Language of document : ECLI:EU:T:2004:25

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
28 gennaio 2004 (1)

«Pesca – Organizzazione comune dei mercati – Indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione – Ripartizione tra le organizzazioni di produttori – Cambiamento di affiliazione di produttori – Incidenza sulla ripartizione dell'indennità – Fondamento normativo – Principio di legittimo affidamento»

Nelle cause riunite T-142/01 e T-283/01,

Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC), con sede in Bermeo (Spagna), rappresentata, nella causa T-142/01, dagli avv.ti J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier e M. Moya Díaz, avocats, e, nella causa T-283/01, dagli avv.ti García-Gallardo Gil-Fournier e J. Guillem Carrau, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán e, nella causa T-142/01, anche dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

convenuta,

sostenuta da

Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Casas Robla e V. Arrastia de Sierra, avocats,

interveniente nella causa T-142/01,

aventi ad oggetto le domande di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 26 marzo 2001, n. 584, che modifica i regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 relativi alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 1999 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 (GU L 86, pag. 4), nonché di annullamento dell'art. 2, n. 2, e dell'allegato di ciascuno dei regolamenti (CE) della Commissione 26 marzo 2001, n. 585, 26 aprile 2001, n. 808, 14 giugno 2001, n. 1163 e 20 agosto 2001, n. 1670, relativi alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione, rispettivamente, dal 1° gennaio al 31 marzo 2000, dal 1° aprile al 30 giugno 2000, dal 1° luglio al 30 settembre 2000 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 (rispettivamente GU L 86, pag. 8; GU L 118, pag. 12; GU L 159, pag. 10 e GU L 224, pag. 4),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),



composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto giuridico e fattuale

1
L’art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 dicembre 1992, n. 3759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (GU L 388, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3318 (GU L 350, pag. 15), prevede la concessione di un'indennità compensativa quando si rilevi che, per un trimestre civile, i prezzi dei tonni destinati all’industria di trasformazione si situano a un livello inferiore rispetto a una soglia di intervento determinata. Esso è formulato come segue:

«1. Alle organizzazioni di produttori può essere concessa un'indennità per i quantitativi di prodotti elencati nell'allegato III [cioè diverse specie di tonno], pescati dai loro aderenti, venduti e consegnati all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità e destinati alla fabbricazione industriale di prodotti corrispondenti al codice NC 1604. Tale indennità è concessa quando sia stato constatato, per un determinato trimestre civile, che simultaneamente

il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario e

il prezzo franco frontiera di cui all'art. 22, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato,

si collocano ad un livello inferiore alla soglia di intervento pari al 91% del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri compilano o aggiornano e comunicano alla Commissione l'elenco delle industrie di cui al presente paragrafo.

2. L'importo dell'indennità non può in nessun caso superare

la differenza fra la soglia di intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario

ovvero un importo forfettario pari al 12% di detta soglia.

3. Il volume dei quantitativi di ciascuno dei prodotti ammessi al beneficio dell'indennità non può superare la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

4. L'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari

al limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati conformemente al paragrafo 1 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati, alle stesse condizioni, dai membri dell'organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità;

al 50% del limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a quelli definiti al primo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi ammissibili al beneficio dell'indennità ai sensi del paragrafo 3.

La ripartizione tra le organizzazioni di produttori interessate è fatta proporzionalmente alla media della rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono tra i loro membri l'indennità concessa proporzionalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo e le condizioni di concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32».

2
In base al regolamento n. 3759/92, come modificato, e segnatamente in base al suo art. 18, n. 6, la Commissione ha adottato, il 21 gennaio 1998, il regolamento (CE) della Commissione n. 142, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione (GU L 17, pag. 8).

3
Il 1° luglio 1998, tre imprese (la Nicra 7 SL, la Aitzugana SL e la Igorre SL, in prosieguo: le «imprese interessate») aderenti all’Organización de Productores de Túnidos Congelados (organizzazione di produttori di tonni congelati, in prosieguo: l’«OPTUC» o la «ricorrente»), una delle due organizzazioni di produttori di tonni con sede in Spagna, hanno lasciato quest'ultima ed hanno aderito all'altra organizzazione, l’Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (organizzazione dei produttori associati armatori di grandi tonniere congelatrici, in prosieguo: l' «Opagac»).

4
Il 30 luglio 1998, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione tale cambiamento di affiliazione, nonché i dati relativi agli sbarchi di tonni realizzati nel 1995, nel 1996, nel 1997 e nel primo semestre del 1998 dalle navi appartenenti a tali imprese, affinché la Commissione procedesse alla modifica delle «statistiche» predisposte, ai fini della concessione dell'indennità compensativa di cui all’art. 18 del regolamento n. 3759/92, sulla base dei dati precedentemente trasmessi dalle citate autorità.

5
Il 17 dicembre 1999, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 104/2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17, pag. 22), che ha abrogato e sostituito, a partire dal 1° gennaio 2001, il regolamento n. 3759/92. L’art. 27 del regolamento n. 104/2000 riproduce la formulazione dell’art. 18 del regolamento n. 3759/92, come modificato, salve le modifiche apportate al n. 1, secondo trattino, e all’articolo citato al n. 6.

6
La Commissione ha in seguito adottato, in base al regolamento n. 3759/92, e segnatamente in base al suo art. 18, n. 6, i regolamenti (CE) 25 maggio 2000, n. 1103 (GU L 125, pag. 18), e 11 settembre 2000, n. 1926 (GU L 230, pag. 10) relativi alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione nei trimestri che vanno, rispettivamente, dal 1° luglio al 30 settembre 1999 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999. Tra le organizzazioni di produttori che beneficiano delle citate indennità figurano l’OPTUC e l’Opagac.

7
Il 20 luglio 2000 le autorità spagnole, avendo rilevato che la Commissione non aveva effettuato le modifiche sollecitate, hanno chiesto all’OPTUC e all’Opagac di fornire loro le cifre relative ai quantitativi di tonno commercializzati dalle imprese interessate sul territorio dell'Unione europea nel corso del 1996 e del 1997, nonché nel primo semestre del 1998. Esse sottolineavano, infatti, che le citate organizzazioni avevano in precedenza fornito solamente i dati relativi agli sbarchi effettuati da tali imprese, mentre l’indennità aveva ad oggetto i quantitativi commercializzati all'interno dell'Unione europea.

8
Il 16 ottobre 2000 le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione i dati definitivi sui quantitativi di tonno venduti e consegnati all'industria di trasformazione comunitaria (in prosieguo: i «quantitativi commercializzati») ad opera dei membri di tali due organizzazioni di produttori dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998.

