Language of document : ECLI:EU:T:2008:461

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

23 ottobre 2008 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta al terrorismo – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Diritti della difesa – Motivazione – Sindacato giurisdizionale»

Nella causa T‑256/07,

People’s Mojahedin Organization of Iran, con sede in Auvers‑sur‑Oise (Francia), rappresentata dall’avv. J.-P. Spitzer, e dal sig. D. Vaughan, QC,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bishop e dalla sig.ra E. Finnegan, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalle sig.re V. Jackson e T. Harris, successivamente dalla sig.ra Jackson, in qualità di agenti, assistite dalle sig.re S. Lee e M. Gray, barristers,

da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalle sig.re S. Boelaert e J. Aquilina, successivamente dalla sig.ra Boelaert, dai sigg. P. Aalto e P. van Nuffel, in qualità di agenti,

e da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. M. de Grave e Y. de Vries, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente inizialmente ad oggetto una domanda d’annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nella parte in cui riguarda la ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dal sig. N. J. Forwood (relatore), presidente, dai sigg. D. Šváby e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Per un’esposizione dei fatti della presente controversia, si rinvia ai punti 1-26 della sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (Racc. pag. II‑4665; in prosieguo: la «sentenza OMPI»).

2        Dopo l’udienza nella causa che ha dato origine alla citata sentenza OMPI, tenutasi il 7 febbraio 2006, ma prima della pronuncia della sentenza stessa, il Consiglio ha adottato la decisione 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21). È pacifico che con tale decisione il Consiglio ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato al regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70; in prosieguo: l’«elenco controverso»).

3        Con la sentenza OMPI, citata supra al punto 1, il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/930/CE, [che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001] e che abroga la decisione 2005/848/CE (GU L 340, pag. 64), nella parte in cui riguardava la ricorrente, posto che tale decisione non era motivata, che era stata adottata nell’ambito di un procedimento durante il quale non erano stati rispettati i diritti della difesa della ricorrente e che il Tribunale stesso non era in grado di effettuare il controllo giurisdizionale della legittimità di tale decisione (sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 173).

4        Il 21 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/1008/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 (GU L 379, pag. 123), con cui ha aggiunto il nome di talune persone, gruppi ed entità all’elenco controverso.

5        Con lettera 30 gennaio 2007 il Consiglio ha indicato alla ricorrente che, a suo parere, i motivi invocati per inserirla nell’elenco controverso erano ancora validi e che perciò intendeva mantenerla nell’elenco stesso. A tale lettera era allegata un’esposizione dei motivi invocati dal Consiglio. Si indicava del pari alla ricorrente che entro il termine di un mese poteva sottoporre al Consiglio osservazioni in merito all’intenzione di quest’ultimo di mantenerla nell’elenco e ai motivi da esso invocati a tal fine, nonché a tutti i documenti a sostegno.

6        Nell’esposizione dei motivi allegata alla lettera in questione il Consiglio ha rilevato, segnatamente, che nei confronti della ricorrente era stata assunta una decisione da parte di un’autorità competente ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93), cioè l’ordinanza del Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno; in prosieguo: lo «Home Secretary») del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 28 marzo 2001, volta alla proscrizione della ricorrente quale organizzazione coinvolta nel terrorismo, ai sensi del Terrorism Act 2000 (legge del 2000 sul terrorismo) (in prosieguo: l’«ordinanza dello Home Secretary»). Dopo aver rilevato che tale decisione – che secondo la legge citata poteva essere oggetto di appello (review) – era ancora vigente, il Consiglio ha constatato che i motivi che avevano portato all’inclusione della ricorrente nell’elenco controverso rimanevano validi.

7        Con lettere 27 febbraio, 19, 20 e 26 marzo 2007, la ricorrente ha presentato al Consiglio le sue osservazioni in replica. Essa ha negato in particolare che fosse possibile adottare validamente una qualsiasi decisione di «mantenerla» nell’elenco controverso a seguito della sentenza OMPI, citata supra al punto 1. Essa ha del pari criticato sia i motivi invocati dal Consiglio per giustificare una decisione siffatta, sia la procedura da esso seguita. Infine, ha chiesto di poter accedere al fascicolo del Consiglio.

8        Con lettera accompagnatoria datata 30 marzo 2007 il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente un totale di sedici documenti. Quanto alla trasmissione degli altri documenti del fascicolo, esso ha precisato di dover prima consultare lo Stato o gli Stati d’origine.

9        Con lettera 16 aprile 2007 la ricorrente ha affermato che era essenziale che le fosse garantito l’accesso a tutti i documenti del fascicolo e che le fosse data la possibilità di commentarli prima dell’adozione di una decisione. In pari data gli avvocati della ricorrente hanno inviato al Consiglio un parere congiunto in cui ribadivano gli argomenti formulati in precedenza e contestavano altresì il fatto che l’ordinanza dello Home Secretary potesse essere assunta a fondamento della decisione progettata.

10      Con avviso pubblicato il 25 aprile 2007 nella Gazzetta ufficiale (C 90, pag. 1) il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità di cui alle decisioni 2006/379 e 2006/1008 che intendeva mantenerle nell’elenco controverso. Il Consiglio ha inoltre informato gli interessati che era loro possibile presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione riguardo al loro mantenimento negli elenchi summenzionati (salvo che la motivazione non fosse già stata loro comunicata).

11      Con lettera 14 maggio 2007 il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente un ulteriore documento del fascicolo. Per quanto riguarda gli altri documenti non ancora trasmessi, il Consiglio ha precisato che lo Stato da cui essi provenivano si opponeva alla loro comunicazione. Il Consiglio ha inoltre allegato alla lettera in parola una nota del suo segretariato generale al comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del 19 gennaio 2007 (documento 5418/1/07 REV 1), dal titolo «Seguito dato alla sentenza [OMPI]», cui è allegato un progetto di lettera e di motivi dal contenuto identico a quello della lettera del Consiglio del 30 gennaio 2007 alla ricorrente, citata supra al punto 5.

12      Con lettera 29 maggio 2007 la ricorrente ha formulato nuove osservazioni complementari, in cui analizzava i documenti comunicati dal Consiglio. Essa ha peraltro insistito affinché i documenti che aveva prodotto a propria difesa fossero inseriti nel fascicolo.

13      Con lettera 12 giugno 2007 il Consiglio ha risposto alla ricorrente affermando che una copia delle sue lettere e di tutti i documenti da essa prodotti a propria difesa era stata distribuita alle delegazioni degli Stati membri.

14      Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58). Ai sensi del suo art. 1, l’elenco di cui all’art. 2, n. 3 del regolamento n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco riportato in allegato. È pacifico che il nome della ricorrente compare nell’allegato in questione.

15      La decisione 2007/445 è stata notificata alla ricorrente unitamente ad una lettera accompagnatoria del Consiglio datata 29 giugno 2007 (in prosieguo: la «prima lettera di notifica»). L’esposizione dei motivi allegata a tale lettera è sostanzialmente identica a quella allegata alla lettera 30 gennaio 2007 (v. punto 6 supra).

 Procedimento e nuovi sviluppi in corso di causa

16      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2007 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

17      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale affinché la causa fosse decisa mediante procedimento accelerato. Il Consiglio ha formulato le proprie osservazioni in merito a tale domanda il 30 luglio 2007.

18      Prima di statuire sulla domanda stessa, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso, in data 13 settembre 2007, di convocare gli agenti delle parti ad una riunione informale in presenza del giudice relatore, ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura. Tale riunione si è tenuta il 10 ottobre 2007.

19      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a far data dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, alla quale la presente causa è stata di conseguenza attribuita.

20      L’11 ottobre 2007 il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di statuire mediante procedimento accelerato, a condizione che la ricorrente presentasse, entro un termine di sette giorni, una versione ridotta del ricorso nonché un elenco dei soli allegati di cui era necessario tener conto, in conformità al progetto da essa redatto ai fini della riunione informale. La ricorrente si è conformata a tale condizione.

21      Con ordinanza 20 novembre 2007, sentite le parti, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del Regno Unito, della Commissione delle Comunità europee e del Regno dei Paesi Bassi a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

22      Con decisione (Open Determination) 30 novembre 2007, PC/02/2006, la Proscribed Organisations Appeal Commission (commissione d’appello relativa alle organizzazioni vietate, Regno Unito; in prosieguo: la «POAC») ha accolto il ricorso presentato avverso la decisione dello Home Secretary del 1° settembre 2006, con cui si rifiutava di revocare la proscrizione della ricorrente quale organizzazione implicata nel terrorismo, e ha ingiunto al citato Home Secretary di sottoporre al Parlamento del Regno Unito un progetto di ordinanza (Order) per la cancellazione della ricorrente dall’elenco delle organizzazioni vietate ai sensi del Terrorism Act 2000 (in prosieguo: la «decisione della POAC»).

23      Con lettera accompagnatoria datata 5 dicembre 2007 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale, da un lato, una copia della decisione della POAC e, dall’altro, una copia della lettera da essa stessa inviata al Consiglio in pari data al fine di ottenere la propria radiazione dall’elenco controverso, alla luce della decisione della POAC.

24      Con lettera 12 dicembre 2007 il Tribunale (Settima Sezione) ha posto alle parti taluni quesiti scritti in ordine all’eventuale incidenza della decisione della POAC sulla presente causa nonché in ordine all’opportunità di proseguire mediante procedimento accelerato.

25      Con decisione 14 dicembre 2007 la POAC ha respinto l’istanza con cui lo Home Secretary chiedeva di essere autorizzato a proporre impugnazione dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles), Regno Unito] avverso la decisione della POAC 30 novembre 2007. La POAC ha motivato tale diniego in un addendum a tale decisione, datato 17 dicembre 2007, con il fatto che nessuno degli argomenti sollevati dallo Home Secretary presentava ragionevoli possibilità di successo.

26      Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445/CE (GU L 340, pag. 100). Ai sensi dell’art. 1 di tale decisione, l’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco riportato in allegato. È pacifico che il nome della ricorrente compare al punto 2.19 di tale allegato, alla voce «Gruppi ed entità».

27      Il 28 dicembre 2007 lo Home Secretary ha presentato dinanzi alla Court of Appeal una nuova istanza per essere autorizzato a proporre impugnazione avverso la decisione della POAC.

28      La decisione 2007/868 è stata notificata alla ricorrente unitamente ad una lettera accompagnatoria del Consiglio datata 3 gennaio 2008 (in prosieguo: la «seconda lettera di notifica»). Ai termini di tale lettera, il Consiglio ha ritenuto che fossero ancora valide le ragioni per il mantenimento della ricorrente nell’elenco controverso, già comunicate all’interessata con la prima lettera di notifica. Per quanto riguarda la decisione della POAC, il Consiglio ha rilevato come lo Home Secretary avesse tentato di proporre impugnazione avverso quest’ultima.

29      L’esposizione dei motivi allegata alla seconda lettera di notifica è identica a quella che era stata allegata alla prima lettera di notifica (v. punto 15 supra).

30      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2008 la ricorrente ha informato il Tribunale dell’adozione della decisione 2007/868. Essa ha chiesto di poter adattare le sue conclusioni nella presente causa in modo che il suo ricorso avesse altresì ad oggetto l’annullamento di tale decisione. Essa ha inoltre chiesto al Tribunale di continuare a statuire mediante procedimento accelerato e ha sottolineato come la presente causa divenisse ancor più urgente a seguito dell’adozione della decisione di cui trattasi. 

31      Il Consiglio, il Regno Unito e la Commissione hanno depositato presso la cancelleria le loro osservazioni scritte in risposta ai quesiti del Tribunale del 12 dicembre 2007 il 15 e il 16 gennaio 2008.

