- Giudizio del Tribunale

161.
    In risposta agli argomenti della FEG occorre ricordare che, nella decisione impugnata, le valutazioni relative al rapporto di forze tra la FEG e la NAVEG sono in parte fondate sul fatto che i membri della FEG rappresentano, complessivamente, il 96% del mercato rilevante. Poiché i motivi relativi alla definizione del mercato rilevante sono stati già respinti, si devono respingere le critiche della FEG dirette a rimettere in discussione la valutazione operata dalla Commissione dell'influenza sul mercato collettivamente esercitata dai suoi membri.

162.
    Inoltre la Commissione ha ritenuto, al ‘considerando’ 47 della decisione impugnata, che esistesse un rapporto di forze squilibrato tra la FEG e la NAVEG, riferendosi ad alcuni documenti. Si tratta anzitutto della lettera di detta società Hofte alla Paul Hochköpper & Co. del 23 agosto 1991, riguardo alla quale la FEG spiega che è perfettamente logico che la Hofte ritenga di avere un «rapporto ideale» con la FEG, in quanto quest'ultima rappresenta il 96% dei grossisti nei Paesi Bassi. La FEG insiste tuttavia sul fatto che né questa dichiarazione né nessun'altra parte di questa lettera prova l'esistenza di un accordo illecito tra la FEG e la NAVEG.

163.
    Questi argomenti non sono convincenti. La lettera di cui trattasi proviene da una società rappresentata nel consiglio di amministrazione della NAVEG e costituisce, quanto meno, un indizio dell'esistenza di una relazione privilegiata tra la FEG e la NAVEG , nonché tra i loro rispettivi membri. Tale relazione può essere ragionevolmente spiegata attraverso lo squilibrio del rispettivo potere economico dei membri di tali due associazioni e, in particolare, dalla circostanza per la quale i membri della NAVEG per le loro vendite dipendono per il 96% dai membri della FEG.

164.
    Con riguardo al resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 9 maggio 1988, richiamato al ‘considerando’ 47 della decisione impugnata, la FEG sostiene che tale documento non prova l'esistenza di un accordo illecito. Essa ammette nondimeno (ricorso, punto 92) che tale documento dimostra l'importanza che i membri della NAVEG attribuiscono ad una cooperazione adeguata con i membri della FEG.

165.
    Quest'argomentazione non è convincente. Appare chiaramente che il passo estratto del resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 9 maggio 1988, citato al ‘considerando’ 47 della decisione impugnata, si riferisce all'«importanza fondamentale» che i membri della NAVEG attribuiscono ad una «cooperazione adeguata» con la FEG, interesse dettato dalla circostanza per la quale «la maggior parte del fatturato degli agenti membri dell'associazione è realizzato con i membri di FEG». Una simile dichiarazione costituisce un elemento probatorio dell'esistenza di stretti legami tra le due associazioni e illustra la dipendenza economica dei membri della NAVEG dai grossisti affiliati alla FEG.

Origine del gentlemen's agreement

- Argomenti delle parti

166.
    Le ricorrenti contestano l'affermazione che figura ai ‘considerando’ 39-43 della decisione impugnata, secondo la quale la FEG e la NAVEG avrebbero continuato ad applicare l'accordo AGC dopo il 1957. Esse rilevano che la Commissione ha citato come sola prova il memorandum del Ministero degli Affari economici del 23 febbraio 1959. Questo documento non dimostrerebbe affatto il mantenimento in vigore dell'accordo AGC sino alla fine del periodo di infrazione. Inoltre, la FEG sottolinea che, dopo tale memorandum, le autorità olandesi non avrebbero trovato alcuna prova di un'intesa illecita tra la FEG e la NAVEG. La FEG afferma di aver sempre agito in conformità al diritto olandese.

- Giudizio del Tribunale

167.
    Nella decisione impugnata la Commissione si riferisce al memorandum del Ministero degli Affari economici del 23 febbraio 1959 (decisione impugnata, nota n. 42, ‘considerando’ 41) per illustrare le circostanze inerenti all'origine dell'accordo collettivo di esclusiva. Avendo riguardo al valore probatorio di tale documento, è vero che, nella decisione impugnata, la Commissione menziona una prassi in virtù della quale le parti dell'accordo AGC hanno continuato ad aderire ad esso dopo il 1957, con alcune modifiche, poiché il «Contratto Agenti Grossisti» che è succeduto all'accordo AGC prevede soltanto un obbligo unilaterale da parte degli agenti (decisione impugnata, ‘considerando’ 41-43).

168.
    Tuttavia, si deve constatare che al ‘considerando’ 145 della decisione impugnata la Commissione ha considerato che l'infrazione relativa all'accordo collettivo di esclusiva era perdurata dall'11 marzo 1986 al 25 febbraio 1994. Dalla parte della decisione impugnata relativa alla valutazione giuridica risulta che la Commissione ha delimitato tale periodo con riferimento ai documenti che hanno avuto origine tra il 28 aprile 1986 e il 25 febbraio 1994. Così, al ‘considerando’ 103 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che tale valutazione giuridica si fondava sui «fatti e (...) circostanze descritti ai ‘considerando’ 44-52». Sembrerebbe dunque che gli elementi relativi all'accordo AGC ricordati ai ‘considerando’ 41-43 della decisione impugnata abbiano il solo scopo di illustrare gli accordi o prassi antecedenti a quelli che hanno dato luogo alla decisione impugnata com'è stato esposto al precedente punto 45. Ne consegue che le argomentazioni delle ricorrenti si riferiscono ad un periodo anteriore al periodo d'infrazione considerato nella decisione impugnata, periodo il cui momento iniziale è stato stabilito nel 1986. Pertanto, quand'anche tali argomenti fossero fondati con riferimento al periodo compreso tra il 1957 e il 1986, essi non sono in grado di porre in dubbio le valutazioni della Commissione riguardanti l'esistenza di un'intesa illecita tra il 1986 e il 1994. Di conseguenza detti argomenti devono essere respinti.

Riunioni tra la FEG e la NAVEG

169.
    Le ricorrenti contestano il valore probatorio dei documenti richiamati al ‘considerando’ 46 della decisione impugnata, riguardanti le presunte riunioni tra la FEG e la NAVEG dell'11 marzo 1986 e del 28 febbraio 1989.

Riunione dell'11 marzo 1986

- Argomenti delle parti

170.
    La TU non ha sviluppato argomenti specifici riguardo al valore probatorio del resoconto dell'assemblea generale della NAVEG, tenutasi il 28 aprile 1986.

171.
    Da parte sua, anzitutto, la FEG dubita dell'esistenza della riunione dell'11 marzo 1986, in quanto essa non ne ha potuto trovare alcun riferimento scritto. In secondo luogo, la FEG ritiene che il resoconto dell'assemblea generale del 28 aprile 1986 non le può essere opposto come prova, poiché esso proviene dalla NAVEG. In terzo luogo, la FEG aggiunge che la Commissione non può fondarsi su una sola riunione per sostenere l'esistenza di un accordo con la NAVEG.

172.
    La Commissione respinge tali argomenti e fa valere che il resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986 dimostra l'esistenza di un accordo tra la FEG e la NAVEG, in virtù del quale i membri di quest'ultima non dovevano consegnare prodotti ad imprese non appartenenti alla FEG.

- Giudizio del Tribunale

173.
    Con riferimento al primo argomento della FEG, occorre sottolineare che la circostanza secondo la quale quest'ultima non ha conservato documenti relativi alla riunione dell'11 marzo 1986 non consente affatto di porre in dubbio l'esistenza di tale riunione, che è attestata dal resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986, la cui autenticità non è contestata.

174.
    In secondo luogo, con riferimento all'asserita inopponibilità di tale documento, occorre sottolineare che la qualità di destinataria di un documento a carico non può determinare il valore probatorio di quest'ultimo. Spetta infatti alla Commissione valutare il valore probatorio dei documenti che essa intende utilizzare come prove, in funzione del loro contenuto e della loro portata, sotto il controllo del Tribunale. Nel caso di specie la Commissione ha richiamato il resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986 come prova della riunione dell'11 marzo 1986 tra la FEG e la NAVEG. Tale documento è contestuale alla riunione della quale è volto a provare l'esistenza e il contenuto. Esso contiene i seguenti passaggi:

«Resoconto delle discussioni NAVEG-FEG a livello di consiglio di amministrazione

Una riunione di distensione ha avuto luogo martedì 11 marzo 1986 presso l'Euromotel, Oude Haagseweg, ad Amsterdam. Erano presenti per il consiglio di amministrazione di FEG: i sigg. Schuurman, Brinkman, Coppoolse, van de Meer, Goedhart, Schiefelbusch, Vos e van Diessen; per il consiglio di amministrazione [della] NAVEG: i sigg. Gunneman, Amesz, Hofte e Onstee.

Il sig. Schuurman (FEG) comunica che si lavora con profitto con commissioni di gruppi di articoli (i nomi sono noti al consiglio di amministrazione di NAVEG).

Nell'ambito degli accordi fra le due associazioni non sono auspicate forniture alle imprese Nedeximpo, Dego, van de Meerakker e Hagro.

Si auspica vivamente di conoscere quali membri di FEG trattino materiale contrattuale della ditta Heinrich Kopp; verranno allora presi provvedimenti.

FEG rimane molto interessata alla collaborazione con NAVEG e spera che essa proseguirà nell'ambito di una relazione aperta.

Il sig. Gunneman (NAVEG) solleva le seguenti questioni:

-    comunicazione sulla politica di ammissione di FEG a seguito dell'adesione delle imprese Timmermans e Gro-Ham;

-    una panoramica delle concessioni e vendite in esclusiva della e attraverso FEG;

-    consegne di materiale contrattuale ad imprese non appartenenti a FEG, vale a dire alla Olpa-Ardomy e alla Jan de Vries.

La Timmermans e la Gro-Ham sono membri per macchinari; FEG chiede che non sia offerto o venduto nessun materiale d'installazione.

FEG invierà le liste dei grossisti di macchinari e di materiale d'installazione (esse non sono state sempre ricevute).

FEG invierà la lista delle vendite in esclusiva dei grossisti e la lista delle consegne di membri di FEG ad imprese non associate a FEG (ad oggi non ancora pervenuta).

Il rapporto tra FEG e NAVEG verso l'estero (Germania-Inghilterra) deve considerarsi soddisfacente».

175.
    A tal punto si deve concludere, in base a questo documento considerato nel suo complesso, che alcuni membri dei consigli di amministrazione della FEG e della NAVEG si sono incontrati l'11 marzo 1986 e hanno richiamato «nell'ambito [dei loro] accordi» la questione delle forniture da parte dei membri della NAVEG a imprese non appartenenti alla FEG (Nedeximpo, Dego, van de Meerakker, Hagro, Olpa-Ardomy e Jan de Vries). Questi elementi costituiscono indizi documentali dell'esistenza di «accordi» e di riunioni tra le due associazioni a partire dall'11 marzo 1986, indizi presi in considerazione dal Tribunale nella sua conclusione complessiva sul gentlemen's agreement al successivo punto 210.

Riunione del 28 febbraio 1989

- Argomenti delle parti

176.
    La FEG contesta l'interpretazione e il valore probatorio del resoconto della riunione del 28 febbraio 1989 redatto dalla NAVEG, sul quale si è fondata la Commissione per stabilire che la NAVEG consigliava ai suoi membri di non rifornire grossisti che non appartenessero alla FEG. Inoltre, durante la sua assemblea generale del 24 aprile 1989, la NAVEG si sarebbe limitata ad informare i suoi membri di tale scambio, senza che venisse adottata alcuna raccomandazione o decisione.

177.
    Da parte sua la TU sostiene, in primo luogo, di non essere stata presente o rappresentata alla riunione del 28 febbraio 1989. Infatti il suo dipendente che all'epoca faceva parte del consiglio di amministrazione della FEG, il sig. Coppoolse, secondo la stessa non era potuto intervenire. Pertanto la Commissione non potrebbe far conseguire da tale riunione la partecipazione della TU a un'infrazione. In secondo luogo, la TU sostiene che le prove di tale riunione sono ad essa inopponibili. Si tratterebbe del verbale dell'assemblea generale della NAVEG del 24 aprile 1989 e di una nota interna della NAVEG di resoconto di tale riunione (decisione impugnata, ‘considerando’ 46). Essa sostiene di non essere stata in possesso di questi documenti destinati ai membri della NAVEG. Inoltre essa nega di essere stata informata dalla FEG del contenuto della riunione del 28 febbraio 1989, contrariamente a quanto la Commissione ha affermato al ‘considerando’ 46 della decisione impugnata.

178.
    Infine, le ricorrenti rilevano l'assenza di ogni riferimento alla riunione del 28 febbraio 1989 tra la FEG e la NAVEG nel verbale della riunione del consiglio di amministrazione della FEG dell'11 aprile 1989. La FEG e la TU sottolineano infatti che tale documento non contiene alcuna indicazione riguardante un accordo di esclusiva cui si sostiene sia stato fatto riferimento nel corso della riunione del 28 febbraio 1989. Esse ritengono che tale elemento conduce a negare l'esistenza di un gentlemen's agreement.

179.
    La Commissione respinge tali argomenti e in sostanza, riguardo alle conclusioni da trarre dalla riunione del 28 febbraio 1989, rinvia al testo della decisione impugnata.

- Giudizio del Tribunale

180.
     A questo stadio, conviene limitare l'analisi alle prove dell'esistenza dell'infrazione asserita. Pertanto, l'argomento secondo il quale la Commissione non poteva invocare nei confronti della TU le proposte scambiate nel corso della riunione del 28 febbraio 1989, per il motivo che la TU non vi era rappresentata, verrà esaminato assieme a quelli relativi alle cause d'imputabilità delle infrazioni. Per il resto, l'assenza di un rappresentante della TU alla riunione del 28 febbraio 1989, non è sufficiente, di per sé, a rimettere in discussione il valore degli elementi di prova addotti dalla Commissione riguardanti l'esistenza di tale riunione e la natura delle proposte che hanno potuto essere scambiate nell'ambito della stessa.

181.
    Dev'essere in seguito respinta l'affermazione della TU secondo la quale il resoconto della riunione del 28 febbraio 1989, redatto dalla NAVEG, e il verbale dell'assemblea generale della NAVEG del 24 aprile 1989 sono ad essa inopponibili per il motivo che la stessa non ne era la destinataria. Infatti, com'è stato precedentemente esposto, la qualità di destinatario dei documenti di cui trattasi non può pregiudicare il loro carattere probatorio, carattere che spetta alla Commissione valutare in funzione del loro valore e della loro portata, sotto il controllo del Tribunale. Secondo le regole generali applicabili in materia di prova, si deve al contrario attribuire grande importanza alla circostanza che i detti documenti sono stati redatti in immediata concomitanza con i fatti.

182.
    Allo stesso modo, l'assenza di ogni riferimento alla riunione del 28 febbraio 1989 nel verbale del consiglio di amministrazione della FEG dell'11 aprile 1989, non smentisce né conferma il carattere probatorio degli elementi addotti dalla Commissione relativamente alle discussioni tra la FEG e la NAVEG nel corso di tale riunione. Di conseguenza, l'argomento delle ricorrenti relativo a questo punto dev'essere respinto.

183.
    Per il resto, soltanto la FEG ha contestato la fondatezza delle valutazioni della Commissione sul valore e la portata del resoconto della riunione del 28 febbraio 1989, redatto dalla NAVEG, e del verbale dell'assemblea generale di tale associazione del 24 aprile 1989. Essa ritiene, infatti, che tali documenti non provano l'esistenza di un accordo. Tali documenti sarebbero inoltre, divergenti; nulla consentirebbe di ritenere che la NAVEG o la FEG abbiano dato istruzioni ai loro associati.

184.
    Tali argomenti non possono essere accolti. Infatti, risulta espressamente dal resoconto della riunione del 28 febbraio 1989 redatto dalla NAVEG che un membro della FEG si è informato presso i rappresentanti della NAVEG della sorte che tale associazione riservava ai grossisti che si fossero ritirati dalla FEG. La NAVEG ha ritenuto che in una situazione simile «la raccomandazione [sarebbe stata] di interrompere le forniture». Tali propositi sono altresì attestati dal resoconto della riunione del 28 febbraio 1989 redatto dalla FEG (decisione impugnata, ‘considerando’ 46, documento citato alla nota n. 48, allegato 17 al ricorso), che contiene il seguente passaggio:

«Il sig. Schiefelbusch chiede come si comporti NAVEG con i grossisti che si ritirino da FEG. NAVEG può consigliare ai suoi membri di interrompere le forniture ai grossisti che ritirino la loro adesione»

185.
    Infine si deve sottolineare che, nel verbale della sua assemblea generale del 24 aprile 1989, la NAVEG si è espressa sulla questione delle forniture ai grossisti che lasciano la FEG indicando che i membri della NAVEG non sono certamente obbligati a rifornire i membri della FEG, ma che «le forniture si basano su un gentlemen's agreement, il che implica che quelle effettuate a non aderenti a FEG possono costituire un ostacolo» (decisione impugnata, ‘considerando’ 46).

186.
    Tenuto conto di tali elementi, si deve considerare che tali indicazioni consentono di ritenere accertato il fatto che, nel corso della loro riunione del 28 febbraio 1989, la FEG e la NAVEG si sono accordate sulle condizioni alle quali i membri della NAVEG dovevano trattare con i grossisti intenzionati a ritirarsi dalla FEG, e che la NAVEG richiamava inoltre al riguardo l'esistenza di un gentlemen's agreement tra le due associazioni. Sul fondamento del complesso di tali elementi, devono essere respinti gli argomenti con i quali le ricorrenti hanno tentato di contestare il valore probatorio degli indizi documentali relativi alla riunione del 28 febbraio 1989.

Attuazione del gentlemen's agreement

- Argomenti delle parti

187.
    Le ricorrenti contestano gli elementi addotti dalla Commissione ai ‘considerando’ 48-53 della decisione impugnata come esempi di attuazione del gentlemen's agreement.

188.
    In primo luogo esse contestano l'affermazione della Commissione secondo la quale la FEG trasmetteva alla NAVEG liste aggiornate dei suoi membri per facilitare l'applicazione dell'accordo collettivo di esclusiva. Secondo le ricorrenti gli scambi d'informazioni di cui trattasi tra la FEG e la NAVEG non rientravano nell'ambito di un gentlemen's agreement, ma facevano parte del legittimo sviluppo di iniziative adottate nell'ambito del loro settore di attività. Esse sostengono che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione il resoconto della riunione tra la FEG e la NAVEG del 25 ottobre 1991, redatto dalla FEG (nota n. 53, al ‘considerando’ 48 della decisione impugnata, allegato 44 alla replica della TU e allegato 23 alla replica della FEG), il cui passaggio seguente dimostrerebbe l'inesistenza di un gentlemen's agreement:

«Da poco FEG ha, accanto a membri ordinari, anche membri associati. NAVEG non ne è stata informata formalmente, poiché i membri di NAVEG sono liberi di concludere affari anche con soggetti che non sono membri di FEG».

189.
    Inoltre la FEG sottolinea che la Commissione ha trovato soltanto cinque esempi di riunioni tra le due associazioni tra il 1987 e il 1992. Tali riunioni, fa valere la stessa, erano di scarso interesse per la FEG e sarebbero in ogni caso insufficienti ad accertare l'esistenza di un gentlemen's agreement.

