Language of document : ECLI:EU:T:2007:300

ORDINANZA DEL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

28 settembre 2007 (*)

«Procedimento sommario − Polizia sanitaria – Regolamento (CE) n. 999/2001 − Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili − Regolamento (CE) n. 727/2007 − Domanda di sospensione dell’esecuzione − Fumus boni iuris − Urgenza − Ponderazione degli interessi»

Nella causa T‑257/07 R,

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra E. Belliard, dal sig. G. de Bergues e dalle sig.re R. Loosli e A. During, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione del punto 3) dell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2007, n. 727, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 165, pag. 8), nella parte in cui introduce, nel capitolo A dell’allegato VII del regolamento (CE) 22 maggio 2001, n. 999 (GU L 147, pag. 1), i punti 2.3, lett. b), sub iii), 2.3, lett. d), e 4,

IL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO,

facente funzione di presidente del Tribunale, conformemente all’art. 106 del regolamento di procedura e alle decisioni della Conferenza plenaria del Tribunale del 5 luglio 2006, del 6 giugno 2007 e del 19 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        Il 22 maggio 2001, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1).

2        L’art. 23 del regolamento n. 999/2001 prevede che, previa consultazione del comitato scientifico competente su qualsiasi elemento che possa avere conseguenze per la salute pubblica, gli allegati del regolamento, che stabiliscono le misure di lotta contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (in prosieguo: le «TSE»), possano essere modificati o completati.

3        Il 12 febbraio 2003, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 260/2003, che modifica il regolamento n. 999/2001 per quanto concerne l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini (GU L 37, pag. 7). Il regolamento n. 260/2003 prevedeva, a seguito di una raccomandazione del comitato scientifico direttivo, misure di polizia sanitaria relative ai greggi di ovini e di caprini affetti da una TSE, e più in particolare l’abbattimento totale, ad eccezione degli animali geneticamente resistenti.

4        Il 12 gennaio 2005, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 36/2005, che modifica gli allegati III e X del regolamento n. 999/2001 per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini (GU L 10, pag. 9). Con tale regolamento n. 36/2005, la Commissione ha introdotto l’obbligo di applicare un test discriminatorio a ciascun caso di TSE individuato, dopo un primo test rapido, in un gregge di ovini o caprini, allo scopo di stabilire se l’animale sia affetto da scrapie o da encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «BSE»).

5        Il 26 giugno 2007, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 727/2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento n. 999/2001 (GU L 165, pag. 8).

6        Il punto 3) dell’allegato del regolamento n. 727/2007 è così formulato:

«L’allegato VII è sostituito dal seguente:

ALLEGATO VII

ERADICAZIONE [DELLA TSE]

CAPITOLO A

Misure a seguito della confermata presenza di TSE

1. L’indagine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare:

(…)

b)      per gli ovini e i caprini:

–        tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,

–        nella misura in cui sono reperibili, i genitori, e nel caso delle femmine tutti gli embrioni, gli ovuli e l’ultima progenie dell’animale femmina per il quale è stata accertata la malattia,

–        tutti gli altri ovini e caprini dell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia oltre a quelli di cui al secondo trattino,

–        la possibile origine della malattia e l’identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall’agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

–        il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente patogeno della TSE nell’azienda o dall’azienda in questione.

2. Le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:

(…)

2.2. Ove si sospetti la presenza della TSE in un ovino o caprino di un’azienda di uno Stato membro, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell’indagine. Qualora si provi che l’azienda in cui si trovava l’animale quando è stata sospettata la presenza della TSE probabilmente non è la stessa in cui detto animale possa essere stato esposto alla malattia, l’autorità competente può decidere che le altre aziende o solo quella in cui si è verificata l’esposizione siano poste sotto controllo ufficiale a seconda delle informazioni epidemiologiche disponibili.

2.3. Nel caso sia accertata la TSE in un ovino o caprino:

a)      se non è possibile escludere la presenza di BSE in seguito ai risultati di una prova interlaboratorio eseguita conformemente alla procedura di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), l’abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l’indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino;

b)      se la presenza di BSE è esclusa conformemente alla procedura di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), in seguito alla decisione dell’autorità competente:

a seconda dei casi:

i)      l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino. Le condizioni di cui al punto 3 sono applicabili all’azienda;

oppure:

ii)      l’abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di:

–        montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

–        pecore da riproduzione aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ e, ove tali pecore siano gravide al momento dell’indagine, gli agnelli successivamente nati se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente trattino,

–        pecore aventi almeno un allelo ARR destinate esclusivamente alla macellazione,

–        se l’autorità competente decide in tal senso, ovini e caprini di età inferiore ai tre mesi destinati unicamente alla macellazione,

le condizioni di cui al punto 3 sono applicabili all’azienda;

oppure

iii)      lo Stato membro interessato può decidere di non abbattere e distruggere gli animali, individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, qualora sia difficile ottenere capi ovini di rimpiazzo di un genotipo noto, sia bassa la frequenza dell’allelo ARR nella razza o nell’azienda ovvero se ciò sia ritenuto necessario per evitare l’allevamento in consanguineità, oppure dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici. Le condizioni di cui al punto 4 sono applicabili all’azienda;

c)      in deroga alle misure di cui alla lettera b) e solo qualora il caso di TSE confermato su un’azienda sia un caso di scrapie atipica, lo Stato membro può decidere di applicare le misure di cui al punto 5;

d)      gli Stati membri possono decidere:

i)      di sostituire l’abbattimento e la distruzione di tutti gli animali di cui alla lettera b), punto i), mediante la macellazione per il consumo umano;

ii)      di sostituire l’abbattimento e la distruzione di tutti gli animali di cui alla lettera b), punto ii), mediante la macellazione per il consumo umano,

purché:

–        gli animali siano macellati all’interno del territorio dello Stato membro interessato,

–        tutti gli animali di età superiore a 18 mesi o a cui sono spuntati oltre due incisori permanenti e che sono macellati per il consumo umano siano sottoposti a test per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b);

e)      deve essere determinato il genotipo della proteina prionica degli ovini, fino ad un massimo di 50, abbattuti e distrutti o macellati per il consumo umano conformemente alla lettera b), punti i) e iii).

         (…)

4. In seguito all’applicazione ad un’azienda delle misure di cui al punto 2.3, lettera b), punto iii), e per un periodo di due anni riproduttivi dopo l’individuazione dell’ultimo caso di TSE:

a)      vanno identificati tutti gli ovini e i caprini nell’azienda;

b)      tutti gli ovini e i caprini nell’azienda possono essere spostati unicamente all’interno del territorio dello Stato membro interessato ai fini della macellazione per il consumo umano o della distruzione; tutti gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano devono essere sottoposti al test per l’individuazione della TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b);

c)      l’autorità competente garantisce che gli embrioni e gli ovuli non siano spostati dall’azienda;

(…)”».

7        Conformemente all’art. 3 del regolamento n. 727/2007, quest’ultimo è entrato in vigore il 17 luglio 2007.

 Fatti all’origine della controversia

8        Le TSE sono malattie neurodegenerative che colpiscono gli animali e gli uomini e delle quali fanno parte la BSE e il trotto della pecora.

9        Le norme introdotte dal regolamento n. 999/2001, che si applicano ai bovini e ai piccoli ruminanti (ovini e caprini), sono state stabilite sul presupposto che esista un nesso tra la BSE e la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob. Risulta infatti dal primo ‘considerando’ di tale regolamento che «[c]ontinuano ad accumularsi prove sulla similitudine dell’agente patogeno della TSE con quello responsabile della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob».

10      Tra il 2003 e il 2005, l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri hanno indotto la Commissione a modificare la normativa in materia di lotta contro le TSE. La Commissione ha quindi modificato a più riprese il regolamento n. 999/2001 e ha adottato, il 15 luglio 2005, un «piano per le TSE» [COM (2005) 322 def.], in cui annunciava l’intenzione di proporre misure dirette a rivedere e mitigare le misure di eradicazione in vigore tenendo conto dei nuovi strumenti diagnostici disponibili, assicurando tuttavia l’attuale livello di protezione dei consumatori.

11      In tale documento, la Commissione sosteneva che i test di discriminazione applicati dal gennaio 2005 consentivano di escludere la presenza della BSE in poche settimane nella maggior parte dei casi di TSE, individuati in base a un primo test rapido. La Commissione indicava che, quando era esclusa la BSE, non era più presente il rischio per la sanità pubblica e l’abbattimento dell’intero gregge per ragioni di salute pubblica poteva essere considerato eccessivo. Di conseguenza, la Commissione prevedeva di proporre di non imporre più la distruzione delle carcasse degli animali abbattuti delle greggi infette e di consentire che fossero destinate al consumo umano in caso di esito negativo dei test rapidi di depistaggio.