32      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, con lettera del cancelliere 5 febbraio 2008:

–        ha invitato il Consiglio e gli intervenienti a presentare le proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di adattamento delle conclusioni della ricorrente di cui al precedente punto 30;

–        ha chiesto al Consiglio e al Regno Unito di produrre tutti i documenti relativi al procedimento d’adozione della decisione 2007/868, nella parte in cui essa riguarda la ricorrente;

–        ha autorizzato il Regno Unito a depositare una memoria di intervento.

33      Nelle loro osservazioni scritte in risposta alle citate misure di organizzazione del procedimento, depositate nella cancelleria del Tribunale il 19 e il 21 febbraio 2008, il Consiglio, la Commissione e i Paesi Bassi hanno dichiarato di non avere obiezioni in merito alla domanda di adattamento delle conclusioni della ricorrente di cui al precedente punto 30.

34      Nella sua memoria di intervento, depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2008, il Regno Unito ha invece sostenuto, facendo riferimento al punto 34 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, che il controllo giurisdizionale del Tribunale dovrebbe avere ad oggetto, nella fattispecie, esclusivamente la decisione 2007/868. A parere di detto interveniente, la decisione 2007/445 non è più assoggettabile ad un controllo siffatto dal momento che è stata abrogata dalla citata decisione 2007/868.

35      Il Consiglio e il Regno Unito hanno peraltro ottemperato alla richiesta del Tribunale riguardante la produzione dei documenti relativi al procedimento d’adozione della decisione 2007/868, nella parte in cui essa riguarda la ricorrente. In tale occasione, il Regno Unito ha tuttavia chiesto che le informazioni contenute nei documenti da esso prodotti non fossero rese pubbliche.

36      Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 6 marzo 2008.

37      Con lettera accompagnatoria datata 13 maggio 2008 la ricorrente ha depositato nella cancelleria del Tribunale una copia della sentenza della Court of Appeal del 7 maggio 2008, che respingeva la domanda con cui lo Home Secretary chiedeva di essere autorizzato a proporre impugnazione dinanzi a detto giudice avverso la decisione della POAC (in prosieguo: la «sentenza della Court of Appeal»). In questa stessa lettera la ricorrente ha formulato talune osservazioni in merito alla sentenza in parola.

38      Con ordinanza 12 giugno 2008 il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 62 del regolamento di procedura, al fine di consentire alle altre parti di prendere posizione su tali elementi nuovi.

39      Con lettera del cancelliere 12 giugno 2008 le altre parti sono state invitate a depositare le loro osservazioni in merito alla lettera della ricorrente del 13 maggio 2008, nonché sulla sentenza della Court of Appeal.

40      Poiché il Consiglio ha ottemperato a tale richiesta con lettera depositata presso la cancelleria il 7 luglio 2008 e poiché la ricorrente non è stata autorizzata a replicarvi, il Tribunale ha nuovamente chiuso la fase orale con decisione 15 luglio 2008.

 Conclusioni delle parti

41      Con il suo ricorso la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 2007/445, nella parte in cui essa la riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese.

42      Nella sua lettera al Tribunale 11 gennaio 2008 la ricorrente chiede inoltre che il Tribunale voglia annullare la decisione 2007/868, nella parte in cui essa la riguarda.

43      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

44      Il Regno Unito, la Commissione e i Paesi Bassi sostengono il primo capo delle conclusioni del Consiglio.

 Sulle conseguenze procedurali dell’abrogazione e della sostituzione della decisione 2007/445

45      Come emerge dal precedente punto 26, la decisione 2007/445 è stata abrogata e sostituita, dopo il deposito del ricorso, dalla decisione 2007/868. La ricorrente ha chiesto di poter adattare le proprie conclusioni iniziali in modo tale che il suo ricorso abbia ad oggetto l’annullamento di queste due decisioni.

46      A questo proposito occorre rammentare che, quando una decisione o un regolamento che riguarda direttamente e individualmente un privato viene sostituito nel corso del giudizio da un atto avente lo stesso oggetto, questo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi. Sarebbe, infatti, in contrasto con una sana amministrazione della giustizia e con il requisito dell’economia processuale costringere il ricorrente a proporre un nuovo ricorso. Sarebbe inoltre ingiusto che l’istituzione in questione, per far fronte alle critiche contenute in un ricorso presentato al giudice comunitario contro un atto, potesse adeguare l’atto impugnato o sostituirlo con un altro e valersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione per privare la controparte della possibilità di estendere le sue conclusioni e le sue difese iniziali all’ulteriore atto o di presentare ulteriori conclusioni o difese contro di esso (v. sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata).

47      Nel caso in esame occorre quindi accogliere, conformemente a tale giurisprudenza, la richiesta della ricorrente e considerare che il suo ricorso è diretto, al momento della chiusura della fase orale, anche all’annullamento della decisione 2007/868, nella parte in cui tale decisione la riguarda, e consentire alle parti di riformulare le conclusioni, i motivi e gli argomenti alla luce di tale nuovo elemento, il che comporta il loro diritto di presentare conclusioni, motivi e argomenti supplementari (sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 30).

48      La ricorrente conserva peraltro un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione 2007/445, nella parte in cui tale decisione la riguarda, in quanto l’abrogazione di un atto di un’istituzione non equivale ad un’ammissione della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc, a differenza di una sentenza di annullamento in forza della quale l’atto annullato è eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico ed è considerato come mai esistito (v. sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 12 febbraio 1960, cause riunite 16/59-18/59, Geitling e a./Alta Autorità, Racc. pag. 43, in particolare pag. 65). Si deve quindi ritenere che il controllo del Tribunale abbia altresì ad oggetto tale decisione, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno Unito sulla base di una lettura manifestamente erronea dei punti 34 e 35 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1.

49      Nel prosieguo di questa sentenza il Tribunale si pronuncerà in ordine successivo sulla domanda di annullamento della decisione 2007/445 e sulla domanda di annullamento della decisione 2007/868.

 Sulla domanda di annullamento della decisione 2007/445

50      A sostegno delle proprie conclusioni di annullamento della decisione 2007/445 la ricorrente invoca, in sostanza, cinque motivi. Il primo, che si suddivide in tre parti, si basa su una violazione dell’art. 233 CE e dei principi enunciati dal Tribunale nella sentenza OMPI, citata supra al punto 1. Il secondo su una violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione. Il terzo su una violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001. Il quarto su una violazione dell’onere della prova nonché su un manifesto errore di valutazione degli elementi di prova. Il quinto è basato su un abuso o su uno sviamento di potere.

 Sul primo motivo, basato su una violazione dell’art. 233 CE e dei principi enunciati dal Tribunale nella sentenza OMPI

 Sulla prima parte del primo motivo

51      Con la prima parte del motivo la ricorrente osserva che, ai sensi dei ‘considerando’ della decisione 2007/445 e secondo la motivazione contenuta nella prima lettera di notifica, il Consiglio ha deciso di «mantenerla» nell’elenco controverso basandosi sul fatto che la decisione 2006/379, non annullata dal Tribunale, era rimasta in vigore. La decisione 2007/445 sarebbe pertanto fondata sulla «persistente validità» della decisione 2006/379.

52      La ricorrente rileva poi, in sostanza, che il Consiglio non aveva il diritto di «mantenerla» in tal modo nell’elenco controverso, dal momento che la decisione 2005/930 era stata annullata dalla sentenza OMPI, citata supra al punto 1, e che tutte le altre decisioni del Consiglio, in particolare la decisione 2006/379, dovevano essere considerate ipso jure nulle e inesistenti nei suoi confronti, essendo inficiate dai medesimi vizi procedurali (violazione dei diritti della difesa) e formali (carenza di motivazione) che avevano giustificato l’annullamento della citata decisione 2005/930.

53      Essa si basa, in particolare, sul punto 35 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, in cui il Tribunale ha precisato, per un verso, che in forza di una sentenza di annullamento «l’atto annullato è eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico ed è considerato come mai esistito» e per altro verso che, in caso di annullamento degli atti impugnati, il Consiglio «sarebbe tenut[o] ad adottare le misure rese necessarie dall’esecuzione della sentenza, conformemente all’art. 233 CE, il che potrebbe comportare che ess[o] modifichi o revochi, se del caso, gli eventuali atti che hanno abrogato e sostituito gli atti impugnati successivamente alla chiusura della fase orale». Di conseguenza, il Consiglio non sarebbe stato legittimato, nell’adottare la decisione 2007/445, a invocare il fatto che il Tribunale non aveva annullato la decisione 2006/379.

54      Si deve a tal proposito rammentare che con la sentenza OMPI, citata supra al punto 1, il Tribunale ha annullato la decisione 2005/930, nella parte in cui riguardava la ricorrente. Esso non ha invece annullato la decisione 2006/379, che non sarebbe stata del resto assoggettabile al suo controllo giurisdizionale, dal momento che era stata adottata successivamente alla chiusura della fase orale e che la ricorrente non aveva chiesto la riapertura di tale fase allo scopo di adeguare le proprie conclusioni alla luce dell’elemento nuovo costituito dall’adozione della stessa (v., del pari, sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 33).

55      Si deve peraltro rilevare che, secondo costante giurisprudenza, gli atti delle istituzioni comunitarie, ancorché irregolari, si presumono in linea di principio legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano revocati o annullati nel contesto di un ricorso di annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v., in tal senso, sentenze della Corte 1° aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. 1251, punto 17; 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punto 10; 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555, punto 48; 8 luglio 1999, causa C‑245/92 P, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. I‑4643, punto 93, e 5 ottobre 2004, causa C‑475/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑8923, punto 18).

56      In deroga a tale principio, occorre considerare gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico comunitario come improduttivi di effetti giuridici, ancorché provvisori, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. La menzionata deroga mira a salvaguardare l’equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi l’ordinamento giuridico, ossia la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge (citate sentenze Commissione/BASF e a., punto 55 supra, punto 49; Chemie Linz/Commissione, punto 55 supra, punto 94, e Commissione/Grecia, punto 55 supra, punto 19).

57      La gravità delle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (sentenze Commissione/BASF e a., punto 55 supra, punto 50; Chemie Linz/Commissione, punto 55 supra, punto 95, e Commissione/Grecia, punto 55 supra, punto 20).

58      Orbene, la decisione 2006/379 non può essere considerata come un atto inesistente di tal genere, anche se fosse inficiata dagli stessi vizi formali e procedurali che inficiano la decisione 2005/930, come sostenuto dalla ricorrente, senza essere contraddetta dal Consiglio.

59      Ne discende che tale decisione non doveva essere considerata dal Consiglio come «ipso jure null[a] e inesistent[e]» nei confronti della ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima.

60      Ad abundantiam, deve rammentarsi che, per conformarsi ad una sentenza d’annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27).

61      Ma se l’accertamento dell’illegittimità nella motivazione della sentenza di annullamento obbliga, innanzitutto, l’istituzione da cui emana l’atto ad eliminare tale illegittimità nell’atto destinato a sostituirsi all’atto annullato, esso, in quanto riguardi una disposizione di un determinato contenuto in una data materia, può anche comportare altre conseguenze per tale istituzione (sentenza Asteris e a./Commissione, punto 60 supra, punto 28).

62      Trattandosi, come nella fattispecie, dell’annullamento per vizi formali e procedurali di una decisione di congelamento dei capitali, che, ai sensi dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, deve essere oggetto di un riesame ad intervalli regolari, l’istituzione da cui emana l’atto ha innanzitutto l’obbligo di far sì che le eventuali successive decisioni di congelamento dei capitali da emanarsi dopo la sentenza di annullamento, per disciplinare periodi successivi a tale sentenza, non siano inficiate dagli stessi vizi (v., per analogia, sentenza Asteris e a./Commissione, punto 60 supra, punto 29).