190.
    In secondo luogo, la TU (ricorso, punto 112) nega che la NAVEG abbia consigliato ai suoi membri di non effettuare forniture a grossisti non appartenenti alla FEG. Essa richiama il seguente passaggio di una lettera della Spaanderman Licht alla NAVEG del 14 agosto 1991 (allegato 6 alla memoria di risposta della TU alla comunicazione degli addebiti, allegato 25 al ricorso della TU). In questa lettera la Spaanderman Licht, membro della NAVEG, indicava:

«(...) la nostra azienda non mai deciso di non rifornire CEF a motivo della sua adesione a NAVEG. Una siffatta raccomandazione nell'ambito di NAVEG ci è sconosciuta».

191.
    In terzo luogo, le ricorrenti contestano la tesi figurante al ‘considerando’ 50 della decisione impugnata, secondo la quale i membri della NAVEG hanno in pratica rifiutato di rifornire grossisti non appartenenti alla FEG, in particolare la CEF. Essi si riferiscono alle risposte di 20 fornitori alle questioni della Commissione per dimostrare che il loro rifiuto di trattare con la CEF non è dovuto ad un accordo collettivo di esclusiva. La TU richiama altresì le lettere della ABB e della Spaanderman Licht, datate rispettivamente 2 aprile e 22 maggio 1991, con le quali tali fornitori hanno indicato alla CEF che essi non intendevano ricorrere ai suoi servizi per il motivo che la loro rete di distribuzione comprendeva già un sufficiente numero di punti vendita (ricorso della TU, punto 139, e documenti di cui all'allegato 31 di quest'ultima).

- Giudizio del Tribunale

192.
    In primo luogo è assodato che la FEG e la NAVEG avevano contatti periodici, poiché l'indagine della Commissione ha rilevato l'esistenza di cinque riunioni tra tali associazioni tra il 1987 e il 1992 (il 3 novembre 1987, il 28 febbraio 1989, il 5 dicembre 1990, il 17 settembre 1991 e il 25 ottobre 1991).

193.
    In secondo luogo, con riferimento più precisamente al contesto della riunione del 25 ottobre 1991, è certo che quest'ultima è stata convocata dopo che numerosi membri della FEG avevano espresso l'intenzione di lasciare tale associazione. Di conseguenza, la FEG avrebbe allora deciso di modificare il suo regolamento interno prevedendo la creazione di una nuova categoria di membri, i «membri associati». Nel corso della riunione del 28 febbraio 1989, la NAVEG avrebbe chiesto informazioni sulle conseguenze di un simile cambiamento sull'applicazione dell'accordo collettivo di esclusiva. Interrogato di nuovo dalla NAVEG su tale punto nel corso della riunione del 25 ottobre 1991, il rappresentante della FEG ha affermato che la trasformazione della composizione di tale associazione «non [avrebbe avuto] conseguenze per NAVEG, vale a dire che i contatti esistenti [sarebbero stati] mantenuti senza modifiche». Il resoconto della riunione del 25 ottobre 1991 redatto dalla NAVEG (atto n. 1379b del fascicolo, menzionato nella decisione impugnata, alla nota n. 53) indica che la FEG ha allora comunicato alla NAVEG il nome di quei suoi membri che avevano espresso l'intenzione di divenire membri associati.

194.
    Gli argomenti delle ricorrenti non consentono pertanto di confutare l'interpretazione sostenuta dalla Commissione, al ‘considerando’ 48 della decisione impugnata, sulla base dei resoconti della FEG e della NAVEG della riunione del 25 ottobre 1991, secondo la quale la FEG comunicava alla NAVEG i nomi dei grossisti che non erano più membri dell'associazione.

195.
    Inoltre tali indizi della comunicazione alla NAVEG da parte della FEG dei nomi delle imprese a quest'ultima affiliate sono altresì avvalorati dagli atti relativi alla riunione del 28 febbraio 1989, che sono stati precedentemente esaminati nell'ambito del presente motivo, ed in particolare dal resoconto redatto dalla FEG, menzionato al ‘considerando’ 49 della decisione impugnata.

196.
    In terzo luogo, con riferimento alla lettera della Spaanderman Licht del 14 agosto 1991, i termini della stessa tendono a dimostrare che il rifiuto da parte di tale impresa, membro della NAVEG, di rifornire la CEF non è riconducibile all'esistenza di un gentlemen's agreement tra la FEG e la NAVEG. In ogni caso occorre, ciò nonostante, valutare il testo della lettera nel contesto in cui essa è stata redatta. Infatti si deve rilevare, in primo luogo, che questa lettera è stata inviata alla NAVEG in risposta ad un quesito posto da quest'ultima due giorni prima. E' pertanto la NAVEG che ha preso l'iniziativa di interrogare la Spaanderman Licht sui motivi che hanno portato quest'ultima a non rifornire più la CEF. In secondo luogo, questo scambio di corrispondenza è intervenuto dopo l'avvio del procedimento amministrativo, mentre era già in corso l'inchiesta della Commissione. Essa è infatti posteriore alle domande di informazioni inviate dalla Commissione alla FEG e alla TU il 25 luglio 1991, e, per tale fatto, priva di forza convincente.

197.
    In quarto luogo, relativamente alla questione se i rifiuti opposti alla CEF da diversi fornitori siano attribuibili all'esistenza di un gentlemen's agreement o a motivi commerciali legittimi, occorre rilevare anzitutto che, in una lettera del 27 settembre 1989, la NAVEG si è rivolta alla FEG nei seguenti termini:

«Alcuni membri di NAVEG hanno chiesto alla direzione un parere su eventuali forniture alla [CEF]. Diverse fabbriche estere, rappresentate dai nostri membri, forniscono prodotti a questa società in altri paesi e desiderano farlo anche nei Paesi Bassi. Tuttavia, fintantoché [CEF] non viene ammessa in seno a FEG, la direzione raccomanda naturalmente ai suoi membri di non procedere a forniture a tale grossista. In passato diversi membri hanno applicato nei confronti di Nedeximpo una raccomandazione analoga. Tuttavia, ora che tale impresa è stata ammessa a FEG, per essi si pone il problema di non essere più accettati come fornitori. Nel caso di [CEF], si desidera evitare che si ripeta la stessa situazione e ci è richiesto di reagire prontamente al riguardo. Vi chiediamo di farci sapere prima possibile in quale fase di trattative si trovano FEG e [CEF]. Riteniamo necessario informare i nostri membri del vostro punto di vista in due settimane, pertanto vi preghiamo di rispondere nei tempi opportuni».

198.
    La Commissione ha giustamente considerato che questa lettera costituiva un'indicazione verosimile di scambi d'informazioni tra la FEG e la NAVEG «con l'intenzione di impedire le forniture a imprese non aderenti a FEG conformemente a quanto previsto dal gentlemen's agreement» (decisione impugnata, ‘considerando’ 49).

199.
    In quinto luogo, con riferimento alle dichiarazioni dei venti fornitori richiamate dalle ricorrenti, risulta che soltanto tre di essi sono membri della NAVEG: Hofte, Technische Handelsmaatschappij Regoort BV e Hateha. Ne consegue che le lettere delle altre imprese non sono rilevanti nel contesto dell'esame delle prove dell'esistenza di un accordo tra la FEG e la NAVEG.

200.
    Riguardo alla Hofte, le ricorrenti richiamano il seguente passaggio delle sue risposte alla Commissione (28 giugno 1993 e 30 maggio 1997, v. fascicolo, atto 1614.20, 2c, allegato 1 e allegato 20 al ricorso della TU):

«In risposta alla vostra domanda se noi teniamo conto del fatto che un compratore sia o meno membro di FEG, rispondiamo che questo non costituisce per noi un elemento significativo».

201.
    Si tratta di una risposta ad una misura d'indagine della Commissione. Inoltre essa dev'essere considerata unitamente alle proposte che la Hofte indirizzava, il 23 agosto 1991, al fabbricante Paul Hochköpper, poco dopo essere stata interrogata dalla Commissione. Estratti di tale lettera figurano ai ‘considerando’ 47 e 52 della decisione impugnata. In particolare, la Commissione ha indicato, al ‘considerando’ 52 della decisione impugnata:

«A tale riguardo è indicativo il seguente passaggio della sopracitata lettera di Hofte (membro NAVEG) a Paul Hochköpper & Co.:

-     in relazione alla denuncia presentata da CEF alla Commissione viene segnalato: “Inoltre, ha naturalmente inviato documenti, fra cui, sfortunatamente, alcuni di agenti NAVEG, che, con leggerezza, vi affermano che l'impresa non poteva ricevere forniture in quanto non aderente a FEG” (...)».

202.
    Con riguardo alla Hateha, la TU richiama la seguente dichiarazione (ricorso, punto 84):

«La scelta dei nostri consumatori è determinata in particolare da considerazioni commerciali relative alla funzione delle imprese e al luogo in cui esse sono stabilite, nonché alla copertura di mercato, oltre che da esigenze relative alla solvibilità.

(...)

Non teniamo alcun conto, in linea di principio, della circostanza se un compratore sia o meno membro di FEG. I criteri principali sono i criteri già citati sopra, tra i quali un ruolo importante assume la solvibilità. Poiché FEG pone condizioni che riguardano la situazione finanziaria dei grossisti ad essa affiliati, l'adesione a FEG fornisce una certa garanzia riguardo alla solvibilità dell'impresa interessata. In questo senso, la questione se un'impresa sia o meno membro di FEG riveste una limitata importanza».

203.
    Occorre constatare che si tratta in tal caso della dichiarazione di cui la Commissione ha negato la rilevanza, in maniera sufficientemente convincente e circostanziata, al ‘considerando’ 50 della decisione impugnata, riprodotto al soprastante punto 139. Resta il fatto che la Hateha ha espressamente indicato a due imprese, la Frigé e la CEF, che essa non le avrebbe rifornite, in quanto esse non appartenevano alla FEG (v. lettere della Hateha alla CEF del 24 maggio 1989 e alla Frigé del 12 marzo 1981, decisione impugnata, ‘considerando’ 50, e note nn. 57 e 58), anche se la TU ribatte (replica, punto 158) che si trattava di un «facile pretesto per sbarazzarsi di CEF».

204.
    Riguardo, infine, al fornitore Technische Handelsmaatschappij Regoort BV, la FEG richiama la risposta che questa impresa ha inviato alla Commissione il 28 maggio 1997. In tale risposta, questo fornitore indicava di non tener conto dell'adesione dei suoi clienti alla FEG e precisava, a tal riguardo, che 1 214 dei suoi 1 257 clienti non appartenevano a questa associazione.

205.
    La Commissione ha sottolineato (controreplica nella causa T-5/00, punto 61) che, se questo fornitore aveva più di un migliaio di clienti, la FEG aveva soltanto una cinquantina di membri. Tale fornitore vende i suoi prodotti a grossisti nonché a rivenditori al minuto, a industriali, ad enti pubblici e ad esportatori. La Commissione riconosce che tale fornitore ha rifornito la CEF.

206.
    Questi elementi potrebbero, tutt'al più, consentire di concludere che tale fornitore non applicava l'accordo tra la FEG e la NAVEG. Anche se questo documento illustra il fatto che uno dei membri di quest'ultima associazione non rispettava forse sistematicamente detto accordo, esso non sembra d'altro lato costituire un indizio che permetta di dubitare della stessa esistenza di tale accordo.

207.
    Infine occorre sottolineare che le ricorrenti non hanno in realtà negato che un altro membro della NAVEG, la Hemmink, ha rifiutato di rifornire l'impresa Van de Meerakker, dopo aver consultato la FEG e uno dei suoi aderenti, la società Schiefelbusch (decisione impugnata, ‘considerando’ 51). La Commissione si è fondata sul resoconto di una riunione interna della Hemmink del 25 febbraio 1994 (decisione impugnata, nota n. 59). La FEG ammette (replica, punto 120) che quest'ultimo documento dimostra che la Hemmink, dopo aver verificato presso la FEG se la Van de Meerakker aveva presentato un atto di adesione a tale associazione, ha deciso di non rifornire questa impresa. La FEG ritiene comunque che tale documento non dimostra l'esistenza di istruzioni che essa avrebbe dato alla Hemmink affinché non rifornisse la Van de Meerakker. Quest'ultima obiezione dev'essere respinta, poiché tale resoconto proviene dalla Hemmink e costituisce un indice obiettivo dell'esistenza di un blocco delle forniture nei confronti di imprese non appartenenti alla FEG.

208.
    Così, riguardo alle lettere della ABB e della Spaanderman Licht richiamate dalla TU, occorre sottolineare che soltanto quest'ultima appartiene alla NAVEG, cosicché la lettera della ABB è, a questo punto del ragionamento, priva di rilevanza. Nella sua lettera alla CEF del 22 maggio 1991, la Spaanderman Licht si è limitata ad indicare che essa non intendeva ampliare la sua rete di rivenditori. Occorre tuttavia rilevare che tale lettera è stata redatta quando l'indagine della Commissione era già in corso.

209.
    Tenuto conto di tali diversi elementi, si deve concludere che la Commissione si è correttamente fondata sulle indicazioni di cui ai documenti citati nei ‘considerando’ 48-52 della decisione impugnata nell'affermare il valore probatorio della documentazione attestante l'attuazione di un gentlemen's agreement tra la FEG e la NAVEG.

c) Conclusione generale

210.
    Dagli elementi che precedono risulta che le ricorrenti non sono riuscite a fornire prove sufficienti a dimostrare che le constatazioni effettuate dalla Commissione riguardo al gentlemen's agreement sono viziate o riportano inesattezze sostanziali tali da inficiarne la validità. Si deve respingere la critica della TU che, sottolineando l'ambiguità di alcuni documenti a carico, rivendica il beneficio del dubbio in base al principio in dubio pro reo. Infatti, ai fini di un giudizio globale, questa critica nonché le specifiche censure delle ricorrenti non riescono a rimettere in discussione il carattere convincente, obiettivo e concordante degli elementi di prova richiamati nella decisione impugnata.

211.
    Inoltre, le constatazioni che risultano dall'esame di tali elementi non possono essere rimesse in discussione dall'affermazione della FEG secondo la quale la NAVEG aveva preso l'iniziativa dei contratti con la FEG. Anche ritenendola fondata, una siffatta asserzione confermerebbe tutt'al più l'esistenza - già accertata - di un gentlemen's agreement tra le due associazioni.

212.
    Occorre dunque concludere che la Commissione ha correttamente affermato che la NAVEG si era impegnata con la FEG a raccomandare ai suoi membri di non vendere materiale elettrotecnico a grossisti non appartenenti a quest'ultima associazione sul fondamento di un gentlemen's agreement tra tali due associazioni, accordo del quale esiste prova dall'11 marzo 1986.

2. Estensione del gentlemen's agreement a fornitori non appartenenti alla NAVEG

213.
    Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la FEG e la TU avevano tentato di ampliare l'ambito di applicazione del gentlemen's agreement a fornitori che non erano rappresentati da agenti o importatori membri della NAVEG. Essa si è fondata su diversi esempi di pressioni subite da fornitori quali la Draka Polva, la Holec, la ABB e la Klöckner Moeller (in prosieguo: la «KM») (decisione impugnata, ‘considerando’ 53-66 e 104-106). Essa ha altresì sottolineato che la FEG aveva cercato di estendere l'accordo collettivo di esclusiva alla ditta Philips, fornitore di materiale elettronico di consumo.

a) Sulla realtà dei fatti

Argomenti delle parti nella causa T-5/00

214.
    Secondo la FEG, la decisione impugnata non contiene alcuna prova di pressioni da parte della stessa sui fornitori dei suoi membri. Essa afferma di non essere stata coinvolta in nessuno degli esempi richiamati dalla Commissione e di non aver mai desiderato introdursi nelle relazioni tra i suoi membri ed i loro fornitori.

    

215.
    In primo luogo la FEG invoca a proprio discarico il verbale del suo consiglio di amministrazione del 29 gennaio 1991 (allegato 28 alla replica, causa T-5/00), dal quale risulterebbe chiaramente che la sua politica era quella di non ingerirsi nelle relazioni tra i suoi membri e i loro fornitori. Tale verbale è redatto come segue:

«Sono discussi i documenti allegati all'ordine del giorno:

-    una lettera del sig. Duk al sig. Fillet (CEF): il segretario aggiunge che è inammissibile insistere in qualsiasi forma, in quanto FEG, presso i fornitori, affinché essi riforniscano soltanto membri della FEG. Ciò è sottolineato dall'assemblea. Si ricorda che l'associazione non ha mai espresso malcontento ai fornitori riguardo le forniture, né mai lo farà».

216.
    In secondo luogo, con riferimento alla presunta opposizione della FEG alle forniture alla CEF da parte della Draka Polva, menzionata al ‘considerando’ 54 della decisione impugnata, la FEG sostiene che la Commissione non possiede alcuna prova diretta di pressioni nei confronti di tale impresa. Essa sottolinea che il solo documento richiamato nella decisione impugnata è un resoconto proveniente dalla TU (decisione impugnata, ‘considerando’ 54, e documento menzionato alla nota n. 62), che non è sufficiente a provare la sua partecipazione diretta agli atti di cui trattasi.

217.
    Inoltre la FEG sostiene che la Draka Polva non ha rifiutato di rifornire la CEF. Così, in una lettera del 15 giugno 1993 (decisione impugnata, ‘considerando’ 27, nota 29), la Draka Polva avrebbe indicato alla Commissione:

«Dichiariamo, senza dubbio pletoricamente, che abbiamo rifornito City-Electrical-Factors dal momento in cui tale impresa si è stabilita nei Paesi Bassi».

218.
    Inoltre, il verbale della riunione del 25 giugno 1990, del consiglio di amministrazione della FEG, citerebbe quanto segue:

«7. Domanda di adesione di CEF

Se CEF desidera divenire membro di FEG, essa deve soddisfare i requisiti di ammissione. Ciò sarà comunicato a CEF per iscritto.

Si considera la lettera di Draka Polva riguardante alcune forniture alla CEF.

Il presidente ritiene che FEG non vi si può opporre. Il punto “Fornitori che riforniscono imprese non appartenenti a FEG” sarà messo all'ordine del giorno».

219.
    Nel corso della sua seguente riunione, l'11 settembre 1990, il consiglio di amministrazione della FEG avrebbe effettuato soltanto una breve osservazione a tal riguardo, inserita a verbale nei seguenti termini:

«12. Fornitori che consegnano a imprese non appartenenti a FEG

A proposito della lettera di Polva relativa ad alcune forniture a CEF, si rileva che formalmente FEG, quale associazione, non può farvi nulla».

220.
    Tali documenti dimostrano, a parere della FEG, che essa non aveva alcun mezzo per opporsi alla decisione della Draka Polva di rifornire la CEF.

221.
    In terzo luogo, con riguardo a quanto sostenuto dalla Commissione circa l'intenzione della FEG di estendere l'ambito di applicazione dell'accordo collettivo di esclusiva ai fornitori di materiale elettronico di consumo (decisione impugnata, ‘considerando’ 55), la FEG ritiene che l'assunto della Commissione si basi su un solo documento, vale a dire la lettera del 29 agosto 1989 di uno dei membri del consiglio di amministrazione della FEG ad una commissione di grossisti di materiale Philips. La FEG eccepisce che si tratta in tal caso di una presa di posizione personale di uno dei membri del suo consiglio di amministrazione. Inoltre la FEG e la TU sostengono che questa lettera è irrilevante, poiché i propositi espressi non riguardano il mercato di cui trattasi, ma quello degli apparecchi elettronici di consumo.