9
Poiché i regolamenti nn. 1103/2000 e 1926/2000 non avevano considerato il trasferimento delle imprese interessate dall’OPTUC verso l’Opagac ai fini della ripartizione, tra le organizzazioni di produttori, dei quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa (in prosieguo: i «quantitativi indennizzabili»), l’Opagac, ritenendo che i quantitativi ad essa accordati dai citati regolamenti non fossero, per questo motivo, corretti, ha presentato in data 24 novembre 2000 un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale nei confronti delle disposizioni rilevanti di tali regolamenti (causa T‑359/00).

10
Il 26 marzo 2001 la Commissione ha adottato, sulla base del regolamento n. 104/2000, e segnatamente del suo art. 27, n. 6, il regolamento (CE) 26 marzo 2001, n. 584, che modifica i regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 (GU L 86, pag. 4). La Commissione riconosce, ai ‘considerando’ 3-5 del regolamento n. 584/2001, che i dati definitivi trasmessi il 16 ottobre 2000 dalle autorità spagnole incidevano sulla ripartizione dei quantitativi indennizzabili tra l’OPTUC e l’Opagac, come stabilita negli allegati dei regolamenti nn. 1103/2000 e 1926/2000, e che questi ultimi dovevano pertanto essere modificati.

11
La nuova ripartizione dei quantitativi indennizzabili relativi al terzo e al quarto trimestre del 1999, stabilita rispettivamente negli allegati I e II del regolamento n. 584/2001, che sostituiscono gli allegati dei regolamenti nn. 1103/2000 e 1926/2000, si caratterizza, rispetto alla ripartizione risultante da questi ultimi, per una diminuzione dei quantitativi attribuiti per ciascun trimestre all’OPTUC per quanto concerne il «tonno albacora di peso non superiore a 10 kg per pezzo» e il «tonnetto striato», e per un corrispondente aumento dei quantitativi attribuiti all’Opagac per questi stessi prodotti e trimestri.

12
A seguito dell'adozione del regolamento n. 584/2001, con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 21 giugno 2001 la causa T‑359/00 è stata cancellata dal ruolo del Tribunale.

13
Sulla base del regolamento n. 104/2000, e segnatamente del suo art. 27, n. 6, la Commissione ha inoltre adottato, in seguito, i regolamenti (CE) 26 marzo 2001, n. 585 (GU L 86, pag. 8), 26 aprile 2001, n. 808 (GU L 118, pag. 12), 14 giugno 2001, n. 1163 (GU L 159, pag. 10), e 20 agosto 2001, n. 1670 (GU L 224, pag. 4), sulla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione nei periodi compresi, rispettivamente, dal 1° gennaio al 31 marzo 2000, dal 1° aprile al 30 giugno 2000, dal 1° luglio al 30 settembre 2000 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000.

14
L'art. 2 di ciascuno dei quattro regolamenti citati stabilisce, al suo n. 1, il volume globale dei quantitativi indennizzabili per il trimestre rilevante e definisce, al suo n. 2, mediante rinvio a un allegato dello stesso regolamento, la ripartizione di tale volume globale tra le organizzazioni di produttori. È pacifico che tale ripartizione viene effettuata in particolare attribuendo all’Opagac e sottraendo all’OPTUC le medie produttive precedenti delle imprese interessate.

15
Infine, il 9 novembre 2001, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2183/2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell’indennità compensativa per i tonni destinati all’industria della trasformazione (GU L 293, pag. 11). Tale regolamento abroga il regolamento n. 142/98 ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2002. Il suo art. 3 è così formulato:

«1. L’indennità è concessa alle organizzazioni di produttori, entro i limiti dei quantitativi fissati dall’art. 27, paragrafo 3, del regolamento (…) n. 104/2000, per i prodotti di cui all’allegato III di detto regolamento, pescati dai membri di dette organizzazioni e poi venduti e consegnati all’industria della trasformazione situata nel territorio doganale della Comunità per essere trasformati in maniera completa e definitiva in prodotti della voce 1604 dell’SA.

2. Gli Stati membri provvedono a verificare i quantitativi di cui all’art. 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000 rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel numero di aderenti delle organizzazioni di produttori. Essi ne informano la Commissione ».


Procedimento

16
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2001, la ricorrente ha presentato un ricorso per l'annullamento, da un lato, del regolamento n. 584/2001 e, d'altro lato, dell'art. 2, n. 2, e dell'allegato di ciascuno dei regolamenti nn. 585/2001, 808/2001 e 1163/2001 (causa T‑142/01).

17
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2001, la ricorrente ha quindi introdotto un ricorso per l'annullamento del regolamento n. 1670/2001 (causa T‑283/01), chiedendo al Tribunale di disporre la riunione di tale causa e della causa T‑142/01.

18
Nella causa T‑142/01, la fase scritta si è conclusa il 13 febbraio 2002.

19
Nella causa T‑283/01, la fase scritta si è conclusa il 12 febbraio 2002, poiché la ricorrente non ha chiesto di essere autorizzata a integrare il fascicolo a seguito della comunicazione della decisione del Tribunale, assunta in conformità all'art. 47, n. 1, del suo regolamento di procedura, di non disporre un secondo scambio di memorie.

20
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2002, l’Opagac ha chiesto di intervenire nella causa T‑142/01 a sostegno delle conclusioni della convenuta. La convenuta non ha sollevato obiezioni avverso detta istanza di intervento. La ricorrente non ha presentato osservazioni a tal proposito nel termine impartito.

21
Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 27 febbraio 2002, le cause T‑142/01 e T‑283/01 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, in base alla connessione delle stesse, in conformità all'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

22
Con ordinanza 27 settembre 2002, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha acconsentito all'intervento dell’Opagac (in prosieguo, altresì, l' «interveniente») nella causa T‑142/01 a sostegno delle conclusioni della convenuta. Tuttavia, poiché l'istanza di intervento è stata depositata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura, l’interveniente è stata autorizzata solamente a presentare le sue osservazioni, sulla base della relazione d'udienza che le sarebbe stata comunicata, durante la fase orale.

23
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell'ambito delle misure d'organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, ha chiesto alla ricorrente e alla convenuta di rispondere per iscritto a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a detta richiesta nel termine impartito.

24
Il 17 settembre 2003 l’interveniente ha informato il Tribunale che essa rinunciava a partecipare all'udienza ed ha inviato talune osservazioni scritte sul merito, redatte, a suo dire, alla luce della relazione d'udienza che le era stata comunicata. Tali osservazioni non sono state tuttavia inserite nel fascicolo, poiché l'interveniente era autorizzata solamente a presentare osservazioni orali in sede di udienza.