12      Adita il 21 settembre 2005 dalle autorità francesi, con una domanda di parere in merito alle evoluzioni della normativa comunitaria proposte con il piano per le TSE, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) si pronunciava con un parere del 15 maggio 2006. Tale parere constatava che le proposte della Commissione avrebbero mitigato considerevolmente la normativa in vigore. Tenuto conto delle incertezze relative all’affidabilità dei test di discriminazione e alla trasmissibilità all’uomo dei ceppi di TSE diversi dalla BSE, l’AFSSA si pronunciava contro le proposte della Commissione.

13      Le autorità francesi adivano nuovamente l’AFSSA, il 22 giugno e il 6 dicembre 2006, affinché valutasse nel dettaglio le misure proposte dalla Commissione. In risposta a tali domande, l’AFSSA formulava un nuovo parere il 15 gennaio 2007, relativo all’evoluzione delle misure di polizia sanitaria nei greggi ovini e caprini in cui fosse stato individuato un caso di scrapie classica o atipica.

14      In tale parere, l’AFSSA esponeva che i test di discriminazione non consentivano di escludere la presenza della BSE né nell’animale sottoposto al test né, a fortiori, nel gregge cui apparteneva. Rilevava inoltre che non si poteva escludere la trasmissione all’uomo dei ceppi di TSE diversi da quelli della BSE. Osservava infine che i prodotti ottenuti dagli ovini e dai caprini dei greggi affetti da scrapie classica, abbattuti alle condizioni descritte dal piano della Commissione, rappresentavano un rischio supplementare per la salute pubblica rispetto ai prodotti derivati dai soli ovini geneticamente resistenti. L’AFSSA raccomandava quindi che fosse mantenuta la normativa in vigore in materia di scrapie classica.

15      A seguito del parere dell’AFSSA, la Commissione si rivolgeva all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole di fornirle un parere, da un lato, in merito all’esistenza di nuovi dati disponibili atti a fornire la prova di qualsiasi nesso epidemiologico o molecolare tra la scrapie classica o atipica e le TSE nell’uomo e, dall’altro, relativamente all’efficacia degli attuali metodi analitici di differenziazione utilizzati per un esame più approfondito dei casi positivi di TSE nei piccoli ruminanti e alla loro capacità di distinguere la BSE da ceppi conosciuti di scrapie atipica o classica.

16      L’EFSA e il suo gruppo scientifico sui rischi biologici emettevano in data 8 marzo 2007 un parere che conteneva le seguenti due conclusioni:

–        non esistono prove di un nesso epidemiologico o molecolare tra la scrapie classica o atipica e le TSE nell’uomo; l’agente della BSE è l’unico agente responsabile di TSE identificato come zoonotico; tuttavia, data la loro diversità, allo stato attuale non è possibile escludere qualsiasi trasmissibilità all’uomo di altri agenti di TSE animali;

–        gli attuali test di differenziazione descritti nella normativa comunitaria che devono essere utilizzati per distinguere tra la scrapie e la BSE sembrano attualmente affidabili per distinguere la BSE dalla scrapie classica e atipica; nondimeno, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, né la loro sensibilità diagnostica né la loro specificità possono essere considerate perfette.

17      Con lettera 20 aprile 2007, indirizzata al direttore dell’EFSA, la Commissione rilevava che un attento esame dei pareri dell’AFSSA, del 15 gennaio 2007, e dell’EFSA, dell’8 marzo 2007, aveva messo in luce una certa divergenza tra le valutazioni del rischio effettuate dai due organismi in merito al potenziale carattere zoonotico della scrapie. L’istituzione riteneva che tale situazione rendesse necessaria l’applicazione della procedura definita all’art. 30, n. 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’EFSA e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), per risolvere la divergenza o redigere un documento comune ai due organismi che chiarisse le affermazioni contenute nelle conclusioni. Tenuto conto dell’importanza della questione ai fini dell’adozione di una decisione di gestione del rischio in materia di misure di eradicazione nei piccoli ruminanti, la Commissione chiedeva al direttore dell’EFSA di fornire la sua risposta entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della lettera.

18      In tale contesto, e basandosi sul parere dell’EFSA dell’8 marzo 2007, la Commissione, in data 24 aprile 2007, sottoponeva al voto del comitato permanente per la catena alimentare e la sicurezza degli alimenti (CPCASA) un progetto di regolamento recante modifica degli allegati I, III, VII e X del regolamento n. 999/2001. Il CPCASA si pronunciava a maggioranza qualificata a favore di tale progetto.

19      Con lettera 22 giugno 2007, il direttore dell’EFSA comunicava alla Commissione che, in base a quanto risultava dalle consultazioni con l’AFFSA, non esisteva alcuna divergenza di opinioni tra i due organismi.

20      Il 26 giugno 2007, la Commissione adottava il regolamento n. 727/2007, contenente un allegato il cui punto 3) modifica l’allegato VII del regolamento n. 999/2001 (in prosieguo: «l’allegato VII»), riguardante le misure di eradicazione della TSE.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2007, la ricorrente ha proposto, sul fondamento dell’art. 230 CE, un ricorso diretto all’annullamento del punto 3) dell’allegato del regolamento n. 727/2007, nella parte in cui introduce, nel capitolo A dell’allegato VII, i punti 2.3, lett. b), sub iii), 2.3, lett. d), e 4), nonché, in subordine, l’annullamento integrale del regolamento n. 727/2007.

22      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2007, ai sensi dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale e dell’art. 242 CE, la ricorrente ha introdotto la presente domanda di provvedimenti urgenti diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione del punto 3) dell’allegato del regolamento n. 727/2007, nella parte in cui introduce nel capitolo A dell’allegato VII i punti 2.3, lett. b), sub iii), 2.3, lett. d), e 4 (in prosieguo: le «disposizioni contestate»).

23      L’8 agosto 2007, la Commissione ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti, nelle quali chiede il rigetto della detta domanda.

24      Nel corso dell’udienza del 5 settembre 2007 sono state sentite le osservazioni orali delle parti.

 In diritto

25      Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato oppure adottare i provvedimenti provvisori necessari. A tal fine, esso tiene conto delle condizioni previste dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, quali precisate dalla giurisprudenza.

26      Infatti, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione della causa principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanze del presidente della Corte 25 luglio 2000, causa C‑377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑6229, punto 41, e 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73; ordinanza del presidente del Tribunale 16 febbraio 2007, causa T‑310/06 R, Ungheria/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 19).

 Sul fumus boni iuris

 Argomenti delle parti

27      La ricorrente fa presente che, nell’ambito del suo ricorso principale, chiede, in via principale, l’annullamento delle disposizioni impugnate per violazione, da parte della Commissione, del principio di precauzione, per quanto riguarda sia la valutazione che la gestione del rischio.

–       Sulla valutazione del rischio

28      La ricorrente rileva che il punto 3) dell’allegato del regolamento n. 727/2007 modifica l’allegato VII, che riguarda le misure di eradicazione delle TSE e che prevedeva, nella versione in vigore fino al 17 luglio 2007, l’eliminazione dei focolai di scrapie mediante l’abbattimento totale dei caprini e l’abbattimento eventualmente limitato ai soli ovini geneticamente sensibili nei focolai ovini, mentre gli ovini geneticamente resistenti potevano essere conservati.

29      L’allegato VII, attualmente in vigore, distinguerebbe le misure da adottare in funzione dei risultati del test discriminatorio effettuato previo accertamento di una TSE in un ovino o in un caprino.

30      Qualora venga accertata una TSE in un ovino o in un caprino, se la BSE non può essere esclusa, rimarrebbero obbligatori l’abbattimento e la distruzione completa degli animali ritenuti a rischio. Per contro, nel caso in cui la BSE sia esclusa alla luce dei risultati dei test discriminatori, il punto 2 del capitolo A dell’allegato VII del regolamento n. 999/2001 amplierebbe considerevolmente le condizioni in cui gli Stati membri possono decidere di non abbattere e distruggere gli animali presenti nell’azienda cui apparteneva l’ovino o il caprino vittima della scrapie.

31      L’applicazione delle disposizioni contestate comporterebbe che ovini geneticamente sensibili e caprini di un’azienda in cui sia stato confermato un caso di scrapie classica potrebbero attualmente essere mantenuti nella detta azienda o macellati per il consumo umano.