222.
    In quarto luogo, la FEG nega di aver preso parte alle azioni di alcuni dei suoi membri nei confronti dei fornitori Hager, Holec e ABB, menzionati ai ‘considerando’ 56-59 della decisione impugnata. Allo stesso modo, essa non avrebbe niente a che vedere con le pressioni subite dalla KM. Essa riconosce che alcuni dei suoi membri e dei suoi dirigenti anziani facevano parte della delegazione di grossisti che ha reso visita alla KM. Essa eccepisce tuttavia che una siffatta circostanza non consente di dedurre la sua partecipazione ad una tale azione e di imputarne alla stessa la responsabilità. In via subordinata, la ricorrente fa sua l'argomentazione della TU espressa al ‘considerando’ 64 della decisione impugnata.

223.
    In quinto luogo, la FEG rimprovera alla Commissione di non aver tenuto conto dei risultati della propria indagine, dalla quale risulta che, unanimemente, i venti fornitori interrogati hanno indicato alla Commissione che la FEG non aveva mai chiesto loro di «adeguare la loro politica di distribuzione». Inoltre il fascicolo non conterrebbe nessun riferimento a contatti tra la FEG e determinati fornitori, fornitori per i quali l'adesione di un grossista alla FEG non avrebbe mai costituito un fattore determinante per l'instaurazione di relazioni commerciali.

224.
    La Commissione respinge tali argomenti e ritiene che gli elementi esaminati ai ‘considerando’ 53-66 della decisione impugnata dimostrano che la FEG aveva l'intenzione di estendere l'accordo collettivo di esclusiva a fornitori che non avessero rapporti con la NAVEG. Essa riconosce che è evidente che sono alcuni membri della FEG ad aver preso l'iniziativa ed agito per estendere l'accordo collettivo di esclusiva a fornitori non aderenti alla NAVEG. Infatti, poiché la FEG può rivolgersi soltanto ad altre associazioni d'imprese, quali la NAVEG, sarebbe molto più agevole per imprese come la TU, che hanno un importante peso commerciale nei confronti dei loro fornitori, intraprendere certe discussioni. Tuttavia, tale elemento non può rimettere in discussione la responsabilità della FEG e della TU.

Giudizio del Tribunale

225.
    Dev'essere riservato ad un ulteriore punto l'esame degli argomenti della FEG diretti a negare l'imputabilità dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, e non la sostanza delle constatazioni in base alle quali la Commissione ha ritenuto che la FEG aveva tentato di estendere l'accordo collettivo di esclusiva a fornitori non appartenenti alla NAVEG. Così, poiché la FEG non ha contestato la realtà degli episodi che vedono coinvolte le imprese Hager, Holec, ABB e KM, gli argomenti ad essi riferiti saranno esaminati unitamente alle altre cause d'imputabilità delle infrazioni.

226.
    Per il resto, i termini del verbale del consiglio di amministrazione della FEG del 29 gennaio 1991 costituiscono un'indicazione della volontà della FEG di non attivarsi direttamente presso i fornitori dei suoi membri affinché questi non riforniscano grossisti terzi. Tuttavia tale constatazione non è inconciliabile con la posizione difesa dalla Commissione nella decisione impugnata, secondo la quale la FEG ha cercato di estendere a terzi, a beneficio dei suoi membri, l'applicazione dell'accordo collettivo di esclusiva. Inoltre essa dev'essere bilanciata con le affermazioni della TU in una nota interna del 12 settembre 1990, dopo che la Draka Polva aveva effettuato una proposta di vendita alla CEF, secondo la quale «FEG ha reagito, poiché questa proposta non è conforme all'accordo fra FEG e i suoi membri» (decisione impugnata, ‘considerando’ 54). Tali affermazioni costituiscono infatti un indizio dell'esistenza di un accordo tra i membri della FEG nonché della partecipazione diretta di quest'ultima alla preparazione della risposta considerata a seguito dell'ingresso della CEF sul mercato olandese.

227.
    Inoltre, anche se la Commissione non ha rilevato altri elementi che confermassero il diretto coinvolgimento della FEG negli episodi relativi all'estensione dell'accordo collettivo di esclusiva, occorre rilevare che da un certo numero di indizi concordanti risulta che diversi suoi membri hanno cercato, individualmente o congiuntamente, di ottenere che fornitori terzi rispetto alla NAVEG si obbligassero a beneficio di tutti i membri della FEG, cosicché tali fornitori potevano legittimamente pensare che queste azioni venissero intraprese in nome della FEG o con il suo consenso.

228.
    A tal riguardo, è importante rilevare che l'autore della lettera del 29 agosto 1989, indirizzata alla commissione dei grossisti di prodotti elettronici di consumo della ditta Philips, menzionata al ‘considerando’ 55 della decisione impugnata, era allora membro del consiglio di amministrazione della FEG. Anche se è accertato che tale lettera non proviene ufficialmente dalla FEG, risulta che il suo autore si sia avvalso della sua qualità di membro del consiglio di amministrazione di tale associazione («Sapete che recentemente sono entrato a far parte del consiglio di amministrazione di FEG. Il mio scopo è quello di promuovere gli interessi dei grossisti di apparecchiature elettroniche»), per chiedere al destinatario di bloccare le forniture a grossisti che non fossero membri della FEG. Con tale richiesta l'autore di questa lettera non agiva a titolo individuale, ma nell'interesse comune dei membri della FEG, in quanto cercava di ottenere, a beneficio di questi ultimi, il blocco delle forniture a grossisti non appartenenti a tale associazione.

229.
    Occorre nondimeno sottolineare, come hanno rilevato le ricorrenti, che le valutazioni della Commissione circa l'estensione dell'accordo collettivo di esclusiva nella distribuzione del materiale elettronico di consumo non riguardano il mercato rilevante definito dalla Commissione, che è limitato alla distribuzione del materiale elettrotecnico all'ingrosso. Tali valutazioni hanno quindi nella decisione impugnata un carattere pletorico.

230.
    Nonostante quest'ultima osservazione, si deve aggiungere che l'interesse comune che animava la FEG e i suoi membri può essere messo altrettanto in luce dall'episodio relativo alla società KM. Tale episodio riguardava infatti un'azione congiunta di 26 membri della FEG, tra i quali diversi membri del suo consiglio di amministrazione, azione posta in essere nell'interesse comune di tutti i membri di questa associazione, come risulta chiaramente dai passi estratti dalla bozza di lettera alla KM citati ai ‘considerando’ 62 e 63 della decisione impugnata. Inoltre, il progetto di lettera mirava a comunicare alla KM la «preoccupazione» dei 26 membri della FEG in questione, dopo che la KM era diventata «uno dei primi grandi fornitori nel settore elettrotecnico ad inserire nella propria rete di distribuzione un grossista non aderente a FEG». Riferendosi quindi espressamente alla FEG, il progetto di lettera alla KM appariva senz'altro al suo destinatario come autorizzato dalla FEG.

231.
    Tenuto conto di tali elementi, la FEG non può rifugiarsi dietro la circostanza per la quale, tra gli elementi considerati dalla Commissione, soltanto la nota interna della TU precedentemente esaminata provava la sua partecipazione diretta ai tentativi dei suoi membri di ottenere l'estensione dell'accordo collettivo di esclusiva a fornitori terzi. Infatti, dalle azioni congiunte di alcuni membri della FEG - tra i quali diversi suoi dirigenti appartenenti al consiglio di amministrazione - risulta che essi non agivano a titolo individuale, ma per conto dell'insieme dei membri di tale associazione, senza tuttavia agire direttamente a nome di quest'ultima. Di conseguenza, si deve ammettere che la Commissione ha potuto legittimamente dedurre da tali azioni che la FEG aveva manifestato il suo intento di estendere l'accordo collettivo di esclusiva a fornitori terzi alla NAVEG.

Argomenti delle parti nella causa T-6/00

232.
    In primo luogo la TU si ricollega all'argomentazione della FEG nella causa T-5/00 e aggiunge che il dispositivo della decisione impugnata riguarda soltanto la sua partecipazione alle infrazioni commesse da tale associazione. La TU ne deduce che, in assenza di prove dirette della partecipazione della FEG alle asserite pressioni esercitate su terzi, i suoi contatti con fornitori estranei alla NAVEG non possono essere assunti a fondamento della constatazione di un'infrazione nei suoi confronti.

233.
    In secondo luogo, la TU ammette di aver richiamato il caso della CEF con i fornitori KM, Draka Polva, ABB e Holec, ma nega di aver esercitato pressioni su di loro affinché cessassero di rifornire la CEF. Essa riconosce di aver comunicato a tali imprese il suo malcontento verso ciò che essa riteneva una violazione dei loro accordi. La TU riteneva in particolare ingiusto che tali fornitori accordassero ad una nuova impresa entrata sul mercato, quale la CEF, le stesse agevolazioni che la stessa poteva richiedere dopo anni di lavoro. Conseguentemente la TU ritiene che tali contatti non avevano come oggetto, né come effetto, una restrizione della concorrenza.

Giudizio del Tribunale

234.
    Anzitutto è importante sottolineare che l'argomentazione della TU è fondata sulla premessa secondo la quale il dispositivo della decisione impugnata riguarda soltanto la sua partecipazione alle infrazioni commesse dalla FEG. Poiché tali argomenti non riguardano direttamente la realtà dei fatti constatati dalla Commissione, il loro esame dev'essere posposto al momento dell'analisi delle cause d'imputabilità delle infrazioni.

235.
    Inoltre si deve rilevare che la TU non nega di aver avuto contatti con fornitori non appartenenti alla NAVEG, ma contesta la qualificazione giuridica di questi ultimi adottata dalla Commissione, in particolare con riferimento alla valutazione del loro oggetto o del loro effetto anticoncorrenziale. Pertanto tali argomenti verranno esaminati in modo più dettagliato assieme a quelli relativi alla qualificazione giuridica dei fatti.

b) Conclusione generale

236.
    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che nessuno degli argomenti esaminati consente di rimettere in discussione la realtà dei fatti richiamati nella decisione impugnata quali elementi di prova dell'esistenza di pressioni esercitate dalla FEG e dalla TU nei confronti di taluni fornitori non appartenenti alla NAVEG. Pertanto la Commissione ha correttamente constatato, sulla base di elementi obiettivi e concordanti, da un lato, che la FEG aveva tentato di estendere l'ambito di applicazione del gentlemen's agreement a fornitori che non erano legati alla NAVEG, e, dall'altro, che la TU aveva partecipato a numerose azioni dirette a realizzare tale obiettivo.

237.
    Devono essere quindi respinti tutti gli argomenti delle ricorrenti diretti a contestare la realtà dei fatti constatati nella decisione impugnata relativi all'accordo collettivo di esclusiva.

3. Sulle condizioni di adesione alla FEG

a) Argomenti delle parti

238.
    La FEG contesta gli elementi in base ai quali la Commissione ha ritenuto che le condizioni di adesione alla FEG potevano limitare l'accesso al mercato olandese del commercio all'ingrosso di materiale elettrotecnico.

239.
    Anzitutto, la FEG ritiene naturale che la sua organizzazione sia aperta soltanto alle imprese che hanno realizzato un fatturato di almeno cinque milioni di fiorini olandesi (NLG) sul territorio olandese nel corso di un periodo di tre anni consecutivi. Poiché la FEG ha la finalità di rappresentare gli interessi dei grossisti sul mercato olandese, essa non avrebbe alcun motivo di prendere in considerazione il fatturato realizzato fuori dei Paesi Bassi.

240.
    In seguito la FEG respinge le argomentazioni della Commissione secondo le quali la prima avrebbe adottato criteri arbitrari per rifiutare alcune domande di adesione (decisione impugnata, ‘considerando’ 109). La ricorrente eccepisce alla Commissione di essersi fondata sui due soli esempi di domande di adesione che hanno sollevato difficoltà negli ultimi 20 anni. Si sarebbe trattato, nei due casi, di imprese la cui attività non corrispondeva a quella dei suoi membri.

241.
    Infine la FEG ricorda che, tra il 1989 e il 1990, diversi grossisti il cui fatturato era inferiore a NLG dieci milioni hanno ritirato la loro adesione. Tali esempi confuterebbero la tesi secondo la quale i criteri di adesione servivano a mantenere un accordo collettivo di esclusiva ed erano una condizione necessaria per l'ingresso sul mercato olandese.

242.
    La Commissione ribatte che le condizioni di ammissione di nuovi membri sono tali da rendere più difficoltoso l'accesso al mercato olandese (decisione impugnata, ‘considerando’ 108). L'accordo collettivo di esclusiva costituirebbe una barriera all'entrata, che tali condizioni di ammissione non farebbero che rafforzare. Essa ricorda di aver indicato al ‘considerando’ 108 della decisione impugnata che alcuni membri della FEG non soddisfacevano tali condizioni di ammissione.

b) Giudizio del Tribunale

243.
    Le parti non discutono il contenuto dei criteri in base ai quali la FEG decide di ammettere nuovi membri. La FEG nega invece che tali criteri abbiano reso più difficile l'accesso al mercato olandese, circostanza dedotta dalla Commissione ai ‘considerando’ 108 e 109 della decisione impugnata per sostenere che queste condizioni costituivano un ulteriore ostacolo per l'ingresso di nuove imprese sul mercato della distribuzione all'ingrosso di materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi.

244.
    Nella decisione impugnata, il punto cruciale relativo ai criteri di adesione riguarda il carattere arbitrario ad essi attribuito. La Commissione ha infatti rilevato, al ‘considerando’ 109 della decisione impugnata, che la FEG utilizzava il criterio dell'«interesse dell'associazione», che, tenuto conto della necessità di un voto all'unanimità dei membri del consiglio di amministrazione per autorizzare una nuova adesione, conferiva a tale organo direttivo un ampio potere discrezionale (v., nella decisione impugnata, i riferimenti alla nota n. 126 riguardante le discussioni relative all'adesione della Van de Meerakker e i resoconti della FEG del 27 settembre e del 15 novembre 1994) nel decidere l'ammissione di nuovi membri.

245.
    L'asserita arbitrarietà riguarda anche il fatto, non contestato, che la FEG ha accettato come membri alcuni grossisti che non soddisfacevano la condizione minima di fatturato.

246.
    Infine, con riferimento più precisamente alla condizione relativa a NLG cinque milioni di fatturato nel corso dei tre esercizi precedenti alla domanda di adesione, si deve convenire che essa può costituire un ostacolo all'ingresso di nuove imprese, in quanto essa favorisce i grossisti più importanti che, quali membri della FEG, beneficiano, inoltre, del gentlemen's agreement. Tale ostacolo è tanto più efficace nei confronti delle imprese estere poiché il fatturato realizzato al di fuori dei Paesi Bassi è escluso nell'ambito dell'esame delle domande di adesione.

247.
    Tenuto conto di questi elementi, la Commissione giustamente ha ritenuto ai ‘considerando’ 108 e 109 della decisione impugnata che i criteri di adesione alla FEG avevano l'effetto di rendere «ancora più difficile l'accesso al mercato per i nuovi operatori» e rafforzavano così gli effetti dell'accordo collettivo di esclusiva. Di conseguenza, gli argomenti della FEG relativi all'impatto delle sue condizioni di adesione sulla concorrenza devono essere respinti.

4. Qualificazione giuridica dei fatti relativi all'accordo collettivo di esclusiva

248.
    L'argomentazione delle ricorrenti sulla qualificazione giuridica dei fatti relativi all'accordo collettivo di esclusiva si divide in due parti. In primo luogo esse sostengono che, a causa della posizione molto debole sul mercato dei membri della NAVEG, il gentlemen's agreement non può avere effetti sensibili sulla concorrenza. In secondo luogo la TU nega che le azioni alle quali essa ha partecipato nei confronti di fornitori non appartenenti alla NAVEG abbiano avuto come oggetto o come effetto una restrizione della concorrenza.

249.
    Poiché le ricorrenti non hanno contestato altri aspetti relativi alla qualificazione dell'accordo collettivo di esclusiva in relazione all'art. 81 CE, occorre esaminare tali motivi alla luce della delimitazione del mercato interessato e dei fatti ora accertati.

a) Sul gentlemen's agreement

Argomenti delle parti

250.
    Le ricorrenti sostengono in sostanza che la posizione molto debole dei membri della NAVEG sul mercato non consente all'accordo collettivo di esclusiva di esplicare effetti sensibili sulla concorrenza.

251.
    La TU sostiene in particolare che l'attività di distribuzione dei membri della NAVEG rappresenterebbe meno dell'1% del mercato. Nella loro qualità di agenti i membri della NAVEG rappresenterebbero soltanto 16 marchi di grande rinomanza, per un fatturato valutato, tutt'al più, in NLG 20 milioni per un mercato complessivo di NLG 3-4 miliardi (0,5-0,6%). I membri della NAVEG non avrebbero più la posizione da essi detenuta negli anni '50, all'epoca dell'accordo AGC.

Giudizio del Tribunale

252.
    La decisione impugnata è fondata su una serie di dati numerici, relativi al mercato del materiale elettrotecnico («mercato primario»), da un lato, e a quello della vendita all'ingrosso di questo materiale («mercato rilevante»), dall'altro. Risulta quindi che il fatturato delle imprese attive sul mercato primario (1992-1994) ammonta complessivamente a 1 590 milioni di euro (decisione impugnata, ‘considerando’ 23 e 24). Nell'ambito di tale mercato, quello dei membri della NAVEG è di 84 milioni di euro, ossia il 5% del mercato primario (decisione impugnata, ‘considerando’ 21 e 23). Nel corso dello stesso periodo, le imprese attive sul mercato della vendita all'ingrosso di materiale elettrotecnico, il solo rilevante nel caso di specie, hanno avuto un fatturato compreso tra i 680 e i 910 milioni di euro, ossia circa il 50% del mercato primario. I membri della FEG rappresentano congiuntamente il 96% del mercato rilevante (decisione impugnata, ‘considerando’ 24).

253.
    Senza contestare tali dati, le ricorrenti sostengono nondimeno che la Commissione ha sopravvalutato l'importanza dei membri della NAVEG.

254.
    Così la TU ricorda che, al ‘considerando’ 23 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che i membri della NAVEG detenevano il 10% del mercato primario, allorquando dai dati sopra ricordati risultava che tale quota era pari a circa il 5%. Essa sottolinea, in seguito, che la Commissione, con un calcolo inspiegabile, ha moltiplicato per due tale quota di mercato, per fissare al 20% la quota di mercato della NAVEG relativa al commercio all'ingrosso.

255.
    Tali argomenti non possono essere sostenuti.

256.
    Anzitutto la Commissione disponeva di cifre lorde che le consentivano di calcolare la parte del mercato primario dei membri della NAVEG (5%). Essa, ciò nonostante, ha tenuto conto soltanto della stima proposta dalla FEG, il doppio più alta (10%). Al riguardo essa ha precisato nelle note nn. 20, 23 e 25 che il calcolo effettuato dalla NAVEG riguardante il fatturato dei suoi membri «è basato sui dati di soli quindici dei trenta membri dell'associazione». La Commissione ha quindi ritenuto che «il fatturato effettivo di NAVEG [era] quindi con ogni probabilità notevolmente superiore all'importo comunicato». La Commissione ha pertanto potuto validamente dedurre da tali elementi che la «valutazione di FEG, secondo la quale la quota di mercato dei membri di NAVEG corrisponde al 10%, non [risultava] pertanto irrealistica» (decisione impugnata, nota n. 23).