63      Nella fattispecie, il Consiglio ha ottemperato a tale obbligo instaurando ed attuando, immediatamente dopo la pronuncia della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, una nuova procedura allo scopo di conformarsi alle regole formali e procedurali enunciate dal Tribunale nella sentenza in questione, segnatamente ai punti 126 (diritti della difesa) e 151 (motivazione), e di far beneficiare la ricorrente delle garanzie proprie di tale nuova procedura, prima di adottare nei suoi confronti la decisione 2007/445 (v. successivi punti 88 e segg.).

64      Occorre inoltre riconoscere che, in forza dell’efficacia retroattiva che accompagna le sentenze di annullamento, la dichiarazione di illegittimità risale alla data di entrata in vigore dell’atto annullato (sentenza Asteris e a./Commissione, punto 60 supra, punto 30). Inoltre, il Tribunale ha precisato, al punto 35 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, che le misure rese necessarie dall’esecuzione della sentenza, conformemente all’art. 233 CE, potevano comportare per il Consiglio la modifica o la revoca, se del caso, degli atti che avevano abrogato e sostituito l’annullata decisione 2005/930, successivamente alla chiusura della fase orale.

65      Giustamente, tuttavia, il Consiglio e il Regno Unito hanno rilevato nelle loro memorie che dal detto punto 35 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, non risultava che il Consiglio fosse necessariamente tenuto a modificare o a ritirare gli atti in questione. Risulta infatti dalla giurisprudenza che, quando un atto è stato annullato per vizi formali o procedurali, come avvenuto nel caso di specie, l’istituzione interessata ha il diritto di reiterare un atto identico, rispettando questa volta le regole formali e procedurali in questione, e addirittura di attribuire a tale atto un’efficacia retroattiva, se ciò è necessario alla realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito e se il legittimo affidamento degli interessati è debitamente rispettato (sentenze della Corte 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio, Racc. pag. 3107, punti 4-17, e 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punti 45-47; sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T‑26/89, de Compte/Parlamento, Racc. pag. II‑781, punto 66).

66      Tale giurisprudenza risulta applicabile, per analogia, all’ipotesi considerata al punto 35 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, fermo restando che, in un caso simile, l’istituzione interessata ha il diritto di mantenere in vigore l’atto che ha abrogato o sostituito l’atto annullato, successivamente alla chiusura della fase orale, per il tempo strettamente necessario ad adottare un nuovo atto conformandosi alle regole formali e procedurali in questione. In un caso tanto peculiare, infatti, sarebbe manifestamente contrario alla realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito obbligare il Consiglio a ritirare, in un primo tempo, l’atto non conforme a tali regole per poi autorizzarlo, in un secondo tempo, ad attribuire efficacia retroattiva all’atto nuovamente adottato in conformità a tali regole.

67      Quindi, nella fattispecie, sempre supponendo che la decisione 2006/379 sia stata inficiata dai medesimi vizi formali e procedurali della decisione 2005/930, il Consiglio non può essere criticato per il fatto di aver rifiutato di modificarla o di ritirarla, nella parte in cui riguardava la ricorrente, per il tempo che gli era strettamente necessario ad adottare un nuovo atto nel rispetto delle regole formali e procedurali la cui violazione era stata sanzionata dalla sentenza OMPI, citata supra al punto 1, se tale istituzione riteneva che i motivi da essa invocati per inserire la ricorrente nell’elenco controverso fossero ancora validi. A tale proposito, il Consiglio ha correttamente rilevato che, nella sentenza OMPI, citata supra al punto 1, il Tribunale non si è pronunciato sulla fondatezza di tali motivi. Peraltro, il legittimo affidamento dell’interessata è stato debitamente rispettato, dal momento che il Consiglio l’ha informata delle sue intenzioni con lettera 30 gennaio 2007 (v. punto 5 supra).

68      Di conseguenza, non si può censurare il Consiglio altresì per il fatto di aver deciso di «mantenere» la ricorrente nell’elenco controverso, né di essersi a tal fine basato sulla «persistente validità» della decisione 2006/379.

69      In ogni caso, come correttamente sostenuto dal Consiglio e dal Regno Unito, la decisione 2007/445 non è basata sulla validità della decisione 2006/379, né è subordinata alla stessa. Se è vero che nella sentenza OMPI, citata supra al punto 1, il Tribunale, ai fini della determinazione dell’oggetto e delle limitazioni delle garanzie relative al rispetto dei diritti della difesa e all’obbligo di motivazione, ha operato una distinzione tra la «decisione iniziale» di congelamento dei capitali, di cui all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, e le «decisioni successive» di conferma del congelamento dei capitali, previo riesame, di cui all’art. 1, n. 6, della stessa posizione comune, è altresì vero che ciascuna di tali decisioni successive rappresenta una nuova decisione assunta in base all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e risultante da un riesame, ad opera del Consiglio, dell’elenco controverso (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I‑445, punto 103, che conferma espressamente su tale punto l’ordinanza del Tribunale 15 febbraio 2005, causa T‑229/02, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. II‑539, punto 44).

70      Pertanto, né il fatto che il Consiglio abbia fatto riferimento, nel preambolo della decisione 2007/445, alla decisione 2006/379 né il fatto che abbia deciso di «mantenere» la ricorrente nell’elenco controverso sono tali da determinare l’illegittimità della citata decisione 2007/445.

71      La prima parte del primo motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte del primo motivo

72      Nella seconda parte del motivo in esame, la ricorrente sottolinea come la decisione 2007/445 sia basata, per quanto la riguarda, sulla medesima ordinanza dello Home Secretary e sui medesimi elementi probatori su cui si basava decisione 2005/930.

73      La ricorrente afferma poi, in sostanza, che il Consiglio non è legittimato a «riutilizzare» o a «riciclare» in tal modo siffatti elementi quale base per la decisione 2007/445. Invocando questi unici elementi, il Consiglio procederebbe ad una «regolarizzazione», in violazione non solo dei principi stabiliti dal Tribunale nella sentenza OMPI, citata supra al punto 1, ma altresì dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

74      La ricorrente sostiene, in particolare, che poiché la decisione 2005/930 è stata parzialmente annullata per violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione, incombeva al Consiglio adottare nei suoi confronti una nuova decisione, basata su una nuova decisione dell’autorità nazionale ovvero su nuovi elementi, ma di certo non sull’ordinanza dello Home Secretary o su elementi probatori anteriori al 2001. La decisione 2007/445, essendo basata esclusivamente su questi ultimi elementi, sarebbe nulla ipso jure per quanto la riguarda.

75      È sufficiente rilevare in proposito che l’annullamento di un atto per vizi formali o procedurali non pregiudica in alcun modo il diritto dell’istituzione da cui promana l’atto di emanare un nuovo atto basandosi sui medesimi elementi di fatto e di diritto che erano stati assunti a fondamento dell’atto annullato, purché rispetti, in tale sede, le regole formali o procedurali di cui era stata sanzionata la violazione e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v. altresì punto 65 supra).

76      Nella fattispecie, quindi, il fatto che la decisione 2007/445 si basi, per quanto riguarda la ricorrente, sulla stessa ordinanza dello Home Secretary e sui medesimi elementi probatori su cui si basava decisione 2005/930, anche ammettendolo dimostrato, sarebbe ininfluente quanto alla legittimità di tale decisione. Del resto, è già stato rilevato al precedente punto 67 che il legittimo affidamento dell’interessata era stato debitamente rispettato nella fattispecie.

77      Ne consegue che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla terza parte del primo motivo

78      Nella terza parte del motivo in esame, formulata in via subordinata, la ricorrente rileva che, nella sentenza OMPI, citata supra al punto 1, il Tribunale ha operato una distinzione tra la decisione iniziale di includere un soggetto nell’elenco controverso e le decisioni successive di mantenerlo in tale elenco. A suo avviso, dai punti 143 e 145 di tale sentenza emerge che la decisione iniziale può essere assunta esclusivamente in considerazione di una decisione assunta da un’autorità nazionale competente. Al contrario, le decisioni successive dovrebbero indicare le ragioni specifiche e concrete su cui si basa il Consiglio. Dai punti 144 e 145 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, emergerebbe peraltro che le decisioni successive devono essere precedute da un riesame della situazione dell’interessato al fine di verificare se esso continui a dedicarsi ad attività terroristiche.

79      Ne discende, a suo avviso, che per mantenere la ricorrente nell’elenco controverso, con la decisione 2007/445, il Consiglio non era legittimato ad invocare semplicemente l’ordinanza dello Home Secretary, né a riferirsi ad eventi risalenti al 2001.

80      Occorre a tal proposito rilevare, innanzitutto, che la tesi della ricorrente si fonda su una lettura erronea della sentenza OMPI, citata supra al punto 1.

81      Emerge in particolare dai punti 143-146 e 151 di tale sentenza che sia la motivazione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali sia la motivazione delle decisioni successive devono trattare non solo le condizioni legali di applicazione del regolamento n. 2580/2001, in particolare l’esistenza di una decisione nazionale assunta da un’autorità competente, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, che l’interessato deve formare oggetto di una misura di congelamento dei capitali.

82      Peraltro, emerge sia dal punto 145 di questa stessa sentenza sia dall’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, cui rinvia altresì l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, che se le decisioni successive di congelamento dei capitali devono effettivamente essere precedute da un «riesame» della situazione dell’interessato, ciò non avviene all’unico scopo di verificare se esso continui a dedicarsi ad attività terroristiche, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, bensì allo scopo di assicurarsi che il mantenimento dell’interessato nell’elenco controverso «sia ancora giustificato», eventualmente sulla base di nuovi elementi di informazione o di prova. Il Tribunale ha precisato a questo riguardo che, quando i motivi di una decisione successiva di congelamento dei capitali sono essenzialmente gli stessi già invocati in occasione di una precedente decisione, basta una semplice dichiarazione in tal senso, in particolare nel caso in cui l’interessato sia un gruppo o un’entità (sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑327/03, Al‑Aqsa/Consiglio, punto 54).

83      Quanto al resto, si deve necessariamente rilevare che la tesi della ricorrente è erronea sotto il profilo fattuale. Infatti, nell’esposizione dei motivi allegata alla sua lettera 30 gennaio 2007 indirizzata alla ricorrente, il Consiglio non si è limitato ad invocare l’ordinanza dello Home Secretary. Al primo punto di tale esposizione dei motivi, il Consiglio ha fatto riferimento ad una serie di atti che si presumono essere stati commessi dalla ricorrente, che a suo parere rientravano nell’ambito d’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, n. 3, lett. a), b), d), g) e h), della posizione comune 2001/931 e che erano stati commessi agli scopi enunciati al suo art. 1, n. 3, sub i) e iii). Al secondo punto della sua esposizione dei motivi, il Consiglio ne ha dedotto che la ricorrente rientrava nell’ambito d’applicazione dell’art. 2, n. 3, sub ii), del regolamento n. 2580/2001. Nei successivi punti della sua esposizione dei motivi, il Consiglio ha altresì rilevato che l’ordinanza dello Home Secretary, che mirava alla proscrizione della ricorrente quale organizzazione implicata nel terrorismo e che, ai sensi del Terrorism Act 2000, poteva essere oggetto di appello (review), permaneva in vigore. Avendo in tal modo constatato che i motivi che avevano condotto all’inserimento della ricorrente nell’elenco controverso rimanevano validi, il Consiglio le ha comunicato la propria decisione di continuare ad assoggettarla alle misure previste dall’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2580/2001.