32      Risulterebbe dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 727/2007 che tale evoluzione si fonderebbe su due ipotesi, ossia, da un lato, che i test di discriminazione consentano di escludere in modo certo la presenza di BSE nei focolai contaminati dalla scrapie classica e, dall’altro, che quest’ultima non sia trasmissibile all’uomo e non presenti alcun rischio per la salute delle persone.

33      Basandosi sul parere dell’AFSSA del 15 gennaio 2007 e su quello dell’EFSA dell’8 marzo 2007, che viene ripreso solo parzialmente nel nono ‘considerando’ del regolamento n. 727/2007, la ricorrente considera che, nonostante i progressi scientifici, sussistono incertezze per quanto riguarda, da un lato, la possibilità che, tra gli agenti responsabili delle TSE di origine animale, possano essere trasmissibili all’uomo agenti diversi da quello della BSE e, dall’altro, l’affidabilità dei test di discriminazione.

34      Pertanto, la ricorrente ritiene che il progresso delle conoscenze scientifiche in materia di TSE non sia atto a modificare la percezione del rischio rappresentato dalla scrapie classica e a giustificare l’adozione di misure meno severe di sorveglianza e di eradicazione di tale malattia e che la Commissione, incorrendo in errore nella valutazione del rischio, abbia quindi violato il principio di precauzione.

35      La Commissione sostiene che, a differenza della BSE, considerata attualmente l’unica TSE trasmissibile all’uomo, non esiste alcuna prova di un nesso (epidemiologico o molecolare) tra l’agente della scrapie e le TSE umane, come risulta da molti pareri scientifici recenti e da documenti redatti da organizzazioni internazionali specializzate. La scrapie non potrebbe quindi essere considerata o identificata come una zoonosi.

36      Risulterebbe sia dal parere dell’AFSSA del 15 gennaio 2007 che da quello dell’EFSA dell’8 marzo 2007, invocati dalla ricorrente nella sua domanda di misure cautelari, che il rischio di trasmissione all’uomo di agenti responsabili di TSE di origine animale diversi da quello della BSE sarebbe un rischio puramente ipotetico per il quale non sarebbe applicabile il principio di precauzione.

37      A tale proposito, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 178/2002, il principio di precauzione deve trovare applicazione quando sussistono incertezze scientifiche e che le misure adottate in forza di tale principio devono essere proporzionate.

38      Nella sentenza 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio (Racc. pag. II‑3305), il Tribunale avrebbe precisato le condizioni di applicazione del principio di precauzione nel diritto comunitario, considerando che una misura preventiva non può essere validamente motivata con un approccio puramente ipotetico del rischio e può essere utilizzata solo se il rischio appare sufficientemente documentato sulla base dei dati scientifici disponibili. Risulterebbe da tale sentenza che deve esistere un certo grado di probabilità del verificarsi degli effetti negativi che si cerca di evitare con l’adozione della misura di cui trattasi, restando inteso che il livello di rischio non può essere collocato a un livello di «rischio zero».

39      Per quanto riguarda la contestazione della ricorrente relativa all’affidabilità dei test discriminatori, la Commissione rileva che questi ultimi sono il risultato dei lavori del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE e del suo gruppo di scienziati ed esperti nella tipizzazione dei ceppi, lavori che avrebbero permesso di validare una metodologia analitica rapida basata su test biochimici per differenziare la BSE dalla scrapie.

40      La convenuta ricorda di avere modificato, nel gennaio 2005, il regolamento n. 999/2001 introducendo l’obbligo di applicare tali test discriminatori a ciascun caso «indice» di TSE individuato in un gregge di ovini o caprini allo scopo di accertare i casi di BSE. Sottolinea che le misure di attenuazione previste dal regolamento n. 727/2007 sono quindi state adottate solo due anni dopo l’introduzione di tali test, l’osservazione per gli stessi due anni della loro efficacia e l’analisi dei loro risultati.

41      Pertanto, dopo avere osservato che il parere dell’AFSSA del 15 gennaio 2007 si limitava a riprendere un parere del 15 maggio 2006, la Commissione afferma che il fatto che l’AFSSA abbia ritenuto nel 2006 che i test non consentivano di escludere la presenza della BSE non è in contraddizione con il fatto che, nel 2007 e sulla base dei risultati dei medesimi test, l’EFSA ha potuto constatare che i test in questione erano sicuri.

42      Per quanto riguarda l’ultima frase delle conclusioni dell’EFSA relative a tali test, essa si spiegherebbe con il fatto che, per sua natura, nessun test biologico può essere considerato «perfetto». La Commissione, a tale proposito, precisa che ogni risultato, la cui interpretazione è difficile, viene esaminato collegialmente dal gruppo di esperti scientifici menzionato al punto 39 supra e che, se necessario, vengono effettuati esami complementari. Se, a seguito di tali esami complementari, i risultati continuano a non essere probanti, il campione dubbio viene sottoposto, secondo la Commissione, a un test che utilizza topi vivi e consente di formulare conclusioni certe sulla natura del ceppo di TSE in questione.

43      Pertanto, lo svolgimento dell’insieme di tale processo rigoroso permetterebbe di ridurre fortemente, se non di eliminare completamente, l’incertezza iniziale inerente ai test biologici, ricordando peraltro che tali test non costituirebbero di per sé una misura di salute pubblica, bensì uno strumento tecnico che consente di distinguere rapidamente la BSE dalla scrapie.

44      Pertanto, la posizione delle autorità francesi, che tenderebbe a imporre un livello di «rischio zero» nell’applicazione del principio di precauzione, sarebbe infondata.

–       Sulla gestione del rischio

45      La ricorrente sostiene che le misure meno severe di eradicazione delle TSE messe in atto con le disposizioni contestate non consentono di circoscrivere il rischio che le TSE presentano per la salute umana e potrebbero anzi aggravarlo.

46      La sostituzione degli obblighi di abbattimento e distruzione preesistenti con una facoltà di conservazione dei greggi o di macellazione degli animali seguita dall’immissione al consumo umano delle loro carni risulterebbe sproporzionata. Secondo il parere dell’AFSSA del 15 gennaio 2007, attualmente non esisterebbe alcuna misura atta a sostituire l’abbattimento e la distruzione degli animali sensibili appartenenti a greggi infetti.

47      Inoltre, la ricorrente sostiene che i test rapidi, effettuati sulle carcasse di animali macellati per il consumo umano alle condizioni definite nei punti 2.3, lett. d), e 4) del capitolo A dell’allegato VII, sono insufficienti per individuare tutti gli animali affetti da TSE, in quanto vengono realizzati sulla base di un prelievo effettuato sul sistema nervoso centrale e unicamente sugli animali di età superiore a 18 mesi o che presentino più di due incisivi permanenti.

48      D’altro canto, nel caso in cui gli animali appartenenti a un gregge infetto vengano mantenuti nell’azienda, le misure di sorveglianza verrebbero applicate solo per un periodo di due anni. La ricorrente sottolinea che, in tal modo, gli animali presenti in un’azienda nel momento in cui sia stato individuato nella stessa un caso di TSE, alla scadenza di un termine di due anni e qualora non sia stato individuato nessun altro caso, possono essere macellati e immessi al consumo umano senza essere sottoposti a test.

49      La ricorrente afferma che, nell’ambito del sistema istituito dalle disposizioni contestate, è prevedibile che alcuni animali affetti da TSE non individuate saranno destinati al consumo umano. Orbene, allo stato attuale delle conoscenze, non si potrebbe escludere che il consumo di carni e di prodotti provenienti da animali affetti da TSE costituisca un pericolo per la salute umana.

50      Infine, l’aumento del rischio sanitario determinato dalle disposizioni contestate non sarebbe giustificabile con il beneficio che potrebbe derivare da tali disposizioni. Infatti, il costo del mantenimento delle disposizioni precedenti sarebbe lievemente superiore al costo totale dell’applicazione delle condizioni e delle modalità previste dalle disposizioni contestate e sarebbe modesto rispetto al costo dell’insieme delle misure di controllo delle TSE. Di conseguenza, tale costo non risulterebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo di protezione della salute umana.

51      Pertanto, la Commissione avrebbe violato il principio di precauzione incorrendo in un errore nella gestione del rischio.

52      La Commissione ricorda che le misure finora adottate nel quadro del regolamento n. 999/2001 sono misure dirette a contrastare la BSE, non altre TSE come la scrapie, e che, tenuto conto dell’efficacia di tali misure e del netto miglioramento della situazione, la stessa Commissione ha avviato, nel 2005, l’attuazione di una strategia globale per la BSE. Nel quadro di tale strategia, sarebbe già stato adottato un certo numero di misure intese a mitigare le disposizioni precedenti e anche le misure relative alla politica di abbattimento in caso di TSE nei piccoli ruminanti contestate dalle autorità francesi rientrerebbero in tale strategia.

