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Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 - People's Mojahedin Organization of Iran / Consiglio

(Causa T-256/07) 1

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento -Diritti della difesa -Motivazione -Sindacato giurisdizionale")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: J.P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente V. Jackson e T. Harris, successivamente V. Jackson, agenti, assistiti da S. Lee e M. Gray, barristers); Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e J. Aquilina, successivamente S. Boelaert, P. Aalto e P. van Nuffel, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Grave e Y. de Vries, agenti)

Oggetto

Inizialmente, una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto infondato per la parte in cui mira all'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE.

L'art. 1 della decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE, e il punto 2.19 dell'elenco contenuto nell'allegato di tale decisione sono annullati per la parte in cui riguardano la People's Mojahedin Organization of Iran.

Il ricorso è respinto in quanto infondato per la parte in cui mira all'annullamento delle altre disposizioni della decisione 2007/868, per la parte riguardante la People's Mojahedin Organization of Iran.

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, il terzo delle spese della People's Mojahedin Organization of Iran.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 211 dell'8.9.2007.