257.
    Al di là dell'apparente imprecisione rilevata dalla TU, risulta che la Commissione ha cercato di distinguere, dal punto di vista degli acquisti effettuati dai grossisti, il peso relativo della NAVEG e degli altri fornitori.

258.
    La decisione impugnata contiene numerose indicazioni a tal riguardo. Così, al ‘considerando’ 23 di quest'ultima, la Commissione indica che «[i] membri di NAVEG preferiscono in genere fornire i propri prodotti attraverso [il commercio all'ingrosso]», precisando che tale associazione ammette soltanto membri che distribuiscono i loro prodotti attraverso grossisti (nota n. 22). Così, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il materiale venduto dai membri della NAVEG era distribuito, nella sua totalità o quasi, attraverso grossisti. E' conseguentemente esatto affermare che il materiale proveniente dai membri della NAVEG rappresenta una quota del mercato rilevante (vendita all'ingrosso) doppia rispetto al mercato primario. Tale quota sarebbe dunque del 20% in base alla stima della FEG e del 10% se ci si fonda sulle cifre lorde di cui disponeva la Commissione.

259.
    La TU sembra tuttavia contestare tale ragionamento e, nella sua memoria di replica, ha sostenuto diversi argomenti per dimostrare che le cifre riguardanti i membri della NAVEG e sulle quali si è basata la Commissione non erano attendibili. Essa, in particolare, ha sostenuto che il fatturato dei membri della NAVEG era in realtà da riferire ai mandanti. Qualunque possa essere il senso di tale argomento, la TU ha sostenuto che, secondo la Hemmink, uno dei membri della NAVEG, le forniture fatturate ai grossisti rappresentavano almeno il 90% del «fatturato dei mandanti» (replica, punto 39). Anche se questa argomentazione potrebbe essere intesa come volta a sostenere che il 90% del fatturato dei membri della NAVEG proviene da vendite effettuate a grossisti, essa non può rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata. Infatti, anche supponendo che il 90%, e non il 100%, del fatturato dei membri della NAVEG provenga da vendite a grossisti, resta il fatto che la quota di mercato attribuibile a tali imprese nell'ambito del commercio all'ingrosso ha una rilevanza doppia di quella che esse posseggono a livello di mercato primario.

260.
    La TU ha fatto altresì valere l'inaffidabilità della valutazione del fatturato dei membri della NAVEG. Tuttavia, tali argomenti si limitano all'enunciazione di affermazioni generali e infondate. Si deve pertanto constatare che, in mancanza di qualsiasi concreto elemento di prova, gli argomenti della TU su tale punto devono essere respinti.

261.
    Di conseguenza, tutti gli argomenti delle ricorrenti relativi alla mancanza di effetti sensibili sulla concorrenza del gentlemen's agreement devono essere respinti.

b) Sull'estensione del gentlemen's agreement a fornitori non appartenenti alla NAVEG

262.
    Nell'ambito della sua valutazione giuridica, la Commissione ha ritenuto che la FEG e i suoi membri, in particolare la TU, avevano cercato di estendere l'ambito di applicazione dell'accordo collettivo di esclusiva esercitando pressioni su fornitori non rappresentati all'interno della NAVEG. Essa ha inoltre dedotto dai fatti del caso di specie che tali azioni avevano avuto successo, dato che «una parte consistente dei fornitori [aveva] agito in conformità all'accordo di esclusiva» (decisione impugnata, ‘considerando’ 104).

Argomenti delle parti

263.
    La TU afferma che i suoi contatti con i fornitori Draka Polva, KM, ABB e Holec non avevano ad oggetto o come effetto una restrizione della concorrenza.

264.
    La Commissione respinge tali accuse e rinvia sia ai passaggi pertinenti della decisione impugnata sia alla giurisprudenza costante relativa all'interpretazione dell'art. 81 CE.

Giudizio del Tribunale

265.
    In primo luogo, con riferimento ai contatti tra la TU e la Draka Polva, è assodato che la TU è intervenuta presso la Draka Polva quando quest'ultima aveva intenzione di entrare in relazione di affari con la CEF (decisione impugnata, ‘considerando’ 54). Nel resoconto di una riunione interna del 13 dicembre 1989, la TU ha riassunto la sua politica al riguardo nei seguenti termini: «(...) occorre in conclusione impedire che i fabbricanti di TU effettuino forniture a CEF». Dalla decisione impugnata risulta in particolare che, dopo aver appreso che la Draka Polva intendeva effettuare forniture alla CEF, «FEG ha reagito, poiché questa proposta non [era] conforme all'accordo fra FEG e i suoi membri» (resoconto di una riunione interna della TU del 12 settembre 1990). In una lettera del 16 luglio 1990 alla Draka Polva, la TU così si esprime: «(...) consideriamo la vostra decisione come una minaccia per i grossisti detentori di stock, e il vostro intervento ci appare pertanto non auspicabile». Infine, la decisione impugnata rileva che l'intervento della ricorrente ha sortito l'effetto desiderato, poiché, in un resoconto di una riunione del 9 ottobre 1990, la TU indica che «[i]n seguito a un colloquio tra Draka Polva e il sig. van der Meijden l'intenzione di effettuare forniture a CEF è stata ritirata» (decisione impugnata, ‘considerando’ 54).

266.
    Alla luce di tali elementi, la Commissione ha giustamente considerato che tali iniziative da parte della TU miravano ad esercitare pressioni sulla Draka Polva, uno dei suoi fornitori, affinché smettesse di approvvigionare una nuova impresa che voleva fare ingresso sul mercato rilevante.

267.
    Per il resto, la TU ha sostenuto che il suo intervento presso la Draka Polva non aveva raggiunto il risultato previsto, poiché tale fornitore non avrebbe arrecato pregiudizio alla CEF interrompendo le sue forniture a questa impresa o accordando ad essa condizioni meno vantaggiose che in passato. Tale argomento si pone quindi esclusivamente sul piano dell'assenza di effetti anticoncorrenziali, esaminato al seguente punto 275, e, pertanto, non contraddice l'oggetto anticoncorrenziale di tali azioni.

268.
    In secondo luogo, con riferimento ai contatti con la ABB e la KM, la TU sostiene che i contatti che essa ha avuto con questi due fornitori riguardanti la CEF avevano il fine di salvaguardare i propri legittimi interessi commerciali: essa cercava infatti, sostiene, di esprimere il suo malcontento riguardo le condizioni concesse da tali fornitori alla CEF. Essa ritiene che siffatte azioni non hanno lo scopo di restringere o falsare la concorrenza.

269.
    Con riguardo alla ABB, al ‘considerando’ 58 della decisione impugnata la Commissione indica che la TU ha esercitato pressioni su tale fornitore affinché bloccasse le forniture alla CEF. La TU afferma che la Commissione ha travisato gli elementi di prova sui quali si è fondata. La sua argomentazione è analoga a quella dalla stessa avanzata nel corso del procedimento amministrativo e che la Commissione ha respinto al ‘considerando’ 59 della decisione impugnata. Di preciso le parti si oppongono all'interpretazione della relazione redatta dalla ricorrente il 13 marzo 1991, i cui passaggi rilevanti precisano:

«Fornitura da parte di ABB a CEF

ABB ha fornito un solo lotto - di prodotti obsoleti - a CEF. L'argomento utilizzato è stato quello della relazione esistente in Inghilterra. Quando CEF si rivolgerà di nuovo ad ABB, quest'ultima le offrirà i prezzi applicabili agli installatori».

270.
    Nella decisione impugnata la Commissione sottolinea in particolare che vendere alla CEF materiale elettrotecnico al prezzo applicabile agli installatori (ossia senza alcuna riduzione) priverebbe siffatte transazioni di ogni interesse commerciale (decisione impugnata, ‘considerando’ 59). La TU non offre argomenti atti a contraddire tale interpretazione. Al contrario, nell'ambito della sua argomentazione diretta contro la seconda infrazione, essa ha rilevato che una vendita senza riduzioni sarebbe impensabile (ricorso, punto 165). La Commissione ha potuto quindi giustamente concludere che l'intervento della TU presso la ABB aveva ad oggetto l'opposizione all'approvvigionamento della CEF da parte di quest'ultima.

271.
    Quanto alla KM, è assodato che la TU, unitamente a 25 altri membri della FEG, ha agito contro tale fornitore quando esso ha concesso alla CEF le stesse riduzioni accordate ai membri della FEG. Non viene negato che la TU, accompagnata da dieci altri membri della FEG, il 27 giugno 1991 ha reso visita alla KM per lamentarsi dei rapporti tra quest'ultima e la CEF (decisione impugnata, ‘considerando’ 66, e nota n. 81).

272.
    In terzo luogo, con riferimento ai contatti con la Holec, è accertato che la Holec aveva affidato ai membri della FEG la distribuzione di alcuni dei suoi prodotti. La TU ritiene nondimeno che si tratta di una decisione unilaterale della Holec, che non persegue un fine anticoncorrenziale.

273.
    Tuttavia, dal ‘considerando’ 57 della decisione impugnata risulta che, il 2 luglio 1991, la TU e la Holec hanno avuto un incontro al ternine del quale la Holec ha deciso di affidare la distribuzione di alcuni dei suoi prodotti ai soli grossisti membri della FEG. Certamente, la conclusione di un accordo di esclusiva tra la TU e un fornitore poteva essere legittimo e conforme alla regolamentazione allora in vigore. Nondimeno, resta il fatto che, nel caso di specie, il rapporto di esclusiva non riguarda soltanto la TU, ma tutti i membri della FEG. L'interesse commerciale di un tale rapporto non è pertanto evidente né per la TU né per la Holec, come la Commissione sottolinea al ‘considerando’ 57 della decisione impugnata. Risulta al contrario che tale iniziativa della TU corrispondeva, al contrario, all'interesse comune dei membri della FEG. Si deve pertanto concludere che l'argomento della TU non è convincente.

274.
    Le constatazioni che precedono dimostrano nel loro insieme, sulla base di elementi obiettivi e concordanti, che la TU, sola o unitamente ad altri membri della FEG, ha intrapreso azioni rivolte ai fornitori Draka Polva, ABB, KM e Holec al fine di garantire un'esclusiva delle loro forniture a vantaggio dei membri della FEG. Una simile iniziativa rientra nell'ambito delle azioni dei membri della FEG dirette, in particolare a mezzo del gentlemen's agreement, ad imporre uno svantaggio concorrenziale ai grossisti concorrenti non appartenenti alla FEG. Poiché la TU non ha fornito prova dell'erroneità degli accertamenti e delle qualificazioni effettuati al riguardo nella decisione impugnata, i suoi argomenti devono essere respinti.

275.
    Inoltre l'argomentazione delle ricorrenti non può essere accolta nemmeno se potesse essere interpretata nel senso che essa esige la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali reali dell'accordo collettivo di esclusiva, quand'anche sia accertato l'oggetto anticoncorrenziale delle condotte rimproverate. Infatti da una giurisprudenza costante risulta che, ai fini dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (sentenze della Corte Consten e Grundig/Commissione, cit.; 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz Prodotti farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45; 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 14 e 15, e 8 luglio 1999, causa C-235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag. I-4539, punto 122).

C - Conclusione sull'accordo collettivo di esclusiva

276.
    La Commissione ha potuto correttamente concludere che il gentlemen's agreement tra la FEG e la NAVEG nonché le pratiche dirette ad estendere l'ambito di tale accordo a fornitori estranei alla NAVEG costituivano accordi e pratiche concertate vietati ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.

277.
    Come la Commissione ha rilevato al ‘considerando’ 105 della decisione impugnata, l'accordo collettivo di esclusiva limita la libertà dei fornitori di scegliere in modo indipendente le società di commercio all'ingrosso alle quali essi intendono effettuare forniture. L'accordo collettivo di esclusiva è concepito e messo in opera a vantaggio dei membri della FEG, al fine di rendere più svantaggiose le condizioni alle quali i loro concorrenti, che non sono affiliati a tale associazione, possono approvvigionarsi di materiale elettrotecnico presso determinati fornitori.

278.
    Di conseguenza, in assenza di elementi che consentano di contraddire l'esattezza dei fatti considerati dalla Commissione o la valutazione che essa ha effettuato degli stessi, o di stabilire che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel concludere che l'accordo collettivo di esclusiva rientrava nel divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE, i motivi delle ricorrenti relativi all'esistenza e all'illiceità dell'accordo collettivo di esclusiva devono essere respinti nel loro complesso.

D - Pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi (art. 2 della decisione impugnata)

1. La decisione impugnata

279.
    In base alla decisione impugnata, la FEG e i suoi membri hanno integrato l'accordo collettivo di esclusiva con decisioni e pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi e delle riduzioni praticati (decisione impugnata, ‘considerando’ 102, 111-121). In essa si è ritenuto che tali iniziative miravano a creare una stabilità artificiale dei prezzi, che serviva soprattutto a garantire che i margini di guadagno dei membri di FEG non subissero compressioni (decisione impugnata, ‘considerando’ 111).

280.
    La Commissione ha quindi ritenuto che la FEG e la TU avevano violato l'art. 81, n. 1, CE, nel limitare direttamente e indirettamente, la facoltà dei membri di tale associazione di fissare i loro prezzi di vendita in maniera libera e indipendente. Per provare tale infrazione la Commissione si è basata sui seguenti elementi:

-    le decisioni vincolanti della FEG sui prezzi fissi e sulle pubblicazioni;

-    la messa a disposizione da parte della FEG ai suoi membri di un foro per negoziare i prezzi e le riduzioni (decisione impugnata, artt. 1 e 2);

-    l'invio da parte della FEG di raccomandazioni sui prezzi.

281.
    Essa ha ritenuto che l'applicazione simultanea di tali mezzi ha avuto l'effetto di lasciare sussistere in pratica, tra i membri della FEG, soltanto una limitata concorrenza sui prezzi (decisione impugnata, ‘considerando’ 117).

282.
    Secondo la decisione impugnata, tali elementi costituiscono un'unica e medesima infrazione, e non di tre infrazioni diverse.

2. Motivi relativi alla qualificazione giuridica dei fatti

283.
    Le ricorrenti contestano il fatto che i comportamenti considerati dalla Commissione abbiano avuto per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. La Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avevano concluso «intese orizzontali sui prezzi», qualificandole anche «pratiche concordate» (v., ad esempio, decisione impugnata, ‘considerando’ 111 e segg.). Tuttavia le ricorrenti non contestano tale doppia qualificazione.

284.
    La nozione di pratica concordata ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE corrisponde ad una forma di coordinamento delle attività delle imprese che, senza spingersi all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 26, e Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit., punto 63).

285.
    I criteri del coordinamento e della collaborazione vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza e secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la politica che intende seguire sul mercato comune (v. sentenze della Corte Suiker Unie e a./Commissione, cit., punto 173; 14 luglio 1981, causa 172/80, Züchner, Racc. pag. 2021, punto 13; Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit., punto 63, e 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 86).

286.
    Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti tali da influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero da rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede di tenere egli stesso sul mercato, allorché tali contatti hanno per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese e del volume del detto mercato (v. in tal senso, sentenze Suiker Unie e a./Commissione, cit., punto 174; Züchner, cit., punto 14, e Deere/Commissione, cit., punto 87).

287.
    Dallo stesso testo dell'art. 81, n. 1, CE, deriva che, come nel caso di accordi tra imprese e di decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente da qualsiasi effetto, quando esse hanno un oggetto anticoncorrenziale. La nozione stessa di pratica concordata presuppone un comportamento comune delle imprese partecipanti. Tuttavia, essa non implica necessariamente che tale comportamento sia caratterizzato da atti relativi all'attività commerciale di tali imprese sul mercato. Essa non esige neppure che tale comportamento produca l'effetto concreto di restringere, ostacolare o falsare la concorrenza sul mercato, qualora esso persegua tale finalità.

288.
    Alla luce di tali principi, sottolineati dalla Corte nella sentenza 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I-4125, punti 123 e 124), occorre esaminare in successione le singole censure delle ricorrenti.

    a) Decisioni vincolanti sui prezzi e sulle pubblicazioni

289.
    Nell'art. 2 della decisione impugnata la Commissione ha indicato due «decisioni vincolanti» della FEG, una relativa alla fissazione dei prezzi, l'altra alle pubblicazioni. E' assodato che, ai sensi dello statuto della FEG, tali decisioni sono vincolanti per i membri. La violazione di tali decisioni potrebbe infatti condurre alla sospensione o all'espulsione dall'associazione (decisione impugnata, ‘considerando’ 72).

290.
    Le ricorrenti rilevano che tali decisioni sono rimaste lettera morta sino al loro ritiro il 23 novembre 1993. Conseguentemente sarebbe escluso qualsiasi effetto restrittivo della concorrenza.

291.
    Si deve verificare se le decisioni vincolanti di cui trattasi perseguono una finalità restrittiva della concorrenza. In caso affermativo l'esame degli effetti di tali decisioni vincolanti sarebbe superfluo ai fini dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE.

Decisione vincolante di fissazione dei prezzi

- Argomenti delle parti

292.
    Secondo le ricorrenti, la Commissione ha erroneamente ritenuto che la decisione vincolante sui prezzi fissi obbligava i grossisti a riversare sui clienti gli aumenti di prezzo imposti dai fornitori successivamente agli ordini (decisione impugnata, ‘considerando’ 73). La decisione vincolante sui prezzi fissi era ispirata alla Prijzenbeschikking goederen en diensten 1983 (decisione ministeriale in materia di prezzi dei beni e dei servizi 1983) (allegato 32 al ricorso), adottata in un periodo di forte inflazione.

293.
    La TU insiste sul fatto che essa stabilisce i suoi prezzi in maniera assolutamente indipendente, secondo le ordinarie prassi commerciali. Anche se in alcuni casi essa applica prezzi fissi, la stessa si riserva il diritto di riversare a valle gli aumenti di prezzo dei suoi fornitori.

- Giudizio del Tribunale

294.
    La decisione vincolante sui prezzi fissi riguarda le conseguenze della modifica dei prezzi da parte dei fornitori sulle merci già ordinate, ma non ancora consegnate. In particolare essa prevede che quando interviene una tale modifica, le merci possono essere consegnate entro tre mesi al prezzo in vigore al momento dell'ordine. Oltre questo termine, e per un periodo di sei mesi, i membri della FEG devono riversare tali variazioni a concorrenza di un limite massimo da stabilire, salvo in presenza di una situazione di crisi. Tale limite massimo è fissato ogni semestre dalla FEG, a seguito di consultazione dell'UNETO. Secondo la FEG si tratta di un accordo di ripartizione tra grossisti e installatori del rischio connesso agli aumenti di prezzo che possono intervenire nel corso di un cantiere di lunga durata. La decisione prevede, in caso di inosservanza di tale meccanismo, l'imposizione di sanzioni fino ad un ammontare di NLG 10 000 (EUR 4 531). Tale decisione vincolante è stata adottata il 2 novembre 1984 ed abrogata il 23 novembre 1993 (decisione impugnata, ‘considerando’ 73-75).

295.
    Da tali elementi risulta che questa decisione di un'associazione d'imprese limita la libertà di fissazione dei prezzi dei suoi membri e ha ad oggetto una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.