84      Il Consiglio ha in tal modo precisato, conformemente alla giurisprudenza citata supra ai punti 81 e 82, i motivi specifici e concreti per cui considerava, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, che la ricorrente dovesse continuare ad essere oggetto di una misura di congelamento dei capitali.

85      Quanto alla questione se i motivi così invocati dal Consiglio fossero idonei a giustificare legalmente, in fatto e in diritto, l’adozione della decisione 2007/445, tale questione ricade nell’ambito del controllo della legittimità sostanziale di tale decisione, che sarà effettuato in sede di esame del terzo e del quarto motivo.

86      Pertanto, la terza parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata e con essa deve respingersi tale motivo nel suo complesso.

 Sul secondo motivo, basato su una violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione

87      Per quanto riguarda, in primo luogo, la presunta violazione dei diritti della difesa, la ricorrente sostiene di non aver mai avuto la possibilità di far valere utilmente il proprio punto di vista in merito alle spiegazioni rilevanti fornite per giustificare il suo mantenimento nell’elenco controverso. Essa rileva, più specificamente, che le uniche informazioni fornitele dal Consiglio sono anteriori al 2001, che il Consiglio non ha in alcun modo tentato di replicare alle critiche da essa sollevate, che non ha in alcun modo tenuto conto degli elementi da essa prodotti a propria difesa e che non le ha neppure fornito l’occasione di essere sentita nel corso dell’audizione.

88      Occorre a tale proposito ricordare che l’oggetto della garanzia dei diritti della difesa nel contesto dell’adozione di una decisione di congelamento dei capitali adottata ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, nonché le limitazioni di tale garanzia che possono essere legittimamente imposte agli interessati, in un simile contesto, sono stati definiti dal Tribunale ai punti 114-137della sentenza OMPI, citata supra al punto 1.

89      Nella specie, dai fatti e dalle circostanze riportati ai precedenti punti 5-13 emerge che il Consiglio si è debitamente conformato ai principi enunciati dal Tribunale ai citati punti 114 - 137 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, nel contesto dell’adozione della decisione 2007/445.

90      Anzitutto, infatti, il Consiglio ha comunicato alla ricorrente, in allegato alla sua lettera 30 gennaio 2007, i motivi per cui emergevano in maniera chiara ed inequivoca le ragioni che giustificavano, a suo parere, il mantenimento della ricorrente stessa nell’elenco controverso (v. altresì punto 83 supra). In tale documento si citavano esempi specifici di atti terroristici, ai sensi delle disposizioni rilevanti della posizione comune 2001/931, di cui sarebbe responsabile la ricorrente. Vi si precisava altresì che, in ragione di tali atti, era stata presa una decisione da parte di un’autorità competente del Regno Unito mirante a proscrivere la ricorrente quale organizzazione coinvolta in atti terroristici, che tale decisione era sottoposta a riesame in virtù della legislazione del Regno Unito e che essa era ancora vigente. La lettera 30 gennaio 2007 precisava inoltre che la ricorrente poteva sottoporre osservazioni al Consiglio in merito all’intenzione di quest’ultimo di mantenerla nell’elenco controverso e in merito ai motivi da esso invocati a tal fine, nonché a tutti i documenti a sostegno, entro il termine di un mese.

91      In secondo luogo, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente, con lettere 30 marzo e 14 maggio 2007, un certo numero di documenti del fascicolo. Quanto agli altri documenti, nella sua lettera 14 maggio 2007 il Consiglio ha spiegato di non essere in grado di trasmetterli, posto che lo Stato che li aveva forniti non ne aveva consentito la divulgazione. Nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente non ha messo in discussione tale diniego opposto alla comunicazione di taluni elementi a suo carico, né i motivi invocati per giustificare il diniego stesso.

92      In terzo luogo, il Consiglio ha fornito alla ricorrente la possibilità di far valere utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi assunti a suo carico, facoltà di cui essa si è effettivamente avvalsa con lettere 27 febbraio, 19, 20 e 26 marzo, 16 aprile e 29 maggio 2007.

93      Quanto all’argomento che la ricorrente vorrebbe trarre dal diniego opposto dal Consiglio alla sua richiesta di essere sentita durante un’audizione formale, è sufficiente rilevare che né la normativa rilevante, vale a dire il regolamento n. 2580/2001, né il principio generale del rispetto dei diritti della difesa conferiscono agli interessati il diritto ad una siffatta audizione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 27 settembre 2005, cause riunite T‑134/03 e T‑135/03, Common Market Fertilizers/Commissione, Racc. pag. II‑3923, punto 108; v. altresì sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 93).

94      Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non avrebbe in alcun modo tentato di replicare alle sue osservazioni, né avrebbe in alcun modo tenuto conto degli elementi da essa prodotti a sua difesa, esso muove da un’erronea valutazione degli obblighi gravanti sul Consiglio a titolo del rispetto dei diritti della difesa. Nella fattispecie, come emerge dalla lettera del Consiglio 12 giugno 2007 e della prima lettera di notifica, tale istituzione ha debitamente tenuto conto delle osservazioni e degli elementi prodotti dalla ricorrente a sua difesa, segnatamente facendo sì che fossero comunicati alle delegazioni degli Stati membri prima dell’adozione della decisione 2007/445.

95      Il Consiglio non era invece tenuto a replicare a tali osservazioni alla luce di detti documenti se riteneva che questi ultimi non giustificassero le conclusioni che la ricorrente intendeva trarne. A tale proposito, il Tribunale ritiene che la riproduzione testuale della motivazione allegata alla lettera del Consiglio 30 gennaio 2007 nella motivazione allegata alla prima lettera di notifica, di per sé stessa, significhi semplicemente che il Consiglio ha mantenuto il proprio punto di vista. In mancanza, come nella fattispecie, di altri elementi probatori rilevanti, un tale parallelismo dei testi non dimostra che il Consiglio abbia omesso, nella sua valutazione del caso, di prendere debitamente in considerazione gli argomenti formulati dalla ricorrente a propria difesa (v., per analogia, sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punti 117 e 118).

96      Del resto, nella prima lettera di notifica il Consiglio ha comunque risposto in maniera specifica al principale argomento formulato dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo, secondo cui solo un’attività terroristica presente ed attuale sarebbe idonea a giustificare il suo mantenimento nell’elenco controverso (v. altresì il successivo punto 142).

97      Da quanto precede emerge che, nella fattispecie, la presunta violazione dei diritti della difesa non è dimostrata.

98      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la presunta violazione dell’obbligo di motivazione, la ricorrente sostiene che la decisione 2007/445 non precisa le ragioni specifiche e concrete per cui il Consiglio ha ritenuto, per un verso, che la normativa pertinente le fosse applicabile (sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 143) e, per altro verso, in seguito al riesame, che il congelamento dei suoi capitali fosse ancora giustificato (sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 151). In particolare, il Consiglio non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle informazioni fornite dalla ricorrente per il periodo successivo al 2001 e la decisione 2007/445 sarebbe priva di qualsivoglia motivazione relativamente a tale periodo.

99      Occorre a tal proposito ricordare che l’oggetto della garanzia relativa all’obbligo di motivazione nel contesto dell’adozione di una decisione di congelamento dei capitali adottata ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, nonché le limitazioni di tale garanzia che possono essere legittimamente imposte agli interessati, in un contesto del genere, sono stati definiti dal Tribunale ai punti 138-151 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1.

100    Nella fattispecie, dall’esame della terza parte del primo motivo (v. punti 83 e 84 supra) emerge che il Consiglio si è debitamente conformato ai principi enunciati dal Tribunale, ai citati punti 138-151 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, nel contesto dell’adozione della decisione 2007/445.

101    Quanto all’argomento secondo cui il Consiglio non avrebbe tenuto conto delle informazioni fornite dalla ricorrente per il periodo successivo al 2001, né avrebbe motivato la sua decisione a tal proposito, occorre rammentare che, se, ai sensi dell’art. 253 CE, il Consiglio è tenuto a menzionare gli elementi di fatto da cui dipendono la motivazione degli atti da esso adottati e le considerazioni giuridiche che l’hanno indotto ad emanarli, la suddetta norma non esige che il Consiglio discuta tutti i punti di fatto e di diritto che siano stati sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo (sentenze della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 22, e 18 settembre 2003, causa C‑338/00 P, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. I‑9189, punto 127; sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑346/02 e T‑347/02, Cableuropa e a./Commissione, Racc. pag. II‑4251, punto 232).

102    Del resto, è già stato comunque rilevato al precedente punto 96 che nella prima lettera di notifica il Consiglio aveva risposto in maniera specifica all’argomento formulato dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo, secondo cui solo un’attività terroristica presente ed attuale sarebbe idonea a giustificare il suo mantenimento nell’elenco controverso.

103    Da quanto precede discende che la presunta violazione dell’obbligo di motivazione non è dimostrata nella fattispecie.

104    Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, basato su una violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001

105    La ricorrente rileva che sia l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, sia l’art. 1, nn. 2, 3 e 6, della posizione comune 2001/931 sono formulati all’indicativo presente. Ne discende, a suo avviso, che deve sussistere un nesso temporale circoscritto e immediato tra la decisione di includere o di mantenere un soggetto nell’elenco controverso e gli atti terroristici presi in considerazione a tal fine. Un soggetto potrebbe quindi essere iscritto nell’elenco controverso solo qualora gli si addebiti un’attività terroristica attuale o, quanto meno, recente. Del pari, un soggetto non potrebbe essere mantenuto in tale elenco, a seguito di un riesame, sulla sola base di fatti risalenti al passato.

106    Orbene, nella fattispecie, la decisione 2007/445 non si baserebbe su alcun fatto successivo al 2001, per quanto riguarda la ricorrente, e quest’ultima avrebbe prodotto numerosi elementi a propria difesa per il periodo successivo al 2001.

107    A tale proposito, il Tribunale ritiene, unitamente al Consiglio e al Regno Unito, che l’interpretazione fornita dalla ricorrente alle disposizioni in questione del regolamento n. 2580/2001 e della posizione comune 2001/931 sia eccessivamente restrittiva e che nulla, in tali disposizioni, vieti l’applicazione di misure restrittive nei confronti di persone o entità che abbiano commesso nel passato atti terroristici, nonostante l’assenza di elementi atti a dimostrare che queste ultime commettano attualmente atti di tal genere o vi partecipino, se le circostanze lo giustificano.

108    In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale punto di vista non è smentito dal tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi. Se è vero che l’art. 1, n. 2, della posizione comune 2001/931 ricorre all’indicativo presente [«persone che compiono (…)»] per definire ciò che si deve intendere per «persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici», ciò avviene nel senso gnomico che caratterizza le definizioni e le incriminazioni legali, e non allo scopo di riferirsi a un determinato periodo temporale. Lo stesso dicasi per il participio presente utilizzato nelle versioni francese [«les personnes (…) commettant»] e inglese («persons committing») dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, il che è confermato dal ricorso all’indicativo presente per l’equivalente formula impiegata in altre versioni linguistiche (v., in particolare, le versioni tedesca «Personen, die eine terroristische Handlung begehen», italiana «persone che commettono», olandese «personen die een terroristische daad plegen» e slovacca «osôb, ktoré páchajú»). Peraltro, il n. 4 dell’art. 1 della posizione comune 2001/931 consente l’adozione di misure restrittive nei confronti, segnatamente, di persone che siano state condannate per atti terroristici, il che implica normalmente un’attività terroristica passata e non perseguita attivamente nel momento in cui viene constatata nell’ambito della decisione di condanna. Infine, il n. 6 del medesimo articolo prevede che i nomi delle persone e delle entità riportati nell’elenco controverso siano riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre, onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato. A meno che non si voglia privare tale disposizione del suo effetto utile, si deve ritenere che essa consenta di mantenere nell’elenco controverso persone ed entità che non abbiano commesso alcun nuovo atto terroristico nel corso del o dei semestri che precedono il riesame, se tale mantenimento è giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti.