53      Per quanto riguarda i criteri dell’età (animali di età superiore a 18 mesi) o della dentizione (presenza di due incisivi permanenti), previsti a partire dal 2002 dalla normativa comunitaria per l’applicazione dei test di depistaggio, la Commissione sottolinea che, fino ad ora, tali criteri non sono mai stati rimessi in discussione dalle autorità francesi. Sostiene che le probabilità di individuare il «prione» a livello del cervello sono molto scarse negli animali di età inferiore ai 18 mesi o che presentano meno di due incisivi permanenti e che l’inutilità dei test per gli animali più giovani è stata chiaramente confermata dall’AFSSA in un parere del 20 luglio 2006.

54      La Commissione ricorda che il regolamento n. 727/2007 modifica le misure di polizia sanitaria applicabili ai greggi affetti da TSE che erano state attuate con il regolamento n. 260/2003, quando non erano ancora disponibili i test discriminatori. Dopo l’entrata in vigore, nel gennaio 2005, dell’obbligo di procedere a test discriminatori su tutti i casi di TSE individuati, nessun test discriminatorio avrebbe rilevato casi di BSE nei piccoli ruminanti, nonostante l’elevato numero di test effettuati (2377 sugli ovini e 339 sui caprini).

55      Per quanto riguarda la limitazione del periodo di sorveglianza intensiva a due anni dalla comparsa dell’ultimo caso di TSE, le probabilità che gli animali infetti non vengano individuati in tale periodo sarebbero estremamente scarse. Infatti ciò significherebbe, secondo la Commissione, che nei suddetti due anni nessuno degli animali macellati dovrebbe presentare un’infezione.

56      La convenuta sostiene che il rischio evocato dalle autorità francesi, ossia l’immissione al consumo di carni e prodotti potenzialmente pericolosi, sussisteva anche prima dell’adozione del regolamento n. 727/2007 ed è stato preso in considerazione nell’ambito della gestione del rischio.

57      La percentuale del 50% dedotta dalla ricorrente per definire la quota di animali infetti e non individuati dai test effettuati all’atto della macellazione riguarderebbe l’insieme delle TSE, di cui solo la BSE sarebbe una zoonosi. Con riguardo a quest’ultima, e supponendo che la BSE possa essere presente negli ovini, ipotesi altamente improbabile ma fondata sul principio di precauzione, una relazione dell’EFSA, adottata il 25 gennaio 2007, quantificherebbe il rischio in 0,3/0,5 casi di BSE su 10 000 animali macellati.

58      In conclusione, la Commissione ritiene che, basandosi sull’attuazione di una strategia di contrasto alle TSE e, più in particolare, imponendo il ritiro dei materiali a rischio specificati, una sorveglianza generalizzata delle TSE all’interno dell’Unione europea e una sorveglianza attiva delle TSE in tutti i greggi infetti per due anni, abbia proceduto a un’appropriata gestione del rischio.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

–       Osservazioni preliminari

59      Per stabilire se nel caso di specie sussista la condizione relativa al fumus boni iuris occorre procedere a un esame prima facie della fondatezza del motivo invocato dalla ricorrente a sostegno del ricorso principale e quindi verificare se gli argomenti relativi all’asserita violazione, nella fattispecie, del principio di precauzione da parte della Commissione presentino un tale carattere di serietà da non poter essere esclusi nell’ambito del presente procedimento sommario [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 26, e ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑1961, punto 132].

60      Come il Tribunale ha già constatato, il principio di precauzione costituisce, in conformità dell’art. 174 CE, uno dei principi sui quali si fonda la politica comunitaria in materia ambientale, di cui fa parte quella relativa alla protezione della salute delle persone, e si applica ugualmente quando le istituzioni comunitarie adottano, nel quadro della politica agricola comune, misure di tutela della salute umana (sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. al punto 38 supra, punto 114). La sua esistenza è stata riconosciuta anche da una giurisprudenza ormai ben consolidata (v. la giurisprudenza citata nella sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. al punto 38 supra, punto 115).

61      In virtù del principio di precauzione, si deve ammettere che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C‑180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑2265, punto 99, e causa C‑157/96, National Farmers’Union e a., Racc. pag. I‑2211, punto 63). Invece, ove vi siano nuovi elementi che modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, in particolare alla Commissione, che dispone del potere d’iniziativa, provvedere ad un adeguamento della normativa ai nuovi dati (sentenza della Corte 12 gennaio 2006, causa C‑504/04, Agrarproduktion Staebelow, Racc. pag. I‑679, punto 40).

62      Si deve inoltre rilevare che il regolamento n. 178/2002 include un art. 7, intitolato «Principio di precauzione», così formulato:

«1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente».

63      Nel caso di specie occorre ricordare che, tenuto conto della gravità dei rischi che alcune TSE presentano per la salute umana e animale e dopo avere ricevuto pareri scientifici in merito alle misure volte a ridurre il rischio potenziale per l’uomo e per gli animali derivante dall’esposizione a prodotti provenienti da animali infetti, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento n. 999/2001, che stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Il regolamento n. 999/2001, il cui fondamento normativo è costituito dall’art. 152, n. 4, lett. b), CE, «riguarda direttamente la sanità pubblica» (secondo, terzo e quarto ‘considerando’ del regolamento n. 999/2001).

64      Il punto 3) dell’allegato del regolamento n. 727/2007 modifica l’allegato VII, che definisce le modalità di attuazione del principio dell’abbattimento degli animali considerati a rischio, sancito dall’art. 13, n. 1, lett. c), del regolamento n. 999/2001, e le deroghe che possono essere apportate a tale principio.

65      È pacifico tra le parti che le disposizioni contestate costituiscono un’attenuazione delle misure di polizia sanitaria applicabili al gregge di ovini o caprini in cui sia stato individuato un caso di TSE. Nell’ipotesi in cui sia stato possibile escludere la BSE mediante test discriminatori, gli Stati membri hanno attualmente la facoltà di sostituire l’abbattimento e la distruzione completa degli animali con la loro conservazione nell’azienda, sotto sorveglianza, o con la loro macellazione per il consumo umano accompagnata da test rapidi per l’individuazione di TSE, alle condizioni previste dal regolamento n. 727/2007.

66      Come si è già rilevato al punto 61 supra, le istituzioni comunitarie possono effettivamente adottare misure meno severe di quelle esistenti quando tali misure possono circoscrivere il rischio di cui nuovi elementi abbiano modificato la percezione.

67      Si deve inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il legislatore comunitario dispone, in un settore come quello del caso di specie, di un ampio potere discrezionale, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. In tale contesto, il sindacato del merito da parte del giudice comunitario deve limitarsi a verificare se l’esercizio di un tale potere discrezionale non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, o ancora se le istituzioni comunitarie non abbiano palesemente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale (sentenze Agrarproduktion Staebelow, cit. al punto 61 supra, punto 36, e Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. al punto 38 supra, punto 166).

68      Nel caso di specie, la ricorrente afferma che la Commissione, avendo commesso un errore sia nella valutazione che nella gestione del rischio, ha violato il principio di precauzione.

–       Sulla valutazione del rischio

69      La ricorrente sostiene che i nuovi elementi dedotti dalla Commissione non sono tali da modificare la percezione del rischio preso in considerazione nel regolamento n. 999/2001 e che pertanto la stessa, commettendo un errore nella valutazione del rischio, ha violato il principio di precauzione.

70      La Commissione non sembra contestare che, nell’applicare il principio di precauzione, la valutazione del rischio costituiva un presupposto per l’adozione delle disposizioni contestate. Precisa inoltre, nelle sue memorie, che tale valutazione del rischio deve, da un lato, comportare una parte scientifica e, dall’altro, consentire di determinare il livello di rischio ritenuto inaccettabile, restando inteso che la valutazione scientifica dei rischi costituisce un presupposto per l’adozione di «qualsiasi misura».

71      Risulta dagli atti che la gravità delle affermazioni della ricorrente circa l’errore commesso dalla Commissione nella valutazione del rischio dev’essere apprezzata principalmente alla luce del parere dell’EFSA e del suo gruppo scientifico sui rischi biologici dell’8 marzo 2007, sul quale si basano sostanzialmente il regolamento n. 727/2007 e più in particolare le disposizioni contestate.

