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Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 - Francia / Commissione

(Causa T-257/07) 1

("Polizia sanitaria - Regolamento (CE) n. 999/2001 - Protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili - Ovini e caprini - Regolamento (CE) n. 746/2008 - Adozione di misure di eradicazione meno coercitive di quelle previste in precedenza - Principio di precauzione")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans e A.-L. During, successivamente E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans e B. Cabouat, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: M. Nolin, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente I. Rao e C. Gibbs, successivamente I. Rao e L. Seeboruth, e infine L. Seeboruth e F. Penlington, agenti, assistiti da T. Ward, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2008, n. 746, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 202, pag. 11), in quanto consente misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle in precedenza previste per i greggi di ovini e di caprini

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica francese è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea per il procedimento principale e per i procedimenti sommari.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare le proprie spese.

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1 - GU C 211 dell'8.9.2007.