109    In secondo luogo, si deve sottolineare come il regolamento n. 2580/2001 e la posizione comune 2001/931, al pari della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), da questi attuata, mirano a contrastare le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti dagli atti terroristici. La realizzazione di tale obiettivo, che riveste una fondamentale importanza per la comunità internazionale, potrebbe risultare compromessa qualora le misure di congelamento dei capitali previste da tali atti potessero applicarsi solamente a persone, gruppi ed entità che commettano attualmente atti terroristici ovvero che li abbiano commessi in un passato molto recente.

110    Peraltro, tali misure, mirando essenzialmente a prevenire il compimento o la reiterazione di atti di tal genere, si basano più sulla valutazione di una minaccia attuale o futura che sulla valutazione di un comportamento passato.

111    A tal proposito, il Consiglio e il Regno Unito hanno spiegato che, secondo gli insegnamenti che possono essere tratti dall’esperienza, l’interruzione temporanea delle attività di un’organizzazione con un passato terroristico non rappresenta, di per sé stessa, una garanzia del fatto che l’interessata non intenda riprendere tali attività da un momento all’altro e che non si deve necessariamente dare credito ad un’asserita rinuncia alla violenza manifestata in tale contesto. Ciò potrebbe avvenire, segnatamente, se l’assenza di un’attività di tal genere derivasse dall’efficacia delle sanzioni applicate ovvero se essa fosse deliberata nel tentativo, da parte dell’organizzazione in questione, di ottenere la revoca delle sanzioni per poter riprendere le precedenti attività terroristiche. Essa potrebbe altresì spiegarsi in considerazione delle difficoltà incontrate dall’interessata nel commettere nuovi atti terroristici, tenuto conto dell’efficacia delle misure preventive adottate dalle autorità competenti, o anche dai tempi richiesti per la preparazione di simili atti.

112    Posto che tali considerazioni non appaiono essere irragionevoli, si deve ammettere che l’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare o mantenere misure di congelamento dei capitali (sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 159) si estende alla valutazione della minaccia che può continuare a rappresentare un’organizzazione che nel passato abbia commesso atti terroristici, nonostante la sospensione delle sue attività terroristiche per un periodo più o meno ampio, ovvero la cessazione apparente delle attività stesse.

113    Nella fattispecie, il fatto che il Consiglio si sia riferito esclusivamente ad atti terroristici appartenenti al passato e a fatti anteriori al 2001, per quanto riguarda la ricorrente, non è quindi sufficiente, di per sé stesso, a far emergere una violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001.

114    Quanto alla questione se, alla luce delle altre circostanze rilevanti, il Consiglio abbia in tal modo travalicato i limiti del proprio potere discrezionale, essa va esaminata nell’ambito del quarto motivo.

115    Da quanto precede consegue che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, basato su una violazione dell’onere della prova e su un manifesto errore di valutazione degli elementi probatori

 Argomenti delle parti

116    La ricorrente sostiene che le decisioni assunte in base al regolamento n. 2580/2001 rappresentano un’ingerenza grave e palese nei diritti garantiti dagli artt. 10 e 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, nonché dall’art. 1° del primo protocollo addizionale alla CEDU. A tal proposito, essa insiste sulle conseguenze draconiane per lei derivanti dalla decisione 2007/445.

117    La ricorrente sostiene quindi, per un verso, che il Consiglio deve dimostrare che l’attuazione delle misure adottate nei suoi confronti è prescritta dalla legge, allo scopo di realizzare un obiettivo legittimo e necessario in una società democratica.

118    La ricorrente sostiene, per altro verso, che l’onere della prova che il congelamento dei suoi capitali era ancora giustificato, da un punto di vista legale, alla data del 28 giugno 2007 grava sul Consiglio, e che il livello di prova necessario a tal fine deve equivalere a quello applicabile in materia penale.

119    Quanto al ruolo del Tribunale, la ricorrente afferma che, in circostanze quali quelle della fattispecie, il Tribunale dovrebbe riesaminare obiettivamente tutte le circostanze, sia quelle fatte valere dal Consiglio, sia quelle fatte valere dalla ricorrente stessa, allo scopo di stabilire se il Consiglio disponeva di motivazioni ragionevoli per adottare, nel 2007, la decisione 2007/445.

120    Nella fattispecie, la decisione 2007/445 sarebbe stata adottata nei confronti della ricorrente in base a documenti accusatori totalmente privi di precisione, di serietà e di credibilità, tutti anteriori al 2001, e senza un adeguato esame dei numerosi documenti prodotti dalla ricorrente a propria difesa relativamente agli anni successivi al 2001.

121    Per quanto riguarda gli elementi a propria difesa, la ricorrente sostiene in particolare che, in occasione di un congresso straordinario tenutosi a Ashraf City (Iraq) nel giugno 2001, la sua direzione ha deciso unilateralmente di porre fine alle attività militari dell’organizzazione in Iran. Tale decisione sarebbe stata ratificata da due congressi ordinari, nel settembre 2001 e nel 2003. Fatta eccezione per qualche operazione effettuata da unità operative che non avevano ricevuto il messaggio in tempo utile, la ricorrente si sarebbe astenuta da ogni operazione militare sin dall’estate del 2001 e le sue unità operative sarebbero state definitivamente dissolte. Essa avrebbe inoltre comunicato le coordinate di tutte le sue basi alle Nazioni Unite, nonché ai governi del Regno Unito e degli Stati Uniti.

122    La ricorrente si riferisce altresì ai documenti nn. 2 e 6 allegati al proprio ricorso, i quali dimostrerebbero che sin dal 2001 essa stessa e tutti i suoi membri hanno volontariamente rinunciato alla violenza e al terrorismo, hanno restituito le armi, hanno stipulato un accordo con le forze della coalizione in Iraq e sono stati debitamente riconosciuti come «persone protette».

123    Infine, la ricorrente sottolinea come non sia mai stato insinuato che essa abbia commesso il benché minimo atto terroristico nell’ambito dell’Unione europea.

124    Il Consiglio e il Regno Unito rilevano anzitutto che, nella sentenza OMPI, citata supra al punto 1 (punto 135), il Tribunale ha chiaramente precisato che una misura di congelamento dei capitali non costituiva una sanzione penale.

125    Il Consiglio e il Regno Unito sostengono poi che il congelamento dei capitali non rappresenta una violazione dei diritti alla libertà d’espressione e di associazione, dal momento che le asserite restrizioni a tali libertà rappresentano una conseguenza involontaria o fortuita di una decisione delle autorità. Peraltro, il congelamento dei capitali non lederebbe la sostanza stessa del diritto di proprietà (sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑315/01, Kadi/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3649, punto 248). In ogni caso, il Consiglio ritiene che non sussista alcuna violazione degli artt. 10 e 11 della CEDU né dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, dal momento che le misure di cui trattasi nella fattispecie sono previste dalla legge, che esse tendono al legittimo obiettivo della lotta al terrorismo e che sono necessarie in una società democratica per perseguire tale obiettivo.

126    Il Consiglio e il Regno Unito ritengono pertanto che, conformemente alla regola normalmente applicabile dinanzi al giudice comunitario (v., in proposito, sentenze del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II‑229, punto 115, e 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus UK/Commissione, Racc. pag. II‑2325, punto 125), gravi sulla ricorrente l’onere di fornire la prova della sua affermazione secondo cui la decisione 2007/445 è viziata da un manifesto errore di valutazione. Il Regno Unito sottolinea, a tal proposito, che la decisione di cui trattasi beneficia di una presunzione di legittimità e che la procedura che ne mette in discussione la validità è di natura civile, sicché l’onere della prova ricade sulla ricorrente e il livello di prova richiesto è quello applicabile in materia civile. Peraltro, nessuna disposizione della normativa applicabile avrebbe previsto un’inversione o un’attenuazione dell’onere della prova.

127    Quanto alla portata del controllo giurisdizionale del Tribunale, il Consiglio e il Regno Unito rinviano alla sentenza OMPI, citata supra al punto 1 (punto 159), alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa James del 21 febbraio 1986 (serie A, n. 98) e alle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate nella causa che ha dato origine alla sentenza della Corte 30 luglio 1996, causa C‑84/95, Bosphorus (Racc. pagg. I‑3953, I‑3956, punto 65). Pertanto, il Consiglio e il Regno Unito affermano che il Tribunale non è competente a sostituire la propria valutazione dei fatti e delle prove riguardanti la ricorrente a quella effettuata dal Consiglio. Ciò varrebbe in particolare per quanto riguarda la valutazione delle circostanze in cui il legislatore può decidere se e quando adottare misure restrittive. A tale proposito, il Regno Unito sottolinea che, dal momento che i responsabili dell’assunzione della decisione hanno il vantaggio di disporre di un’ampia gamma di pareri in materia di sicurezza di terrorismo che se non correttamente valutati possono comportare gravi conseguenze, essi sono legittimati ad adottare un orientamento cautelativo nella valutazione del rischio connesso a tali conseguenze. Alla loro decisione dovrebbero essere di conseguenza riconosciuti un peso significativo e un’elevata considerazione. In particolare, i giudici, sia nazionali che comunitari, non dovrebbero «formarsi la loro opinione» quanto ai fondamenti della decisione in questione.

128    Il Consiglio sostiene del resto, rinviando alle proprie osservazioni in replica al terzo motivo, di aver correttamente valutato gli elementi probatori rilevanti nella fattispecie.

 Giudizio del Tribunale

129    Occorre anzitutto rilevare, in replica all’argomentazione della ricorrente, che le misure di congelamento dei capitali del tipo di cui trattasi nella fattispecie sono previste dalla legge, vale a dire dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001) e dallo stesso regolamento n. 2580/2001. Peraltro, come emerge dal preambolo di tali atti, dette misure perseguono il legittimo obiettivo della lotta al terrorismo. Infine, nel preambolo della citata risoluzione 1373 (2001), il Consiglio di sicurezza ha ribadito la necessità di lottare con tutti i mezzi, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti dagli atti terroristici e ha ritenuto che gli Stati fossero tenuti a completare la cooperazione internazionale assumendo misure supplementari, segnatamente il congelamento dei capitali, per prevenire e reprimere sul loro territorio, con tutti i mezzi leciti, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto terroristico. A meno che non si voglia mettere in discussione tale valutazione, che impegna la comunità internazionale nel suo complesso, le misure di cui trattasi devono pertanto essere qualificate come necessarie, in una società democratica, per perseguire il citato obiettivo.

130    Ciò posto, come già rilevato dal Tribunale ai punti 115 e 116 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, gli elementi di fatto e di diritto atti a condizionare l’applicazione di una misura di congelamento dei capitali ad una persona, gruppo o entità, sono stabiliti dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, ai sensi del quale il Consiglio, all’unanimità, redige, rivede e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il detto regolamento, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, nn. 4-6, della posizione comune 2001/931. L’elenco di cui trattasi deve quindi essere redatto, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrino che una decisione è stata adottata, da parte di un’autorità competente, nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, che si tratti dell’avvio di indagini o di azioni penali per un atto di terrorismo, o per il tentativo di commetterlo, o per la partecipazione o l’agevolazione di un tale atto, basata su prove o indizi seri e credibili, o che si tratti della condanna per tali fatti. Si intende per «autorità competente» un’autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità competente equivalente in tale settore. Inoltre, i nomi delle persone e delle entità riprese nell’elenco devono essere oggetto di un riesame a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, per garantire che la loro conferma nell’elenco sia ancora giustificata, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931.