25
Le parti principali hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti formulati dal Tribunale all'udienza del 18 settembre 2003.


Conclusioni delle parti

26
Nella causa T‑142/01, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento n. 584/2001;

annullare l'art. 2, n. 2, e l'allegato di ciascuno dei regolamenti nn. 585/2001, 808/2001 e 1163/2001;

disporre tutte le misure ritenute adeguate affinché la convenuta adempia agli obblighi cui sarebbe tenuta ai sensi dell'art. 233 CE e, in particolare, disporre che essa effettui un nuovo esame della situazione;

condannare la convenuta alle spese.

27
Nella causa T‑283/01, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 2, n. 2, e l'allegato del regolamento n. 1670/2001;

disporre tutte le misure ritenute adeguate affinché la convenuta adempia agli obblighi cui sarebbe tenuta ai sensi dell'art. 233 CE e, in particolare, disporre che essa effettui un nuovo esame della situazione;

condannare la convenuta alle spese.

28
In entrambe le cause, la convenuta chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

29
Nella sua istanza di intervento relativa alla causa T‑142/01, l'interveniente sostiene le conclusioni della convenuta e chiede che la ricorrente sia condannata alle spese.


Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T‑142/01

30
Si deve preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini di ricorso sono riconducibili all'ordine pubblico e non sono a disposizione delle parti e del giudice, in quanto istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Pertanto, benché la convenuta, nel suo controricorso e nella sua controreplica, non abbia sollevato alcuna eccezione di irricevibilità nella causa T‑142/01, spetta al Tribunale verificare, anche d'ufficio, se il ricorso sia stato correttamente proposto entro i termini prescritti (v., segnatamente, sentenze della Corte 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione, Racc. pag. 469, pag. 479; 5 giugno 1980, causa 108/79, Belfiore/Commissione, Racc. pag. 1769, punto 3; 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione, Racc. pag. 3133, punto 12; sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑29/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-787, punto 13).

31
A tal proposito il Tribunale, nell'ambito delle misure d'organizzazione del procedimento, ha invitato la ricorrente e la convenuta a pronunciarsi sulla questione se, alla luce dell'art. 230, quinto comma, CE e degli artt. 101 e 102 del regolamento di procedura, il ricorso nella causa T‑142/01 non fosse stato presentato fuori termine per quanto concerne i regolamenti nn. 584/2001 e 585/2001, pubblicati il 27 marzo 2001.

Argomenti delle parti

32
La ricorrente afferma che il ricorso è stato presentato nei termini. Essa sostiene in particolare che, in conformità alla versione spagnola dell'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, il termine di ricorso ha iniziato a decorrere l'11 aprile 2001. Infatti, risulterebbe dai termini «a partir del final del decimocuarto dia siguiente a la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial» («a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale») che il dies a quo si colloca all'inizio del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'atto, nella fattispecie l’11 aprile 2001, alle ore 00.00. Secondo la ricorrente, tale interpretazione rispetta la motivazione sottesa agli artt. 101 e 102 del regolamento di procedura, che farebbero riferimento all'inizio, e non alla fine, del termine di ricorso. In tale ottica, sarebbe ingiustificato fissare l'inizio di tale termine a mezzanotte, alla fine di una giornata già conclusasi, anziché fissare il medesimo alle ore 00.00, all'inizio di una giornata che comincia, in quanto, in caso contrario, alle parti non sarebbe garantito un utilizzo pieno e completo dei termini. Orbene, aggiungendovi i dieci giorni del termine relativo alla distanza, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 21 giugno 2001 a mezzanotte.

33
In via sussidiaria, nell'eventualità in cui il Tribunale non accogliesse tale interpretazione, la ricorrente, sottolineando che la versione spagnola del regolamento di procedura è ambigua e presenta particolari difficoltà interpretative, invoca l'esistenza di un errore scusabile.

34
La convenuta ritiene che il ricorso formulato avverso i regolamenti nn. 584/2001 e 585/2001 è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere presentato, al più tardi, il 20 giugno 2001 a mezzanotte.

Giudizio del Tribunale

35
Trattandosi, nella fattispecie, di un ricorso diretto contro atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si deve ricordare, da un lato, che, ai termini dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, «quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato, ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, lett. a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale».

36
D’altro lato, dall’art. 101, n. 1, dello stesso regolamento di procedura emerge che i termini processuali previsti, in particolare, dal Trattato CE e dal detto regolamento si computano escludendo il giorno in cui si verifica l’evento a partire dal quale sono calcolati e scadono con lo spirare del giorno che, nell’ultimo mese se il termine considerato è espresso in mesi, ha lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento a partire dal quale i termini devono essere calcolati.

37
Si deve rilevare che l’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura ha cura di precisare che il termine di ricorso dev’essere calcolato, ai sensi dell’art. 101, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento, «a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione». L’art. 102, n. 1, del detto regolamento accorda quindi al ricorrente quattordici giorni completi oltre al termine di ricorso normale di due mesi e il dies a quo è quindi rinviato al quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’atto di cui trattasi (ordinanza del Tribunale 19 gennaio 2001, causa T‑126/00, Confindustria e a./ Commissione, Racc. pag. II-85, punto 15).

38
Trattandosi, nella fattispecie, del termine di ricorso di due mesi contemplato dall’art. 230, quinto comma, CE, il dies a quo è stato quindi rinviato dal 27 marzo 2001, data della pubblicazione dei regolamenti nn. 584/2001 e 585/2001 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, al 10 aprile 2001, il che procurava alla ricorrente un termine supplementare di quattordici giorni completi, compresa la giornata del 10 aprile 2001 fino a mezzanotte (ordinanza Confindustria e a./Commissione, cit., punto 16).

39
In forza dell’art. 101, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale un termine espresso in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultimo mese, ha lo stesso numero del dies a quo, il termine di ricorso è scaduto con lo spirare del 10 giugno 2001.

40
Il fatto che tale data corrispondesse ad una domenica non ha comportato il rinvio, in applicazione dell’art. 101, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, della scadenza del termine alla fine del giorno lavorativo successivo. Infatti, il termine di ricorso è stato aumentato di dieci giorni, in ragione della distanza, in forza dell’art. 102, n. 2, di questo stesso regolamento. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 101, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura si applica solo allorché il termine complessivo, incluso il termine in ragione della distanza, scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale (ordinanza della Corte 15 maggio 1991, causa C‑122/90 Emsland-Stärke/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 9; sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, cause riunite T‑80/89, T‑81/89, T‑83/89, T‑87/89, T‑88/89, T‑90/89, T‑93/89, T‑95/89, T‑97/89, T‑99/89, T‑100/89, T‑101/89, T‑103/89, T‑105/89, T‑107/89 e T‑112/89, BASF e a./Commissione, Racc. p. II-729, punto 62, e ordinanze del Tribunale 20 novembre 1997, causa T‑85/97, Horeca- Wallonie/Commissione, Racc. pag. II-2113, punti 25 e 26, e Confindustria e a./Commissione, cit., punto 18).