296.
    Anche supponendo che sia vera, è irrilevante la circostanza secondo la quale questa decisione vincolante sia stata ispirata da una normativa nazionale in vigore all'epoca della sua adozione. Infatti la FEG non ha sostenuto che le disposizioni normative di cui trattasi le avevano imposto di adottare la decisione vincolante in materia di prezzi e che essa non disponeva, al riguardo, di alcuna autonomia (sentenze della Corte 17 novembre 1993, causa C-2/91, Meng, Racc. pag. I-5751, punto 22, e causa C-245/91, Ohra Schadeverzekeringen, Racc. pag. I-5851, punto 15; sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France/Commissione, Racc. pag. II-961, punto 61). Inoltre le ricorrenti non hanno dimostrato che tale legislazione è rimasta in vigore nel corso di tutto il periodo d'infrazione.

297.
    Gli argomenti delle ricorrenti devono quindi essere respinti.

Decisione vincolante sulle pubblicazioni

- Argomenti delle parti

298.
    Le ricorrenti sostengono che la decisione vincolante in materia di pubblicazioni aveva un oggetto limitato esclusivamente alle azioni pubblicitarie. Essa vietava, rilevano le ricorrenti, le comunicazioni di prezzo al di sotto del prezzo di costo. Il solo esempio della sua applicazione citato dalla Commissione sarebbe tratto dal resoconto della riunione del consiglio di amministrazione della FEG del 9 luglio 1992. Orbene, tale documento si limiterebbe, da un lato, ad indicare che la Schotman non rispettava la decisione di cui trattasi e, dall'altro, a domandare al segretario della FEG di recensire le decisioni vincolanti esistenti e di precisare il contenuto di tale tipo di atto. La FEG aggiunge che, in ogni caso, la decisione vincolante in materia di prezzi non è mai stata attuata con determinazione e nella prassi sarebbe stata raramente rispettata, come dimostrerebbe il modo in cui la Schotman, membro della FEG, ha potuto impunemente contravvenirvi.

- Giudizio del Tribunale

299.
    La decisione vincolante sulle pubblicazioni, in vigore dal 2 agosto 1978 sino alla sua abrogazione il 23 novembre 1993, vieta ai membri della FEG di diffondere pubblicazioni che propongano materiale elettrotecnico a prezzi di richiamo e/o fortemente ribassati ad imprese specializzate nell'installazione di tale materiale. Dal testo di tale decisione risulta che i membri della FEG hanno inteso in tal modo non provocare, incoraggiare e/o consentire vendite sotto costo, turbative sul mercato, perdite di redditività, nonché una concorrenza eccessiva fra i membri dell'associazione (v. decisione impugnata, ‘considerando’ 76).

300.
    La decisione vincolante sulle pubblicazioni mira a limitare le condotte individuali dei membri della FEG relative alla loro politica commerciale in materia di pubblicazioni, al fine di proteggerli dalle conseguenze di una concorrenza che essi ritengono sostanzialmente rovinosa. Una decisione di un'associazione di imprese di tale natura persegue manifestamente un obiettivo di limitazione della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Infatti, come rileva la Commissione nei suoi scritti nella causa T-5/00, la FEG non può, quale associazione professionale, sostituirsi al legislatore e determinare le condizioni alle quali i suoi aderenti possono fissare i prezzi dei loro prodotti, effettuare operazioni commerciali di promozione o garantire la pubblicità di tali prezzi o promozioni.

301.
    Di conseguenza, gli argomenti delle ricorrenti relativi a tale decisione vincolante sulle pubblicazioni devono essere respinti.

b) Consultazioni in materia di prezzi e riduzioni

Argomenti delle parti

302.
    Nell'ambito della sua valutazione giuridica, la Commissione ha ritenuto che i membri della FEG si consultavano regolarmente sui prezzi e sulle riduzioni da applicare. Tali consultazioni avvenivano nell'ambito delle assemblee ordinarie della FEG, delle riunioni dei suoi comitati per i prodotti e delle assemblee regionali di associazione, nel periodo compreso tra il 6 dicembre 1989 e il 30 novembre 1993.

303.
I dibattiti (decisione impugnata, ‘considerando’ 79-84) riguardavano:

-    la definizione delle regole per la concessione di riduzioni e la fissazione delle loro percentuali;

-    Il rispetto delle raccomandazioni della FEG in materia di prezzi e riduzioni.

304.
    Anche se le ricorrenti ammettono che i prezzi e le riduzioni erano talvolta menzionati, esse insistono sul carattere eccezionale di tali discussioni e della loro irrilevanza riguardo al diritto della concorrenza. Esse denunciano il carattere frammentario degli elementi di prova richiamati dalla Commissione. Quest'ultima avrebbe interpretato alcuni documenti provenienti dai comitati regionali della FEG specializzati nei prodotti «fili e cavi» per dimostrare l'esistenza di un'intesa nazionale su tutto il materiale elettrotecnico.

305.
    Le ricorrenti ricordano che la stragrande maggioranza dei fornitori utilizza liste di prezzi lordi raccomandati per le vendite al consumatore finale. Secondo le ricorrenti si tratta del punto di riferimento per il calcolo del prezzo ad ogni stadio della filiera di distribuzione. Ad ognuno di tali passaggi, a tali prezzi verrebbero applicate riduzioni; i grossisti negoziano con i loro clienti l'entità delle riduzioni che essi concedono. Tra i grossisti, la concorrenza sui prezzi si eserciterebbe al livello delle riduzioni loro concesse dai fornitori. L'illustrazione di tale meccanismo ai ‘considerando’ 85-87 della decisione impugnata sarebbe tendenziosa, poiché la Commissione sembra ivi suggerire che i prezzi lordi raccomandati equivarrebbero a prezzi fissati tra concorrenti.

306.
    Il presunto accordo sui prezzi e sulle riduzioni tra membri della FEG sarebbe rimasto, in pratica, limitato allo scambio d'informazioni sulle tendenze generali del mercato. Nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe soffermata su casi isolati privi di significato rilevante e non avrebbe adempiuto ai propri obblighi in materia di onere della prova. Non si può quindi parlare di un accordo orizzontale di fissazione di prezzi, né di un oggetto o di un effetto anche in minima parte restrittivi della concorrenza.

307.
    In primo luogo, con riferimento al comitato «fili e cavi» (decisione impugnata, ‘considerando’ 80), le ricorrenti sostengono che, anche se il suo scopo statutario è quello di «cercare di conservare la tranquillità sul mercato e di mantenere stabile il livello dei prezzi», bisognerebbe considerare tale espressione soltanto come risultato della scelta di una terminologia antiquata. Tenuto conto dell'alta concorrenza tra grossisti e dell'assenza di poteri coercitivi del comitato dei prodotti «fili e cavi», dovrebbe essere esclusa qualsiasi fissazione orizzontale di prezzi.

308.
    Le ricorrenti respingono l'interpretazione della Commissione della comunicazione effettuata dal presidente del comitato dei prodotti «fili e cavi» della FEG: «lo scopo del comitato è cercare di conservare la tranquillità del mercato e di mantenere stabile il livello dei prezzi. Per raggiungere questo obiettivo è necessario consultarsi regolarmente» (decisione impugnata, ‘considerando’ 80). La Commissione (decisione impugnata, ‘considerando’ 81) vede una conferma di tale asserito accordo sui prezzi nei seguenti propositi: «Dopo una breve discussione viene deciso che, alla prossima riunione, tutti i membri del comitato porteranno un elenco con i prezzi applicati nel corso del mese precedente la riunione stessa (...) indicando quelli realmente pagati dai clienti. In base ad essi sarà valutato se vi è interesse a stabilire delle regole sulle riduzioni da praticare (...). Il comitato per i «fili e cavi» sta mettendo a punto delle regole sulle riduzioni».

309.
    Le ricorrenti sostengono che, al più, vi è soltanto l'intenzione di fissare i prezzi tra concorrenti. La finalità di influenzare il mercato o di istituire un sistema d'informazione lecito sui margini ed il fatturato medio non costituirebbe una violazione dell'art. 81, n. 1, CE. Nessun documento proverebbe che il comitato dei prodotti «fili e cavi» abbia effettivamente tradotto quest'intento in un accordo. Al contrario, i membri di tale comitato avrebbero addirittura riconosciuto che a tal proposito non era possibile stabilire regole.

310.
    In secondo luogo, con riferimento alle regole relative alla concessione delle riduzioni e agli annunci di riduzioni maggiori (decisione impugnata, ‘considerando’ 81 e 82), le ricorrenti negano la loro esistenza. Il solo fatto di aver discusso di riduzioni praticate sul mercato non costituirebbe una violazione delle regole della concorrenza. Nemmeno l'annuncio relativo a maggiori riduzioni costituirebbe un'infrazione. Nessuna di tali discussioni ha dato luogo ad azioni o ad accordi.

311.
    In terzo luogo, con riferimento alle riduzioni standard del 35% (decisione impugnata, ‘considerando’ 83), le ricorrenti precisano che le riduzioni di cui trattasi sono consentite sul materiale didattico ordinato da scuole tecniche. Essa riconosce di aver dato il suo consenso sul principio di una riduzione standard del 35% alle scuole. Tale decisione non poteva avere un effetto apprezzabile sul mercato. La FEG insiste sul fine sociale e sulla particolarità del contesto di tale misura.

312.
    In quarto luogo, con riferimento alle riduzioni ai consumatori finali (decisione impugnata, ‘considerando’ 84), le ricorrenti contestano alla Commissione di aver interpretato la citazione riprodotta al ‘considerando’ 84 della decisione impugnata come una critica diretta contro le riduzioni ai consumatori finali praticate da taluni membri della FEG. Quest'ultima considera impensabile che un fornitura venga effettuata senza riduzioni. In realtà la FEG non avrebbe fatto altro che esprimere il suo malcontento riguardo alle forniture dirette ai consumatori finali. Nel suo ruolo di «coscienza» della professione di grossista di materiale elettrotecnico sarebbe naturale che la FEG inviti i suoi membri a non rifornire i clienti dei loro clienti (utilizzatori finali o clienti di installatori). Un siffatto comportamento sarebbe commercialmente suicida.

313.
    In quinto luogo, con riferimento ai tubi in PVC e alle scatole di giunzione, alle scatole di controllo e ai sottoinsiemi (decisione impugnata, ‘considerando’ 85), le ricorrenti illustrano che, contrariamente agli altri fornitori di materiale elettrotecnico, i fabbricanti di tubi in PVC e di scatole di giunzione, di scatole di controllo e di sottoinsiemi, praticano prezzi netti raccomandati. Essi avrebbero sollecitato l'aiuto della FEG per convertire tali prezzi in prezzi lordi raccomandati. Essi intenderebbero infatti adottare il sistema di prezzi lordi raccomandati applicati a tutti gli altri tipi di prodotti elettrotecnici. Al fine di rispondere a tale domanda, la TU avrebbe posto a disposizione della FEG personale e mezzi informatici. Quest'ultima afferma che non si tratta quindi di accordi illeciti sui prezzi, ma piuttosto di una diversa presentazione dei prezzi raccomandati dal fabbricante. Dopo tale conversione, questi articoli sono venduti conformemente al sistema dei prezzi lordi raccomandati, delle riduzioni standard e delle condizioni personalizzate. Pertanto una tale pratica non può essere considerata come una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE.

314.
    Siffatti accordi sarebbero in ogni caso privi di un effetto sensibile sul mercato.

315.
    In sesto luogo, con riferimento all'oggetto dei comitati per i prodotti della FEG (decisione impugnata, ‘considerando’ 111), le ricorrenti ricordano che la Commissione cita, ai ‘considerando’ 8 e 111 della decisione impugnata, un passo estratto dall'opuscolo fornito ai comitati della FEG:

«Per avere un quadro esatto di ciò che si svolge sul mercato è di importanza fondamentale conoscere i fatturati e i margini di guadagno. Senza tali elementi è impossibile intraprendere qualsiasi azione che possa influenzare il mercato stesso».

316.
    Le ricorrenti contestano alla Commissione di aver omesso di menzionare il contesto di tale citazione, che dà una luce del tutto diversa al passaggio in questione, il quale è immediatamente seguito dalla seguente frase:

«Nel corso degli ultimi anni, nessun comitato ha intrapreso la minima azione per raccogliere questi dati del mercato».

Giudizio del Tribunale

317.
    Le ricorrenti non contestano l'esistenza di dibattiti sulle riduzioni, sui prezzi, sui margini e sul fatturato dei membri della FEG, ma sostengono, in sostanza, che tali dibattiti non sono contrari all'art. 81 CE, dal momento che essi non hanno influenzato il mercato, non essendo stati applicati [gli accordi raggiunti] o seguiti da effetti sensibili.

318.
    Tali argomenti non possono essere accolti.

319.
    Si deve anzitutto ricordare che, al ‘considerando’ 111 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, con un insieme di decisioni e pratiche concordate la FEG e i suoi membri miravano a «creare una stabilità artificiale dei prezzi, che [servisse] soprattutto a garantire che i margini di guadagno dei membri di FEG non [subissero] compressioni». La Commissione si è riferita in particolare all'opuscolo fornito dalla FEG ai comitati per i prodotti, secondo il quale «per avere un quadro esatto di ciò che si [svolgeva] sul mercato [era] di importanza fondamentale conoscere i fatturati e i margini di guadagno» e «senza tali elementi [sarebbe stato] impossibile intraprendere qualsiasi azione che [potesse] influenzare il mercato stesso».

320.
    Le ricorrenti ribattono che la FEG ha tentato di realizzare un sistema lecito di scambio d'informazioni riguardante il fatturato e i margini di guadagno dei suoi membri. Esse contestano alla Commissione di avere reso fuorviante tale passaggio omettendo di sottolineare che lo stesso era immediatamente seguito dalla frase seguente:

«Nel corso degli ultimi anni, nessun comitato ha intrapreso la minima azione per raccogliere questi dati di mercato».

321.
    Nonostante tali obiezioni, si deve convenire che la Commissione ha giustamente ritenuto che la finalità del sistema di scambio d'informazioni di cui trattasi, quale risulta dall'opuscolo della FEG, era quella - secondo i suoi propri termini - di «influenzare il mercato». E' pertanto corretta la considerazione della Commissione che si trattasse di un indizio supplementare dell'esistenza di pratiche dirette a limitare la concorrenza dei prezzi tra i membri della FEG.

322.
    Con riguardo al comitato dei prodotti «fili e cavi», si deve ricordare che il suo fine consisteva nel «cercare di conservare la tranquillità sul mercato e di mantenere stabile il livello dei prezzi» (decisione impugnata, ‘considerando’ 80). Si tratta di uno scopo espressamente vietato dall'art. 81, n. 1, CE, poiché esso mira a sostituire alle decisioni individuali delle imprese il risultato della loro collusione in materia di prezzi.

323.
    Con riferimento alle regole concernenti la concessione di riduzioni, la decisione impugnata rileva in particolare che, durante una riunione del 6 dicembre 1989, il comitato dei prodotti «fili e cavi» aveva deciso di attuare uno scambio d'informazioni sui prezzi praticati dai suoi membri. Tale scambio doveva consentire al comitato di decidere se fosse necessario stabilire regole per la concessione di riduzioni. La Commissione ha dunque potuto giustamente considerare tali elementi quali indizi di pratiche rivolte a restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.

324.
    Con riguardo alle riduzioni standard per la vendita di materiale elettrotecnico alle scuole (decisione impugnata, ‘considerando’ 83), è certo che la FEG, la TU ed altri membri di tale associazione si sono accordati su una percentuale di riduzione uniforme del 35%. Un siffatto accordo ha il fine manifesto di limitare la libera determinazione della politica commerciale dei membri della FEG. Quanto al presunto fine sociale di tale collusione, esso non può essere preso in considerazione nell'ambito dell'art. 81, n. 1, CE.

325.
    Con riferimento alle riduzioni ai consumatori finali (decisione impugnata, ‘considerando’ 84), è assodato che la FEG ha invitato i suoi membri a non fornire materiale elettrotecnico ai clienti dei loro clienti. Al ‘considerando’ 84 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che, nel corso dell'assemblea regionale della FEG del 28 maggio 1991, alla quale la TU assisteva, la FEG si era opposta alle pratiche di taluni grossisti che accordavano riduzioni ai consumatori finali. La Commissione si è riferita a tale episodio al fine di illustrare il ruolo rivestito dalla FEG nel controllo del rispetto delle pratiche concordate relative alle riduzioni. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, un siffatto ruolo della FEG non è «naturale», ma è connesso a pratiche finalizzate a restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.

326.
    Con riferimento all'invio da parte della FEG ai suoi membri di raccomandazioni sui prezzi, è assodato che la TU ha assistito la FEG in occasione della conversione in prezzi raccomandati lordi dei prezzi raccomandati netti praticati dai fornitori di alcuni materiali di materie plastiche. E' altresì accertato che la FEG ha regolarmente inviato ai suoi membri prospetti indicanti i prezzi più recenti di questi materiali. Le ricorrenti non hanno contestato che, nel caso dei tubi in PVC, la FEG aveva inviato ai suoi membri, a seguito di modifiche di prezzo decise dai fabbricanti, listini prezzi aggiornati segnalando altresì le percentuali di riduzione o di aumento che essa consigliava ai suoi membri di applicare (decisione impugnata, ‘considerando’ 85). Infine le ricorrenti non hanno contestato la veridicità né l'interpretazione del rendiconto dell'assemblea regionale della FEG del 2 marzo 1989 effettuata dalla Commissione al ‘considerando’ 87 della decisione impugnata. Da tale documento risulta che la FEG, a seguito di un aumento del prezzo dei tubi di plastica, aveva raccomandato ai suoi membri di rispettare i prezzi raccomandati.

327.
    Le ricorrenti contestano il fatto che lo sforzo di conversione al quale la TU ha attivamente partecipato persegua un fine restrittivo della concorrenza. Esse difendono la legittimità di tale azione, volta ad aiutare i fabbricanti dei materiali di cui trattasi ad adottare una presentazione dei loro prezzi conforme a quella dei fabbricanti di altri materiali elettrotecnici.

328.
    Tale argomento non convince. Infatti, alla luce di quanto precede, occorre constatare che la TU e la FEG hanno potuto esercitare un'influenza sulla libera formazione dei prezzi attraverso l'intermediazione dei membri di tale associazione, procedendo a scambi e alla diffusione d'informazioni sui prezzi e sulle riduzioni relativi a taluni materiali elettrotecnici in materie plastiche. La Commissione ha quindi potuto correttamente considerare tali elementi quali indici dell'esistenza di restrizioni alla concorrenza e ritenere, al ‘considerando’ 116 della decisione impugnata, quanto segue:

«Inviando i listini in questione FEG ha cercato di fare in modo che i propri membri reagissero in modo uniforme ad aumenti o riduzioni di prezzo introdotti dai fornitori: questo avrebbe ridotto il rischio che tali variazioni potessero essere sfruttate dai singoli grossisti per ottenere un vantaggio concorrenziale su altre imprese, evitando di riversare, o riversando solo in parte sui clienti, tali aumenti o riduzioni. Simili comportamenti avrebbero disturbato la calma auspicata da FEG sul mercato e avrebbero potuto mettere in reciproca concorrenza sui prezzi gli stessi membri dell'associazione».