131    Al punto 117 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, il Tribunale ha dedotto da tali disposizioni che il procedimento che può condurre ad una misura di congelamento dei capitali ai sensi della normativa pertinente si svolge quindi su due livelli, uno nazionale e l’altro comunitario. In un primo momento, un’autorità nazionale competente, in linea di principio un’autorità giudiziaria, deve adottare nei confronti dell’interessato una decisione che soddisfi la definizione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Se si tratta di una decisione di avvio di inchieste o di azioni penali, essa deve essere basata su prove o indizi seri e credibili. In un secondo momento, il Consiglio, all’unanimità, deve decidere di includere l’interessato nell’elenco controverso, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrino l’adozione di una decisione. In seguito, il Consiglio deve accertarsi, a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, che la presenza dell’interessato sull’elenco controverso sia giustificata. A tale riguardo, la verifica dell’esistenza di una decisione di un’autorità nazionale che soddisfi la detta definizione sembra una condizione preliminare per l’adozione, da parte del Consiglio, della decisione iniziale di congelamento dei capitali, mentre la verifica delle conseguenze riservate a tale decisione a livello nazionale sembra indispensabile nell’ambito dell’adozione di una successiva decisione di congelamento dei capitali.

132    Al punto 123 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, il Tribunale ha peraltro rammentato che ai sensi dell’art. 10 CE, i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono regolati da doveri reciproci di leale cooperazione (v. sentenza della Corte 16 ottobre 2003, causa C‑339/00, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑11757, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata). Tale principio è di applicazione generale e si impone, in particolare, nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale [comunemente denominata «giustizia e affari interni», (GAI)], disciplinata dal titolo VI del Trattato UE, la quale è d’altra parte interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni (sentenza della Corte 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, Racc. pag. I‑5285, punto 42).

133    Al punto 124 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, il Tribunale ha stabilito che, in un caso di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, disposizioni che instaurano una forma di cooperazione specifica tra il Consiglio e gli Stati membri nell’ambito della lotta comune al terrorismo, tale principio comporta, per il Consiglio, l’obbligo di rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione dell’autorità nazionale competente, quanto meno se si tratta di un’autorità giudiziaria, in particolare riguardo all’esistenza di «prove o indizi seri e credibili» sui quali si fonda la decisione di quest’ultima.

134    Emerge da quanto precede che se è vero, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, che grava effettivamente sul Consiglio l’onere della prova del fatto che il congelamento dei capitali di una persona, gruppo o entità è o resta legalmente giustificato alla luce della normativa pertinente, tale onere ha un oggetto relativamente ristretto a livello del procedimento comunitario di congelamento dei capitali (v., per analogia, sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 126, a proposito dell’oggetto dei diritti della difesa nell’ambito di questo stesso procedimento). Nel caso di una decisione iniziale di congelamento dei fondi, esso ha ad oggetto essenzialmente l’esistenza di informazioni precise o di elementi del fascicolo che dimostrino l’adozione nei confronti dell’interessato, da parte di un’autorità nazionale, di una decisione che soddisfi la definizione di cui all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Peraltro, nel caso di una decisione successiva di congelamento dei capitali, a seguito di riesame, l’onere della prova ha essenzialmente ad oggetto la questione se il congelamento dei capitali sia ancora giustificato alla luce di tutte le circostanze rilevanti della fattispecie e, in modo particolare, del seguito dato a tale decisione da parte dell’autorità nazionale competente.

135    Infine, dai punti 145, 146 e 151 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, emerge che nell’ambito dell’adozione all’unanimità di una misura di congelamento dei capitali, ai sensi del regolamento n. 2580/2001, il Consiglio non agisce in forza di una competenza vincolata e che pertanto esso dispone di un potere discrezionale nel valutare le ragioni per le quali all’interessato deve applicarsi una misura siffatta.

136    Occorre tuttavia precisare in proposito che, nel momento in cui è tenuto a decidere se sia ancora giustificato il congelamento dei capitali di una persona, di un gruppo o di un’entità, la considerazione basilare che si impone al Consiglio è quella relativa alla sua percezione e alla sua valutazione del rischio che, in assenza di una misura siffatta, detti capitali possano essere impiegati per il finanziamento o per la preparazione di atti terroristici (v. punto 129 supra).

137    Quanto al ruolo del Tribunale, esso ha riconosciuto, al punto 159 della sentenza OMPI, citata supra al punto 1, che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare sanzioni economiche e finanziarie sulla base degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE, conformemente ad una posizione comune adottata in base alla politica estera e di sicurezza comune. Tale potere discrezionale riguarda, in particolare, le considerazioni di opportunità sulle quali si fondano siffatte decisioni.

138    Tuttavia, se è vero che il Tribunale riconosce al Consiglio un margine discrezionale in materia, ciò non implica che esso debba astenersi dal controllare l’interpretazione dei dati rilevanti fornita da tale istituzione. Infatti, il giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare la situazione e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, egli non è tenuto a sostituire la propria valutazione d’opportunità a quella del Consiglio (v., per analogia, sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I‑9947, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

139    Inoltre, si deve osservare che, nei casi in cui un’istituzione comunitaria disponga di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza il controllo del rispetto di talune garanzie procedurali. La Corte ha infatti avuto modo di precisare che fra tali garanzie vi è l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e di motivare la decisione in modo sufficiente (v. sentenza Spagna/Lenzing, punto 138 supra, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

140    Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente chiede al Tribunale di verificare se, nelle circostanze della fattispecie e considerati tutti i dati pertinenti, invocati dal Consiglio come dalla ricorrente stessa, il Consiglio disponesse di motivi ragionevoli per adottare nei suoi confronti, nel 2007, la decisione 2007/445 (v. punto 119 supra).

141    Una tale verifica, alla luce degli obiettivi perseguiti dalla disciplina applicabile (v. punti 130, 135 e 136 supra), resta innegabilmente entro i limiti del controllo giurisdizionale che il giudice comunitario può esercitare in merito ad una decisione di congelamento dei capitali assunta in base all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001. Essa corrisponde in sostanza, infatti, al controllo del manifesto errore di valutazione (sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 159). Del resto, né il Consiglio né il Regno Unito sostengono che un siffatto controllo travalichi il livello di controllo riconosciuto al Tribunale dalla giurisprudenza in un settore quale quello delle sanzioni economiche e finanziarie.

142    Nella fattispecie, dalla lettera del Consiglio 30 gennaio 2007, dalla prima lettera di notifica e dall’esposizione dei motivi allegata a ciascuna di tali due lettere emerge che il Consiglio si è essenzialmente basato sul fatto che l’ordinanza dello Home Secretary – che rispondeva a suo avviso alla definizione di cui all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 – era ancora vigente, ancorché, ai sensi del Terrorism Act 2000, potesse essere oggetto di ricorso giurisdizionale (review). Emerge altresì dalla prima lettera di notifica e dall’esposizione dei motivi ad essa allegata che il Consiglio ha preso in considerazione le osservazioni formulate dalla ricorrente e gli elementi da quest’ultima prodotti a sua difesa con riferimento al periodo successivo al 2001, ma ha ritenuto che non giustificassero la sua domanda di essere rimossa dall’elenco controverso. In particolare, il Consiglio ha respinto l’argomento secondo cui esso sarebbe legittimato a mantenere una decisione di congelamento dei capitali solo qualora l’interessato commettesse o tentasse attualmente di commettere atti terroristici.

143    Il Tribunale considera, alla luce di tutti i dati pertinenti così considerati, che il Consiglio disponeva di motivi ragionevoli e di elementi probatori sufficienti ai fini dell’adozione della decisione impugnata nei confronti della ricorrente, che non è incorso in alcun errore manifesto nella valutazione di tali dati e che ha pertanto debitamente giustificato il mantenimento della ricorrente nell’elenco controverso.

144    In primo luogo, infatti, l’ordinanza dello Home Secretary risulta effettivamente essere, alla luce della legislazione nazionale rilevante, una decisione di un’autorità nazionale competente che risponde alla definizione fornita dall’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Del resto, nell’ambito del presente ricorso la ricorrente non ha messo in discussione tale qualificazione.

145    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata nei confronti della ricorrente sulla base di documenti accusatori totalmente privi di precisione, di serietà e di credibilità, dai principi richiamati ai precedenti punti 133 e 134 risulta che il Consiglio era non solo legittimato, ma addirittura tenuto a rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione dell’autorità nazionale competente, in particolare per quanto attiene all’esistenza delle «prove o indizi seri e credibili» sui quali si fondava la decisione di quest’ultima. Se è vero che tale autorità nazionale non era un’autorità giudiziaria, il fatto che la sua decisione potesse essere oggetto di ricorso giurisdizionale e che un tale ricorso non era stato esercitato, ovvero non aveva condotto ad una decisione favorevole alla ricorrente, poneva il Consiglio nella stessa situazione.

146    In terzo luogo, considerazioni analoghe a quelle esposte al precedente punto 145 si applicano all’argomento secondo cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata nei confronti della ricorrente sulla base di documenti accusatori tutti anteriori al 2001 e senza esame dei documenti prodotti dalla ricorrente a propria difesa per il periodo successivo. Dal momento che l’ordinanza dello Home Secretary poteva in qualsiasi momento, a partire dal 2001, essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, rivolto direttamente contro essa o indirettamente contro qualsiasi decisione successiva con cui lo Home Secretary rifiutasse di ritirarla o di abrogarla, era ragionevole che il Consiglio ritenesse preponderante, ai fini della propria valutazione, la circostanza che tale ordinanza permaneva in vigore.

147    In quarto luogo, per quanto riguarda la ponderazione degli elementi di accusa e di difesa, il Tribunale ritiene che il Consiglio agisca in maniera ragionevole e prudente quando, in una situazione in cui, come nella fattispecie, la decisione dell’autorità amministrativa nazionale competente su cui si basa la decisione comunitaria di congelamento dei capitali può essere, o è, oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale istituzione si rifiuti in linea di principio di prendere posizione sulla fondatezza degli argomenti di merito formulati dall’interessato a sostegno di un tale ricorso, prima di conoscere l’esito dello stesso. In caso contrario, infatti, la valutazione effettuata dal Consiglio, quale istituzione politica o amministrativa, rischierebbe di porsi in conflitto, su taluni punti fattuali o giuridici, con la valutazione effettuata dal giudice nazionale competente.

148    In quinto e ultimo luogo, quanto all’argomento secondo cui alla ricorrente non sarebbe mai stato addebitato un qualsivoglia atto terroristico sul territorio dell’Unione europea, è sufficiente rilevare che il regolamento n. 2580/2001 non subordina in alcun modo l’adozione di una decisione comunitaria di congelamento dei capitali alla condizione che gli atti terroristici invocati in tale contesto siano stati commessi sul detto territorio. Una condizione siffatta sarebbe, del resto, contraria allo spirito e all’obiettivo della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1373 (2001), il cui preambolo ribadisce, segnatamente, «il principio che l’Assemblea generale ha sancito nella sua dichiarazione dell’ottobre 1970 (2625 XXV) e che il Consiglio di sicurezza ha ribadito nella sua risoluzione 1189 (1998), cioè che ciascuno Stato ha il dovere di astenersi dall’organizzare e dall’incoraggiare atti terroristici sul territorio di un altro Stato, di collaborarvi o parteciparvi, o di tollerare sul proprio territorio attività organizzate allo scopo di perpetrare simili atti» e invita gli Stati a «reprimere sul loro territorio, con tutti i mezzi leciti, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto terroristico».