41
Nella fattispecie, tenuto conto del termine in ragione della distanza di dieci giorni, il termine completo prescritto per la presentazione di un ricorso contro i regolamenti nn. 584/2001 e 585/2001 è scaduto mercoledì 20 giugno 2001, a mezzanotte, non figurando tale giorno nell’elenco dei giorni festivi legali stabilito dall’art. 1 dell’allegato I del regolamento di procedura della Corte, come allora vigente, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 101, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura.

42
Ne consegue che il ricorso in esame, presentato il 21 giugno 2001, è stato proposto tardivamente per quanto riguarda i regolamenti nn. 584/2001 e 585/2001.

43
Ancorché la ricorrente si richiami al tenore letterale della versione spagnola dell'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura per contestare la tardività del suo ricorso e, in subordine, per dar prova di un errore scusabile, si deve innanzitutto rilevare che i termini utilizzati dall'art. 102, n. 1, della versione spagnola del citato regolamento risultano chiari e non supportano in alcun modo l'interpretazione fatta valere dalla ricorrente. Infatti, nel precisare che il termine di ricorso dev'essere calcolato «a partir del final del decimocuarto dia siguiente a la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial», tale disposizione fa chiaramente capire che il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'atto, nella fattispecie l'11 aprile 2001, è il primo che deve essere preso interamente in considerazione nel calcolo del termine di ricorso.

44
Si deve ricordare, in secondo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, la stretta applicazione della disciplina comunitaria relativa ai termini procedurali risponde all’esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenze della Corte 26 novembre 1985, causa 42/85, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. 3749, punto 10, e 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11; ordinanza del Tribunale 1° giugno 1999, causa T‑74/99, Meyer/ Consiglio, Racc. pag. II-1749, punto 13). Orbene, la normativa relativa ai termini applicabile nella specie non presenta una particolare difficoltà d'interpretazione, di modo che non può essere ammesso un errore scusabile da parte delle ricorrenti, che giustificherebbe una deroga all'applicazione rigorosa della detta normativa (ordinanza Confindustria e a./Commissione, cit., punto 21).

45
Infine, la ricorrente non ha dimostrato e nemmeno invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe consentito al Tribunale di derogare al termine di cui trattasi in base all’art. 45, secondo comma, dello statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53 dello stesso statuto.

46
Da quanto precede risulta che il ricorso nella causa T‑142/01 dev’essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro i regolamenti nn. 584/2001 e 585/2001.


Nel merito

47
Il Tribunale esaminerà quindi solamente il merito delle domande di annullamento relative ai regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001. A sostegno di tali domande la ricorrente invoca, in ciascuna delle cause riunite, due motivi. Il primo motivo è basato sul fatto che i provvedimenti contestati sarebbero stati adottati senza un valido fondamento normativo. Il secondo motivo è basato su una violazione del principio di legittimo affidamento.

Sul primo motivo, basato sul fatto che i provvedimenti contestati sarebbero stati adottati senza un valido fondamento normativo

48
La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha erroneamente adottato i regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001 sul fondamento normativo del regolamento n. 104/2000 e, in secondo luogo, che tale istituzione, con i medesimi regolamenti, ha effettuato senza alcun fondamento normativo una ripartizione dei quantitativi indennizzabili tra le due organizzazioni di produttori interessate, basata su un trasferimento dei diritti dall’OPTUC verso l’Opagac, che ha comportato per la prima organizzazione una significativa riduzione delle sue medie produttive e, pertanto, delle indennità compensative che ad essa spettavano.

Prima parte: i regolamenti impugnati sono stati adottati sulla base di un erroneo fondamento normativo

Argomenti delle parti

49
La ricorrente afferma che il regolamento n. 104/2000 rappresenta un fondamento normativo erroneo, il quale non avrebbe consentito l'adozione dei regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001. A tal proposito, essa rileva che i periodi trimestrali considerati da questi ultimi sono tutti anteriori al 31 dicembre 2000, e rientravano quindi nel campo d'applicazione del regolamento n. 3759/92 e non del regolamento n. 104/2000, poiché quest'ultimo è entrato in vigore solamente a partire dal 1° gennaio 2001.

50
La convenuta evidenzia il fatto che il regolamento n. 104/2000, e segnatamente il suo art. 27, n. 6, rappresentava l'unico fondamento normativo valido per i regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001, i quali sono stati tutti adottati nel corso del 2001 e stabiliscono le indennità compensative corrispondenti, rispettivamente, al secondo, al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2000.

51
Tuttavia, essa sottolinea che per assumere una decisione relativa alla concessione di un'indennità compensativa per i citati trimestri dovevano essere presi in considerazione i presupposti stabiliti dal regolamento n. 3759/92. Orbene, così sarebbe stato nella fattispecie, come emergerebbe dal terzo ‘considerando’ di ciascuno dei regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001. Pertanto, la ricorrente avrebbe torto nel sostenere che il regolamento n. 104/2000 è stato applicato a questi stessi trimestri.

Giudizio del Tribunale

52
Nell'ambito della prima parte del primo motivo, che ha ad oggetto l'applicazione del diritto ratione temporis, è necessario distinguere, data l'imprecisione delle affermazioni della ricorrente, da un lato, un aspetto di ordine sostanziale, riferito all'identificazione delle disposizioni materiali in tema di indennità compensativa cui sono sottoposte le situazioni considerate nei regolamenti impugnati, e, d'altro lato, un aspetto di ordine procedurale, riferito all'identificazione del fondamento normativo propriamente detto, ossia della disposizione che fonda l'adozione di tali atti, stabilendo la competenza comunitaria e le procedure che devono essere seguite per l'adozione degli stessi.

53
In primo luogo, quanto all'aspetto di ordine sostanziale, si deve rilevare che il terzo ‘considerando’ di ciascuno dei regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001 dispone che «[l]e condizioni di cui al regolamento (…) n. 3759/92 devono continuare ad applicarsi ai fini della concessione dell'indennità compensativa per i prodotti suindicati relativamente al [trimestre considerato dai citati regolamenti]».

54
La Commissione ha quindi applicato, nei tre regolamenti impugnati, le disposizioni materiali del regolamento n. 3759/92. La censura della ricorrente, da un punto di vista sostanziale, è quindi infondata in fatto.