329.
    La Commissione non ha pertanto commesso errori nel giungere alla conclusione secondo la quale gli accordi sui prezzi e le riduzioni perseguivano uno scopo anticoncorrenziale.

c) Listini di prezzi identici

330.
    Nella decisione impugnata (‘considerando’ 88-90), la Commissione ha ritenuto che l'applicazione congiunta degli strumenti precitati ha avuto ad effetto di lasciar sussistere tra i membri della FEG soltanto una limitata concorrenza sui prezzi. A titolo di esempio, essa ha sottolineato l'elevato grado di similarità tra i prezzi e le riduzioni che figurano nei cataloghi dei più importanti membri della FEG, tra i quali la TU. Essa ha altresì sottolineato che le loro pubblicazioni avvenivano simultaneamente.

Argomenti delle parti

331.
    Le ricorrenti sostengono che tali similarità sono naturali dal momento che i prezzi indicati nei cataloghi dei grossisti sono quelli annunciati dai fabbricanti. Per il resto la TU ritiene che tali similarità sono il risultato del caso e sottolinea le numerose differenze tra i cataloghi dei diversi grossisti di cui trattasi. Quanto alle date di pubblicazione, esse conseguirebbero alle date di comunicazione dei prezzi da parte dei fabbricanti. Le ricorrenti ne deducono che la Commissione ha commesso un errore ritenendo, sul fondamento di tali elementi, di trovarsi in presenza di un accordo orizzontale di fissazione di prezzi.

332.
    Anche se la Commissione ha rilevato l'esistenza di listini prezzo identici presso alcuni concorrenti, la TU sottolinea che tali constatazioni non sono state ribadite nel dispositivo della decisione. Esse sarebbero dunque state fatte valere del tutto superfluamente.

Giudizio del Tribunale

333.
    Gli argomenti delle ricorrenti si fondano su una lettura errata della decisione impugnata. Infatti la Commissione ha invocato le similarità osservate tra i cataloghi dei principali grossisti per illustrare il debole grado di concorrenza esistente sul mercato rilevante. Si tratta pertanto di un esempio volto a sottolineare gli effetti delle pratiche di cui trattasi sul mercato e non di un'infrazione distinta da quelle indicate nel dispositivo della decisione impugnata.

334.
    Dalle precedenti valutazioni sulle decisioni vincolanti in materia di prezzi e pubblicazioni e sulle diverse forme di accordi sui prezzi e sulle riduzioni (v. i precedenti punti 294-297, 299-301, e 317-329) risulta che la Commissione ha dimostrato, con sufficiente fondamento giuridico, il carattere restrittivo della concorrenza delle pratiche controverse. E' pertanto superfluo esaminare i loro effetti sul mercato.

335.
    Si deve vieppiù ricordare che, senza del tutto negare le similitudini osservate, la TU ne attribuisce l'origine alla struttura e al naturale funzionamento del mercato rilevante. E' vero che il mercato rilevante è fortemente concentrato: i cinque maggiori membri della FEG rappresentano congiuntamente il 62% del mercato e la quota rappresentata dai dieci membri principali raggiunge l'80% (decisione impugnata, ‘considerando’ 24). Anche se una siffatta struttura può favorire le collusioni, non può tuttavia esserne tratta alcuna conclusione definitiva riguardo alla legittimità delle similitudini osservate.

336.
    La TU minimizza l'importanza di tali similitudini, rilevando che ogni grossista offre, accanto alle sue condizioni standard, riduzioni negoziate individualmente. Al ‘considerando’ 117 della decisione impugnata, la Commissione ha nondimeno messo in luce l'effetto sul mercato di tali pratiche: o i grossisti applicano i prezzi lordi e le riduzioni standard menzionati nei cataloghi ed eliminano così ogni concorrenza sui prezzi fra loro, o essi utilizzano tali condizioni standard come base di negoziazione, ed in tal caso limitano tale concorrenza. La Commissione ha d'altronde sottolineato l'effetto dell'esercizio di tali pratiche seguite dai principali grossisti membri della FEG. I membri di minore importanza si basano infatti sui cataloghi di questi ultimi per definire la loro propria politica dei prezzi. Le censure delle ricorrenti non consentono di rimettere in discussione il merito di tali valutazioni.

337.
    La Commissione ha inoltre rilevato, senza essere direttamente contraddetta su tale punto dalla TU, che i prezzi praticati dai grossisti nei Paesi Bassi sono superiori a quelli in vigore negli altri Stai membri (decisione impugnata, ‘considerando’ 119). Essa ha concluso da ciò che le pratiche considerate avevano l'effetto di uniformare la politica dei prezzi dei membri della FEG e di stabilizzare o aumentare i prezzi del materiale venduto. E' in questo modo che il prezzo del materiale elettrotecnico raggiunge, sul piano del commercio all'ingrosso, un livello artificiale, più elevato di quello al quale sarebbe fissato in un mercato puramente concorrenziale. La FEG ha respinto in toto l'affermazione secondo la quale i prezzi sarebbero più elevati nei Paesi Bassi che nei paesi vicini, ma non ha addotto validi elementi di prova atti a confutarla.

338.
    Risulta quindi che, attraverso una serie di pratiche, accordi e decisioni, i membri della FEG e tale associazione, che dispongono di un potere economico preponderante sul mercato di cui trattasi, hanno colluso nel tentativo di restringere la concorrenza sui prezzi tra loro procedendo a concordare prezzi e riduzioni, ed adottando inoltre, a livello di FEG, decisioni vincolanti sui prezzi e sulla pubblicità.

339.
    La Commissione ha pertanto pienamente dimostrato che tali pratiche erano contrarie all'art. 81 CE.

E - Rapporto tra l'accordo collettivo di esclusiva e le pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi

1. Argomenti delle parti

340.
    Le ricorrenti denunciano il nesso stabilito tra le due infrazioni ad esse imputate. La struttura e il funzionamento del mercato impedirebbero ai grossisti di poter esercitare un peso economico che consenta loro di aumentare artificialmente i prezzi. Sarebbe errato credere, come ha fatto la Commissione, che i membri della FEG non siano sottoposti a concorrenza sui prezzi. Con riguardo al presunto livello artificiale dei prezzi sul mercato olandese, la Commissione non avrebbe effettuato sul punto alcuna indagine approfondita.

341.
    La TU aggiunge che, con tanti fabbricanti, grossisti, installatori, utilizzatori finali e con circa 70 000 articoli, sarebbe impossibile che un gruppo di operatori economici riesca, attraverso un'intesa, ad assicurarsi i prodotti più importanti ed a mantenere i prezzi ad un livello elevato. I membri della FEG non sarebbero in grado di mantenere un livello di prezzi artificialmente elevato, in particolare per il motivo che i fornitori vendono circa la metà dei loro prodotti direttamente, senza ricorrere ai servizi dei grossisti.

2. Giudizio del Tribunale

342.
    La questione del nesso tra le due infrazioni è irrilevante. Poco importa sapere quale delle due, tra l'accordo collettivo di esclusiva o le pratiche relative alla fissazione dei prezzi, induca l'altra. Le due infrazioni perseguono uno stesso fine anticoncorrenziale, che consiste, da un lato, nel mantenere i prezzi ad un livello superiore a quello concorrenziale, in modo da diminuire la competitività delle imprese che cercano di operare nel mercato della distribuzione all'ingrosso di materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi, e a competere così con i membri della FEG, senza essere affiliati a tale associazione d'imprese, e, dall'altro, nel coordinare in parte la loro politica dei prezzi.

343.
    Per il resto, le ricorrenti ribadiscono l'argomento secondo il quale la struttura e il funzionamento del mercato escludono ogni restrizione della concorrenza. Tali censure sono state già respinte. Conseguentemente, dev'essere altresì respinto l'argomento delle ricorrenti relativo al nesso tra le due infrazioni.

III - Sull'imputabilità delle infrazioni alla TU (causa T-6/00)

344.
    L'argomento della TU relativo all'imputabilità delle infrazioni si articola in tre censure. Con la prima essa contesta la validità dei criteri d'imputabilità delle infrazioni indicate nell'art. 3 della decisione impugnata. Nella seconda la TU sostiene che tali criteri violano il principio della parità di trattamento. La terza censura si basa su una violazione dell'obbligo di motivazione enunciato nell'art. 253 CE.

A - Criterio d'imputabilità

1. Argomenti delle parti

345.
    Riferendosi all'art. 3 della decisione impugnata, la TU sostiene che le infrazioni commesse dalla FEG le sono state imputate per il solo fato della sua appartenenza a tale associazione. La TU ne consegue che la sua responsabilità non può essere chiamata in causa per atti che non sono stati commessi dalla FEG.

346.
    Pertanto la TU contesta l'arbitrario presupposto del criterio d'imputabilità delle infrazioni ad essa attribuite. Inoltre essa rileva che i suoi contatti con fornitori estranei alla NAVEG non potevano essere assunti a fondamento della constatazione di una pratica concordata illecita diretta ad estendere l'accordo collettivo di esclusiva, poiché i suoi contatti hanno avuto luogo al di fuori dell'ambito della FEG.

347.
    In via solamente subordinata la TU contesta gli elementi in base ai quali la Commissione ha stabilito la sua responsabilità per le infrazioni indicate negli artt. 1 e 2 della decisione impugnata.

348.
    La Commissione ribatte che la premessa di tale ragionamento è errata. La decisione impugnata riterrebbe la ricorrente direttamente responsabile delle infrazioni constatate negli artt. 1 e 2. Dall'art. 3, così come dai motivi della decisione impugnata, risulterebbe che tali infrazioni sono state commesse dalla ricorrente a titolo individuale, sia in ragione del suo ruolo all'interno della FEG sia a causa delle sue azioni ed iniziative personali. Pertanto, questa prima censura dev'essere in toto respinta.

2. Giudizio del Tribunale

349.
    L'argomento della TU si basa su un'errata lettura della decisione impugnata. Secondo l'art. 3 di quest'ultima, la TU ha violato l'art. 81, n. 1, CE partecipando attivamente alle infrazioni contestate alla FEG negli artt. 1 e 2. La ricorrente non è stata dunque dichiarata responsabile delle infrazioni indicate negli artt. 1 e 2 della decisione impugnata per il fatto della sua sola appartenenza alla FEG, ma a causa della sua partecipazione attiva ad esse.

350.
    Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale valutazione non è sufficiente a respingere nella sua interezza la prima censura di tale motivo. Infatti la TU ha altresì sviluppato diversi argomenti a confutazione delle prove della sua partecipazione attiva alle infrazioni. Occorre dunque esaminare tali rilievi al fine di decidere la questione se la Commissione abbia accertato in modo sufficiente la partecipazione della TU alle infrazioni contemplate negli artt. 1 (accordo collettivo di esclusiva) e 2 (fissazione di prezzi) della decisione impugnata.

    B - Partecipazione della TU all'infrazione relativa all'accordo collettivo di esclusiva

1. Partecipazione al gentlemen's agreement

351.
    Al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la TU aveva avuto un ruolo chiave nell'ambito della FEG relativamente all'accordo collettivo di esclusiva. La TU si oppone a tale valutazione, che ritiene errata. Essa eccepisce che:

-    giuridicamente essa non poteva esercitare influenza sulle decisioni della FEG;

-    i suoi interessi non coincidono con quelli della FEG;

-    essa non era presente, né era rappresentata quando la FEG e la NAVEG hanno discusso, in data 28 febbraio 1989, le modalità dell'accordo collettivo di esclusiva.

352.
    Il Tribunale ritiene, in primo luogo, che i rilievi inferiti dalle regole di funzionamento interno della FEG e dalla legislazione olandese sono irrilevanti. E' importante accertare se la TU abbia partecipato al gentlemen's agreement e non sapere se lo statuto della FEG o la normativa in materia di associazioni nei Paesi Bassi glielo consentissero.

353.
    In secondo luogo è errato affermare che la Commissione ha commesso un errore ritenendo che gli interessi della ricorrente coincidono con quelli della FEG. La decisione impugnata si limita infatti ad indicare che tali interessi «sono più o meno coincidenti» (decisione impugnata, ‘considerando’ 69), facendo con ciò risultare una naturale convergenza d'interessi tra la FEG ed uno dei suoi membri principali, piuttosto che un'identità degli stessi.

354.
    In terzo luogo, la circostanza per la quale la TU non è stata presente o rappresentata alla riunione del 28 febbraio 1989 non basta a mettere in discussione la sua attiva partecipazione al gentlemen's agreement.

355.
    Certamente, l'affiliazione ad un'associazione professionale non può condurre ad imputare automaticamente all'affiliato interessato la responsabilità delle diverse condotte illecite dell'associazione, qualora non venga data dimostrazione della partecipazione personale o del sostegno di tale affiliato ai comportamenti illeciti denunciati. Tuttavia la TU non può pretendere che le sue azioni personali non possano essere ritenute comprovanti la sua partecipazione alle infrazioni controverse.

356.
    Nel caso di specie, tale partecipazione è direttamente connessa al ruolo della TU nella conduzione degli affari della FEG. E' assodato che la TU è una delle più importanti imprese aderenti alla FEG. E' a tale titolo che alcuni dei suoi dirigenti o dipendenti hanno seduto nel consiglio di amministrazione della FEG e partecipato alle deliberazioni degli organi di tale associazione tra il 1985 e il 1995. Al riguardo si deve ricordare che al consiglio di amministrazione, composto da cinque persone fisiche elette dall'assemblea generale, compete la direzione generale dell'associazione (art. 6 dello statuto FEG).

357.
    La Commissione ha raccolto elementi comprovanti l'esistenza del gentlemen's agreement, come confermato dal Tribunale nei precedenti punti 210-212. Tenuto conto della natura di tale accordo, la Commissione non è stata in grado di determinare la data precisa in cui quest'ultimo era stato concluso, contrariamente a quanto sembra sostenere la TU. Tuttavia essa ha raccolto elementi documentali comprovanti contatti tra la FEG e la NAVEG, nell'ambito dei quali il gentlemen's agreement era stato richiamato. Tali documenti si riferiscono ad un periodo che inizia l'11 marzo 1986 con una riunione tra i consigli di amministrazione della NAVEG e della FEG. La Commissione ha altresì tenuto conto delle proposte scambiate tre questi stessi consigli di amministrazione i giorni 28 febbraio 1989 e 25 ottobre 1991, nonché di una lettera della FEG alla NAVEG del 18 novembre 1991 (v. decisione impugnata, nota n. 53).

358.
    Nell'ambito delle riunioni dei consigli di amministrazione della FEG e della NAVEG richiamate dalla Commissione, é certo che la TU non era presente né rappresentata a quella del 28 febbraio 1989. E' tuttavia pacifico che la FEG ha redatto un rendiconto di tale riunione (decisione impugnata, ‘considerando’ 46, e nota n. 48). Non viene contestato né che la TU abbia presenziato ad altre riunioni (11 marzo 1986 e 25 ottobre 1991), né che sia stata rappresentata nel consiglio di amministrazione della FEG nel 1991.

359.
    Secondo una giurisprudenza consolidata, dal momento che un'impresa partecipa, anche non attivamente, a riunioni tra imprese aventi un fine anticoncorrenziale e non prende pubblicamente le distanze dal contenuto di queste, inducendo gli altri partecipanti a ritenere che essa approva il risultato delle riunioni e che vi si atterrà, si può considerare accertato che tale impresa partecipa all'intesa risultante dalle dette riunioni (v. sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 232; 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punto 98, e 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punti 85 e 86).

360.
    In assenza di una tale prova di dissociazione e, a maggior ragione, in virtù della sua partecipazione in qualità di membro del consiglio di amministrazione della FEG, la TU dev'essere considerata partecipe al gentlemen's agreement.

361.
    In più si può aggiungere che la TU non può sostenere di aver ignorato il contenuto delle discussioni che hanno avuto luogo con la NAVEG il 28 febbraio 1989.

362.
    Di conseguenza gli argomenti della TU devono essere respinti.

2. Partecipazione alle pratiche concordate

363.
    La TU si limita a sostenere il fatto che gli episodi relativi alle imprese Draka Polva, ABB, KM e Holec riguardano imprese che non erano membri della NAVEG. La TU sostiene che tali episodi non hanno avuto luogo nell'ambito della FEG, per cui essi non sono riconducibili all'accordo collettivo di esclusiva controverso. La TU ritiene pertanto, in base all'interpretazione del dispositivo della decisione impugnata, dalla stessa precedentemente difesa, che nessuna infrazione può esserle imputata in base a tali fatti.

364.
    Il Tribunale ritiene che tale ragionamento si basa su una premessa errata, come ha già esposto esaminando la tesi principale della TU (v. precedente punto 349). Pertanto queste stesse considerazioni conducono a respingere senza ulteriore esame tali argomenti.

365.
    In conclusione, si deve constatare che la TU è uno dei principali membri della FEG e, a tale titolo, è stata costantemente rappresentata nel consiglio di amministrazione di quest'ultima tra il 1985 e il 1995, ad eccezione tuttavia dell'anno 1990. In tale qualità la TU ha direttamente partecipato all'elaborazione della politica della FEG e/o è stata informata delle discussioni tra questa associazione e la NAVEG riguardanti l'accordo collettivo di esclusiva, senza avere mai cercato di prenderne pubblicamente le distanze.

366.
    Inoltre, risulta in modo certo dalle prove esaminate dalla Commissione nei ‘considerando’ 53-70 della decisione impugnata che la TU ha rivestito un ruolo particolarmente importante nella pratica concordata consistente nell'estendere l'accordo collettivo di esclusiva a taluni fornitori non appartenenti alla NAVEG. La TU, sia individualmente sia assieme ad altri membri della FEG, ha esercitato pressioni su queste imprese affinché esse non rifornissero i grossisti non affiliati alla FEG con i quali si trovavano in concorrenza.

367.
    La TU non è stata in grado di infirmare tali constatazioni. Pertanto la Commissione ha legittimamente ritenuto che la ricorrente abbia attivamente partecipato all'accordo collettivo di esclusiva illecito. La Commissione ha pertanto accertato pienamente l'imputabilità di tale infrazione alla TU.

C - Partecipazione della TU all'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi

368.
    In via principale la TU ritiene che le decisioni vincolanti sui prezzi fissi e sulle pubblicazioni sono decisioni di un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 81 CE. Tale qualificazione giuridica implicherebbe che soltanto la FEG potrebbe esserne responsabile.

369.
    In subordine, la TU contesta in via generale alla Commissione di non aver dimostrato la sua partecipazione all'infrazione indicata nell'art. 2 della decisione impugnata. Inoltre la TU richiama tre specifici argomenti. Anzitutto la Commissione avrebbe qualificato l'invio di prezzi raccomandati da parte della FEG quale pratica concordata ai sensi dell'art. 81 CE. Tale qualificazione sarebbe incompatibile con il resto della decisione impugnata, che riguarda soltanto accordi e/o decisioni di associazioni d'imprese. Inoltre, la messa a disposizione di un foro per concordare i prezzi riguarderebbe, per sua natura, soltanto la FEG. Sarebbe pertanto esclusa qualsiasi responsabilità della TU. Infine, il dispositivo della decisione impugnata non riguarderebbe gli accordi sulle riduzioni alle scuole, né le constatazioni effettuate riguardo all'uniformità dei listini prezzi.

370.
    Il Tribunale osserva che tale argomentazione si basa in larga misura su un'errata lettura della decisione impugnata.

371.
    In primo luogo la TU non può pretendere che, per sua natura, l'infrazione considerata nell'art. 2 della decisione impugnata riguardi solo la FEG e non possa conseguentemente esserle imputata. Come è stato ricordato precedentemente (v. precedente punto 349), l'art. 3 della decisione impugnata stabilisce che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE partecipando attivamente alle infrazioni commesse dalla FEG.