149    Alla luce di quanto precede, il quarto motivo deve essere dichiarato infondato.

 Sul quinto motivo, basato su un abuso o uno sviamento di potere

150    La ricorrente sostiene che, per quanto la riguarda, la decisione 2007/445 è stata adottata dal Consiglio in circostanze costitutive di un abuso o di uno sviamento di potere. A suo avviso, il Consiglio aveva deciso anticipatamente di mantenerla nell’elenco controverso, malgrado gli elementi che la scagionavano totalmente sin dal 2001, per la sola ragione che esso intendeva placare l’attuale regime iraniano.

151    A tal proposito, la Corte e il Tribunale hanno ripetutamente stabilito che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza della Corte 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 75, e sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑158/99, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 164 e giurisprudenza ivi citata).

152    Orbene, nella fattispecie non vi è alcun elemento del fascicolo che possa essere considerato un indizio tale da accreditare l’idea secondo cui il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione 2007/445 sia stato avviato a fini diversi da quelli della lotta al terrorismo e al suo finanziamento. In particolare, l’affermazione della ricorrente secondo cui tale decisione sarebbe stata assunta nei suoi confronti all’unico scopo di placare il regime iraniano attuale rappresenta un mero processo alle intenzioni e non è sostenuta da alcun elemento oggettivo.

153    Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto.

154    Dal momento che nessuno dei motivi invocati dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d’annullamento della decisione 2007/445 è stato accolto, tale domanda deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla domanda d’annullamento della decisione 2007/868

 Argomenti delle parti

155    Con la sua lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2008, la ricorrente afferma che i motivi invocati a sostegno della sua domanda d’annullamento parziale della decisione 2007/445 sono pertinenti anche nell’ambito della sua domanda d’annullamento parziale della decisione 2007/868.

156    La ricorrente sottolinea che la POAC è il giudice specializzato istituito dal Parlamento del Regno Unito allo scopo di statuire sui ricorsi proposti avverso le decisioni che instaurano ovvero rifiutano di revocare la proscrizione delle organizzazioni considerate terroristiche dallo Home Secretary.

157    Orbene, nella sua decisione 30 novembre 2007 tale giudice avrebbe qualificato come «perversa» la decisione dello Home Secretary 1° settembre 2006 che rifiutava di revocare la proscrizione della ricorrente quale organizzazione terroristica (v. punto 22 supra). Detto giudice avrebbe altresì rifiutato di autorizzare lo Home Secretary a proporre un’impugnazione avverso la sua decisione dinanzi alla Court of Appeal. Peraltro, nell’ambito di una siffatta impugnazione dinanzi alla Court of Appeal, lo Home Secretary non sarebbe legittimato a contestare le constatazioni fattuali della POAC.

158    Nella fattispecie, la POAC avrebbe esaminato gli elementi di prova, riservati e non, prodotti dallo Home Secretary e avrebbe interrogato a porte chiuse il testimone da questo convocato. Le sue constatazioni fattuali dimostrerebbero che tutti gli elementi di fatto sostenuti dalla ricorrente nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione 2007/445 erano corretti e che non vi era alcun elemento fattuale che consentisse di sostenere che la ricorrente fosse ancora un’organizzazione terroristica. Lo stesso potrebbe dirsi nell’ambito dell’adozione della decisione 2007/868.

159    La ricorrente censura quindi il Consiglio per aver adottato la decisione 2007/868 in un momento in cui era a conoscenza non solo della decisione della POAC e delle sue constatazioni fattuali, ma altresì del rifiuto della POAC di autorizzare lo Home Secretary a proporre impugnazione dinanzi alla Court of Appeal, nonché dei termini in cui era stato formulato tale rifiuto.

160    Essa osserva che, se è senz’altro vero che lo Home Secretary ha presentato alla Court of Appeal una nuova domanda di autorizzazione a proporre impugnazione avverso la decisione della POAC, come era legittimato a fare, è altresì vero che la decisione 2007/868 si basa, per quanto la riguarda, esclusivamente sull’ordinanza dello Home Secretary 28 marzo 2001 e non tiene conto in alcun modo della decisione della POAC.

161    Ad avviso della ricorrente, tali elementi dimostrerebbero che la decisione n. 2007/868 è manifestamente erronea e, oltretutto, per quanto la riguarda, viziata da uno sviamento di potere.

162    Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2008, il Consiglio si è astenuto da qualsiasi commento in merito alla pertinenza della decisione della POAC ai fini del presente procedimento.

163    All’udienza tale istituzione ha affermato, riferendosi alle constatazioni di fatto svolte dalla POAC, che, ancorché queste ultime dovessero essere considerate esatte e tali da offrire un’immagine complessiva corretta, rimaneva ragionevole ritenere che la ricorrente fosse implicata in atti terroristici nel senso di cui al regolamento n. 2580/2001 e che, di conseguenza, il congelamento dei suoi capitali sia ancora giustificato. Il Consiglio ha sostenuto peraltro che, pur avendo preso in considerazione la domanda con cui lo Home Secretary chiedeva di essere autorizzato dalla Court of Appeal a proporre impugnazione avverso la decisione della POAC, non aveva semplicemente deciso di aspettare l’esito di tale ricorso prima di riconsiderare la situazione della ricorrente.

164    Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2008 la Commissione sostiene che sarebbe prematuro, in questo momento, trarre dalla decisione della POAC conseguenze a livello comunitario. A suo avviso, è necessario attendere la decisione della Court of Appeal in merito alla domanda d’autorizzazione all’impugnazione formulata dallo Home Secretary e in seguito, eventualmente, attendere l’esito di un’eventuale impugnazione dinanzi alla Court of Appeal nonché l’esito di un’eventuale ulteriore impugnazione dinanzi alla House of Lords (Camera dei Lord), prima di stabilire se tale decisione possa incidere sulla legittimità delle decisioni adottate a livello comunitario.

165    Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2008, il Regno Unito rammenta come, in ogni caso, l’ordinanza dello Home Secretary 28 marzo 2001 sia a tutt’oggi vigente. Quindi, tale ordinanza rappresenterebbe un fondamento legale sufficiente ai fini dell’adozione, da parte del Consiglio, della decisione 2007/868 nei confronti della ricorrente. Il Regno Unito rileva altresì che, in forza dell’art. 6, n. 3, del Terrorism Act 2000, la decisione della POAC non obbliga lo Home Secretary ad eliminare la ricorrente dall’elenco nazionale analogo a quello redatto dal Consiglio prima dell’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione, ivi compresa l’impugnazione dinanzi alla House of Lords.

166    Nella sua memoria di intervento, il Regno Unito spiega peraltro che la decisione 2007/868 è stata adottata dal Consiglio pur essendogli nota la decisione della POAC e la successiva decisione dello Home Secretary di presentare ricorso avverso tale decisione. L’udienza dinanzi alla Court of Appeal sia sulla domanda d’autorizzazione all’impugnazione sia sul merito della causa si sarebbe svolta dal 18 al 20 febbraio 2008.

 Giudizio del Tribunale

167    Nell’ambito della domanda d’annullamento parziale della decisione 2007/868, le parti hanno dedicato la parte essenziale delle loro argomentazioni alla pertinenza della decisione della POAC, citata al precedente punto 22, ai fini del controllo di legittimità operato nella fattispecie dal Tribunale.

168    Con tale decisione, la POAC ha segnatamente qualificato come «perverse» (perversa) la conclusione dello Home Secretary, contenuta nella sua decisione 1° settembre 2006, che negava di revocare la proscrizione della ricorrente, secondo cui quest’ultima era, all’epoca, ancora un’organizzazione «implicata nel terrorismo» (concerned in terrorism), ai sensi del Terrorism Act 2000. Ciò lascia intendere che, secondo la valutazione operata dalla POAC, nessuna persona ragionevole poteva giungere a una siffatta conclusione e che, al contrario, qualsiasi persona ragionevole sarebbe giunta alla conclusione opposta, sulla base degli elementi di cui disponeva lo Home Secretary.

169    A tal proposito, ai punti 347-349 della sua decisione la POAC ha così riassunto le sue principali constatazioni fattuali e le conclusioni giuridiche che essa ne ha tratto:

«347. (…) Dobbiamo esaminare tutto il materiale che si trovava o che avrebbe potuto ragionevolmente trovarsi a disposizione dello [Home Secretary] per stabilire se la PMOI fosse o avrebbe potuto essere correttamente considerata da quest’ultimo come implicata nel terrorismo. Abbiamo sottoposto tutto il materiale all’esame minuzioso che riteniamo essere lo standard appropriato per la nostra valutazione.

348. Abbiamo già esposto nel dettaglio le nostre conclusioni in merito al materiale sottopostoci. A nostro avviso, un esame minuzioso del materiale stesso conduce alla seguente conclusione:

348.1 Salva la possibile eccezione dell’unico incidente del maggio 2002, la PMOI non si è più dedicata ad atti terroristici, in Iran o altrove, sin dall’agosto 2001;

348.2. Anche se la PMOI ha potuto avere, in un’epoca determinata, una struttura di comando militare in Iran, il materiale dimostra che una struttura siffatta era venuta meno prima della fine del 2002 (al più tardi);

348.3. Anche a voler supporre che le tre relazioni risalenti al 2002 possano essere considerate un’esaltazione [del terrorismo] ai sensi dell’art. 3, n. 5, lett. c) [del Terrorism Act 2000], una siffatta attività era venuta meno prima dell’agosto 2002;

348.4. Nel maggio 2003 la PMOI è stata disarmata.

348.5. Non vi è alcun materiale da cui risulti che la PMOI si sia procurata armi, o che abbia tentato di procurarsene, né che abbia tentato di ricostituire altrimenti una qualsivoglia capacità militare, pur avendone la possibilità dopo il maggio 2003.

348.6. Oltretutto, non vi è alcun materiale che suggerisca che la PMOI abbia tentato di reclutare o addestrare propri membri per azioni militari o terroristiche.

In sintesi, non vi è alcuna prova del fatto che, in un qualsiasi momento successivo al 2003, la PMOI abbia tentato di ricostituire una qualsiasi forma di struttura idonea ad eseguire o a sostenere atti terroristici. Non vi è alcuna prova di un qualsivoglia tentativo di ‘prepararsi’ al terrorismo. Non vi è alcuna prova di un qualsiasi incoraggiamento ad altre persone a commettere atti terroristici. Non vi è neppure materiale che consenta di ritenere in alcun modo che la PMOI sia stata ‘altrimenti implicata nel terrorismo’ alla data d’adozione della decisione nel settembre 2006. Per quanto riguarda il periodo successivo al maggio 2003, esso non può essere propriamente definito come una ‘semplice inattività’, contrariamente a quanto sostenuto dallo [Home Secretary] nella sua lettera di decisione. Il materiale ha rivelato che era venuto meno l’intero dispositivo militare, in Iraq, in Iran o altrove, e che non vi era stato alcun tentativo da parte della PMOI per ristabilirlo.

349. Pertanto, l’unica convinzione che un soggetto ragionevole chiamato a decidere avrebbe potuto onestamente maturare, nel settembre 2006 o successivamente, era che la PMOI non rispondeva più ad alcuno dei criteri necessari per mantenerne la proscrizione. In altri termini, sulla base del materiale di cui disponiamo, la PMOI non era implicata nel terrorismo nel settembre 2006 e non lo è tuttora».

170    Per i motivi esposti, segnatamente, ai precedenti punti 130-139, il Tribunale ritiene che la decisione della POAC rivesta una notevole importanza ai fini del presente procedimento.