55
È peraltro pacifico, da un lato, che la ricorrente con il presente ricorso impugna solamente l'attribuzione dei quantitativi indennizzabili alle organizzazioni di produttori OPTUC e Opagac, come risultante dall'art. 2, n. 2, e dall'allegato di ciascuno dei regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001 e, d'altro lato, che non vi sono differenze di contenuto tra le disposizioni materiali del regolamento n. 3759/92, come modificato, e quelle del regolamento n. 104/2000, che disciplinano l'attribuzione dei quantitativi indennizzabili alle organizzazioni di produttori (in prosieguo: le «OP»). Infatti, la formulazione dell'art. 18, nn. 3-5, del regolamento n. 3759/92, come modificato, è identica a quella dell'art. 27, nn. 3-5, del regolamento n. 104/2000.

56
Poiché, nella fattispecie, manca qualsiasi conflitto di leggi nel tempo, anche a supporre che la Commissione, nei regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001, abbia applicato le disposizioni materiali del regolamento n. 104/2000, la censura della ricorrente, dal punto di vista sostanziale, risulterebbe comunque infondata.

57
In secondo luogo, per quanto concerne l'aspetto di ordine procedurale, va rilevato che i regolamenti impugnati citano tutti, nei riferimenti normativi, il regolamento n. 104/2000, e «in particolare l'articolo 27, paragrafo 6».

58
Quindi, la Commissione ha adottato i regolamenti impugnati segnatamente sul fondamento normativo del punto citato, il quale dispone che le modalità applicative dell'art. 27 del regolamento n. 104/2000, in particolare l'importo nonché le condizioni per la concessione dell'indennità, sono adottate secondo il procedimento previsto dall'art. 38, n. 2, del regolamento n. 104/2000, il quale rinvia a sua volta agli artt. 4 e 7 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L184, pag. 23). Del pari, l'art. 18, n. 6, del regolamento n. 3759/92, come modificato, precisa che le modalità di applicazione di tale articolo, in particolare l'importo e le condizioni di concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 32 di quest'ultimo regolamento.

59
Orbene, la ricorrente si limita a contestare la scelta del regolamento n. 104/2000 quale fondamento normativo dei regolamenti impugnati, facendo capire che la Commissione avrebbe dovuto riferirsi al regolamento n. 3759/92, come modificato. Tuttavia, essa non menziona alcuna differenza relativa al regime procedurale nei citati regolamenti che possa dar luogo a un conflitto di leggi nel tempo.

60
In ogni caso, anche a supporre che un simile conflitto possa ricorrere nel caso di specie, si deve ricordare che le norme procedurali sono generalmente considerate applicabili anche alle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla loro entrata in vigore (sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9).

61
Pertanto, nel sottolineare che il regolamento n. 104/2000 è entrato in vigore posteriormente ai periodi trimestrali considerati dai regolamenti impugnati, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che la scelta, da parte della Commissione, di tale regolamento quale fondamento normativo dei regolamenti impugnati fosse erronea.

62
Questa parte del primo motivo deve pertanto essere respinta.

Seconda parte: la ripartizione tra le OP dei quantitativi indennizzabili effettuata dai regolamenti impugnati è priva di fondamento normativo

Argomenti delle parti

63
La ricorrente ha affermato che la ripartizione tra le OP dei quantitativi indennizzabili effettuata dai regolamenti impugnati non troverebbe un valido fondamento normativo, né con riferimento al regolamento n. 3759/92, né con riferimento al regolamento n. 142/98, applicativo di quest'ultimo, né con riferimento al regolamento n. 104/2000, in quanto nessuno dei testi citati contiene disposizioni che autorizzino la Commissione, nel caso di un cambiamento di affiliazione alle OP, a sottrarre a una OP la quota produttiva che il membro uscente aveva apportato in occasione delle ultime tre campagne di pesca, per trasferirla a un'altra OP. In particolare, sia l'art. 18, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 3759/92, come modificato, che l'art. 27, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 104/2000 disporrebbero che uno dei principali parametri per il calcolo e la ripartizione tra le OP dei quantitativi indennizzabili di tonno è dato dalla stima delle medie produttive di ciascuna OP nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca precedenti il trimestre per il quale l'indennità è versata.

64
A sostegno di tale argomentazione, la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte, da cui emergerebbe che un regolamento applicativo, adottato in forza di un’autorizzazione contenuta in un regolamento di base, non può derogare alle disposizioni di quest'ultimo, da cui esso deriva (sentenza della Corte 10 marzo 1971, causa 38/70, Deutsche Tradax, Racc. pag. 145).

65
Peraltro, la ricorrente aggiunge che neppure le disposizioni applicative del regolamento n. 104/2000, contenute nel regolamento n. 2183/2001, offrono alla Commissione un fondamento normativo che la autorizzi a effettuare un trasferimento di medie produttive da una OP verso un'altra nel caso di cambiamento di affiliazione dei rispettivi membri. Con tale regolamento, e segnatamente con l’art. 3, n. 2, la Commissione non avrebbe fatto altro che trasferire agli Stati membri la responsabilità di risolvere il problema connesso al cambiamento di affiliazione dei produttori. In ogni caso, la ricorrente sottolinea che il regolamento n. 2183/2001 non era applicabile all'epoca dei fatti.

66
La ricorrente identifica la finalità dell'indennità compensativa di cui trattasi nell'obiettivo di incoraggiare l'industria europea di trasformazione del tonno e di garantire che i produttori possano smerciare la parte della loro produzione che non commercializzano sul mercato dei prodotti freschi. Si sarebbe stabilito un massimale dei quantitativi indennizzabili in modo da non rendere più vantaggiosa la destinazione del tonno alla trasformazione rispetto alla sua vendita quale prodotto fresco.

67
Inoltre, la ricorrente evidenzia il fatto che i beneficiari delle indennità compensative sono le OP e non i produttori. Ciò emergerebbe in particolare dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2183/2001.

68
Consentendo che le indennità concesse alle OP, che affrontano rilevanti spese di gestione, possano variare considerevolmente in un breve periodo di tempo, come sarebbe avvenuto con l'adozione dei regolamenti impugnati, si pregiudicherebbe la stabilità di bilancio delle OP e, in definitiva, la finalità per la quale esse sono state create. Le OP, delle quali la Commissione tenterebbe di rinforzare il ruolo nell'ambito della sua politica in materia di pesca, rappresenterebbero un perfetto strumento per concentrare l'offerta a fronte della domanda e per regolare i prezzi.