72      A tale riguardo, si deve constatare che il nono ‘considerando’ del regolamento n. 727/2007 si riferisce espressamente alle conclusioni del suddetto parere, ma ne occulta una parte che sembra rimettere in discussione il duplice postulato della Commissione sul quale si basano le disposizioni contestate, ossia la mancanza di trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE e l’affidabilità dei test discriminatori.

73      Nel parere di cui trattasi, l’EFSA e il suo gruppo scientifico sui rischi biologici hanno osservato che «non esistono prove di un nesso epidemiologico o molecolare tra la scrapie classica e/o atipica e le TSE nell’uomo» e che «gli attuali test di differenziazione descritti nella legislazione comunitaria e che devono essere utilizzati per discriminare tra la scrapie e la BSE sembrano oggi affidabili per distinguere la BSE dalla scrapie classica e atipica», ma queste due considerazioni sono accompagnate e completate da due osservazioni, in forma di riserve, con le quali sembrano costituire un insieme indissociabile, che dev’essere necessariamente valutato nel suo complesso per comprendere appieno la portata della risposta scientifica fornita dagli esperti ai quesiti della Commissione.

74      Infatti, oltre alle suddette considerazioni, l’EFSA e il suo gruppo di esperti hanno chiaramente precisato che, «data la loro diversità, attualmente non si può escludere qualsiasi trasmissibilità all’uomo di altri agenti delle TSE animali» e che, per quanto riguarda i test di differenziazione, «allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, né la loro sensibilità diagnostica né la loro specificità possono essere considerate perfette».

75      Si deve rilevare che la Commissione ha non solo espurgato, senza che ciò trovi giustificazioni nel regolamento n. 727/2007, una parte delle conclusioni dell’EFSA, ma ha anche riprodotto in modo inesatto la parte delle conclusioni che ha mantenuto. Mentre l’EFSA e il suo gruppo scientifico sui rischi biologici hanno affermato che i test di differenziazione «sembrano» attualmente affidabili per distinguere la BSE dalla scrapie classica e atipica, la Commissione rileva al nono ‘considerando’ del regolamento n. 727/2007 che detti test «sono» affidabili.

76      D’altro canto, mentre il parere dell’EFSA dell’8 marzo 2007 costituisce, a prima vista, l’unica valutazione scientifica concreta posta a fondamento dell’adozione delle disposizioni contestate, la ricorrente ha prodotto agli atti vari pareri dell’AFSSA, compreso uno del 15 gennaio 2007 che esprime le stesse riserve e incertezze per quanto riguarda il duplice postulato della Commissione sul quale si fonda l’adozione delle suddette disposizioni. Interrogato dalla Commissione, con lettera 20 aprile 2007, sull’esistenza di una contraddizione tra i pareri in questione, il direttore dell’EFSA ha chiaramente concluso nel senso di una totale convergenza dei punti di vista delle due organizzazioni, conclusione ignorata dai membri del CPCASA che hanno dovuto pronunciarsi sul progetto di regolamento di modifica il 24 aprile 2007, prima anche della scadenza del termine di risposta fissato dalla Commissione al direttore dell’EFSA.

77      Pertanto, non sembra che la Commissione possa fondatamente invocare l’esistenza di un «consenso» nella comunità scientifica circa la mancanza di trasmissibilità all’uomo delle TSE di origine animale diverse dalla BSE.

78      Non sembra giustificata, per lo meno a prima vista, neanche la sua affermazione secondo cui il principio di precauzione non può trovare applicazione nel caso di specie, tenuto conto del carattere «puramente ipotetico» del rischio di trasmissione all’uomo di agenti responsabili di TSE di origine animale diverse dalla BSE e dell’affidabilità dei test discriminatori.

79      Si deve ricordare che, poiché non può effettivamente esistere un «rischio zero», il principio di precauzione può essere applicato solamente nel caso di un rischio, in particolare per la salute umana, che, pur non essendo fondato su semplici ipotesi non provate scientificamente, non ha ancora potuto essere pienamente dimostrato. Inoltre, nel contesto dell’applicazione del principio di precauzione, che è per definizione un contesto d’incertezza scientifica, non si può esigere che una valutazione dei rischi fornisca obbligatoriamente alle istituzioni comunitarie prove scientifiche decisive sulla realtà del rischio e sulla gravità dei potenziali effetti nocivi in caso di avveramento di tale rischio (sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. al punto 38 supra, punti 142 e 146).

80      Nel caso di specie, la Commissione non sembra contestare il fatto che il parere dell’EFSA dell’8 marzo 2007 soddisfaceva i criteri di eccellenza, trasparenza e indipendenza richiesti per i pareri scientifici (v., per quanto riguarda tale esigenza, sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. al punto 38 supra, punto 159). Il parere in questione è costituito non solo dalle risposte ai due quesiti formulati dalla Commissione, ma anche da una spiegazione scientifica, corredata di riferimenti, sottesa alle conclusioni espresse e che consentiva all’istituzione di decidere se occorresse prendere provvedimenti. Inoltre, il parere dell’AFSSA del 15 gennaio 2007 risulta rispondente ai criteri sopra citati.

81      Orbene, nel parere dell’EFSA dell’8 marzo 2007 si precisa chiaramente quanto segue:

«In conclusione, attualmente non esistono dati scientifici che consentano di considerare zoonotico un agente responsabile della TSE diverso dall’agente della BSE. Tuttavia, permangono notevoli incertezze scientifiche quanto alla questione se gli agenti responsabili delle TSE nella loro totalità possano infrangere la barriera della trasmissione all’uomo in condizioni naturali».

82      Inoltre, il gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici ha anche ricordato un parere dell’EFSA del gennaio 2007 così formulato:

«L’applicazione [dei test di discriminazione] nel quadro della sorveglianza dei piccoli ruminanti ha contribuito a migliorare la precisione delle stime di prevalenza. Nondimeno, di fronte a tale scenario ottimistico, il gruppo scientifico BIOHAZ ha ammesso che la sensibilità e la specificità dei test di discriminazione non erano state valutate in modo sperimentale, per ragioni logistiche, e che rimangono da studiare potenziali fattori di confusione, quali l’infezione concomitante da scrapie e da BSE di uno stesso animale».

83      D’altro canto, è molto difficile pensare che, redigendo la sua conclusione sull’affidabilità dei test di discriminazione, il gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell’EFSA possa avere ignorato la considerazione svolta dalla Commissione nelle sue memorie sul fatto che, per sua stessa natura, nessun test biologico può essere considerato perfetto.

84      L’istituzione convenuta, peraltro, non ha fornito alcun dato di valutazione in cifre per quanto riguarda l’efficacia del test di differenziazione e ha ammesso in udienza una difficoltà dovuta alla mancanza di potere statistico. Gli argomenti della Commissione relativi alla neutralizzazione del rischio legato all’esistenza di possibili falsi negativi conseguente all’applicazione di test complementari in caso di risultato di difficile interpretazione giustificano un esame approfondito che non può essere effettuato nell’ambito del procedimento sommario.

85      Si può quindi considerare, quanto meno prima facie, che dai due pareri sopra citati emerge che, nonostante alcuni progressi nelle conoscenze scientifiche, sussistono reali incertezze in campo scientifico per quanto riguarda, da un lato, la possibilità che, tra gli agenti responsabili delle TSE di origine animale, possano essere trasmissibili all’uomo altri agenti diversi dalla BSE e, dall’altro, l’affidabilità dei test discriminatori.

86      Adottando nel presente procedimento lo stesso approccio della sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, citata al punto 38 supra, risulta, alla luce dell’insieme degli atti e delle discussioni in udienza, che l’affermazione della ricorrente, secondo cui il progresso delle conoscenze scientifiche in materia di TSE nei piccoli ruminanti non è atto a modificare la percezione del rischio rappresentato da tali malattie per la salute pubblica, non è priva di qualsiasi fondamento. Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di precauzione dovuta a un errore della Commissione nella valutazione del rischio giustifica un esame approfondito che compete unicamente al giudice di merito.

–       Sulla gestione del rischio

87      La ricorrente sostiene che le misure meno severe di eradicazione delle TSE messe in atto con le disposizioni contestate non consentono di circoscrivere il rischio per la salute umana rappresentato dalle TSE e potrebbero anzi aggravarlo. La Commissione, commettendo un errore nella gestione del rischio, avrebbe quindi violato il principio di precauzione.

