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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Lars Bo Rasmussen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 giugno 2003

(Causa T-203/03)

                (Lingua processuale: il francese)

Il 10 giugno 2003 il sig. Lars Bo Rasmussen, domiciliato in Hellerup (Danimarca), rappresentato dall'avv. G. Bounéou, con domicilo eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 1( luglio 2000, n. 34988;

(annullare la decisione di rigetto 21 gennaio 2003;

(condannare la convenuta a restituire le somme indebitamente ripetute ex art. 85 dello Statuto maggiorate degli interessi di mora;

(condannare la convenuta al pagamento di EUR 10.000 a titolo di risarcimento ovvero ad altro importo eventualmente superiore da decidersi ex aequo et bono da parte dei giudici comunitari a titolo di ristoro del danno morale;

(condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente era dipendente in ruolo della Commissione. Con la decisione controversa la Commissione gli ha inflitto una censura per dichiarazioni asseritamente false quanto a missioni e a ferie.

Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione del regolamento della Commissione n. 1, nonché dell'art. 13 del Trattato CE. La convenuta avrebbe continuato ad indirizzargli le proprie comunicazioni in francese a dispetto della sua richiesta di utilizzare all'uopo il danese oppure l'inglese e ciò integrerebbe, a suo avviso, una discriminazione linguistica.

In secondo luogo, invoca una violazione del segreto medico in quanto la convenuta ha domandato al servizio medico se il ricorrente fosse in grado di presenziare all'udienza. Il parere richiesto al detto servizio presupporrebbe, secondo il ricorrente, la conoscenza della sua anamnesi e del suo fascicolo personale, in violazione quindi del secreto professionale.

Infine, il ricorrente fa valere irregolarità procedurali per mancanza di chiarezza degli addebiti nella nota d'apertura del procedimento disciplinare. Egli invoca pure una violazione delle regole di diritto, in particolare dell'art. 71 e dell'allegato VII dello Statuto.

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