69
La ricorrente sostiene che si deve distinguere tra, da un lato, il criterio di attribuzione alle OP dei quantitativi indennizzabili (che consiste nell'assegnare alle OP quantitativi proporzionali alla media produttiva di ciascuna di esse nel corso del medesimo trimestre delle tre campagne di pesca precedenti) e, d'altro lato, la ripartizione di tali quantitativi tra i membri dell’OP, che viene effettuata sulla base della produzione di questi ultimi nel corso del periodo considerato. Così, essa sostiene che avrebbe dovuto ricevere, per i trimestri considerati dai regolamenti impugnati, un importo collegato alla sua media produttiva nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca precedenti il trimestre considerato.

70
Nell'ambito delle sue affermazioni in fatto, nonché nelle argomentazioni svolte relativamente al suo primo motivo, la ricorrente sostiene che le imprese che hanno revocato la loro affiliazione il 1° luglio 1998 per affiliarsi all’Opagac non hanno rispettato lo statuto dell’OPTUC, e segnatamente l'art. 12 del medesimo, che prevede, in conformità alle norme comunitarie in materia di riconoscimento delle OP, che un membro può lasciare l'organizzazione solamente dopo tre anni a partire dalla sua adesione e a condizione che abbia fornito all'organizzazione un preavviso di un anno mediante missiva con avviso di ricevimento. La ricorrente afferma che tali imprese hanno tutte lasciato l’OPTUC senza rispettare la seconda delle citate condizioni; inoltre la Aitzugana e la Igorre avrebbero violato altresì la prima delle condizioni citate.

71
Essa precisa che, poiché la revoca dell’affiliazione dall’OPTUC di tali imprese ha avuto effetto solamente a partire dal 1° luglio 1999, la Commissione avrebbe dovuto considerare, nella ripartizione dei quantitativi indennizzabili tra le OP, cifre diverse per i trimestri di riferimento dell'anno 1997, dell'anno 1998 e dell'anno 1999.

72
La convenuta ammette che né il regolamento n. 3759/92, né le modalità applicative dello stesso citano espressamente il caso di cambiamenti di affiliazione intervenuti all'interno delle OP. Essa ritiene, tuttavia, che erroneamente la ricorrente insiste sull'esistenza di un vuoto normativo nella disciplina rilevante. Infatti, la soluzione accolta nei regolamenti impugnati, che consiste nel determinare l'indennità spettante a una OP per un determinato trimestre assegnando a tale OP la media produttiva anteriore di tutti i produttori che, nel corso di tale trimestre, sono affiliati alla stessa, potrebbe dedursi mediante l’interpretazione di tale disciplina, tenuto conto dell'obiettivo perseguito con l'instaurazione di massimali calcolati in funzione delle medie produttive anteriori, che è quello di prevenire un'anormale sviluppo della produzione, il quale avrebbe come conseguenza una deriva dei relativi costi.

73
Essa contesta gli argomenti della ricorrente basati sulla necessità di stabilità di bilancio delle OP, facendo rilevare che queste ultime sono finanziate con risorse proprie, cioè essenzialmente con i contributi dei rispettivi aderenti, nonché con eventuali aiuti nazionali e comunitari, e che l’indennità compensativa è concessa in favore dei produttori e non delle OP.

74
Infine, essa sottolinea l'assenza di prova e la tardività delle asserzioni della ricorrente sulla violazione del suo statuto ad opera delle imprese interessate, nonché sull'efficacia, a partire dal 1° luglio 1999, della revoca dell’affiliazione di queste ultime.

Giudizio del Tribunale

75
Con la seconda parte del suo primo motivo, incentrato sull'assenza di fondamento normativo che giustifichi la ripartizione tra le OP dei quantitativi indennizzabili, come effettuata dai regolamenti impugnati, la ricorrente non mette in discussione la competenza della Commissione a svolgere la ripartizione dei quantitativi indennizzabili tra le OP, bensì le modalità con le quali la Commissione, mediante i regolamenti impugnati, ha effettuato tale ripartizione alla luce del cambiamento di affiliazione alle OP delle imprese interessate.

76
È giocoforza rilevare che il caso di un cambiamento di affiliazione alle OP non è esplicitamente considerato dall'art. 18 del regolamento n. 3759/92, come modificato, né da altre disposizioni che la convenuta avrebbe potuto prendere in considerazione all'atto dell'adozione dei regolamenti impugnati.

77
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso in cui vi sia una lacuna nelle norme relative a una organizzazione comune di mercato, è opportuno cercare la soluzione alla luce delle finalità dell’organizzazione comune di mercato, tenendo conto delle esigenze di ordine pratico ed amministrativo (sentenza della Corte 30 gennaio 1974, causa 159/73, Hannoversche Zucker, Racc. pag. 121, punto 4).

78
Si deve verificare, in particolare, se l'art. 18 del regolamento n. 3759/92, come modificato, possa essere interpretato nel senso che, anche in assenza di indicazioni sulle modalità di attribuzione dei quantitativi indennizzabili in caso di cambiamento di affiliazione alle OP, le sue disposizioni permettano di desumere il metodo che deve essere seguito dalla Commissione in un caso simile (v., per analogia, sentenza della Corte 11 maggio 1983, causa 87/82, Darthenay, Racc. pag. 1579, punti 16-21). Peraltro, ai fini dell'interpretazione di una disposizione, occorre tener conto, oltre che della formulazione della medesima, anche della struttura generale e della finalità della normativa della quale la disposizione di cui trattasi fa parte (sentenza della Corte 5 dicembre 1996, cause riunite C‑267/95 e C‑268/95, Merck, Racc. pag. I-6285, punto 22).

79
In primo luogo, dalla formulazione dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 3759/92, come modificato, e dall'economia generale di tale articolo, segnatamente dei suoi nn. 3-5, emerge che il meccanismo di attribuzione a ciascuna OP dei quantitativi indennizzabili si articola essenzialmente in tre fasi.

80
Innanzitutto, il volume globale dei quantitativi indennizzabili è stabilito in conformità al n. 3. Esso corrisponde alla cifra meno elevata, tra i quantitativi totali commercializzati nel corso del trimestre con riferimento al quale l'indennità è versata (in prosieguo: il «trimestre da indennizzare»), e la media dei quantitativi totali commercializzati nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca precedenti il trimestre da indennizzare (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).

81
In secondo luogo, per ciascuna OP si procede all'attribuzione dei quantitativi indennizzabili al 100% del massimale dell'indennità, definito al n. 2, in conformità al n. 4, primo comma, primo trattino. Tali quantitativi corrispondono, per ciascuna OP, alla cifra meno elevata tra i quantitativi commercializzati nel corso del trimestre da indennizzare (in prosieguo, anche: la «produzione del trimestre da indennizzare») ad opera dei suoi aderenti e la media dei quantitativi commercializzati dai suoi aderenti nel corso del periodo di riferimento (in prosieguo, anche: la «media produttiva anteriore»).