372.
    In secondo luogo le critiche della TU riferite alla qualificazione giuridica di accordi e/o pratiche concordate sono infondate. Infatti una violazione dell'art. 81 CE può derivare non solo da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, altresì, da un comportamento continuo. La TU non può contestare utilmente le valutazioni della Commissione per il motivo che uno o più elementi di tale serie di atti o tale comportamento continuo potrebbero altresì integrare, di per sé, una violazione dell'art. 81 CE.

373.
    Nel caso di specie, l'infrazione considerata nell'art. 2 della decisione impugnata ha carattere unitario. Tale infrazione, imputata alla FEG, è consistita nel restringere direttamente e indirettamente la facoltà dei membri di tale associazione di stabilire liberamente e indipendentemente i loro prezzi di vendita. Gli elementi costitutivi di detta infrazione sono le decisioni vincolanti della FEG sui prezzi e sulle pubblicazioni, la diffusione di raccomandazioni in materia di prezzi e di riduzioni e la messa a disposizione di un foro per le consultazioni su prezzi e riduzioni.

374.
    L'art. 2 della decisione impugnata deve, inoltre, essere letta alla luce dei motivi di detta decisione. E' assodato, nel caso di specie, che le decisioni vincolanti sui prezzi e sulle pubblicazioni sono decisioni di un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE (decisione impugnata, ‘considerando’ 95). Con riguardo alle consultazioni su prezzi e riduzioni e all'invio da parte della FEG di prezzi raccomandati, essi sono stati qualificati dalla Commissione come pratiche concordate (decisione impugnata, ‘considerando’ 102). La Commissione ha rilevato l'esistenza di regolari consultazioni tra i membri della FEG sui prezzi e sulle riduzioni, tra il 6 dicembre 1989 e il 30 novembre 1993 (decisione impugnata, ‘considerando’ 115). Essa ha considerato in particolare gli elementi di fatto relativi alla determinazione delle riduzioni alle scuole, esposti nel ‘considerando’ 83 della decisione impugnata. La Commissione si è altresì basata sulle similarità constatate tra i listini prezzi di diversi grossisti, tra cui la ricorrente, per dimostrare che le decisioni vincolanti e la concertazione di prezzi e riduzioni avevano l'effetto congiunto di lasciar sussistere soltanto una limitata concorrenza tra i membri della FEG (decisione impugnata, ‘considerando’ 117).

375.
    Resta da determinare se la Commissione abbia fornito prova sufficiente della partecipazione attiva della TU all'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi.

376.
    Con riguardo alla partecipazione della TU alle decisioni vincolanti sui prezzi e sulle pubblicazioni, è stato accertato che queste ultime perseguivano un fine illecito. Tenuto conto delle regole statutarie della FEG, tali decisioni illecite costituiscono la fedele espressione della volontà comune dei suoi membri e sono sufficienti ad imputare alla TU la responsabilità della loro adozione (v. sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, e 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione, Racc. pag. 405).

377.
    Per il resto, il ruolo della TU nell'ambito della FEG è già stato chiarito (v. i precedenti punti 356, 365-367). Pertanto la Commissione ha potuto correttamente affermare, al ‘considerando’ 93 della decisione impugnata, che la ricorrente «[aveva] avuto per molti anni un rappresentante nel consiglio d'amministrazione di FEG ed era pertanto al corrente, o [aveva] contribuito attivamente, alla politica dell'associazione».

378.
    E' inoltre certo che la TU trasmetteva alla FEG i dati in base ai quali la FEG stessa informava i suoi membri della variazione dei prezzi lordi e netti di determinati prodotti. Come ha sottolineato la Commissione:

«Ciò significa in concreto che TU realizzava per tutto il settore il calcolo di conversione dei dati sulle variazioni nei prezzi netti comunicati dal fornitore in prezzi lordi uniformi, e in seguito trasmetteva questa informazione a FEG (...). Tu era l'unica impresa a disporre all'epoca della capacità informatica necessaria per svolgere tali calcoli» (decisione impugnata, ‘considerando’ 93).

379.
    Di conseguenza, la Commissione ha potuto validamente imputare alla TU l'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi indicata nell'art. 2 della decisione impugnata, in ragione della sua partecipazione attiva alla stessa.

D - Violazione del principio della parità di trattamento

1. Argomenti della parti

380.
    La Commissione non avrebbe dimostrato il particolare ruolo della TU rispetto a quello di altre imprese membri della FEG. Un tale trattamento sarebbe discriminatorio (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28).

381.
    Infatti, nonostante altri sei membri della FEG avessero ricevuto la comunicazione degli addebiti, la Commissione avrebbe ritenuto, al ‘considerando’ 31 della decisione impugnata, di non aver potuto stabilire con un sufficiente grado di certezza la responsabilità di ciascuna di esse. Tuttavia, la TU ritiene che la sua situazione sia identica a quella di tutti i membri della FEG, i quali:

-    abbiano fatto parte del consiglio di amministrazione, o dei comitati per i prodotti della FEG;

-    siano stati presenti alle assemblee della FEG;

-    abbiano dato un contributo sostanziale nel corso di tali assemblee;

-    abbiano interessi coincidenti con quelli della FEG.

2. Giudizio del Tribunale

382.
    Il fatto che la Commissione non abbia constatato infrazioni nei confronti di altri membri della FEG non costituisce una violazione del principio di parità di trattamento. Infatti la circostanza che la Commissione non abbia formulato alcun addebito nei confronti di un operatore che si trovasse in una situazione analoga a quella di un ricorrente, non può in nessun caso costituire un motivo per non tener conto dell'infrazione addebitata al ricorrente se questa è stata regolarmente accertata (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit., punto 146).

383.
    Pertanto, l'argomentazione della TU relativa ad una violazione del principio di parità di trattamento dev'essere respinta.

E - Motivazione mancante o insufficiente

1. Argomenti delle parti

384.
    La TU sostiene che la Commissione non ha adempiuto l'obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell'art. 253 CE. Essa non avrebbe chiaramente indicato le condotte in base alle quali ha potuto affermare la responsabilità individuale della TU per le infrazioni commesse dalla FEG. La TU ritiene che la Commissione era tenuta a motivare con precisione la sua decisione a maggior ragione per il fatto che la sanzione è considerevole ed eccede, in proporzione, quella infitta alla FEG.

    2. Giudizio del Tribunale

385.
    Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, al fine di consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al Tribunale di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86).

386.
    L'argomentazione della TU relativa ad una violazione dell'obbligo di motivazione è infondata. Nei ‘considerando’ 67-70 della decisione impugnata, nella sezione intitolata «Il ruolo centrale di FEG e del suo maggior aderente TU», la Commissione ha esposto gli elementi sui quali essa si è basata per affermare la partecipazione della TU all'accordo collettivo di esclusiva. Riguardo agli accordi di fissazione dei prezzi, la Commissione, nella sezione intitolata «Il ruolo di FEG e del suo maggiore aderente TU» ha motivato la sua valutazione del comportamento della TU. La motivazione della decisione impugnata è conforme all'art. 253 CE. Essa ha consentito alla TU di esercitare i propri diritti di difesa e al Tribunale di effettuare il suo controllo di legittimità.

IV - Sull'imputabilità delle infrazioni alla FEG (causa T-5/00)

A - Argomenti delle parti

387.
     Con riferimento all'infrazione indicata nell'art. 1 della decisione impugnata, la FEG contesta che le venga imputata l'estensione del gentlemen's agreement a fornitori non appartenenti alla NAVEG. Essa sottolinea che gli elementi delle pratiche concordate attraverso le quali tale estensione è stata realizzata riguardano soltanto i suoi membri.

388.
    La Commissione risponde, in diritto, che quando un'associazione stipula un accordo illecito a vantaggio dei suoi membri e, in seguito, questi ultimi tentano, attraverso pratiche concordate, di far aderire terzi a tale accordo, l'associazione è altresì responsabile di dette pratiche. Essa non può eludere la propria responsabilità affermando di non aver partecipato o di non aver avuto conoscenza di tale pratica concordata. L'associazione potrebbe escludere la propria responsabilità soltanto ponendo fine all'accordo illecito e prendendo pubblicamente le distanze da ognuno dei suoi membri.

389.
    La Commissione aggiunge infatti che le circostanze del caso di specie permettono d'imputare alla FEG le azioni con le quali alcuni dei suoi membri hanno cercato di inserire terzi nell'accordo collettivo di esclusiva.

B - Giudizio del Tribunale

390.
    Con i suoi argomenti, la FEG contesta che le venga attribuita la responsabilità di pratiche concordate realizzate dai suoi membri. La presente fattispecie si distinguerebbe dai casi nei quali era controversa l'imputabilità ai membri di un'associazione dell'infrazione commessa da quest'ultima (v., ad esempio, sentenza CB e Europay/Commissione, cit.).

391.
    Nel caso di specie, tre fattori permettono di considerare le pratiche concordate relative all'estensione del gentlemen's agreement imputabili alla FEG. Anzitutto il gentlemen's agreement ed i conseguenti tentativi di ampliarne l'ambito di applicazione a fornitori non appartenenti alla NAVEG costituiscono le due componenti dell'infrazione considerata nell'art. 1 della decisione impugnata. Inoltre, le persone implicate nelle pratiche concordate di cui trattasi hanno svolto funzioni direttive nell'ambito della FEG. Risulta al riguardo che la TU e/o la sua società madre Schotman, nonché le imprese Schiefelbusch, Brinkman & Germeraad e Wolff, siano state rappresentate, durante il periodo cui è riferita l'infrazione, nel consiglio di amministrazione della FEG ed abbiano partecipato direttamente alle iniziative nei confronti dei fornitori non appartenenti alla NAVEG.

392.
    Infine, i membri della FEG che hanno in tal modo partecipato alle pratiche concordate in questione hanno agito a vantaggio di tutti i membri di tale associazione. Al riguardo, si deve sottolineare che le azioni nei confronti della KM sono state inizialmente adottate da 26 membri della FEG che agivano di concerto. Nel tentativo di ottenere che la KM cessasse di approvvigionare la CEF, gli undici membri della FEG che facevano parte della «delegazione» che aveva reso visita alla KM il 27 giungo 1991 (decisione impugnata, ‘considerando’ 65) agivano, di concerto, nell'interesse comune difeso da tale associazione. Tale interesse consisteva nell'ottenere, per tutti i membri della FEG, vantaggi analoghi a quelli che poteva loro procurare l'accordo collettivo di esclusiva convenuto tra la FEG e la NAVEG. Occorre altresì aggiungere, come precedentemente sottolineato in occasione dell'esame dei fatti materiali relativi all'estensione del gentlemen's agreement che, agendo in tal modo nell'interesse comune dei membri della FEG, l'iniziativa intrapresa nei confronti della KM non poteva apparire a quest'ultima come non avallata dalla FEG.

393.
    Le azioni di cui trattasi hanno uno stesso scopo, nonché gli stessi beneficiari, e poiché sono state poste in essere dai membri e da taluni dirigenti di questa associazione, si deve ritenere corretta la conclusione della Commissione per la quale la responsabilità delle azioni così intraprese dai membri della FEG nei confronti di fornitori non appartenenti alla NAVEG poteva essere imputata anche alla FEG. Di conseguenza gli argomenti della FEG devono essere respinti in quanto infondati.

Sulle conclusioni relative all'annullamento dell'ammenda o alla riduzione del suo ammontare

394.
    Accanto alle loro argomentazioni le ricorrenti hanno sollevato numerose censure relative alla determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Tali censure si fondano su una violazione dei presupposti stabiliti nell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 per l'imposizione di ammende. La TU ha inoltre sostenuto che la Commissione, infliggendole un'ammenda, aveva violato il principio di parità di trattamento e sostiene che la motivazione della decisione impugnata su tale punto è insufficiente.

I - Sull'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

A - Carattere intenzionale delle infrazioni

395.
    Le ricorrenti contestano in sostanza il carattere intenzionale dell'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi. La Commissione, secondo la TU, aveva l'obbligo di dimostrare che quest'ultima sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua partecipazione alla conversione dei prezzi netti in prezzi lordi di determinati prodotti era riconducibile ad una pratica concordata.

396.
    A tal riguardo il Tribunale ricorda che, perché un'infrazione alle regole di concorrenza del Trattato possa essere considerata intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata consapevole di limitare la concorrenza, è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva come oggetto la restrizione della concorrenza (sentenze della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41, e del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 50).

397.
    Nel caso di specie le infrazioni sanzionate con le ammende sono relative ad intese che avevano lo scopo di fissare direttamente o indirettamente i prezzi e di arrecare ai grossisti non appartenenti alla FEG uno svantaggio concorrenziale attraverso la conclusione di un accordo collettivo di esclusiva. Tenuto conto della loro intrinseca importanza, le ricorrenti non potevano ignorare che la loro partecipazione a siffatte intese, esplicitamente menzionate nell'art. 81, n. 1, lett. a) e d), CE, tendeva a falsare o a restringere il gioco della concorrenza all'interno della Comunità. Ne consegue che la conclusione della Commissione, al ‘considerando’ 135 della decisione impugnata, che le infrazioni in questione avessero carattere intenzionale, è corretta e sufficientemente motivata.

398.
    Si deve altresì sottolineare, in questo contesto, che il carattere anticoncorrenziale di tali pratiche veniva riconosciuto in una nota del 30 agosto 1993 indirizzata ai membri del consiglio di amministrazione della FEG, nella quale il segretario di tale associazione rilevava, con riferimento alla nuova legislazione olandese in materia di concorrenza:

«Per quanto riguarda FEG ciò significa, a mio avviso, che è vietata la fissazione di prezzi raccomandati per le scatole di giunzione, le scatole di controllo e i sottoinsiemi, e che forse lo sono anche la decisione vincolante sui prezzi fissi, la decisione vincolante sulle pubblicazioni e le disposizioni sui costi per il taglio dei materiali» (decisione impugnata, ‘considerando’ 91).

399.
    Pertanto le ricorrenti non possono sostenere di non essere state consapevoli del carattere illecito dei diversi elementi dell'infrazione di cui all'art. 2 della decisione impugnata.

B - Gravità delle infrazioni

400.
    A parte la sua argomentazione volta a provare l'assenza di un effetto sensibile sul mercato, la TU non ha contestato la gravità delle infrazioni. La FEG, per suo conto, ribadisce l'argomento secondo il quale i comportamenti controversi hanno potuto avere soltanto un trascurabile effetto sul mercato.

401.
    Tale argomento non può essere accolto. Infatti le constatazioni effettuate dalla Commissione hanno messo in evidenza l'esistenza di un accordo collettivo di esclusiva e di intese relative alla fissazione dei prezzi. Tenuto conto delle caratteristiche del mercato di cui trattasi, del quale i membri della FEG detengono una quota del 96%, la Commissione ha giustamente sottolineato che l'accordo collettivo di esclusiva, connesso ad una politica di ammissione restrittiva, era volto a:

-    ostacolare l'ingresso nel mercato di concorrenti stranieri;

-    limitare la libertà dei fabbricanti di materiale elettrotecnico nella scelta dei grossisti ai quali essi affidano la distribuzione dei loro prodotti;

-    rafforzare gli accordi sui prezzi.

402.
    Intese di tale natura sostituiscono al gioco della concorrenza tutelato dal Trattato un coordinamento della politica di fissazione dei prezzi tra concorrenti. Si tratta pertanto di violazioni gravi dell'art. 81 CE.

C - Durata delle infrazioni

1. Causa T-6/00

403.
    La TU presenta due argomenti relativi alla durata delle infrazioni.

404.
    In primo luogo, essa ritiene che gli episodi che hanno coinvolto la Draka Polva, la ABB, la KM e la Holec, relativi all'estensione dell'accordo collettivo di esclusiva, riguardano un periodo compreso tra il luglio 1990 e il luglio 1991. Si dovrebbe pertanto ridurre ad un anno, in luogo degli otto anni stabiliti nella decisione impugnata, la durata dell'infrazione relativa all'accordo collettivo di esclusiva.

405.
    In secondo luogo, la TU sostiene che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un'infrazione continua relativa alla fissazione dei prezzi tra il 21 dicembre 1988 ed il 24 aprile 1994. Tali date sono quelle di cui la Commissione ha tenuto conto considerando il periodo nel corso del quale la FEG ha inviato ai suoi membri raccomandazioni sui prezzi dei materiali in plastica (decisione impugnata, ‘considerando’ 146). Anche se brevemente citato nell'ambito delle censure relative all'imputazione dell'infrazione (replica, punto 108), tale punto sembra poter essere esaminato nell'ambito delle conclusioni relative all'ammenda.

406.
    Anzitutto il Tribunale ritiene che tali censure si fondino su una lettura della decisione impugnata che omette di prendere in considerazione il carattere unitario di ognuna delle infrazioni controverse. Gli episodi relativi all'estensione dell'accordo collettivo di esclusiva e all'invio di raccomandazioni da parte della FEG in materia di prezzi non costituiscono infrazioni autonome; si tratta di elementi costitutivi delle infrazioni rispettivamente indicate negli artt. 1 e 2 della decisione impugnata. Per loro natura tali infrazioni hanno carattere continuato. Il fatto che la Commissione non abbia fornito prove di pressioni esercitate dalla TU su fornitori in applicazione dell'accordo collettivo di esclusiva per un periodo più ampio di quello compreso tra il luglio 1990 e il luglio 1991 non può rimettere in discussione le prove dell'esistenza dell'infrazione tra l'11 marzo 1986 e il 25 febbraio 1994. Parimenti, il fatto che l'invio di raccomandazioni sui prezzi da parte della FEG sia stato accertato soltanto tra il 21 dicembre 1988 e il 24 aprile 1994 non rimette in discussione la fissazione della durata dell'infrazione in un periodo più lungo, dal momento che essa è fondata su elementi oggettivi e concordanti.

407.
    Si devono pertanto esaminare gli elementi in base ai quali la Commissione ha fissato la rispettiva durata delle infrazioni. A tal riguardo, si deve constatare che la TU non ha sviluppato argomenti specifici a confutazione delle valutazioni della Commissione. Le sue osservazioni rimangono molto generali e non vanno affatto oltre l'enunciazione di una censura. Al più esse contestano ancora una volta il valore probatorio dei documenti considerati per dimostrare l'esistenza e l'imputabilità dell'infrazione. Orbene, questi elementi sono stati già esaminati in dettaglio nell'ambito delle precedenti considerazioni.

408.
    Con riferimento all'infrazione indicata nell'art. 1 della decisione impugnata, la Commissione non è stata in grado di determinare con precisione la data in cui è stato concluso l'accordo collettivo di esclusiva. Tuttavia essa ha potuto fornire la prova dell'esistenza di tale accordo a partire dalla riunione dell'11 marzo 1986, nel corso della quale i consigli di amministrazione della FEG e della NAVEG hanno richiamato il gentlemen's agreement. La Commissione ha altresì considerato diversi elementi posteriori a tale riunione in base ai quali essa ha ritenuto che il gentlemen's agreement continuava ad essere applicato dai membri della NAVEG (v., decisione impugnata, ‘considerando’ 47-49). La Commissione ha inoltre rilevato diversi elementi che dimostrano che i membri della NAVEG avevano seguito i consigli della propria associazione, in esecuzione del gentlemen's agreement (decisione impugnata, ‘considerando’ 50-52). L'ultimo di tali elementi è il resoconto di una riunione interna della società Hemmink del 25 febbraio 1994, nel corso della quale tale membro della NAVEG ha indicato di aver rifiutato di rifornire un grossista non appartenente alla FEG. Quanto alle pressioni esercitate, in particolare dalla TU, su fabbricanti non appartenenti alla NAVEG affinché non rifornissero grossisti non appartenenti alla FEG, è altresì assodato che esse hanno avuto luogo nell'arco di dodici mesi a decorrere dal mese di luglio 1990.