88      Si deve ricordare che la valutazione scientifica del rischio deve permettere all’autorità competente, nell’ambito della gestione del rischio, di determinare quali misure essa ritiene appropriate e necessarie per evitare che tale rischio si concretizzi (sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. al punto 38 supra, punto 163). Risulta infatti che la pertinenza della stima del rischio è determinante per la valutazione della gestione del rischio in questione.

89      Come si è rilevato, le disposizioni contestate costituiscono un’attenuazione delle misure di polizia sanitaria applicabili ai greggi di ovini o caprini in cui sia stato individuato un caso di TSE attraverso un primo test rapido. Nel caso in cui si sia potuto escludere la BSE mediante test di differenziazione, l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli altri ovini e caprini dell’azienda e, qualora siano identificabili, dei genitori dell’animale in cui è stata accertata la malattia e dell’ultima progenie dell’animale femmina in cui è stata accertata la malattia costituiscono solo una misura facoltativa. Anziché applicare tale misura, l’autorità competente può:

–        far procedere alla macellazione immediata, per il consumo umano, di tutti gli altri ovini e caprini presenti nell’azienda e, qualora siano identificabili, dei genitori dell’animale in cui è stata accertata la malattia e dell’ultima progenie dell’animale femmina in cui è stata accertata la malattia, mentre gli individui di età superiore a 18 mesi o che presentano più di due incisivi permanenti già spuntati devono essere sottoposti a test rapidi per individuare la presenza di TSE [punto 2.3, lett. d), del capitolo A dell’allegato VII];

–        quando sussistano le condizioni di cui al punto 2.3, lett. b), sub iii), del capitolo A dell’allegato VII, mantenere nell’azienda tutti gli ovini e caprini di quest’ultima con divieto di trasporto in un’altra azienda per un periodo di due anni dall’accertamento dell’ultimo caso di TSE, periodo in cui tali animali possono nondimeno essere inviati al macello e le loro carcasse possono essere immesse al consumo umano, mentre gli animali di età superiore a 18 mesi devono essere previamente sottoposti a test rapidi per l’individuazione delle TSE (punto 4 del capitolo A dell’allegato VII).

90      Risulta quindi che il nuovo dispositivo attuato dalla Commissione si basa a monte e a valle su test rapidi per l’individuazione della presenza di una TSE.

91      A monte, tali test rientrano nel programma di sorveglianza degli ovini e dei caprini istituito dal regolamento (CE) della Commissione 14 febbraio 2002, n. 270, che modifica il regolamento n. 999/2001 per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle TSE, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all’alimentazione degli animali e all’immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti (GU L 45, pag. 4).

92      Si deve rilevare che tale programma non concerne tutti gli animali destinati al consumo umano, ma si basa su un campionamento. I test rapidi riguardano quindi solo una parte degli animali macellati per il consumo e determinano, in caso di reazione positiva, l’applicazione di test discriminatori che consentono, secondo la Commissione, di distinguere tra un animale affetto da scrapie e uno affetto da BSE e determinano le opzioni offerte all’autorità competente in materia di polizia sanitaria.

93      È pacifico che i test rapidi per individuare la presenza di una TSE vengono effettuati esclusivamente su tessuti del sistema nervoso centrale prelevati dall’animale di cui trattasi. La ricorrente rileva, senza essere contraddetta dalla Commissione, che è scientificamente accertato che, nel caso della BSE e della scrapie classica nei piccoli ruminanti, il prione patogeno si accumula solo tardivamente in quantità rilevabili nei tessuti del sistema nervoso centrale, mentre può essere presente dalla più giovane età in alcuni tessuti periferici che non vengono prelevati. Nel parere dell’AFSSA del 15 gennaio 2007 si rileva chiaramente che un «risultato negativo riscontrato nell’obex non consente affatto di accertare la situazione di infezione di un piccolo ruminante per quanto riguarda la BSE o la scrapie», specialmente quando l’animale è portatore di un genotipo sensibile.

94      A sostegno della sua domanda, la ricorrente produce inoltre un parere dell’AFSSA del 13 giugno 2007 in cui si rileva che, sulla base dei dati raccolti in Francia in relazione agli ovini, «è accertato che i test sull’obex individuano solo circa il 50% degli animali infetti nei greggi colpiti, mentre l’altro 50% è costituito da animali in incubazione portatori di contagiosità nei loro organi linfoidi». La Commissione non ha contestato, nelle sue memorie, tale osservazione dell’AFSSA e ha semplicemente affermato che la cifra dedotta doveva essere «presa con prudenza» e riguardava l’insieme delle TSE, di cui solo la BSE è una zoonosi.

95      A valle, dai test rapidi per individuare la presenza di una TSE dipende l’immissione in commercio di carni e prodotti provenienti da animali appartenenti a greggi in cui sia stato individuato un caso di TSE e nel quale, secondo la Commissione, la BSE può essere esclusa mediante il test discriminatorio.

96      Dalle disposizioni contestate risulta infatti che attualmente gli animali, ivi compresi gli ovini geneticamente sensibili e i caprini, di un’azienda in cui sia stato accertato un caso di TSE possono essere macellati per il consumo umano, mentre, nel quadro del dispositivo anteriore al regolamento n. 727/2007, essi avrebbero dovuto essere abbattuti e distrutti.

97      Alcuni di tali animali possono essere macellati per il consumo umano senza formare oggetto di un test rapido per l’individuazione delle TSE, in quanto non rispondono ai criteri per essere sottoposti a tale test, ed essere quindi portatori di agenti infettivi, come si è rilevato ai punti 92 e 93 supra.

98      Infatti vengono sottoposti al test rapido per l’individuazione delle TSE solo gli animali di età superiore a 18 mesi o che presentino più di due incisivi e si osserva che tale secondo criterio viene menzionato solo nell’ipotesi della macellazione immediata previsto al punto 2.3, lett. d), del capitolo A dell’allegato VII ed è stato omesso, secondo le spiegazioni fornite dalla Commissione in udienza, per il caso della macellazione durante il periodo di sorveglianza di due anni previsto al punto 4 del capitolo A dell’allegato VII.

99      Tali criteri, dell’età e della dentizione, sono fondati sul grado di probabilità di individuare il prione patogeno a livello del cervello, che si accumula solo tardivamente in quantità individuabili nei tessuti del sistema nervoso centrale. Poiché i test in questione consentono di individuare la malattia solo a uno stadio avanzato, sembra possibile concludere, prima facie, che animali sottoposti ai test e infettati possono non essere individuati qualora non presentino un accumulo sufficiente del prione patogeno nel sistema nervoso centrale.

100    Si deve ricordare che la Commissione non contesta seriamente il parere dell’AFSSA del 13 giugno 2007, in cui tale organismo ritiene che il 50% degli ovini affetti da TSE non venga individuato dai test effettuati all’atto della macellazione.

101    Risulta peraltro dal combinato disposto dei punti 2.3, lett. b), sub iii), e 4 del capitolo A dell’allegato VII che gli ovini e i caprini di un’azienda in cui sia stato individuato un caso di TSE possono essere mantenuti nella stessa e macellati per il consumo umano alla scadenza di un termine di due anni senza essere sottoposti a un test per l’individuazione delle TSE.

102    Tale constatazione dev’essere valutata alla luce del parere dell’AFSSA del 15 gennaio 2007, secondo cui il rischio di infezione da TSE di un animale appartenente a un gregge colpito dalla scrapie classica è da 20 a 600 volte più elevato del rischio di infezione da TSE di un animale proveniente dalla popolazione generale e tale rischio è ancora maggiore per gli animali geneticamente sensibili. Se pure la Commissione ha giustamente rilevato in udienza che lo stesso comitato di esperti dell’AFSSA considera approssimativo tale dato di valutazione in cifre, essa non ha contestato l’affermazione di principio relativa all’esistenza di un maggiore rischio di contagio nella situazione sopra descritta.

103    La Commissione si limita ad affermare che le probabilità che gli animali contagiati non vengano individuati nel periodo di due anni sono estremamente scarse, in quanto «ciò significa che, per due anni, nessuno degli animali macellati dovrebbe presentare un’infezione».

104    Tuttavia, è pacifico che non tutti gli animali macellati per il consumo umano vengono sottoposti a un test rapido che consenta di individuare una TSE.

105    Si deve inoltre rilevare che la Commissione ammette, nelle sue memorie, che la scrapie ha un periodo di incubazione variabile la cui durata dipende da vari fattori, tra i quali figurano il patrimonio genetico dell’ospite e il ceppo dell’agente causale. Risulta dalle discussioni svoltesi in udienza che la durata dell’incubazione può essere superiore a due anni e la Commissione fa riferimento a una «media di due anni», mentre la ricorrente stima tale durata in quattro o cinque anni.