82
In terzo luogo, qualora venga rilevata una differenza positiva tra il volume globale dei quantitativi indennizzabili, stabilito ai sensi del n. 3, da un lato, e la somma dei quantitativi indennizzabili al 100% attribuiti alle OP ai sensi del n. 4, primo comma, primo trattino, d'altro lato, tale differenza (in prosieguo: il «saldo dei quantitativi») viene ripartito tra le OP, e i quantitativi corrispondenti sono indennizzabili al 50% del massimale stabilito al n. 2.

83
La ripartizione considerata al punto precedente riguarda tuttavia solamente le OP per le quali la produzione del trimestre da indennizzare supera la media produttiva anteriore (le OP «interessate» ai sensi del n. 4, secondo comma, letto in combinato disposto con il n. 4, primo comma, secondo trattino), ed essa viene effettuata, in conformità al n. 4, secondo comma, proporzionalmente alla media della «rispettiva produzione» nel corso del periodo di riferimento.

84
Orbene, in ordine all'attribuzione dei quantitativi indennizzabili al 100% (vedi precedente punto 81), si deve rilevare che l'art. 18, n. 4, primo comma, primo trattino, nella parte in cui menziona, per una OP, la media produttiva anteriore dei «membri dell'organizzazione», sembra far riferimento alle imprese affiliate alla OP nel corso del trimestre da indennizzare.

85
Invece, per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi indennizzabili al 50% mediante ripartizione del saldo dei quantitativi tra le OP interessate (v. i precedenti punti 82 e 83), l'art. 18, n. 4, secondo comma, si riferisce alla «rispettiva produzione» delle OP nel corso del periodo di riferimento, termini questi che fanno sorgere dubbi quanto al comprendere se essi indichino la somma dei quantitativi commercializzati dai produttori che erano membri della OP nel corso del periodo di riferimento, ovvero la somma dei quantitativi commercializzati nel corso di tale periodo ad opera dei produttori che sono membri dell’OP nel corso del trimestre da indennizzare.

86
In secondo luogo, per quanto concerne la finalità dell'art. 18 del regolamento n. 3759/92, come modificato, va rilevato che, ai sensi del ventesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3759/92, le indennità compensative previste da tale articolo mirano a tutelare il livello dei redditi dei produttori comunitari di tonni destinati all'industria di trasformazione in caso di flessioni dei prezzi all'importazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 febbraio 1988, causa 264/86, Francia/Commissione, Racc. pag. 973, punto 20).

87
Tenuto conto di tale obiettivo, richiamato altresì dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 3318/94 e dal ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 104/2000, si deve rilevare che i beneficiari di tali indennità sono i produttori e non le OP. Se è vero che emerge dalla lettera di numerose disposizioni che l'indennità compensativa è «concessa» alle OP (v. l’art. 18, nn. 1 e 4, del regolamento n. 3759/92, come modificato, nonché l'art. 2, n. 1, e l'art. 4 del regolamento applicativo n. 142/98) e «versata» a queste ultime da parte dello Stato membro interessato (art. 7, n. 1, del regolamento n. 142/98), è altresì vero che emerge dalla disciplina applicabile che le OP «ripartiscono tra i loro membri» tale indennità (art. 7, n. 2, del regolamento n. 142/98; v. altresì art. 18, n. 5, del regolamento n. 3759/92, come modificato).

88
Pertanto, poiché le OP operano semplicemente come intermediarie nel meccanismo di contabilizzazione e di liquidazione delle indennità compensative, l'esigenza di stabilità di bilancio delle citate OP, invocata dalla ricorrente, si rivela inconferente. Infatti, emerge dallo stesso regolamento n. 3759/92, ed ora dal regolamento n. 104/2000, che ben diverse sono le fonti di finanziamento dell'attività delle OP. A tal proposito, è sufficiente citare i contributi degli aderenti [v. art. 5, n. 1, lett. d), punto 3, del regolamento n. 104/2000] e, eventualmente, dei non-aderenti (v. art. 5, n. 4, del regolamento n. 3759/92) e gli aiuti degli Stati membri (v., ad esempio, art. 7 del regolamento n. 3759/92, e art. 10, n. 1, nonché art. 11 del regolamento n. 104/2000).

89
Date queste premesse, si deve concludere che, per determinare l'indennità spettante a una OP per un trimestre considerato ai sensi dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 3759/92, come modificato, è necessario attribuire alla stessa la media produttiva anteriore di tutti i produttori che, nel corso di detto trimestre, sono affiliati a tale OP.

90
Se si giungesse a una diversa conclusione, si produrrebbero distorsioni ingiustificate e inique a livello dei reali beneficiari delle indennità compensative, cioè i produttori, il cui livello di reddito, che tali indennità mirano a tutelare, potrebbe essere seriamente pregiudicato dai cambiamenti di affiliazione alle OP.

91
Infatti, se, nonostante un cambiamento di affiliazione, i quantitativi indennizzabili per ciascuna OP rimanessero soggetti a un massimale calcolato in funzione della media produttiva anteriore dei produttori che erano affiliati all’OP nel corso del periodo di riferimento, un’OP che abbia accolto nuovi aderenti dovrebbe, ai sensi dell'art. 18, n. 5, del regolamento n. 3759/92, come modificato, ripartire nel trimestre da indennizzare tra tutti i produttori affiliati, ivi compresi i nuovi aderenti, e in proporzione alla loro produzione del trimestre da indennizzare, un’indennità che sarebbe tuttavia calcolata in base a un volume di quantitativi indennizzabili non proporzionato né alla produzione del trimestre da indennizzare, né alla media produttiva anteriore dei suoi membri. Sostanzialmente, l'entrata di un nuovo membro penalizzerebbe indebitamente gli altri membri della OP, obbligandoli a suddividere con questo nuovo membro, secondo le produzioni rispettive del trimestre da indennizzare, un’indennità che rimarrebbe calcolata in base a un volume di quantitativi indennizzabili determinato senza tener conto della media produttiva anteriore del nuovo membro.

92
Poiché la soluzione applicata dalla convenuta, relativamente alle disposizioni controverse dei regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001 si deduce direttamente dall'art. 18, n. 4, del regolamento n. 3759/92, come modificato, letto alla luce dell'economia generale ed della finalità dell'art. 18 stesso, è giocoforza rilevare che la convenuta non ha violato tale articolo né ha oltrepassato le sue competenze esecutive.

