Language of document : ECLI:EU:T:2009:48





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 4 marzo 2009 – Tirrenia di Navigazione e altri / Commissione

(cause riunite T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04)

«Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Interesse ad agire – Aiuti nuovi o aiuti esistenti – Obbligo di motivazione – Art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto dall’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato avverso la decisione della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune (Artt. 230 CE, quarto comma, e 233 CE) (v. punti 63‑72)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 87 CE e 253 CE) (v. punti 98‑99, 101‑103)

3.                     Commissione – Principio di collegialità – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 107‑108)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Nozione (Art. 88, n. 3, CE) (v. punti 123‑124, 126‑127)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Versamenti a favore di compagnie di navigazione che assicurano, nell’ambito di contratti di servizio pubblico, regolari servizi da e per le isole (Art. 88, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 3577/92, art. 4, n. 3) (v. punti 143‑144)

6.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata (v. punti 159‑160)

Oggetto

Domande di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29).

Dispositivo

1)

Nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, la decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), è annullata.

2)

Nella causa T‑504/04, il ricorso è divenuto privo di oggetto.

3)

Nella causa T‑265/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tirrenia di Navigazione SpA.

4)

Nella causa T‑292/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle società Caremar SpA, Siremar SpA, Saremar SpA e Toremar SpA.

5)

Nella causa T‑504/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Navigazione Libera del Golfo SpA.

6)

Nella causa T‑504/04, la Repubblica italiana e la Caremar sopporteranno le proprie spese.