409.
    Riguardo all'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi, è assodato che le decisioni vincolanti sulle pubblicazioni e sui prezzi, adottate nel 1978 e nel 1984, sono rimaste in vigore sino alla loro revoca nel 1993. Concertazioni sui prezzi hanno avuto luogo tra il 6 dicembre 1989 e il 30 novembre 1993 (v. resoconto del consiglio di amministrazione della FEG nel corso del quale è stata richiamata la questione della riduzione standard del 35% alle scuole, menzionata dalla decisione impugnata, ‘considerando’ 83).

410.
    Ne consegue che gli argomenti della TU relativi alla durata delle infrazioni devono essere respinti.

2. Causa T-5/00

411.
    La FEG ritiene che la durata dell'infrazione indicata nell'art. 1 della decisione impugnata dovrebbe essere limitata al periodo compreso tra il 28 febbraio 1989 e il 23 agosto 1991. Tali date sarebbero infatti quelle delle sole prove ricevibili che la Commissione ha richiamato nella decisione impugnata. Per le ragioni precedentemente esposte nei confronti della TU, tale argomentazione dev'essere respinta: la Commissione ha fornito la prova dell'esistenza di un'infrazione continuata nel corso del periodo compreso tra il 1986 e il 1994.

412.
    Con riferimento all'infrazione indicata nell'art. 2 della decisione impugnata, la FEG rileva che le decisioni vincolanti non sono state applicate prima della loro revoca avvenuta il 23 novembre 1993. Inoltre, la Commissione non avrebbe trovato alcuna prova di accordo sui prezzi dopo il 1991. Secondo la FEG, alla luce di tali elementi, la durata dell'infrazione dovrebbe essere ridotta. Tale argomentazione non può essere accolta. Da un lato, l'effettività dell'attuazione delle decisioni vincolanti non incide sulla determinazione della durata dell'infrazione. Dall'altro, la Commissione ha ritenuto quale elemento probatorio della prosecuzione dell'accordo sui prezzi dopo il 1991 il testo del resoconto della FEG del 30 novembre 1993 concernente le riduzioni alle scuole.

3. Conclusione

413.
    La Commissione ha fondatamente ritenuto che gli elementi costitutivi delle infrazioni indicate negli artt. 1 e 2 della decisione impugnata erano perdurati per otto, quindici, nove, quattro e sei anni, e conseguentemente qualificato tali periodi come di media e lunga durata con riferimento alla sua prassi decisionale (decisione impugnata, ‘considerando’ 147).

D - Circostanze attenuanti

414.
    Secondo la TU, il ruolo «passivo» che la stessa ha avuto nelle infrazioni commesse dalla FEG costituisce una circostanza attenuante che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, in conformità alle linee guida per il calcolo dell'importo delle ammende inflitte ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: le «linee guida»).

415.
    Il Tribunale rileva che tale argomento poggia sull'erronea premessa secondo la quale la TU ha avuto un ruolo soltanto accessorio o «passivo» in relazione alle infrazioni commesse dalla FEG. Com'è già stato osservato, la responsabilità della TU deriva dalla sua partecipazione attiva alle intese illecite attuate nell'ambito della FEG. Conseguentemente tale argomento dev'essere respinto.

E - Rettifica degli importi

1. Argomenti delle parti

416.
    Le intervenienti ritengono che l'importo dell'ammenda sia modesto. Considerata la gravità delle infrazioni di cui trattasi, la Commissione avrebbe dovuto infliggere alla TU un'ammenda più pesante. Di conseguenza le intervenienti chiedono al Tribunale, data la sua competenza anche di merito, di raddoppiare l'importo dell'ammenda.

417.
    Le ricorrenti ribattono che una siffatta domanda è irricevibile. Secondo il combinato disposto degli artt. 37 dello Statuto della Corte, 116, n. 3, e 115, n. 2, del regolamento di procedura, un interveniente deve accettare la controversia nella quale esso interviene. Poiché la Commissione non ha chiesto un aumento dell'importo dell'ammenda, le conclusioni degli intervenienti sarebbero irricevibili.

2. Giudizio del Tribunale

418.
    Gli intervenienti devono, ai sensi dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, accettare la controversia nello stato in cui essa si trova al momento del loro intervento, e le domande del loro ricorso, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto della Corte, possono avere ad oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti della causa principale. Nel caso di specie, poiché la Commissione non ha chiesto l'aumento dell'importo delle ammende, le intervenienti non hanno titolo per farlo. Di conseguenza le domande delle ricorrenti volte ad ottenere una maggiorazione dell'importo delle ammende devono essere respinte.

II - Sulla motivazione

A - Argomenti delle parti

419.
    La TU sostiene anzitutto che la motivazione della decisione impugnata non le ha consentito di acquisire conoscenza delle condotte per le quali le è stata inflitta un'ammenda a causa delle infrazioni commesse dalla FEG. Dalle precedenti considerazioni sull'esistenza e sull'imputabilità delle infrazioni deriva che tale censura non è fondata.

420.
    La TU rileva inoltre che la decisione impugnata non ha precisato alcuni dati essenziali per valutare l'ammontare dell'ammenda, quali l'anno di riferimento e l'importo del fatturato utilizzati quali parametri di riferimento.

B - Giudizio del Tribunale

421.
    L'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 prevede che «[p]er determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata». I requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione sarebbe viziata da carenza di motivazione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. I-9855, punto 44).

422.
    La portata dell'obbligo di motivazione dev'essere valutata alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze peculiari del caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

423.
    Nel caso di specie, i ‘considerando’ 130-153 della decisione impugnata enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per calcolare le ammende, in particolare il carattere intenzionale delle infrazioni (‘considerando’ 131-135), la loro gravità (‘considerando’ 136-144) e la loro durata (‘considerando’ 145-149).

424.
    Il metodo seguito dalla Commissione risulta manifestamente dalla lettura della decisione. Tenuto conto della gravità delle infrazioni, la Commissione ha utilizzato, in applicazione delle linee guida, l'importo minimo di 1 milione di euro, aumentato del 25%, come importo base dell'ammenda. La durata delle infrazioni è stata qualificata da media a lunga, poiché la durata media degli elementi che le costituiscono è di otto anni. Di conseguenza la Commissione ha aumentato dell'80% l'importo base dell'ammenda ed è così pervenuta alla somma di 2,25 milioni di euro.

425.
    Tali elementi soddisfano le esigenze di motivazione relative ai presupposti enunciati nell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

426.
        In più occorre rilevare che la TU non ha sostenuto che l'ammenda supererebbe l'importo massimo che le poteva essere inflitto, espresso in rapporto al suo fatturato, in conformità all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

427.
    Poiché la motivazione della decisione impugnata è sufficiente, tale motivo dev'essere respinto.

III - Sul principio della parità di trattamento

428.
    Si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte Sermide, cit., punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 309).

429.
    Nel caso di specie, la TU sostiene di essere vittima di una discriminazione in relazione agli altri membri della FEG, che sedevano in consiglio d'amministrazione durante il periodo dell'infrazione ma ai quali, in una situazione analoga alla sua, non sono state inflitte ammende.

430.
    E' importante tuttavia ricordare che, dal momento in cui un'impresa, con il suo comportamento, ha violato l'art. 81, n. 1, CE, essa non può sottrarsi a nessuna sanzione per il motivo che non sono state inflitte ammende ad altri operatori economici, quando inoltre, come nel caso di specie, il procedimento dinanzi al giudice comunitario non riguarda la situazione di questi ultimi (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit., punto 197). Quest'argomento della TU dev'essere pertanto respinto.

431.
    La TU rileva altresì una discriminazione in relazione all'ammenda inflitta alla FEG. Nonostante il suo fatturato rappresenti meno di un terzo di quello della FEG, la Commissione le avrebbe inflitto un'ammenda proporzionalmente superiore. Essa ritiene pertanto che l'ammenda inflitta alla FEG rappresenti lo 0,23% del fatturato (1994) dei suoi membri, non tenendo conto di quello della ricorrente. L'ammenda imposta alla TU rappresenterebbe soltanto lo 0,47% del suo fatturato (1993).

432.
    Il Tribunale ritiene che tali comparazioni non sono sufficienti a dedurre l'esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la TU, la Commissione, in occasione della determinazione dell'ammontare delle ammende in funzione della gravità e della durata dell'infrazione in questione, non è tenuta a garantire, nel caso in cui vengano imposte ammende a diverse imprese o associazioni d'imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende risultanti dai suoi calcoli per le imprese interessate siano esattamente proporzionali al loro rispettivo fatturato.

433.
    Nel caso di specie la Commissione ha inflitto un'ammenda alla FEG e alla TU a causa della loro partecipazione personale ad ognuna delle due infrazioni considerate, dopo avere evidenziato il loro rispettivo ruolo in tali infrazioni, nonché la gravità e la durata delle stesse.

434.
    Di conseguenza, gli argomenti della TU relativi ad una violazione del principio di parità di trattamento devono essere respinti.

IV - Sulla durata eccessiva della procedura amministrativa

435.
    Le ricorrenti fanno valere che la violazione del principio della ragionevole durata dovrebbe comportare una riduzione dell'ammontare dell'ammenda.

436.
    Com'è stato precedentemente esposto (v. precedente punto 85), la Commissione è responsabile della durata eccessiva della procedura. Anche se tale constatazione non esplica alcuna conseguenza riguardo alla legittimità della decisione impugnata, resta il fatto che, nell'ambito della competenza anche di merito spettante al Tribunale ai sensi dell'art. 229 CE e dell'art. 17 del regolamento n. 17, quest'ultimo può accertare se sia giustificata una riduzione dell'importo dell'ammenda.

437.
    La Commissione ritiene di avere già considerato tutte le conseguenze della durata «considerevole» della procedura amministrativa riducendo di propria iniziativa l'ammontare dell'ammenda di 100 000 euro. La ricorrente eccepisce che tale circostanza non esclude che il Tribunale proceda ad un'ulteriore riduzione.

438.
    Il Tribunale constata che la Commissione, di sua propria iniziativa, ha ridotto l'ammenda. La possibilità di accordare una tale riduzione rientra nell'ambito dell'esercizio delle prerogative della Commissione. Le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che giustifichi la concessione da parte del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche nel merito, di un'ulteriore riduzione dell'ammontare dell'ammenda. Di conseguenza, la domanda delle ricorrenti al riguardo non può essere accolta.

Conclusione

439.
    Da quanto precede risulta che i ricorsi di cui alle cause T-5/00 e T-6/00 devono essere respinti.

Sulle spese

440.
    A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

441.
    Nella causa T-5/00, la FEG afferma che le intervenienti non hanno espressamente preso posizione sulle spese relative al loro intervento, pertanto queste ultime devono rimanere a loro carico.

442.
    Risulta che nelle cause T-5/00 e T-6/00 le intervenienti hanno concluso, in particolare relativamente alla questione delle spese, riferendosi alla formulazione adottata dalla Commissione, parte principale che esse sostenevano. Le conclusioni delle intervenienti devono pertanto essere interpretate come volte altresì ad ottenere la condanna delle ricorrenti alle spese.

443.
    Poiché nel caso di specie le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti, comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T-5/00 R, in conformità alle conclusioni di queste ultime in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi sono respinti.

2)    La ricorrente nella causa T-5/00 sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti, comprese le spese relative al procedimento sommario della causa T-5/00 R.

3)    La ricorrente nella causa T-6/00 sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti.

Vesterdorf
Forwood
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

    Decisione impugnata

II - 2

    Procedimento e conclusioni delle parti

II - 5

    In diritto

II - 7

    Sulle domande di annullamento

II - 7

        I - Sui diritti della difesa

II - 7

            A - Sul diritto di essere sentiti nel corso del procedimento amministrativo

II - 7

                1. Mancata trasmissione di alcuni documenti assieme alla comunicazione degli addebiti

II - 8

                    a) Documenti relativi all'accordo AGC

II - 9

                    Argomenti delle parti

II - 9

                    Giudizio del Tribunale

II - 9

                    b) Resoconto dell'assemblea generale della NAVEG del 28 aprile 1986

II - 10

                    Argomenti delle parti

II - 10

                    Giudizio del Tribunale

II - 12

                2. Discordanza testuale tra la decisione impugnata e la comunicazione degli addebiti

II - 12

                    a) Connessione tra le due infrazioni (causa T-6/00)

II - 12

                    Argomenti delle parti

II - 12

                    Giudizio del Tribunale

II - 13

                    b) Livello artificialmente elevato dei prezzi sul mercato olandese

II - 14

                    Argomenti delle parti

II - 14

                    Giudizio del Tribunale

II - 14

            B - Sul carattere tardivo della trasmissione di alcuni documenti (causa T-6/00)

II - 15

                1. Argomenti delle parti

II - 15

                2. Giudizio del Tribunale

II - 15

            C - Violazione del termine ragionevole

II - 16

                1. Argomenti delle parti

II - 16

                2. Giudizio del Tribunale

II - 17

            D - Violazione del principio detto dell'«interpretazione favorevole» (causa T-6/00)

II - 22

                1. Argomenti delle parti

II - 22

                2. Giudizio del Tribunale

II - 22

        II - Sull'esistenza delle infrazioni all'art. 81 CE

II - 22

            A - Determinazione del mercato rilevante

II - 23

                1. Decisione impugnata

II - 23

                2. Argomenti delle parti

II - 24

                3. Giudizio del Tribunale

II - 26

            B - Accordo collettivo di esclusiva tra la FEG e la NAVEG (art. 1 della decisione impugnata)

II - 27

                1. Gentlemen's agreement tra la FEG e la NAVEG

II - 28

                    a) La decisione impugnata

II - 28

                    b) Sulla realtà dei fatti

II - 32

                    Utilità di un accordo collettivo di esclusiva

II - 32

                    - Argomenti delle parti

II - 32

                    - Giudizio del Tribunale

II - 33

                    Rapporto di forze tra la FEG e la NAVEG

II - 34

                    - Argomenti delle parti

II - 35

                    - Giudizio del Tribunale

II - 36

                    Origine del gentlemen's agreement

II - 37

                    - Argomenti delle parti

II - 37

                    - Giudizio del Tribunale

II - 37

                    Riunioni tra la FEG e la NAVEG

II - 38

                    Riunione dell'11 marzo 1986

II - 38

                    - Argomenti delle parti

II - 38

                    - Giudizio del Tribunale

II - 38

                    Riunione del 28 febbraio 1989

II - 40

                    - Argomenti delle parti

II - 40

                    - Giudizio del Tribunale

II - 41

                    Attuazione del gentlemen's agreement

II - 42

                    - Argomenti delle parti

II - 42

                    - Giudizio del Tribunale

II - 44

                    c) Conclusione generale

II - 47

                2. Estensione del gentlemen's agreement a fornitori non appartenenti alla NAVEG

II - 48

                    a) Sulla realtà dei fatti

II - 48

                    Argomenti delle parti nella causa T-5/00

II - 48

                    Giudizio del Tribunale

II - 51

                    Argomenti delle parti nella causa T-6/00

II - 52

                    Giudizio del Tribunale

II - 53

                    b) Conclusione generale

II - 53

                3. Sulle condizioni di adesione alla FEG

II - 53

                    a) Argomenti delle parti

II - 53

                    b) Giudizio del Tribunale

II - 54

                4. Qualificazione giuridica dei fatti relativi all'accordo collettivo di esclusiva

II - 55

                    a) Sul gentlemen's agreement

II - 55

                    Argomenti delle parti

II - 55

                    Giudizio del Tribunale

II - 56

                    b) Sull'estensione del gentlemen's agreement a fornitori non appartenenti alla NAVEG

II - 58

                    Argomenti delle parti

II - 58

                    Giudizio del Tribunale

II - 58

            C - Conclusione sull'accordo collettivo di esclusiva

II - 60

            D - Pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi (art. 2 della decisione impugnata)

II - 61

                1. La decisione impugnata

II - 61

                2. Motivi relativi alla qualificazione giuridica dei fatti

II - 62

                    a) Decisioni vincolanti sui prezzi e sulle pubblicazioni

II - 63

                    Decisione vincolante di fissazione dei prezzi

II - 63

                    - Argomenti delle parti

II - 63

                    - Giudizio del Tribunale

II - 63

                    Decisione vincolante sulle pubblicazioni

II - 64

                    - Argomenti delle parti

II - 64

                    - Giudizio del Tribunale

II - 65

                    b) Consultazioni in materia di prezzi e riduzioni

II - 65

                    Argomenti delle parti

II - 65

                    Giudizio del Tribunale

II - 68

                    c) Listini di prezzi identici

II - 71

                    Argomenti delle parti

II - 71

                    Giudizio del Tribunale

II - 71

            E - Rapporto tra l'accordo collettivo di esclusiva e le pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi

II - 72

                1. Argomenti delle parti

II - 73

                2. Giudizio del Tribunale

II - 73

        III - Sull'imputabilità delle infrazioni alla TU (causa T-6/00)

II - 73

            A - Criterio d'imputabilità

II - 73

                1. Argomenti delle parti

II - 74

                2. Giudizio del Tribunale

II - 74

            B - Partecipazione della TU all'infrazione relativa all'accordo collettivo di esclusiva

II - 74

                1. Partecipazione al gentlemen's agreement

II - 74

                2. Partecipazione alle pratiche concordate

II - 76

            C - Partecipazione della TU all'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi

II - 77

            D - Violazione del principio della parità di trattamento

II - 79

                1. Argomenti della parti

II - 79

                2. Giudizio del Tribunale

II - 80

            E - Motivazione mancante o insufficiente

II - 80

                1. Argomenti delle parti

II - 80

                2. Giudizio del Tribunale

II - 80

        IV - Sull'imputabilità delle infrazioni alla FEG (causa T-5/00)

II - 81

            A - Argomenti delle parti

II - 81

            B - Giudizio del Tribunale

II - 81

    Sulle conclusioni relative all'annullamento dell'ammenda o alla riduzione del suo ammontare

II - 82

        I - Sull'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

II - 83

            A - Carattere intenzionale delle infrazioni

II - 83

            B - Gravità delle infrazioni

II - 83

            C - Durata delle infrazioni

II - 84

                1. Causa T-6/00

II - 84

                2. Causa T-5/00

II - 86

                3. Conclusione

II - 86

            D - Circostanze attenuanti

II - 86

            E - Rettifica degli importi

II - 87

                1. Argomenti delle parti

II - 87

                2. Giudizio del Tribunale

II - 87

        II - Sulla motivazione

II - 87

            A - Argomenti delle parti

II - 87

            B - Giudizio del Tribunale

II - 88

        III - Sul principio della parità di trattamento

II - 88

        IV - Sulla durata eccessiva della procedura amministrativa

II - 89

    Conclusione

II - 90

    Sulle spese

II - 90


1: Lingua processuale: l'olandese.