93
In ordine alle censure della ricorrente relative alla violazione del suo statuto ad opera delle imprese interessate e sull'assunzione di efficacia in data 1° luglio 1999 della revoca dell’affiliazione di queste ultime (v. precedenti punti 70 e 71), esse devono essere respinte, senza necessità di verificare se la Commissione debba tener conto di una violazione delle norme statutarie di un’OP relative alla revoca dell’affiliazione dei suoi membri quando essa emana i regolamenti aventi ad oggetto la determinazione dei quantitativi indennizzabili da attribuire a ciascuna OP.

94
Infatti, giustamente la convenuta ha eccepito la mancanza di prova nonché la tardività di tali argomenti. Da un lato, la ricorrente non ha fornito alcuna prova degli elementi fattuali alla base della sua affermazione secondo cui le tre imprese interessate non avrebbero rispettato le condizioni prescritte dall'art. 12 dello statuto dell’OPTUC per la revoca della loro affiliazione. D'altro lato, essa non ha né affermato né dimostrato di aver sottoposto alle autorità nazionali o alla Commissione, in tempo utile affinché esse potessero tenerne conto in vista dell'adozione dei regolamenti impugnati, una qualsivoglia contestazione della regolarità della revoca dell’affiliazione di tali imprese con riferimento allo statuto citato.

95
Peraltro, per quanto riguarda specificamente la questione della data di acquisizione di efficacia di tale revoca dell’affiliazione, è giocoforza rilevare che l'argomentazione della ricorrente non è pertinente. Infatti, poiché, in forza delle disposizioni impugnate dei regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001, le medie produttive anteriori delle imprese interessate sono state sottratte all’OPTUC in quanto dette imprese erano ormai affiliate all’Opagac nel corso dei trimestri da indennizzare da parte di tali regolamenti, il fatto che la revoca dell’affiliazione di queste ultime abbia potuto avere effetto dal 1° luglio 1999 anziché dal 1° luglio 1998 è assolutamente irrilevante, in quanto i trimestri da indennizzare, cioè il secondo, il terzo ed il quarto trimestre dell'anno 2000, erano tutti posteriori a entrambe le date indicate.

96
Di conseguenza, si deve respingere altresì la seconda parte del primo motivo.

Sul secondo motivo, basato sulla violazione del principio di legittimo affidamento

Argomenti delle parti

97
La ricorrente sostiene che emerge dalla giurisprudenza (sentenze della Corte 11 luglio 1991, causa C‑368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, e 22 aprile 1997, causa C‑310/95, Road Air, Racc. pag. I-2229) che l'applicazione retroattiva di un atto di un'istituzione comunitaria è contraria al principio di certezza del diritto se essa comporta, per l'interessato, una situazione giuridica meno favorevole e se non è debitamente rispettato il legittimo affidamento di quest'ultimo. Orbene, il legittimo affidamento della ricorrente sarebbe stato violato dai regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001, in quanto questi ultimi hanno applicato retroattivamente una nuova disciplina.

98
A tal proposito, la ricorrente sottolinea che i regolamenti inizialmente adottati, che non contenevano alcuna disposizione relativa alle conseguenze di un cambiamento di affiliazione dei membri di una OP, avevano fatto sorgere presso i suoi membri, a partire dalla loro pubblicazione, chiare ed evidenti speranze, costitutive di un legittimo affidamento che sarebbe stato violato dai regolamenti impugnati.

99
La convenuta contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente e afferma che i regolamenti impugnati non hanno violato il principio di legittimo affidamento.

Giudizio del Tribunale

100
Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato (sentenze della Corte 1° febbraio 1978, causa 78/77, Lührs, Racc. pag. 169, punto 6, e 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products/Commissione, Racc. pag. 1155, punto 44).

101
Nella fattispecie, il semplice fatto che la disciplina relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura e, in particolare, l'art. 18 del regolamento n. 3759/92, come modificato, non contenesse norme esplicite volte a chiarire il metodo da seguire nell'attribuzione dei quantitativi indennizzabili in caso di cambiamenti di affiliazione all'interno delle OP, non ha potuto far sorgere, in capo alla ricorrente o ai membri della stessa, alcun legittimo affidamento nell'applicazione del metodo sostenuto dalla ricorrente.

102
Come emerge dall'analisi della seconda parte del primo motivo (v. precedenti punti 75 e segg.), la Commissione non ha peraltro effettuato, nella fattispecie, alcuna interpretazione imprevedibile della disciplina qui rilevante, e segnatamente dell'art. 18 del regolamento n. 3759/92, come modificato. Come avrebbe fatto un operatore economico prudente ed accorto, ed alla luce degli obiettivi del meccanismo dell'indennità compensativa che essa non poteva ignorare, la ricorrente, a partire dall'epoca in cui ha avuto conoscenza del cambiamento di affiliazione delle imprese interessate, avrebbe dovuto nutrire dubbi sul fatto che le sarebbero rimaste assegnate le medie produttive anteriori di queste ultime.

103
Il fatto che, nei regolamenti nn. 1103/2000 e 1926/2000 la Commissione non abbia tenuto conto del trasferimento dei membri dall’OPTUC verso l’Opagac all'atto della determinazione delle medie produttive anteriori di ciascuna OP, non può aver fatto sorgere un legittimo affidamento, in capo alla ricorrente o in capo ai suoi membri, quanto al ripetersi di una tale modalità di contabilizzazione in occasione di ogni successiva ripartizione dei quantitativi indennizzabili per i successivi trimestri. Infatti, il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato né per giustificare (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa CC-CC‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 45) né per esigere il ripetersi di una non corretta interpretazione di un atto.

104
Infine, poiché la Commissione non ha fatto altro che interpretare ed applicare disposizioni vigenti sia durante i periodi di riferimento considerati dai regolamenti nn. 808/2001, 1163/2001 e 1670/2001, sia durante i trimestri per i quali tali regolamenti hanno concesso l'indennità compensativa, si deve escludere, nella fattispecie, che vi sia un'applicazione retroattiva di una nuova disciplina agli effetti di situazioni sorte nella vigenza di una disciplina anteriore.

105
Il presente motivo non può quindi essere accolto.

106
Da quanto precede risulta che i ricorsi in esame devono essere integralmente respinti.


Sulle spese

107
Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa dev’essere condannata alle spese sopportate dalla convenuta, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

108
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del citato regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Nelle circostanze del caso di specie, va stabilito che l'interveniente nella causa T‑142/01 sopporterà le proprie spese.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
I ricorsi sono respinti.

2)
La ricorrente è condannata alle spese sopportate dalla convenuta.

3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1
Lingua processuale: lo spagnolo.