106    Pertanto, l’affermazione della ricorrente, secondo cui è prevedibile che, nel quadro del sistema istituito dalle disposizioni contestate, alcuni animali affetti da TSE saranno immessi al consumo umano, non risulta priva di qualsiasi fondamento.

107    Orbene, come si è già rilevato, si può ritenere, quanto meno prima facie, che i pareri dell’AFSSA del 15 gennaio 2007 e dell’EFSA dell’8 marzo 2007 esprimano reali incertezze scientifiche sulle condizioni nelle quali le TSE diverse dalla BSE possono essere trasmissibili all’uomo. Allo stato attuale delle conoscenze, non si può escludere che il consumo di carni e di prodotti provenienti da animali affetti da TSE diverse dalla BSE presenti un pericolo per la salute umana.

108    Inoltre, i due pareri sopra citati sembrano esprimere reali incertezze scientifiche per quanto riguarda l’affidabilità dei test discriminatori, il che implica che potrebbero essere immessi in commercio carni e prodotti provenienti da animali portatori di ceppi di BSE non individuati, il che rappresenta un reale pericolo per la salute umana.

109    Nelle sue memorie, la Commissione sostiene che l’ipotesi secondo cui la BSE potrebbe essere presente negli ovini è «altamente improbabile».

110    Tuttavia, si deve rilevare che il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 727/2007 menziona l’«individuazione [della BSE] in un caprino nel 2005 e di tre casi atipici di TSE negli ovini dove non era possibile escludere la BSE». In udienza, la Commissione ha precisato che i tre casi in questione erano ancora in corso di analisi e che in tale fase non era ancora possibile alcuna conclusione definitiva.

111    La Commissione ha inoltre prodotto un parere dell’EFSA del 25 gennaio 2007, che quantifica il rischio in 0,3/0,5 casi di BSE per 10 000 animali macellati, per quanto riguarda i soli ovini. Come sottolinea giustamente la ricorrente, tale stima dev’essere rapportata, per misurarne l’esatta portata, all’insieme della popolazione ovina nella Comunità, stimata dalla stessa ricorrente in 67 milioni di esemplari.

112    In ogni caso, si deve osservare che il rischio per la salute umana rappresentato dalla presenza della BSE nei piccoli ruminanti è chiaramente riconosciuto al punto 2.3, lett. a), del capitolo A dell’allegato VII, che prevede, in caso di conferma di una TSE in un ovino o in un caprino e qualora la BSE non possa essere esclusa, l’abbattimento e la distruzione completa, in particolare, di tutti gli ovini e caprini presenti nell’azienda e, qualora siano individuabili, dei genitori dell’animale in cui sia stata accertata la malattia e dell’ultima progenie dell’animale femmina in cui sia stata accertata la malattia.

113    La Commissione sottolinea infine che il rischio dell’immissione al consumo di carni provenienti da animali affetti da una TSE non costituisce un rischio nuovo, dato che era già presente prima dell’adozione del regolamento n. 727/2007 ed è stato preso in considerazione nel quadro della gestione del rischio.

114    A parte il fatto che tale osservazione contraddice l’affermazione della stessa convenuta secondo cui la posizione delle autorità francesi tende a imporre un livello di «rischio zero» nell’applicazione del principio di precauzione, sembra che la situazione precedente all’adozione del regolamento n. 727/2007 non sia equiparabile, in termini di rischio per la salute umana, a quella risultante dall’applicazione delle disposizioni contestate.

115    Si deve infatti rilevare che all’assenza di carattere sistematico del programma di sorveglianza degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento n. 270/2202 e alla possibilità di destinare al consumo umano le carni e i prodotti provenienti da animali geneticamente resistenti si aggiunge l’immissione in commercio di tutto un insieme di carni e prodotti provenienti da animali appartenenti a greggi affetti da una TSE e portatori di un genotipo sensibile che, nel sistema precedente a quello attuato dal regolamento n. 727/2007, sarebbero stati abbattuti e distrutti.

116    In conclusione, l’affermazione della ricorrente secondo cui le disposizioni contestate non consentono di circoscrivere il rischio che le TSE rappresentano per la salute umana e potrebbero anzi aggravarlo non sembra, almeno prima facie, priva di rilevanza. Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di precauzione dovuta a un errore della Commissione nella gestione del rischio giustifica un esame approfondito, che compete unicamente al giudice di merito.

 Sull’urgenza

 Argomenti delle parti

117    La ricorrente afferma di chiedere la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni contestate, in ragione del danno grave e irreparabile per la salute pubblica che potrebbe derivare dalla loro attuazione. In proposito, rileva che, a decorrere dal 17 luglio 2007, potranno essere immessi in commercio carni e prodotti provenienti dalla macellazione di greggi affetti da TSE non individuate, il che rappresenta un pericolo per la salute umana.

118    Osserva inoltre che, se pure il verificarsi del danno non è certo, il grado di probabilità della sopravvenienza del danno è sufficiente a giustificare la concessione della misura cautelare richiesta.

119    La Commissione rileva che le autorità francesi chiedono la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni contestate in ragione di un asserito rischio per la salute pubblica che deriverebbe dalla loro attuazione e, più in particolare, dal fatto che potrebbero essere immessi in commercio per il consumo carni e prodotti provenienti da animali che hanno contratto una TSE diversa dalla BSE.

120    Osserva che, tralasciando il fatto che tale situazione è già attualmente in atto, si deve ricordare che ad oggi non esiste alcuna prova della trasmissione all’uomo della scrapie e che i test discriminatori non solo sono affidabili, ma fanno parte di tutta una serie di misure.

121    La Commissione ritiene quindi che il rischio di danno grave e irreparabile asserito dalle autorità francesi sia di natura ipotetica e pertanto non possa giustificare le misure richieste.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

122    Si deve ricordare che lo scopo del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice comunitario (ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C‑399/95 R, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑2441, punto 46). Per conseguire tale obiettivo, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che la parte che chiede il provvedimento cautelare subisca un danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C‑329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I‑8343, punto 94].

123    Sta alla parte che fa valere un danno grave e irreparabile dimostrarne l’esistenza. Anche se non è richiesta, al riguardo, una certezza assoluta che il danno si produca e basta un sufficiente grado di probabilità che esso si verifichi, ciò nondimeno il ricorrente resta tenuto a provare i fatti che si ritiene giustifichino la prospettiva di un danno del genere (ordinanze della Corte 29 giugno 1993, causa C‑280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑3667, punto 34, e del presidente della Corte 17 luglio 2001, causa C‑180/01 P‑R, Commissione/NALOO, Racc. pag. I‑5737, punto 53).

124    Nel caso di specie, le autorità francesi, responsabili dell’interesse generale connesso alla protezione della salute pubblica, chiedono la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni contestate, in ragione del rischio per la salute dell’uomo derivante dalla loro attuazione.

125    Come sostiene la ricorrente, senza essere contraddetta dalla Commissione, la situazione sopra descritta dev’essere valutata tenendo conto dell’importanza dei flussi intracomunitari di carni provenienti da piccoli ruminanti.

126    In proposito è pacifico che, a decorrere dal 17 luglio 2007 e su tutto il territorio europeo, possono essere macellati per il consumo umano gli ovini, compresi gli animali portatori di un genotipo sensibile, e i caprini appartenenti a un gregge in cui sia stato individuato un caso di TSE.

127    Nel caso particolare costituito dalla presente controversia, si deve prendere in considerazione, nel quadro della valutazione dell’urgenza, la circostanza che, alla luce degli elementi di cui dispone il giudice dell’urgenza, gli argomenti di fatto e di diritto dedotti dalla ricorrente a sostegno del fumus boni iuris appaiono seri.

128    Occorre quindi considerare che, a decorrere dal 17 luglio 2007, è possibile che vengano destinati al consumo umano carni o prodotti provenenti da animali affetti da una TSE.

129    Si deve osservare che due organismi specializzati e indipendenti hanno recentemente concluso che, se pure non esiste la prova di un nesso epidemiologico o molecolare tra la scrapie classica o atipica e le TSE nell’uomo e che l’agente della BSE è il solo agente responsabile delle TSE identificato come zoonotico, attualmente non si può escludere, in base alla loro diversità, qualsiasi trasmissibilità all’uomo di altri agenti di TSE animali. Pertanto, il consumo di carni e di prodotti provenienti da un animale affetto da una TSE diversa dalla BSE rappresenta un potenziale pericolo per la salute umana.