171    Si tratta infatti della prima decisione di un’autorità giudiziaria competente che statuisce sulla legittimità, alla luce del diritto nazionale applicabile, del diniego dello Home Secretary di revocare la propria ordinanza 28 marzo 2001, sulla cui base il Consiglio ha adottato sia la decisione iniziale di congelamento dei capitali della ricorrente, sia tutte le decisioni successive, tra cui anche la decisione 2007/868.

172    La decisione della POAC rappresenta quindi, innegabilmente, una delle conseguenze riservate, a livello nazionale, all’ordinanza dello Home Secretary 28 marzo 2001.

173    Orbene, il Tribunale ha già rilevato che la verifica di tali conseguenze sembra indispensabile nell’ambito dell’adozione di una successiva decisione di congelamento dei capitali (v. punto 131 supra).

174    Quanto alla misura in cui il Consiglio ha avuto conoscenza della decisione della POAC e ne ha tenuto conto nell’ambito dell’adozione della decisione 2007/868, emerge dalle spiegazioni fornite da tale istituzione e dal Regno Unito, nonché dai documenti relativi a tale procedimento forniti dalle suddette parti in risposta alle misure d’organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, che:

–        il 13 novembre 2007 il rappresentante del Regno Unito ha informato oralmente i membri del gruppo di lavoro del Consiglio relativo alla posizione comune 2001/931 (in prosieguo: il «gruppo di lavoro PC 931») che la POAC avrebbe assunto la propria decisione nella causa riguardante la ricorrente il 30 novembre 2007 e che il Regno Unito avrebbe stabilito la propria posizione in merito alla proscrizione dell’interessata in funzione di tale decisione;

–        il 3 dicembre 2007 il Regno Unito ha informato per posta elettronica la presidenza portoghese del Consiglio in ordine alla decisione della POAC, fornendole una sintesi della decisione stessa, invitandola a prenderne conoscenza sul sito Internet in cui era disponibile e comunicandole la propria intenzione di sollevare la questione in occasione della prossima riunione del gruppo di lavoro PC 931;

–        il 4 dicembre 2007 il Regno Unito ha informato per posta elettronica la presidenza portoghese che lo Home Secretary aveva chiaramente affermato che intendeva ottenere l’autorizzazione ad impugnare la decisione della POAC; il Regno Unito riteneva che la decisione in merito a tale autorizzazione sarebbe stata assunta prima del 17 dicembre 2007; in caso di autorizzazione, l’udienza di impugnazione dinanzi alla Court of Appeal si sarebbe tenuta nei primi mesi del 2008; in questo stesso messaggio di posta elettronica il Regno Unito ha proposto che l’Unione europea non avviasse alcuna azione riguardante il mantenimento della ricorrente nell’elenco controverso fino a quando il procedimento di impugnazione nel Regno Unito non si fosse concluso ed ha precisato che la proscrizione della ricorrente nel Regno Unito sarebbe rimasta in vigore nel corso di tale periodo;

–        il 6 dicembre 2007 una copia della lettera indirizzata al Consiglio dalla ricorrente il 5 dicembre 2007, per ottenere la propria radiazione dall’elenco controverso alla luce della decisione della POAC (punto 23 supra), nonché una copia della citata decisione della POAC sono state trasmesse dal segretariato generale del Consiglio alle delegazioni degli Stati membri in seno al Consiglio;

–        il 12 dicembre 2007 il gruppo di lavoro PC 931 ha tenuto una riunione volta a predisporre l’adozione della decisione 2007/868; secondo il «risultato dei lavori» di tale riunione, trasmesso dal segretariato generale del Consiglio alle delegazioni degli Stati membri in seno al Consiglio il 20 dicembre 2007, tale gruppo di lavoro è stato informato dalla delegazione del Regno Unito in merito alla decisione della POAC; la delegazione del Regno Unito ha altresì informato le altre delegazioni dell’intenzione dello Home Secretary di essere autorizzato ad impugnare tale decisione e ha spiegato loro che, nel caso in cui la stessa POAC negasse tale autorizzazione, lo Home Secretary intendeva chiederla direttamente alla Court of Appeal;

–        il 17 dicembre 2007 il segretariato generale del Consiglio ha trasmesso al gruppo di lavoro dei consulenti per le relazioni esterne un progetto di decisione e un progetto di posizione comune che riflettevano i risultati della riunione del gruppo di lavoro PC 931; il nome della ricorrente era incluso negli elenchi allegati a tali progetti; in pari data il gruppo di lavoro dei consulenti per le relazioni esterne ha approvato tali progetti e ha invitato il Coreper a raccomandare al Consiglio di adottare tali progetti; la nota d’accompagnamento che riportava tali fatti (nota I/A) è stata trasmessa dal segretariato generale del Consiglio al Coreper il 18 dicembre 2007;

–        il 19 dicembre 2007 il Coreper ha approvato le raccomandazioni di cui trattasi;

–        il 19 dicembre 2007 il Regno Unito ha informato per posta elettronica la presidenza portoghese, il segretariato generale del Consiglio e le delegazioni degli Stati membri che ne avevano espressamente fatto domanda che la POAC aveva negato l’autorizzazione all’impugnazione richiesta dallo Home Secretary; il Regno Unito ha aggiunto che lo Home Secretary intendeva chiedere la stessa autorizzazione alla Court of Appeal, senza poter precisare la data in cui questa si sarebbe pronunciata su tale domanda.

175    In queste circostanze, il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/868.

176    Per quanto riguarda l’indicazione delle ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio ha ritenuto, previo riesame, che il congelamento dei capitali della ricorrente fosse ancora giustificato, indicazione che rappresenta il nocciolo essenziale dell’obbligo di motivazione gravante su tale istituzione nell’ambito dell’adozione di una decisione successiva di congelamento dei capitali (sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punti 143 e 144), emerge dall’esposizione dei fatti svolta ai precedenti punti 28 e 29 che il Consiglio ha ritenuto, nella seconda lettera di notifica, che fossero ancora valide le ragioni per il mantenimento della ricorrente nell’elenco controverso, preliminarmente comunicate all’interessata con la prima lettera di notifica. Peraltro, l’esposizione dei motivi allegata alla seconda lettera di notifica è rigorosamente identica a quella che era stata allegata alla prima lettera di notifica. Quanto alla decisione della POAC, il Consiglio si è limitato a rilevare, nella seconda lettera di notifica, che lo Home Secretary aveva tentato di proporre impugnazione avverso quest’ultima (the Council notes that the UK Home Secretary has sought to bring an appeal).

177    Considerati tutti i dati rilevanti alla data d’adozione della decisione 2007/868, e tenuto conto delle peculiari circostanze della fattispecie, il Tribunale ritiene che tale motivazione sia manifestamente insufficiente per giustificare legalmente il mantenimento del congelamento dei capitali della ricorrente.

178    In primo luogo, tale motivazione non consente di comprendere in che modo il Consiglio abbia effettivamente tenuto conto della decisione della POAC, come era obbligato a fare (v. punto 173 supra).

179    In secondo luogo, tale motivazione non precisa le ragioni specifiche e concrete per cui il Consiglio ha ritenuto, malgrado gli accertamenti fattuali sovranamente effettuatidalla POAC e le conclusioni giuridiche particolarmente severe per lo Home Secretary cui è pervenuto detto giudice, che il mantenimento della ricorrente nell’elenco controverso fosse ancora giustificato con riferimento al medesimo complesso di fatti e di circostanze su cui la POAC aveva avuto modo di pronunciarsi (v., per analogia, sentenza della Corte 17 gennaio 1995, causa C‑360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. I‑23, punti 39-44).

180    Ciò vale in particolar modo alla luce della conclusione cui è giunta la POAC, secondo cui l’unica convinzione che un soggetto ragionevole chiamato a decidere avrebbe potuto onestamente maturare, a partire dal settembre 2006, era che la ricorrente non rispondeva più ad alcuno dei criteri necessari per il mantenimento della sua proscrizione in qualità di organizzazione terroristica, o che, in altri termini, non era più implicata nel terrorismo da tale momento. Di conseguenza, il Consiglio era quantomeno tenuto a riconsiderare la propria valutazione in ordine all’esistenza di una decisione di un’autorità nazionale competente basata su «indizi seri e credibili», ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931.

181    All’udienza, il Consiglio si è sforzato di rimediare a tale manifesta insufficienza di motivazione sostenendo, con esempi, il fatto che anche sulla base dei fatti constatati dalla POAC, fosse ragionevole ritenere, alla data d’adozione della decisione 2007/868, che la ricorrente fosse implicata in atti terroristici nel senso di cui al regolamento n. 2580/2001, e che di conseguenza il congelamento dei suoi capitali fosse ancora giustificato (v. punto 163 supra).

182    Si deve tuttavia rammentare, in proposito, che la motivazione di un atto deve essere, in linea di principio, comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione o la sua manifesta insufficienza non possono essere sanate dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario (v. sentenza OMPI, citata supra al punto 1, punto 139, e giurisprudenza ivi citata).

183    In terzo luogo, il Tribunale ritiene che se il Consiglio poteva certamente tenere in considerazione l’esistenza di mezzi d’impugnazione avverso la decisione della POAC, nonché il loro effettivo esercizio da parte dello Home Secretary, non era sufficiente, nella fattispecie, precisare che quest’ultimo aveva tentato di proporre impugnazione, per essere dispensato dal prendere specificamente in considerazione le constatazioni fattuali sovranamente operate dalla POAC nonché le conseguenze giuridiche che ne aveva tratto.

184    Ciò è ancor più vero se si considera che, per un verso, la POAC, autorità giudiziaria competente a controllare la legittimità degli atti dello Home Secretary, aveva qualificato il diniego di quest’ultimo di revocare la proscrizione della ricorrente come «irragionevole» e «perverso» e che, d’altro canto, alla data di adozione della decisione 2007/868, il Consiglio era stato informato del rifiuto della POAC ad autorizzare lo Home Secretary a presentare una tale impugnazione, nonché dei motivi di tale e rifiuto, vale a dire che, ad avviso della POAC, nessuno degli argomenti sollevati dallo Home Secretary presentava ragionevoli possibilità di successo dinanzi alla Court of Appeal.

185    In conclusione il Tribunale rileva che, considerati tutti i dati rilevanti e tenuto conto delle peculiari circostanze della fattispecie, il mantenimento del congelamento dei capitali della ricorrente operato dall’art. 1 della decisione 2007/868, in combinato disposto con il punto 2.19 dell’elenco contenuto nell’allegato di tale decisione, alla voce «Gruppi ed entità», non è sufficientemente motivato.

186    Tale constatazione deve necessariamente comportare l’annullamento di tali disposizioni, nella parte in cui riguardano la ricorrente.

187    Quanto al resto, nessuno dei motivi invocati dalla ricorrente è idoneo a fondare la sua domanda di annullamento, per quanto la riguarda, delle altre disposizioni della citata decisione, segnatamente il suo art. 2, ai sensi del quale la decisione 2007/445 è abrogata.

 Sulle spese

188    A norma dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per motivi eccezionali. Nelle circostanze della fattispecie, si deve decidere che il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.

189    Ai termini dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto in quanto infondato nella parte in cui mira all’annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE.

2)      L’art. 1 della decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE, nonché il punto 2.19 dell’elenco contenuto nell’allegato di tale decisione sono annullati nella parte in cui riguardano la People’s Mojahedin Organization of Iran.

3)      Il ricorso è respinto in quanto infondato nella parte in cui mira all’annullamento delle altre disposizioni della decisione 2007/868, nella parte riguardante la People’s Mojahedin Organization of Iran.

4)      Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della People’s Mojahedin Organization of Iran.

5)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

Forwood

Šváby

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Lingua processuale: l’inglese.