130    I pareri resi da questi due organismi esprimono inoltre reali incertezze scientifiche sull’affidabilità del test di differenziazione che si ritiene possa distinguere la BSE dalla scrapie. Orbene, il consumo di carni e prodotti derivanti da un animale affetto da BSE rappresenta un reale pericolo per l’uomo.

131    Se pure, come sottolinea la Commissione, il rischio per la salute pubblica rappresentato dalla presenza sul mercato di carni e prodotti provenienti da animali affetti da una TSE era già presente prima dell’adozione delle disposizioni contestate, tale rischio si è obiettivamente aggravato a seguito dell’entrata in vigore di queste ultime, per effetto dell’immissione in commercio di tutto un insieme di carni e prodotti provenienti da greggi affetti da una TSE che, nel sistema precedente a quello attuato dal regolamento n. 727/2007, sarebbero stati abbattuti e distrutti.

132    Si deve osservare che, in un parere del 13 giugno 2007, l’AFSSA rileva, nel quadro di una stima che stabilisce solo un ordine di grandezza, che l’attuazione delle disposizioni contestate avrebbe portato, nel 2006, a destinare al consumo umano almeno 1000 carcasse francesi portatrici di livelli considerevoli di contagiosità.

133    Pertanto, si deve concludere che nel caso di specie sussiste la condizione dell’urgenza.

 Sulla ponderazione degli interessi

 Argomenti delle parti

134    La ricorrente ricorda che, se pure il mantenimento della normativa attuale ha un costo, quest’ultimo non è sproporzionato rispetto agli interessi della salute pubblica, mentre l’attuazione delle disposizioni contestate potrebbe causare un danno grave e irreparabile alla salute delle persone.

135    Orbene, risulterebbe dalla giurisprudenza che la ponderazione degli interessi in gioco non potrebbe che condurre a riconoscere come preminente la protezione della salute delle popolazioni di fronte a un rischio mortale, che non potrebbe assolutamente essere escluso allo stato delle conoscenze scientifiche, rispetto a considerazioni di ordine economico (ordinanza della Corte 12 luglio 1996, causa C‑180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑3903, punti 90‑93).

136    La ricorrente rileva inoltre che l’eventuale annullamento delle disposizioni contestate da parte del giudice di merito non consentirebbe di cambiare radicalmente la situazione determinata dalla loro immediata applicazione.

137    Di conseguenza, la ricorrente considera che la ponderazione degli interessi giustifica la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni contestate.

138    La Commissione contesta le affermazioni della ricorrente riguardanti l’immissione al consumo umano di carni e prodotti potenzialmente pericolosi e sostiene che il mantenimento dell’abbattimento e della distruzione dell’intero gregge, ad esclusione degli animali resistenti, non sarebbe più giustificato alla luce dei progressi scientifici e sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

139    Ritiene che le nuove disposizioni del regolamento n. 999/2001 comporteranno una maggiore libertà per le aziende agricole, senza rimettere in discussione l’attuale livello di sicurezza per la salute dei consumatori, e che, pertanto, la ponderazione degli interessi propenda manifestamente a favore dell’applicazione delle misure contestate.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

140    Quando, nell’ambito di una domanda di provvedimenti cautelari, il giudice dell’urgenza procede a una ponderazione degli interessi in gioco, deve stabilire se l’annullamento dell’atto controverso da parte del giudice del merito permetta di ribaltare la situazione provocata dalla sua esecuzione immediata e se, per converso, la sospensione dell’esecuzione di tale atto sia tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto (ordinanze Commissione/Atlantic Container Line e a., cit. al punto 59 supra, punto 50, e Regno Unito/Commissione, cit. al punto 135 supra, punto 89).

141    In proposito si deve ricordare che, in linea di principio, alle esigenze di tutela della salute debba incontestabilmente essere riconosciuto un carattere preponderante rispetto alle considerazioni economiche (v. ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑70/99 R, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II‑2027, punto 152, e giurisprudenza ivi citata). Ne discende che, siccome è stato invocato un rischio serio per la pubblica sanità, il giudice del procedimento sommario, sebbene sia formalmente libero nel ponderare gli interessi, propenderà quasi inevitabilmente per la tutela di quest’ultima (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 11 aprile 2003, causa T‑392/02 R, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II‑1825, punto 122).

142    Nelle sue memorie, la Commissione non deduce considerazioni economiche che si oppongano alla domanda di sospensione presentata dalla ricorrente, ma afferma nuovamente di avere dimostrato che l’attuazione delle disposizioni contestate non comporterebbe l’immissione al consumo umano di carni e prodotti potenzialmente pericolosi e che, allo stato delle conoscenze scientifiche, il mantenimento dell’abbattimento e della distruzione dell’intero gregge risulterebbe sproporzionato.

143    Tuttavia, si deve ricordare che, alla luce degli elementi di cui dispone il giudice dell’urgenza, gli argomenti in fatto e in diritto dedotti dalla ricorrente a sostegno del fumus boni iuris appaiono solidi e che in precedenza si è già concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di danno grave e irreparabile per la salute delle persone.

144    Come osserva giustamente la ricorrente, la sospensione delle disposizioni contestate non potrebbe essere atta ad ostacolare la piena efficacia di tali disposizioni nel caso in cui il ricorso principale fosse respinto, in quanto comporterebbe solo un semplice rinvio nel tempo dei loro effetti. Per contro, l’applicazione effettiva e immediata delle disposizioni contestate ha come conseguenza l’immissione al consumo umano di carni e prodotti potenzialmente pericolosi e la possibile contaminazione dei consumatori, situazione cui l’annullamento delle disposizioni contestate da parte del giudice di merito non potrebbe porre rimedio.

145    Per quanto riguarda la considerazione relativa alla maggiore libertà offerta alle aziende agricole, la Commissione ha precisato in udienza che queste ultime incontravano gravi difficoltà a ricostituire i loro greggi con animali resistenti e che l’attenuazione delle misure di polizia sanitaria contenuta nelle disposizioni contestate consentirebbe in pratica di garantire il migliore rispetto da parte degli allevatori dell’obbligo di denunciare i casi clinici e pertanto di prevenire efficacemente il «rischio di elusione».

146    Tuttavia, si deve rilevare che la stessa Commissione sottolinea che la possibilità di mantenere gli animali nell’azienda in cui sia stato individuato un caso di TSE si accompagna alla sorveglianza intensiva di tale azienda per due anni, situazione sicuramente penalizzante per l’azienda agricola e che non è atta, a priori, a prevenire efficacemente il «rischio di elusione».

147    Il vantaggio meramente ipotetico così dedotto dalla Commissione non può prevalere sul danno grave, in termini di salute pubblica delle popolazioni, che potrebbe causare l’applicazione immediata delle disposizioni contestate e al quale non si potrebbe porre rimedio in caso di successivo accoglimento del ricorso principale.

148    La ponderazione degli interessi non può quindi pendere a favore del rigetto della misura della sospensione dell’esecuzione, come richiesto dalla Commissione.

149    In conclusione, poiché sussistono le condizioni per concedere la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni contestate, occorre accogliere la domanda della ricorrente.

150    La Commissione ritiene che una delle misure contestate dalle autorità francesi, ossia la limitazione della sorveglianza intensiva a due anni, si applicherà effettivamente solo per due anni e che pertanto non vi sia alcun motivo per disporne la sospensione.

151    Tuttavia, si deve rilevare che la misura del mantenimento degli animali nell’azienda in cui sia stato individuato un caso di TSE, con divieto di trasporto in un’altra azienda per un periodo di due anni dall’accertamento dell’ultimo caso di TSE, previsto dai punti 2.3, lett. b), sub iii), e 4 del capitolo A dell’allegato VII, è pienamente applicabile a decorrere dal 17 luglio 2007. Tenuto conto del fatto che, in tale biennio, gli animali in questione possono essere inviati al macello e le loro carni possono essere immesse al consumo umano, nonché dell’incertezza relativa alla durata del procedimento principale, occorre sospendere, fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale, l’applicazione del punto 3) dell’allegato del regolamento n. 727/2007, nella parte in cui introduce nel capitolo A dell’allegato VII non solo il punto 2.3, lett. d), ma anche i punti 2.3, lett. b), sub iii), e 4.

Per questi motivi,

IL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

così provvede:

1)      L’applicazione del punto 3) dell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2007, n. 727, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, è sospeso fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale, nella parte in cui introduce nel capitolo A dell’allegato VII del regolamento (CE) 22 maggio 2001, n. 999, i punti 2.3, lett. b), sub iii), 2.3, lett. d), e 4.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 28 settembre 2007

Il cancelliere

 

       Il giudice

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: il francese.